REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 2

ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2004, N. 3 (NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31), DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO PER GLI ASPETTI GENETICI E SANITARI DELLE SPECIE VEGETALI INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 6 SETTEMBRE 1999, N. 26 (ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19 GENNAIO 1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL R.R. 28 GIUGNO 1984, N. 36)

          Art. 7                                                                
Centri di moltiplicazione                                                       
1. I centri di moltiplicazione, su richiesta degli interessati, sono            
riconosciuti con atto del responsabile della struttura fitosanitaria            
regionale.                                                                      
2. I centri di moltiplicazione costituiti ai fini del comma 1                   
devono:                                                                         
a) essere istituiti presso un'azienda vivaistica iscritta al Registro           
ufficiale dei produttori;                                                       
b) essere dotati di personale tecnico qualificato e di strutture                
idonee, secondo quanto stabilito nei disciplinari di produzione;                
c) operare conformemente alle normative vigenti in materia                      
fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente regolamento e            
dai disciplinari di produzione delle singole specie, nonche'                    
ottemperare alle prescrizioni impartite dalla struttura fitosanitaria           
regionale.                                                                      
3. I centri di moltiplicazione devono rifornirsi di materiale di base           
o e'lite o di categoria superiore presso i centri di                            
premoltiplicazione o di conservazione riconosciuti, secondo quanto              
previsto nei relativi disciplinari di produzione, fatta salva                   
specifica autorizzazione della struttura fitosanitaria regionale.               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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