REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 2

ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2004, N. 3 (NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31), DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO PER GLI ASPETTI GENETICI E SANITARI DELLE SPECIE VEGETALI INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 6 SETTEMBRE 1999, N. 26 (ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19 GENNAIO 1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL R.R. 28 GIUGNO 1984, N. 36)

          Art. 2                                                                
Definizioni                                                                     
1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti                   
definizioni:                                                                    
a) accessione: materiale proveniente dalla fonte primaria e inserito            
in certificazione;                                                              
b) campo di piante madri: il luogo dove sono ubicate le piante da cui           
si preleva il materiale di propagazione certificato;                            
c) centro di conservazione: l'azienda che possiede le strutture dove            
avviene la conservazione del materiale che accede alla certificazione           
(pre-base o super-e'lite); puo' essere articolato per specie o gruppi           
di specie;                                                                      
d) centro di moltiplicazione: l'azienda che possiede le strutture               
atte a produrre il materiale di propagazione certificato da                     
utilizzare, da parte dei vivaisti, per la produzione di materiale da            
certificare;                                                                    
e) centro di premoltiplicazione: l'azienda che possiede le strutture            
atte a produrre il materiale di base da utilizzare da parte del                 
centro di moltiplicazione;                                                      
f) certificazione: la procedura disciplinata dal presente regolamento           
e dai relativi disciplinari, mediante la quale si ottiene materiale             
certificato;                                                                    
g) clone: insieme di individui derivati per moltiplicazione agamica             
da un'unica pianta madre dotati delle stesse caratteristiche                    
genetiche del soggetto dal quale derivano;                                      
h) costitutore: qualsiasi persona fisica o giuridica che ha creato              
oppure scoperto e sviluppato una varieta';                                      
i) documento di commercializzazione: il documento ufficiale, emesso             
dal fornitore, che accompagna i materiali oggetto del presente                  
regolamento e ne attesta la rispondenza ai requisiti da esso fissati,           
in conformita' alla vigente normativa in materia di                             
commercializzazione delle piante da frutto;                                     
j) etichetta: il documento ufficiale apposto dal fornitore, secondo             
le modalita' previste nei relativi disciplinari di produzione, che              
accompagna i materiali oggetto del presente regolamento e ne attesta            
la rispondenza ai requisiti da esso fissati, in conformita' alla                
vigente normativa in materia di commercializzazione delle piante da             
frutto;                                                                         
k) fonte primaria: materiale di origine prodotto dal costitutore e              
conservato dal medesimo o dagli aventi causa;                                   
l) fornitore: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita                 
professionalmente almeno una delle attivita' riguardanti i materiali            
di moltiplicazione o le piante da frutto, quali, ad esempio, la                 
riproduzione, la produzione, la conservazione o la                              
commercializzazione;                                                            
m) laboratorio di micropropagazione: la struttura nella quale si                
produce materiale di propagazione o piante di categoria base o                  
certificato, partendo da materiale di pre-base o di base, secondo le            
procedure previste negli appositi disciplinari di produzione;                   
n) materiale certificato: il materiale prodotto da piante ottenute              
dalla prima moltiplicazione di materiale di base e mantenute presso             
il centro di moltiplicazione, nonche' le piante derivate dal suo                
assemblaggio, del quale sia stata ufficialmente constatata la                   
rispondenza ai requisiti previsti nei relativi disciplinari di                  
produzione;                                                                     
o) materiale di base o e'lite: il materiale prodotto da piante                  
ottenute dalla prima moltiplicazione del materiale pre-base o                   
super-e'lite presso il centro di premoltiplicazione, corrispondente             
ai requisiti previsti nei relativi disciplinari di produzione;                  
p) materiale di pre-base o super-e'lite: il materiale prodotto da               
piante ottenute dalla prima moltiplicazione della fonte primaria e              
mantenute presso il centro di conservazione in numero minimo di due             
esemplari e destinato alla produzione di materiale di base; deve                
possedere l'identita' della varieta' stabilita nelle schede varietali           
predisposte dal costitutore e depositate presso il Registro nazionale           
o quello comunitario delle varieta' oppure presso la struttura                  
fitosanitaria regionale;                                                        
q) varieta' o cultivar: un insieme di vegetali nell'ambito di un                
unico taxon botanico del piu' basso grado conosciuto, il quale possa            
essere: 1) definito mediante l'espressione delle caratteristiche                
risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di                    
genotipi, quali caratteri morfologici, fisiologici, fenologici e                
produttivi; 2) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante            
l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche; 3)                  
considerato come una unita' in relazione alla sua idoneita' a                   
moltiplicarsi invariato;                                                        
r) virus controllato (virus tested): il materiale esente dai virus o            
agenti virus simili come specificamente indicato nei singoli                    
disciplinari di produzione;                                                     
s) virus esente (virus free): il materiale risultato esente da tutti            
i virus (o agenti virus simili) noti nella specie considerata,                  
secondo le metodologie previste nei relativi disciplinari di                    
produzione.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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