DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 29 luglio 2005, n. 11047
Orientamenti applicativi della fase transitoria e quesiti interpretativi in materia di utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione - delibera G.R. 2773/04 come modificata dalla deliberazione G.R. 285/05
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2004,
n. 2773 "Primi indirizzi alle Province per la gestione e
l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura",
denominata in seguito direttiva;
richiamata inoltre la deliberazione della Giunta regionale 14
febbraio 2005, n. 285 con la quale e'' stato sostituito l'Allegato 4
"Caratterizzazione dei fanghi di depurazione/valori limite di
conformita'" di cui alla predetta deliberazione 2773/04;
dato atto che con le richiamate disposizioni sono state completamente
riviste le procedure tecnico-amministrative per il rilascio
dell'autorizzazione all'utilizzo, prevedendo altresi' ulteriori
parametri aggiuntivi per la verifica dei requisiti di qualita' dei
fanghi da destinare all'utilizzo in agricoltura nonche'' specifici
obblighi circa lo stoccaggio dei fanghi medesimi prima
dell'applicazione sui terreni agricoli;
dato atto inoltre che per esigenze connesse al rispetto delle buone
pratiche di utilizzazione agronomica sono stati introdotti anche
periodi di divieto e specifici limitazioni/prescrizioni di utilizzo
in ragione delle caratteristiche dei suoli interessati e delle
pratiche colturali;
tenuto conto che in ragione della complessita' delle problematiche
suddette, in questi mesi sono stati organizzati diversi incontri di
lavoro con le Province, l'ARPA e le categorie interessate per
approfondire gli aspetti tecnico-procedurali ed alcuni quesiti
interpretativi connessi soprattutto alla fase transitoria e di prima
applicazione delle nuove disposizioni che disciplinano l'utilizzo in
agricoltura dei fanghi di depurazione;
tenuto conto inoltre che per garantire comportamenti omogenei in
ambito regionale, si rende necessario fornire alle Province
orientamenti tecnici in merito soprattutto alla fase transitoria e di
prima applicazione delle nuove disposizioni regionali;
ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra richiamate,
adottare un provvedimento specifico concernente "Orientamenti
applicativi della fase transitoria e quesiti interpretativi" di cui
alla deliberazione della Giunta regionale 2773/04 come modificata
dalla deliberazione della Giunta regionale 285/05;
attestata la regolarita' amministrativa ai sensi della deliberazione
della Giunta regionale 477/03;
determina:
1) di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, specifici
"Orientamenti applicativi della fase transitoria e quesiti
interpretativi" in materia di utilizzo in agricoltura dei fanghi di
depurazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2773/04
come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 285/05,
secondo il documento allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Leopolda Boschetti
ALLEGATO
Indice argomenti
- Premessa
- Fase transitoria - Criteri applicativi
- Quesiti interpretativi - Prime indicazioni
- Idoneita' all'utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti dai
settori produttivo - Specificita' del settore agroalimentare
Premessa
Le disposizioni adottate con la deliberazione della Giunta regionale
30 dicembre 2004, n. 2773 "Primi indirizzi alle Province per la
gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in
agricoltura", come modificata dalla deliberazione della Giunta
regionale 14 febbraio 2005, n. 285 (in seguito direttiva),
rappresenta un primo atto di indirizzo alle Province relativo a
specifici procedimenti tecnico-amministrativi necessari al corretto
utilizzo dei fanghi in agricoltura, la cui titolarita' e''
responsabilita' e'' stata posta in capo alle stesse Amministrazioni
provinciali.
In concreto la medesima direttiva, che si colloca nell'ambito delle
funzioni regionali di cui all'art. 6 del DLgs 99/92, fornisce
indirizzi circa l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura
al fine di prevenire possibili fenomeni di contaminazione del suolo
e/o inquinamento delle acque ed evitare effetti dannosi sull'uomo,
sugli animali e sulla vegetazione, favorendone nel contempo la
corretta utilizzazione. Sono inoltre dettate disposizioni circa:
- modalita' del sistema autorizzativo;
- condizioni di utilizzo dei diversi tipi di fanghi in relazione alla
loro composizione, alle modalita' di trattamento, alle
caratteristiche dei suoli, alle dosi applicabili ed agli strumenti
da adottare per garantire la corretta utilizzazione agronomica dei
medesimi sulla base delle colture praticate nonche'' le ulteriori
limitazioni e divieti di utilizzo, fermo restando quanto previsto
dagli articoli 3 e 4 del DLgs 99/92.
