LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1
NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 13
Piano regionale in materia di incendi boschivi
1. Con apposito piano approvato dalla Giunta regionale, sentito il
Comitato regionale di cui all'articolo 7, sono programmate, nel
rispetto dei principi della Legge 21 novembre 2000, n. 353
(Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e dei criteri direttivi
di cui ai successivi commi, le attivita' di previsione, prevenzione e
lotta attiva contro gli incendi boschivi.
2. Il piano, sottoposto a revisione annuale ai sensi della legge n.
353 del 2000, contiene, tra l'altro:
a) l'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio
boschivo, delle azioni vietate che possono determinare anche solo
potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi
predetti, nonche' le eventuali deroghe inserite nel piano che
potranno essere autorizzate dagli enti competenti in materia
forestale o dal Sindaco con la prescrizione delle necessarie cautele
e sentito il parere del Coordinatore provinciale del Corpo forestale
dello Stato e del Comandante provinciale dei vigili del fuoco; per le
trasgressioni dei divieti di cui alla presente lettera si applicano
le sanzioni previste all'articolo 10, commi 6 e 7, della legge n. 353
del 2000;
b) l'individuazione delle attivita' formative dirette alla promozione
di una effettiva educazione finalizzata alla prevenzione degli
incendi boschivi;
c) l'individuazione delle attivita' informative rivolte alla
popolazione in merito alle cause che determinano gli incendi e delle
norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo;
d) la programmazione e la quantificazione finanziaria annuale degli
interventi per la manutenzione ed il ripristino di opere per
l'accesso al bosco ed ai punti di approvvigionamento idrico nonche'
per le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco
stesso, finanziata attraverso le risorse provenienti dai fondi
statali della legge n. 353 del 2000, definite d'intesa con il
Servizio regionale competente in materia forestale;
e) un'apposita sezione, per le aree naturali protette regionali, da
definirsi di intesa con gli Enti gestori, su proposta degli stessi,
sentito il Corpo forestale dello Stato-Coordinamento regionale;
f) un quadro riepilogativo, elaborato ed aggiornato annualmente da
ciascun Comune, dei dati riguardanti i soprassuoli percorsi dal
fuoco, censiti in apposito catasto e sottoposti a vincolo ai sensi
dell'articolo 10 della Legge n. 353 del 2000.
3. Il piano di cui al comma 1 prevede, tra l'altro, i presupposti per
la dichiarazione e le modalita' per rendere noto lo stato di
pericolosita' nelle aree regionali e nei periodi anche diversi da
quelli individuati nel piano medesimo.
4. E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 2, della
legge regionale n. 3 del 1999.
CAPO II
Rete operativa di protezione civile
Sezione I
Strumenti e strutture operative
NOTE ALL'ART. 13
Commi 1 e 2
1) La legge 21 novembre 2000, n. 353 concerne Legge-quadro in materia
di incendi boschivi.
2) Il testo dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353
concerne Legge-quadro in materia di incendi boschivi e' il seguente:
"Art. 10 - Divieti, prescrizioni e sanzioni
1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati
percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da
quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E'
comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla
salvaguardia della pubblica incolumita' e dell'ambiente. In tutti gli
atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone,
stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente
comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al
primo periodo, pena la nullita' dell'atto. Nei comuni sprovvisti di
piano regolatore e' vietata per dieci anni ogni edificazione su area
boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui
predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonche' di
strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed
attivita' produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione
sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti
urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui
predetti soprassuoli, le attivita' di rimboschimento e di ingegneria
ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo
specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente, per le
aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli
altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e
nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di
particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresi' vietati
per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate
percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di
approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a
censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli gia' percorsi dal
fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi
effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto e' aggiornato
annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto
per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali
osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni
presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli
elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la
revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni
relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i
periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo
comma 1.
3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli
delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica
una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire
60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al
divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione
amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire
800.000.
4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici
nonche' di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti
civili ed attivita' produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai
sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c),
della Legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di
condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello
stato dei luoghi a spese del responsabile.
5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono
vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma
3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di
incendio.
6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a
lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono
raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle
categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.
7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di
esercenti attivita' turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma
6, e' disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del
provvedimento amministrativo che consente l'esercizio
dell'attivita'.
8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della
Legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno
ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle
spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al
soprassuolo e al suolo.".
2) Il testo dell'art. 117 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3,
concernente Riforma del sistema regionale e locale, e' il seguente:
"Art. 177 - Funzioni conferite agli Enti locali.
1. Le province esercitano le funzioni di cui alla lett. b) del comma
1 dell'art. 108 del DLgs n. 112 del 1998.
2. Alle province sono delegate le funzioni di spegnimento degli
incendi boschivi. Dette funzioni possono essere esercitate d'intesa
fra la Provincia e la Comunita' montana che ne faccia richiesta,
previa verifica dell'idoneita' dell'ente richiedente allo svolgimento
delle funzioni. La verifica e' svolta dalla Provincia sulla base di
apposita direttiva della Giunta regionale. L'intesa definisce le
specifiche funzioni esercitate dalla Comunita' montana. Detta
funzione e' svolta dagli enti delegati coordinandosi con la Regione e
con le competenti autorita' dello Stato, in particolare per quanto
attiene alle funzioni statali di soccorso tecnico urgente e di uso
dei mezzi aerei. Gli enti delegati possono avvalersi del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo Forestale dello Stato fino
all'attuazione della lett. c) del comma 1 dell'art. 70 del DLgs n.
112 del 1998, sulla base delle convenzioni stipulate con detti Corpi
dalla Regione Emilia-Romagna.
3. I comuni esercitano le funzioni di cui alla lett. c) del comma 1
dell'art. 108 del DLgs n. 112 del 1998, nonche' adottano tutte le
iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, sul piano
organizzativo, sociale ed economico.".