DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 gennaio 2005, n. 10
Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di approvare la allegata "Direttiva in merito all'applicazione
dell'art. 11 della L.R. 29 luglio 2004, n. 19, "Disciplina in materia
funeraria e di polizia mortuaria", che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. 29
luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia
mortuaria"
Ai Sindaci dei Comuni
della regione Emilia-Romagna
ai Direttori generali
delle Aziende sanitarie
della regione Emilia-Romagna
In data 29 luglio 2004 il Consiglio regionale ha approvato la Legge
29 luglio 2004, n. 19, recante la disciplina in materia funeraria e
di polizia mortuaria, che e' entrata in vigore il 13 agosto 2004.
Per tale legge sono gia' decorsi infruttuosamente i termini per
l'eventuale impugnazione da parte del Governo innanzi alla Corte
Costituzionale. Pertanto le norme contenute nella L.R. 19/04 sono da
considerarsi pienamente legittime in quanto espresse in ambiti e
materie di competenza regionale, cosicche' nessuna dilazione
nell'applicare la normativa risulta percorribile, se riferita a
valutazioni di legittimita' costituzionale in ordine al riparto delle
competenze tra Stato e Regioni.
L'art. 2, comma 1, lettera a) della legge in argomento prevede che la
Regione eserciti funzioni di indirizzo, coordinamento e di alta
vigilanza, al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e
uniforme sul territorio regionale della persona defunta e delle
ceneri derivanti da cremazione.
La Regione intende avvalersi di tale facolta' per emanare la presente
direttiva, avuto riguardo ai contenuti dell'art. 11 della legge e
fornendo in particolare chiarimenti e indicazioni per quanto attiene
ai diversi momenti:
a) dell'autorizzazione alla cremazione;
b) dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri;
c) dell'affidamento personale delle ceneri.
a) L'autorizzazione alla cremazione e' disciplinata dal comma 1
dell'art. 11, che prevede una apposita autorizzazione da parte del
soggetto competente individuato dalla normativa statale e secondo le
modalita' stabilite dalla medesima, anche relativamente alle forme di
manifestazione della volonta' espressa dal defunto o dai suoi
familiari. Considerato che tali profili di regolamentazione
afferiscono alla esclusiva competenza statale, per la loro piu'
precisa determinazione non ci si puo' che riferire alle norme vigenti
dello Stato. Pertanto, tenuto conto che le parziali innovazioni
arrecate con l'art. 3 della Legge 130/01 non appaiono tuttora
operanti per effetto della mancata emanazione del regolamento
governativo, per l'individuazione del soggetto competente
all'autorizzazione e delle modalita' con cui viene espressa la
volonta' del defunto o dei congiunti occorre tuttora rifarsi all'art.
79 del DPR 285/90, il quale dispone che la cremazione di ciascun
cadavere venga disposta dal Sindaco, sulla base della volonta'
testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di
disposizione testamentaria, la volonta' deve essere manifestata dal
coniuge e, in difetto, dal parente piu' prossimo individuato secondo
gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di
concorrenza di piu' parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
Per quanto riguarda l'applicazione del comma 4 dello stesso art. 79
del DPR 285/90 si rimanda a quanto gia' stabilito con Circolare
dell'Assessore alla Sanita' n. 20 del 13 novembre 2002, la quale ha
previsto che l'autentica della firma del medico che redige il
certificato dal quale risulti escluso il sospetto che la morte sia
dovuta a reato non sia necessaria caso per caso se detto certificato
viene rilasciato dal medico necroscopo; cio' in quanto si e' ritenuto
di poter legittimamente sostituire l'autentica su ogni singolo
certificato con una preventiva e generale comunicazione a tutti i
Comuni compresi nell'ambito territoriale dell'Azienda Unita'
sanitaria locale dell'elenco dei medici necroscopi operanti in quell'
ambito, corredato dalle firme in originale degli stessi, per
consentire eventuali riscontri che si rendessero necessari. Si
rammenta infine che a tal riguardo l'art. 8, comma 2 della L.R.
19/04, assegna al Direttore generale di ciascuna Azienda Unita'
sanitaria locale la competenza a nominare i medici necroscopi.
b) La dispersione delle ceneri e' disciplinata dal comma 2 dell'art.
11, che prevede una apposita autorizzazione da parte del soggetto
competente individuato dalla normativa statale, stabilisce i luoghi
in cui tale operazione puo' avvenire, precisandone condizioni e
limiti, e individua i soggetti che possono eseguirla.
Si tratta di una importante innovazione introdotta dalla legge
regionale che consente di attuare una previsione gia' contenuta
anch'essa nella Legge 130/01, ma per i motivi sopraesposti sino ad
ora rimasta inoperante; le previsioni della legge regionale
consentono dunque di rendere effettiva e pienamente lecita una
procedura che risultava carente di regolamentazione ma che era
presente nella sensibilita' generale come forma alternativa alle
pratiche funerarie consuete.
Il mutato contesto costituzionale delle competenze regionali ha
dunque permesso che tale procedura venisse regolamentata, in questa
come in altre regioni, pur con gli indispensabili rinvii a quella
parte della normativa statale che costituisce tuttora l'unica fonte
abilitata a intervenire su alcuni ambiti.
Pertanto l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri va disposta
dal soggetto individuato nell'art. 411 del Codice penale, come
modificato dall'art. 2 della Legge 130/01, cioe' dall'Ufficiale dello
stato civile che, come noto, coincide con il Sindaco o persona da
questi delegata.
La competenza al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle
ceneri attiene concretamente all'Ufficiale di stato civile del Comune
ove e' avvenuto il decesso; tuttavia in caso di decesso di un
cittadino della regione Emilia-Romagna avvenuto in altra regione, si
ritiene che detta autorizzazione possa in alternativa essere disposta
anche dall'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza
anagrafica del deceduto.
Nel caso invece di dispersioni di ceneri gia' tumulate, secondo
quanto previsto dal comma 6 dell'art. 11, l'autorizzazione compete
all'Ufficiale di stato civile del Comune ove sono custodite le
ceneri.
Quanto alle forme di espressione della volonta', sia la normativa
regionale che quella nazionale si limitano a stabilire che la
dispersione delle ceneri venga consentita in base alla espressa
volonta' del defunto. Pertanto appaiono certamente idonee allo scopo
tutte le forme individuate dalla legge che consentano di far emergere
esplicitamente e direttamente la volonta' del defunto, quali, ad
esempio, le disposizioni testamentarie, le dichiarazioni autografe,
dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine (nell'ambito, ad
esempio, di iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i
propri fini quello della cremazione dei cadaveri), o altre forme di
manifestazione di volonta' ritualmente rese di fronte a pubblici
ufficiali.
Peraltro, tenendo conto che la normativa non si sofferma sulle
specifiche forme nelle quali debba manifestarsi detta volonta',
dovra' altresi' ritenersi valido, analogamente a quanto avviene nella
disciplina dell'autorizzazione alla cremazione, il riferire da parte
dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la
volonta' di dispersione delle proprie ceneri; poiche' tale procedura
non e' esplicitamente regolamentata dalla norma statale, si ritiene
che la volonta' del defunto possa essere certamente provata mediante
dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e da tutti
i congiunti di primo grado di fronte a pubblici ufficiali, e la cui
sottoscrizione sia appositamente autenticata.
Resta inteso che qualora nuove norme nazionali intervengano a
regolare la materia, non ci si potra' che riferire alle stesse in
ordine alle modalita' di espressione della volonta' del defunto.
Per quanto riguarda i luoghi in cui puo' avvenire la dispersione
delle ceneri e i soggetti competenti ad eseguire la stessa, occorre
riferirsi a quanto espressamente previsto nel comma 2 dell'art. 11,
con la precisazione che, ovviamente, la autorizzazione alla
dispersione potra' riguardare solo luoghi che insistono sul
territorio regionale.
Nell'atto di autorizzazione alla dispersione rilasciato
dall'Ufficiale di stato civile andranno quindi opportunamente
indicati:
1. la persona incaricata di eseguire la dispersione delle ceneri,
tenuto conto dell'eventuale volonta' espressa del defunto in tal
senso, o, in mancanza di questa, individuata fra i soggetti citati
dal richiamato comma 2 dell'art. 11 e nell'ordine riportato dallo
stesso;
2. il luogo, anche sommariamente individuato nel caso di dispersione
in natura, ove avverra' la dispersione delle ceneri, secondo quanto
disposto in vita dal defunto o, in alternativa, in base a quanto
indicato dalla persona autorizzata alla dispersione, come individuata
al punto precedente.
c) L'affidamento personale delle ceneri e' regolamentato dal
combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 11 i quali prevedono:
1. la previa consegna delle ceneri all'avente diritto individuato tra
i soggetti richiamati al comma 3. L'urna consegnata dovra' essere
opportunamente sigillata e dovra' riportare i dati anagrafici del
defunto. La consegna dell'urna cineraria avviene da parte del gestore
del crematorio, il quale, ai sensi della legislazione nazionale,
sottoscrive il verbale di cui all'articolo 81 del DPR 10/9/1990, n.
