REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 2
ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2004, N. 3 (NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31), DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO PER GLI ASPETTI GENETICI E SANITARI DELLE SPECIE VEGETALI INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 6 SETTEMBRE 1999, N. 26 (ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19 GENNAIO 1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL R.R. 28 GIUGNO 1984, N. 36)
Art. 9
Vivai
1. Per la costituzione dei vivai destinati alla produzione di piante
certificate, il legale rappresentante dell'azienda vivaistica, o un
suo delegato, deve inoltrare alla struttura fitosanitaria regionale
apposita richiesta corredata della documentazione prevista dai
relativi disciplinari di produzione.
2. I vivai devono essere costituiti utilizzando esclusivamente
materiale certificato, o di categoria superiore, secondo quanto
previsto dai relativi disciplinari di produzione, fatta salva
specifica autorizzazione della struttura fitosanitaria regionale.
3. Le aziende vivaistiche devono operare conformemente alle normative
vigenti in materia fitosanitaria, alle disposizioni previste dal
presente regolamento e dai disciplinari di produzione delle singole
specie, nonche' ottemperare alle prescrizioni impartite dalla
struttura fitosanitaria regionale.