REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

          Art. 13                                                               
Piano regionale in materia di incendi boschivi                                  
1. Con apposito piano approvato dalla Giunta regionale, sentito il              
Comitato regionale di cui all'articolo 7, sono programmate, nel                 
rispetto dei principi della Legge 21 novembre 2000, n. 353                      
(Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e dei criteri direttivi           
di cui ai successivi commi, le attivita' di previsione, prevenzione e           
lotta attiva contro gli incendi boschivi.                                       
2. Il piano, sottoposto a revisione annuale ai sensi della legge n.             
353 del 2000, contiene, tra l'altro:                                            
a) l'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio              
boschivo, delle azioni vietate che possono determinare anche solo               
potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi                   
predetti, nonche' le eventuali deroghe inserite nel piano che                   
potranno essere autorizzate dagli enti competenti in materia                    
forestale o dal Sindaco con la prescrizione delle necessarie cautele            
e sentito il parere del Coordinatore provinciale del Corpo forestale            
dello Stato e del Comandante provinciale dei vigili del fuoco; per le           
trasgressioni dei divieti di cui alla presente lettera si applicano             
le sanzioni previste all'articolo 10, commi 6 e 7, della legge n. 353           
del 2000;                                                                       
b) l'individuazione delle attivita' formative dirette alla promozione           
di una effettiva educazione finalizzata alla prevenzione degli                  
incendi boschivi;                                                               
c) l'individuazione delle attivita' informative rivolte alla                    
popolazione in merito alle cause che determinano gli incendi e delle            
norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo;                  
d) la programmazione e la quantificazione finanziaria annuale degli             
interventi per la manutenzione ed il ripristino di opere per                    
l'accesso al bosco ed ai punti di approvvigionamento idrico nonche'             
per le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco            
stesso, finanziata attraverso le risorse provenienti dai fondi                  
statali della legge n. 353 del 2000, definite d'intesa con il                   
Servizio regionale competente in materia forestale;                             
e) un'apposita sezione, per le aree naturali protette regionali, da             
definirsi di intesa con gli Enti gestori, su proposta degli stessi,             
sentito il Corpo forestale dello Stato-Coordinamento regionale;                 
f) un quadro riepilogativo, elaborato ed aggiornato annualmente da              
ciascun Comune, dei dati riguardanti i soprassuoli percorsi dal                 
fuoco, censiti in apposito catasto e sottoposti a vincolo ai sensi              
dell'articolo 10 della Legge n. 353 del 2000.                                   
3. Il piano di cui al comma 1 prevede, tra l'altro, i presupposti per           
la dichiarazione e le modalita' per rendere noto lo stato di                    
pericolosita' nelle aree regionali e nei periodi anche diversi da               
quelli individuati nel piano medesimo.                                          
4. E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 2, della            
legge regionale n. 3 del 1999.                                                  
CAPO II                                                                         
Rete operativa di protezione civile                                             
Sezione I                                                                       
Strumenti e strutture operative                                                 
NOTE ALL'ART. 13                                                                
Commi 1 e 2                                                                     
1) La legge 21 novembre 2000, n. 353 concerne Legge-quadro in materia           
di incendi boschivi.                                                            
2) Il testo dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353                   
concerne Legge-quadro in materia di incendi boschivi e' il seguente:            
"Art. 10 - Divieti, prescrizioni e sanzioni                                     
1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati                   
percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da                
quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E'                   
comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla           
salvaguardia della pubblica incolumita' e dell'ambiente. In tutti gli           
atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone,           
stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente                
comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al                
primo periodo, pena la nullita' dell'atto. Nei comuni sprovvisti di             
piano regolatore e' vietata per dieci anni ogni edificazione su area            
boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui              
predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonche' di                    
strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed                
attivita' produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione             
sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti                
urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui              
predetti soprassuoli, le attivita' di rimboschimento e di ingegneria            
ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo                   
specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente, per le            
aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli               
altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e              
nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di              
particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresi' vietati            
per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate                 
percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.                                     
2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di                      
approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a           
censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli gia' percorsi dal              
fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi                    
effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto e' aggiornato            
annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto              
per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali                     
osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni           
presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli                
elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la                  
revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni                 
relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i           
periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo             
comma 1.                                                                        
3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli               
delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica           
una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire                
60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al            
divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione              
amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire              
800.000.                                                                        
4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici             
nonche' di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti               
civili ed attivita' produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai             
sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c),           
della Legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di              
condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello               
stato dei luoghi a spese del responsabile.                                      
5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono                 
vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma            
3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di              
incendio.                                                                       
6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la              
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a              
lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono            
raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle              
categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.                                
7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di            
esercenti attivita' turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma             
6, e' disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del               
provvedimento amministrativo che consente l'esercizio                           
dell'attivita'.                                                                 
8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della             
Legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno              
ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle                
spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al                     
soprassuolo e al suolo.".                                                       
2) Il testo dell'art. 117 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3,           
concernente Riforma del sistema regionale e locale, e' il seguente:             
"Art. 177 - Funzioni conferite agli Enti locali.                                
1. Le province esercitano le funzioni di cui alla lett. b) del comma            
1 dell'art. 108 del DLgs n. 112 del 1998.                                       
2. Alle province sono delegate le funzioni di spegnimento degli                 
incendi boschivi. Dette funzioni possono essere esercitate d'intesa             
fra la Provincia e la Comunita' montana che ne faccia richiesta,                
previa verifica dell'idoneita' dell'ente richiedente allo svolgimento           
delle funzioni. La verifica e' svolta dalla Provincia sulla base di             
apposita direttiva della Giunta regionale. L'intesa definisce le                
specifiche funzioni esercitate dalla Comunita' montana. Detta                   
funzione e' svolta dagli enti delegati coordinandosi con la Regione e           
con le competenti autorita' dello Stato, in particolare per quanto              
attiene alle funzioni statali di soccorso tecnico urgente e di uso              
dei mezzi aerei. Gli enti delegati possono avvalersi del Corpo                  
nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo Forestale dello Stato fino           
all'attuazione della lett. c) del comma 1 dell'art. 70 del DLgs n.              
112 del 1998, sulla base delle convenzioni stipulate con detti Corpi            
dalla Regione Emilia-Romagna.                                                   
3. I comuni esercitano le funzioni di cui alla lett. c) del comma 1             
dell'art. 108 del DLgs n. 112 del 1998, nonche' adottano tutte le               
iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, sul piano                  
organizzativo, sociale ed economico.".                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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