285, previa verifica della presenza della necessaria autorizzazione
al trasporto verso il luogo di destinazione finale dell'urna;
2. la successiva possibile destinazione dell'urna ad un affidatario,
in alternativa alla sua tumulazione o interramento, in base alla
volonta' espressa dal defunto;
3. l'annotazione in apposito registro comunale delle generalita'
dell'affidatario unico e del defunto;
4. la indicazione di prescrizioni circa le modalita' e le condizioni
di conservazione dell'urna in modo da garantirne la sicurezza da
ogni profanazione e dal punto di vista igienico-sanitario nonche'
l'identificazione dei dati anagrafici del defunto; tali prescrizioni
possono essere contenute in apposito regolamento comunale, al quale
l'atto di affidamento deve fare riferimento, oppure volta per volta
nell'atto di affidamento stesso.
La competenza in ordine alla adozione dell'atto di affidamento
personale spetta al Comune in cui avviene la conservazione delle
ceneri.
L'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito del
territorio del Comune che lo ha adottato, in ragione del fatto che le
prescrizioni dal medesimo dettate all'affidatario non possono che
risultare applicabili in quello specifico ambito territoriale.
Pertanto, ove l'affidatario decida di trasferire le ceneri ad altro
luogo, sara' necessario richiedere un nuovo atto di affidamento da
parte del nuovo Comune.
Si rammenta che spetta ai Comuni l'approvazione del regolamento con
il quale definire tutte le garanzie per l'affidamento personale delle
ceneri, ma che in attesa di tale regolamento la messa in atto delle
procedure per l'affidamento personale e' comunque dovuta, nel
rispetto della volonta' del defunto, attraverso l'inserimento delle
prescrizioni nell'atto di affidamento. Per la definizione delle
prescrizioni e delle regole di carattere igienico-sanitario che
andranno osservate dall'affidatario e che devono essere contenute nel
regolamento o nel singolo atto di affidamento, i Comuni possono
avvalersi della collaborazione istituzionale dell'Azienda USL
competente per territorio.
La volonta' del defunto nell'ambito di tale procedura dovra' essere
in ogni caso accertata in riferimento a questa specifica modalita' di
conservazione delle ceneri, prescelta dal defunto in alternativa alle
altre forme consuete quali l'interramento o la tumulazione;
altrettanto la volonta' del defunto dovra' essere espressa ed
accertata per quanto riguarda la specifica individuazione
dell'affidatario unico.
E' dunque necessario che il defunto abbia scelto in vita questa forma
di conservazione delle ceneri ed abbia indicato espressamente il
nominativo della persona a cui le ceneri devono essere affidate; si
ritiene tuttavia che, nel caso in cui il defunto abbia disposto
genericamente la famiglia come soggetto affidatario, si possa
comunque dar corso all'affidamento al coniuge o ai parenti di primo
grado previo accordo di tutti gli stessi nell'individuare
l'affidatario unico da indicarsi nell'atto comunale.
Per quanto riguarda infine le forme di manifestazione della volonta'
del defunto si ritiene di poter far riferimento a quanto gia'
argomentato in merito alla dispersione delle ceneri, fermo restando
che la volonta' dovra' in questo caso essere espressa con specifico
riferimento anche all'affidatario, come sopra detto.
In considerazione del fatto che la legge regionale ha prescelto quale
forma dell'affidamento delle ceneri quella dell'"affidamento
personale", si richiama ad una attenta sorveglianza da parte dei
Comuni affinche' si eviti l'affidamento di piu' urne cinerarie ad un
solo soggetto non appartenente all'ambito familiare o di parentela,
allo scopo di evitare che surrettiziamente possano instaurarsi
eventuali forme di gestione privata della conservazione delle
ceneri.
Visto quanto sopra si richiama l'attenzione degli Enti in indirizzo
alla piena applicazione, per quanto di competenza, delle disposizioni
di legge nonche' delle indicazioni contenute nella presente direttiva
al fine di evitare il diniego dei diritti riconosciuti alla
popolazione, o ingiustificati trattamenti differenziati, che si
ritengono particolarmente lesivi della dignita' delle persone defunte
e dei diritti dei loro congiunti.