REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 2
ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2004, N. 3 (NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31), DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO PER GLI ASPETTI GENETICI E SANITARI DELLE SPECIE VEGETALI INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 6 SETTEMBRE 1999, N. 26 (ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19 GENNAIO 1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL R.R. 28 GIUGNO 1984, N. 36)
Art. 7
Centri di moltiplicazione
1. I centri di moltiplicazione, su richiesta degli interessati, sono
riconosciuti con atto del responsabile della struttura fitosanitaria
regionale.
2. I centri di moltiplicazione costituiti ai fini del comma 1
devono:
a) essere istituiti presso un'azienda vivaistica iscritta al Registro
ufficiale dei produttori;
b) essere dotati di personale tecnico qualificato e di strutture
idonee, secondo quanto stabilito nei disciplinari di produzione;
c) operare conformemente alle normative vigenti in materia
fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente regolamento e
dai disciplinari di produzione delle singole specie, nonche'
ottemperare alle prescrizioni impartite dalla struttura fitosanitaria
regionale.
3. I centri di moltiplicazione devono rifornirsi di materiale di base
o e'lite o di categoria superiore presso i centri di
premoltiplicazione o di conservazione riconosciuti, secondo quanto
previsto nei relativi disciplinari di produzione, fatta salva
specifica autorizzazione della struttura fitosanitaria regionale.