LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1
NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 2
Tipologia degli eventi calamitosi
ed ambiti d'intervento istituzionale
1. Ai fini della razionale ripartizione delle attivita' e dei compiti
di protezione civile tra i diversi livelli di governo istituzionale,
in applicazione anche dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza organizzativa delle amministrazioni
interessate, gli eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con attivita' umane che possono essere
fronteggiati a livello locale con le risorse, gli strumenti ed i
poteri di cui dispone ogni singolo ente ed amministrazione per
l'esercizio ordinario delle funzioni ad esso spettanti;
b) eventi naturali o connessi con attivita' umane che per natura ed
estensione richiedono l'intervento, coordinato dalla Regione anche in
raccordo con gli organi periferici statali, di piu' enti ed
amministrazioni a carattere locale;
c) eventi calamitosi di origine naturale o connessi con le attivita'
umane che, per intensita' ed estensione, richiedono l'intervento e il
coordinamento dello Stato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.
225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).
2. Le attivita' e i compiti di protezione civile sono articolati
secondo le competenze di cui al comma 1 anche quando, sulla scorta di
elementi premonitori degli eventi ivi elencati, si preveda che si
determini una situazione di crisi.
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
La Legge 24 febbraio 1992, n. 225 concerne Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile.