LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1
NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 20
Natura giuridica e compiti dell'Agenzia regionale
1. L'Agenzia regionale costituisce agenzia operativa ai sensi
dell'articolo 43, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2004 e
provvede, nel rispetto degli indirizzi generali formulati dalla
Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare e ferme
restando le altre funzioni delle strutture regionali competenti in
materia di sicurezza territoriale, alla gestione finanziaria, tecnica
e amministrativa di tutte le attivita' regionali di protezione civile
ad essa demandate dalla presente legge. Il Presidente della Giunta
regionale puo' impartire direttive specifiche in ordine alle
attivita' dell'Agenzia in relazione allo stato di crisi e di
emergenza di cui all'articolo 8.
2. L'Agenzia regionale, con sede a Bologna, ha personalita' giuridica
di diritto pubblico, in conformita' a quanto previsto dagli articoli
42, comma 1, e 43, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2004, ed
e' dotata di autonomia tecnico-operativa, amministrativa e contabile.
L'Agenzia regionale provvede in particolare:
a) alla predisposizione di tutte le proposte di atti, previsti dalla
presente legge, di competenza degli organi della Regione;
b) alla predisposizione a livello tecnico, in concorso con le
strutture tecniche regionali competenti, del programma regionale di
previsione e prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, in
armonia con gli indirizzi nazionali;
c) alla predisposizione a livello tecnico del piano regionale per la
preparazione e la gestione delle emergenze di cui all'articolo 12,
sulla base dei dati conoscitivi contenuti nel programma di previsione
e prevenzione dei rischi ed in conformita' ai criteri di massima
formulati a livello nazionale;
d) alla predisposizione a livello tecnico, in concorso con il
Servizio regionale competente in materia forestale, del piano
regionale per la programmazione delle attivita' di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui
all'articolo 13;
e) all'istruttoria tecnica dei piani degli interventi urgenti di
protezione civile di cui all'articolo 9;
f) all'emissione di avvisi di attenzione, preallarme ed allarme per
gli eventi attesi sulla base di avvisi di criticita' emessi dal
Centro Funzionale Regionale ed in raccordo con tutte le altre
strutture tecniche preposte alla sicurezza territoriale;
g) alle attivita' connesse all'organizzazione, all'impiego, alla
formazione e all'addestramento del volontariato di protezione
civile;
h) alla realizzazione di attivita' e progetti specifici affidati
dalla Regione e da altri enti pubblici.
3. Per la redazione del programma e dei piani di cui al comma 2,
lettere b), c), d) ed e), l'Agenzia regionale opera in concorso con
le strutture tecniche regionali competenti nonche' dell'Agenzia
regionale per la prevenzione e l'ambiente ed utilizza gli elementi
conoscitivi disponibili presso gli Enti locali, acquisendo
collaborazioni scientifiche ove non disponibili all'interno della
Regione, e puo' avvalersi della consulenza tecnico-scientifica della
Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi
rischi di cui all'articolo 23, comma 4, di enti, istituti
universitari e gruppi di ricerca scientifica pubblici o privati,
nonche' di liberi professionisti.
4. La Giunta regionale emana disposizioni per disciplinare il
raccordo fra l'Agenzia regionale e le Direzioni generali.
NOTA ALL'ART. 20
Commi 1 e 2
Il testo degli artt. 42 e 43 della legge regionale 24 marzo 2004, n.
6, concernente Riforma del sistema amministrativo regionale e locale.
Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e
semplificazione. Rapporti con l'Universita' e' il seguente:
"Art. 42 - Principi sull'organizzazione dell'Amministrazione
regionale
1. Per il perseguimento delle finalita' istituzionali e delle
politiche dell'Ente e per l'organizzazione e gestione di particolari
attivita' e servizi, la Regione puo' istituire agenzie e aziende, nel
rispetto delle relazioni sindacali in materia di organizzazione del
lavoro. Le agenzie possono essere dotate di personalita' giuridica
autonoma, quando previsto dalla legge regionale.
2. Le agenzie e le aziende possono assumere le forme di cui agli
articoli 43 e 44.
Art. 43 - Agenzie operative ed agenzie di supporto tecnico
e regolativo
1. Le agenzie operative svolgono, in ambiti di intervento
predeterminati dalla Regione, compiti strettamente operativi ed
attuativi comportanti consistenti volumi di lavoro e criteri d'azione
specifici, in relazione ad attivita' che, se realizzate nell'ambito
dell'ordinaria struttura dei servizi regionali, potrebbero comportare
rilevanti problematiche organizzative o procedurali, oppure
significativi rischi di disservizio. L'agenzia operativa si attiva,
di norma, autonomamente sulla base di specifiche procedure e di
richieste esterne. Essa dispone di risorse a destinazione vincolata
ai propri fini esecutivi.
