REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

          Art. 2                                                                
Tipologia degli eventi calamitosi                                               
ed ambiti d'intervento istituzionale                                            
1. Ai fini della razionale ripartizione delle attivita' e dei compiti           
di protezione civile tra i diversi livelli di governo istituzionale,            
in applicazione anche dei principi di sussidiarieta',                           
differenziazione ed adeguatezza organizzativa delle amministrazioni             
interessate, gli eventi si distinguono in:                                      
a) eventi naturali o connessi con attivita' umane che possono essere            
fronteggiati a livello locale con le risorse, gli strumenti ed i                
poteri di cui dispone ogni singolo ente ed amministrazione per                  
l'esercizio ordinario delle funzioni ad esso spettanti;                         
b) eventi naturali o connessi con attivita' umane che per natura ed             
estensione richiedono l'intervento, coordinato dalla Regione anche in           
raccordo con gli organi periferici statali, di piu' enti ed                     
amministrazioni a carattere locale;                                             
c) eventi calamitosi di origine naturale o connessi con le attivita'            
umane che, per intensita' ed estensione, richiedono l'intervento e il           
coordinamento dello Stato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.             
225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).               
2. Le attivita' e i compiti di protezione civile sono articolati                
secondo le competenze di cui al comma 1 anche quando, sulla scorta di           
elementi premonitori degli eventi ivi elencati, si preveda che si               
determini una situazione di crisi.                                              
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
La Legge 24 febbraio 1992, n. 225 concerne Istituzione del Servizio             
nazionale della protezione civile.                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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