REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

          Art. 20                                                               
Natura giuridica e compiti dell'Agenzia regionale                               
1. L'Agenzia regionale costituisce agenzia operativa ai sensi                   
dell'articolo 43, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2004 e                
provvede, nel rispetto degli indirizzi generali formulati dalla                 
Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare e ferme           
restando le altre funzioni delle strutture regionali competenti in              
materia di sicurezza territoriale, alla gestione finanziaria, tecnica           
e amministrativa di tutte le attivita' regionali di protezione civile           
ad essa demandate dalla presente legge. Il Presidente della Giunta              
regionale puo' impartire direttive specifiche in ordine alle                    
attivita' dell'Agenzia in relazione allo stato di crisi e di                    
emergenza di cui all'articolo 8.                                                
2. L'Agenzia regionale, con sede a Bologna, ha personalita' giuridica           
di diritto pubblico, in conformita' a quanto previsto dagli articoli            
42, comma 1, e 43, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2004, ed             
e' dotata di autonomia tecnico-operativa, amministrativa e contabile.           
L'Agenzia regionale provvede in particolare:                                    
a) alla predisposizione di tutte le proposte di atti, previsti dalla            
presente legge, di competenza degli organi della Regione;                       
b) alla predisposizione a livello tecnico, in concorso con le                   
strutture tecniche regionali competenti, del programma regionale di             
previsione e prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, in                  
armonia con gli indirizzi nazionali;                                            
c) alla predisposizione a livello tecnico del piano regionale per la            
preparazione e la gestione delle emergenze di cui all'articolo 12,              
sulla base dei dati conoscitivi contenuti nel programma di previsione           
e prevenzione dei rischi ed in conformita' ai criteri di massima                
formulati a livello nazionale;                                                  
d) alla predisposizione a livello tecnico, in concorso con il                   
Servizio regionale competente in materia forestale, del piano                   
regionale per la programmazione delle attivita' di previsione,                  
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui                   
all'articolo 13;                                                                
e) all'istruttoria tecnica dei piani degli interventi urgenti di                
protezione civile di cui all'articolo 9;                                        
f) all'emissione di avvisi di attenzione, preallarme ed allarme per             
gli eventi attesi sulla base di avvisi di criticita' emessi dal                 
Centro Funzionale Regionale ed in raccordo con tutte le altre                   
strutture tecniche preposte alla sicurezza territoriale;                        
g) alle attivita' connesse all'organizzazione, all'impiego, alla                
formazione e all'addestramento del volontariato di protezione                   
civile;                                                                         
h) alla realizzazione di attivita' e progetti specifici affidati                
dalla Regione e da altri enti pubblici.                                         
3. Per la redazione del programma e dei piani di cui al comma 2,                
lettere b), c), d) ed e), l'Agenzia regionale opera in concorso con             
le strutture tecniche regionali competenti nonche' dell'Agenzia                 
regionale per la prevenzione e l'ambiente ed utilizza gli elementi              
conoscitivi disponibili presso gli Enti locali, acquisendo                      
collaborazioni scientifiche ove non disponibili all'interno della               
Regione, e puo' avvalersi della consulenza tecnico-scientifica della            
Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi             
rischi di cui all'articolo 23, comma 4, di enti, istituti                       
universitari e gruppi di ricerca scientifica pubblici o privati,                
nonche' di liberi professionisti.                                               
4. La Giunta regionale emana disposizioni per disciplinare il                   
raccordo fra l'Agenzia regionale e le Direzioni generali.                       
NOTA ALL'ART. 20                                                                
Commi 1 e 2                                                                     
Il testo degli artt. 42 e 43 della legge regionale 24 marzo 2004, n.            
6, concernente Riforma del sistema amministrativo regionale e locale.           
Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e                        
semplificazione. Rapporti con l'Universita' e' il seguente:                     
"Art. 42 - Principi sull'organizzazione dell'Amministrazione                    
regionale                                                                       
1. Per il perseguimento delle finalita' istituzionali e delle                   
politiche dell'Ente e per l'organizzazione e gestione di particolari            
attivita' e servizi, la Regione puo' istituire agenzie e aziende, nel           
rispetto delle relazioni sindacali in materia di organizzazione del             
lavoro. Le agenzie possono essere dotate di personalita' giuridica              
autonoma, quando previsto dalla legge regionale.                                
