REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 2
ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2004, N. 3 (NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31), DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO PER GLI ASPETTI GENETICI E SANITARI DELLE SPECIE VEGETALI INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 6 SETTEMBRE 1999, N. 26 (ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19 GENNAIO 1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL R.R. 28 GIUGNO 1984, N. 36)
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti
definizioni:
a) accessione: materiale proveniente dalla fonte primaria e inserito
in certificazione;
b) campo di piante madri: il luogo dove sono ubicate le piante da cui
si preleva il materiale di propagazione certificato;
c) centro di conservazione: l'azienda che possiede le strutture dove
avviene la conservazione del materiale che accede alla certificazione
(pre-base o super-e'lite); puo' essere articolato per specie o gruppi
di specie;
d) centro di moltiplicazione: l'azienda che possiede le strutture
atte a produrre il materiale di propagazione certificato da
utilizzare, da parte dei vivaisti, per la produzione di materiale da
certificare;
e) centro di premoltiplicazione: l'azienda che possiede le strutture
atte a produrre il materiale di base da utilizzare da parte del
centro di moltiplicazione;
f) certificazione: la procedura disciplinata dal presente regolamento
e dai relativi disciplinari, mediante la quale si ottiene materiale
certificato;
g) clone: insieme di individui derivati per moltiplicazione agamica
da un'unica pianta madre dotati delle stesse caratteristiche
genetiche del soggetto dal quale derivano;
h) costitutore: qualsiasi persona fisica o giuridica che ha creato
oppure scoperto e sviluppato una varieta';
i) documento di commercializzazione: il documento ufficiale, emesso
dal fornitore, che accompagna i materiali oggetto del presente
regolamento e ne attesta la rispondenza ai requisiti da esso fissati,
in conformita' alla vigente normativa in materia di
commercializzazione delle piante da frutto;
j) etichetta: il documento ufficiale apposto dal fornitore, secondo
le modalita' previste nei relativi disciplinari di produzione, che
accompagna i materiali oggetto del presente regolamento e ne attesta
la rispondenza ai requisiti da esso fissati, in conformita' alla
vigente normativa in materia di commercializzazione delle piante da
frutto;
k) fonte primaria: materiale di origine prodotto dal costitutore e
conservato dal medesimo o dagli aventi causa;
l) fornitore: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita
professionalmente almeno una delle attivita' riguardanti i materiali
di moltiplicazione o le piante da frutto, quali, ad esempio, la
riproduzione, la produzione, la conservazione o la
commercializzazione;
m) laboratorio di micropropagazione: la struttura nella quale si
produce materiale di propagazione o piante di categoria base o
certificato, partendo da materiale di pre-base o di base, secondo le
procedure previste negli appositi disciplinari di produzione;
n) materiale certificato: il materiale prodotto da piante ottenute
dalla prima moltiplicazione di materiale di base e mantenute presso
il centro di moltiplicazione, nonche' le piante derivate dal suo
assemblaggio, del quale sia stata ufficialmente constatata la
rispondenza ai requisiti previsti nei relativi disciplinari di
produzione;
o) materiale di base o e'lite: il materiale prodotto da piante
ottenute dalla prima moltiplicazione del materiale pre-base o
super-e'lite presso il centro di premoltiplicazione, corrispondente
ai requisiti previsti nei relativi disciplinari di produzione;
p) materiale di pre-base o super-e'lite: il materiale prodotto da
piante ottenute dalla prima moltiplicazione della fonte primaria e
mantenute presso il centro di conservazione in numero minimo di due
esemplari e destinato alla produzione di materiale di base; deve
possedere l'identita' della varieta' stabilita nelle schede varietali
predisposte dal costitutore e depositate presso il Registro nazionale
o quello comunitario delle varieta' oppure presso la struttura
fitosanitaria regionale;
q) varieta' o cultivar: un insieme di vegetali nell'ambito di un
unico taxon botanico del piu' basso grado conosciuto, il quale possa
essere: 1) definito mediante l'espressione delle caratteristiche
risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di
genotipi, quali caratteri morfologici, fisiologici, fenologici e
produttivi; 2) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante
l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche; 3)
considerato come una unita' in relazione alla sua idoneita' a
moltiplicarsi invariato;
r) virus controllato (virus tested): il materiale esente dai virus o
agenti virus simili come specificamente indicato nei singoli
disciplinari di produzione;
s) virus esente (virus free): il materiale risultato esente da tutti
i virus (o agenti virus simili) noti nella specie considerata,
secondo le metodologie previste nei relativi disciplinari di
produzione.