2. Le agenzie di supporto tecnico e regolativo svolgono compiti
istruttori, di supporto progettuale alle funzioni di regolazione,
standardizzazione e accreditamento proprie della Regione
Emilia-Romagna, in ambiti specificamente definiti, nei quali svolgono
un'attivita' di ricerca e sviluppo sulla base di un'autonoma
capacita' ideativa e progettuale. Le agenzie di supporto tecnico e
regolativo si attivano, di norma, su progetti e gestiscono le risorse
assegnate.
3. Le agenzie di cui al presente articolo, nel rispetto del principio
di delegificazione, sono istituite con deliberazione della Giunta
regionale, salvo i casi in cui l'ordinamento comporti l'attribuzione
ad esse di personalita' giuridica autonoma in quanto la funzione
esercitata renda necessaria una forte autonomia dall'Amministrazione
regionale.
4. Per quanto non disciplinato dalla legge di istituzione si applica
quanto previsto dal presente articolo o dagli atti conseguenti.
5. Le agenzie godono di una particolare autonomia organizzativa ed
operativa nell'ambito delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 e
rispondono della loro attivita' alla Giunta regionale.
6. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo, definisce,
separatamente per le agenzie operative e per le agenzie di supporto
tecnico e regolativo:
a) le finalita' e gli scopi specifici per i quali possono essere
istituite agenzie operative o di supporto tecnico e regolativo;
b) le modalita' di raccordo con le Direzioni generali e con la Giunta
regionale;
c) i livelli di autonomia procedurale e gestionale ed i poteri del
direttore dell'agenzia;
d) eventuali assetti organizzativi e funzionali;
e) le modalita' di assegnazione e di reperimento delle risorse
finanziarie, strumentali ed umane;
f) le modalita' di assegnazione, da parte della Giunta regionale, del
budget necessario al funzionamento delle agenzie ed al perseguimento
dei loro scopi, sulla base di una valutazione operata con il
direttore dell'agenzia sulle concrete esigenze annuali e
pluriennali;
g) il livello retributivo del direttore dell'agenzia;
h) le forme di controllo sui risultati, sull'attivita' e sulla
gestione.
7. Per le agenzie operative, l'atto di indirizzo di cui al comma 6
prevede:
a) l'attribuzione di compiti di natura prevalentemente operativa e di
servizio, in attuazione di specifici procedimenti, disciplinati dalla
normativa statale o regionale, nonche', in casi specifici e
circoscritti, definiti dalla Regione;
b) che esse operino in connessione tecnica prevalentemente con la
Regione Emilia-Romagna, gli Enti da essa dipendenti e gli Enti
locali.
8. Per le agenzie di supporto tecnico e regolativo, l'atto di
indirizzo di cui al comma 6 prevede:
a) l'attribuzione di compiti prevalentemente di istruttoria e
proposta tecnica a supporto della definizione di standard gestionali,
delle procedure di accreditamento e della funzione istituzionale di
regolazione propria della Regione, nonche' compiti di promozione
della ricerca, di sviluppo e gestione di attivita' e progetti, che
normalmente richiedono il concorso della Regione stessa, di Enti
locali ed altri enti pubblici o privati;
b) che esse agiscano in base a indirizzi programmatici della Giunta
regionale;
c) che abbiano rapporti di collaborazione con gli Enti locali e con
enti o soggetti operanti nel territorio regionale;
d) che esse, nell'ambito degli indirizzi programmatici della Giunta
regionale, svolgano anche funzioni di coordinamento tecnico tra la
Regione e gli Enti locali, nonche' altri enti pubblici e privati
coinvolti nell'attuazione delle funzioni demandate alle agenzie
stesse.
9. Al personale assegnato all'agenzia si applicano le norme
contrattuali previste per i dipendenti regionali, fatta salva
l'applicazione dello specifico contratto collettivo nazionale
previsto dalla legge in connessione con le funzioni esercitate.
10. Nelle agenzie di cui al presente articolo, fatte salve le agenzie
cui la legge regionale attribuisce personalita' giuridica autonoma ai
sensi del comma 3, le funzioni di direttore sono svolte da un
dirigente regionale, nominato dalla Giunta, anche assunto ai sensi
dell'articolo 18 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna).
11. All'entrata in vigore dell'atto di indirizzo di cui ai commi 6, 7
e 8 cessano di avere efficacia le disposizioni organizzative previste
dalle leggi regionali che istituiscono agenzie non dotate di
personalita' giuridica autonoma. Sono fatte comunque salve le
disposizioni di legge regionale vigente relative all'attribuzione di
funzioni ad agenzie regionali.".