2. Le agenzie e le aziende possono assumere le forme di cui agli                
articoli 43 e 44.                                                               
          Art. 43 - Agenzie operative ed agenzie di supporto tecnico            
e regolativo                                                                    
1. Le agenzie operative svolgono, in ambiti di intervento                       
predeterminati dalla Regione, compiti strettamente operativi ed                 
attuativi comportanti consistenti volumi di lavoro e criteri d'azione           
specifici, in relazione ad attivita' che, se realizzate nell'ambito             
dell'ordinaria struttura dei servizi regionali, potrebbero comportare           
rilevanti problematiche organizzative o procedurali, oppure                     
significativi rischi di disservizio. L'agenzia operativa si attiva,             
di norma, autonomamente sulla base di specifiche procedure e di                 
richieste esterne. Essa dispone di risorse a destinazione vincolata             
ai propri fini esecutivi.                                                       
2. Le agenzie di supporto tecnico e regolativo svolgono compiti                 
istruttori, di supporto progettuale alle funzioni di regolazione,               
standardizzazione e accreditamento proprie della Regione                        
Emilia-Romagna, in ambiti specificamente definiti, nei quali svolgono           
un'attivita' di ricerca e sviluppo sulla base di un'autonoma                    
capacita' ideativa e progettuale. Le agenzie di supporto tecnico e              
regolativo si attivano, di norma, su progetti e gestiscono le risorse           
assegnate.                                                                      
3. Le agenzie di cui al presente articolo, nel rispetto del principio           
di delegificazione, sono istituite con deliberazione della Giunta               
regionale, salvo i casi in cui l'ordinamento comporti l'attribuzione            
ad esse di personalita' giuridica autonoma in quanto la funzione                
esercitata renda necessaria una forte autonomia dall'Amministrazione            
regionale.                                                                      
4. Per quanto non disciplinato dalla legge di istituzione si applica            
quanto previsto dal presente articolo o dagli atti conseguenti.                 
5. Le agenzie godono di una particolare autonomia organizzativa ed              
operativa nell'ambito delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 e             
rispondono della loro attivita' alla Giunta regionale.                          
6. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo, definisce,              
separatamente per le agenzie operative e per le agenzie di supporto             
tecnico e regolativo:                                                           
a) le finalita' e gli scopi specifici per i quali possono essere                
istituite agenzie operative o di supporto tecnico e regolativo;                 
b) le modalita' di raccordo con le Direzioni generali e con la Giunta           
regionale;                                                                      
c) i livelli di autonomia procedurale e gestionale ed i poteri del              
direttore dell'agenzia;                                                         
d) eventuali assetti organizzativi e funzionali;                                
e) le modalita' di assegnazione e di reperimento delle risorse                  
finanziarie, strumentali ed umane;                                              
f) le modalita' di assegnazione, da parte della Giunta regionale, del           
budget necessario al funzionamento delle agenzie ed al perseguimento            
dei loro scopi, sulla base di una valutazione operata con il                    
direttore dell'agenzia sulle concrete esigenze annuali e                        
pluriennali;                                                                    
g) il livello retributivo del direttore dell'agenzia;                           
h) le forme di controllo sui risultati, sull'attivita' e sulla                  
gestione.                                                                       
7. Per le agenzie operative, l'atto di indirizzo di cui al comma 6              
prevede:                                                                        
a) l'attribuzione di compiti di natura prevalentemente operativa e di           
servizio, in attuazione di specifici procedimenti, disciplinati dalla           
normativa statale o regionale, nonche', in casi specifici e                     
circoscritti, definiti dalla Regione;                                           
b) che esse operino in connessione tecnica prevalentemente con la               
Regione Emilia-Romagna, gli Enti da essa dipendenti e gli Enti                  
locali.                                                                         
8. Per le agenzie di supporto tecnico e regolativo, l'atto di                   
indirizzo di cui al comma 6 prevede:                                            
a) l'attribuzione di compiti prevalentemente di istruttoria e                   
proposta tecnica a supporto della definizione di standard gestionali,           
delle procedure di accreditamento e della funzione istituzionale di             
regolazione propria della Regione, nonche' compiti di promozione                
della ricerca, di sviluppo e gestione di attivita' e progetti, che              
normalmente richiedono il concorso della Regione stessa, di Enti                
locali ed altri enti pubblici o privati;                                        
b) che esse agiscano in base a indirizzi programmatici della Giunta             
regionale;                                                                      
c) che abbiano rapporti di collaborazione con gli Enti locali e con             
enti o soggetti operanti nel territorio regionale;                              
d) che esse, nell'ambito degli indirizzi programmatici della Giunta             
regionale, svolgano anche funzioni di coordinamento tecnico tra la              
Regione e gli Enti locali, nonche' altri enti pubblici e privati                
coinvolti nell'attuazione delle funzioni demandate alle agenzie                 
stesse.                                                                         
9. Al personale assegnato all'agenzia si applicano le norme                     
contrattuali previste per i dipendenti regionali, fatta salva                   
l'applicazione dello specifico contratto collettivo nazionale                   
previsto dalla legge in connessione con le funzioni esercitate.                 
10. Nelle agenzie di cui al presente articolo, fatte salve le agenzie           
cui la legge regionale attribuisce personalita' giuridica autonoma ai           
sensi del comma 3, le funzioni di direttore sono svolte da un                   
dirigente regionale, nominato dalla Giunta, anche assunto ai sensi              
dell'articolo 18 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo           
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella                
Regione Emilia-Romagna).                                                        
11. All'entrata in vigore dell'atto di indirizzo di cui ai commi 6, 7           
e 8 cessano di avere efficacia le disposizioni organizzative previste           
dalle leggi regionali che istituiscono agenzie non dotate di                    
personalita' giuridica autonoma. Sono fatte comunque salve le                   
disposizioni di legge regionale vigente relative all'attribuzione di            
funzioni ad agenzie regionali.".                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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