Tenuto conto che il sistema autorizzativo e le condizioni di utilizzo
previste dalle nuove disposizioni risultano significativamente
diverse da quelle in precedenza vigenti, si e'' ritenuto di prevedere
un congruo periodo transitorio in capo alle Province per adeguare le
autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore della nuova
direttiva coincidente con quella del 9 febbraio 2005, che vede,
pertanto, quale termine ultimo per tale adeguamento la data del 9
febbraio 2006.
Al fine di definire orientamenti comuni e garantire nel contempo
omogeneita' di applicazione in ambito regionale, in data 1 febbraio e
22 marzo 2005, sono state effettuate due riunioni di lavoro con la
partecipazione dei rappresentanti delle Province (settore ambiente e
settore agricoltura) e delle Sezioni provinciali ARPA.
Le considerazioni e le indicazioni contenute nel presente
provvedimento costituiscono orientamenti condivisi con le Province ai
fini dell'applicazione della nuova direttiva in materia di utilizzo
dei fanghi di depurazione in agricoltura, con particolare riferimento
al periodo transitorio di cui al paragrafo XXIII delle direttiva
medesima.
1. Fase transitoria - Criteri applicativi
Come indicato al paragrafo XXIII della direttiva, per le
autorizzazioni esistenti, la G.R. ha previsto un "adeguamento
graduale" alle nuove disposizioni prevedendo che le Province
completino detto percorso entro un anno dall'entrata in vigore della
direttiva e cioe'' entro il 9 febbraio 2006. Nell'ambito del
principio di graduale adeguamento, per quanto attiene i vincoli da
applicare alle operazioni di utilizzo in campo dei fanghi da
notificare o gia' notificate relative alla campagna 2005, si e''
condiviso con le Amministrazioni provinciali di fare esclusivo
riferimento all'obbligo di caratterizzare il fango di depurazione con
almeno un accertamento analitico conforme al nuovo protocollo di
analisi previsto dall'Allegato 4.
Rilevato che la caratterizzazione dei fanghi prodotti, per alcune
tipologie di impianti, prevedendo l'esecuzione di tre campioni
elementari del fango raccolti ogni 60 giorni (e rispettive analisi)
puo' determinare forti slittamenti nei tempi di notifica della
utilizzazione dei fanghi e tenuto conto che questo periodo
oggettivamente si colloca a ridosso della "campagna agronomica di
utilizzo 2005", si conviene sulla possibilita' che il campionamento
possa essere effettuato a scadenze piu' ravvicinate corrispondenti ad
intervalli minimi di 15 giorni o inferiori per fanghi di depurazione
derivanti dal comparto agroalimentare con lavorazioni strettamente a
carattere stagionale (ad esempio la trasformazione del pomodoro).
Per le lavorazioni stagionali, appare altresi' coerente che la
caratterizzazione preventiva dei fanghi da parte dei produttori, da
allegare alla richiesta di nuova autorizzazione, non potra' che
essere effettuata nel corso della campagna di trasformazione 2005 per
un periodo di tempo che a volte risultera' essere inferiore ai 6
mesi richiesti. In questi casi, in ragione della effettiva durata del
ciclo produttivo e della potenzialita' dell'impianto di depurazione,
la Provincia ridefinira' in raccordo con i produttori le frequenze di
campionamento previste dalla Tabella 1 - Allegato 4 della direttiva,
rapportandole al periodo di lavorazione e fermi restando il n. di
campioni medi da effettuare.
Non sono comunque ammessi superamenti dei limiti rispetto alla media
dei valori dei 3 campioni elementari.
Tenuto conto che la direttiva non ha immediato effetto nei confronti
dei "soggetti utilizzatori" ma si rivolge direttamente alle Province
quali responsabili del procedimento autorizzativo, affinche'' le
prescrizioni cogenti sopra richiamate (caratterizzazione del fango di
depurazione in utilizzo secondo il nuovo protocollo analitico)
abbiano efficacia, si ritiene che le Province debbano adottare uno
specifico atto di formalizzazione del predetto obbligo nei confronti
degli interessati che integri e modifichi le autorizzazioni esistenti
(anche una determinazione unica relativa all'insieme dei soggetti
operanti nel territorio di competenza).
In linea generale, quantunque non sia auspicato dalla Regione, non
puo' escludersi che nel periodo transitorio la Provincia possa
adottare un percorso di adeguamento a step (per fasi) prevedendo gia'
nel corrente anno l'applicazione di specifici divieti o prescrizioni
introdotti dalla direttiva. Fermo restando che detta opzione deve
essere supportata dal rilascio di una nuova autorizzazione ai sensi
della direttiva, si ritiene che il ricorso alla medesima possa
effettuarsi quando ricorrano circostanze molto particolari in
presenza di adeguate motivazioni.
Pur in presenza di un parziale slittamento al 2006 della tempistica
di adeguamento (fino al 9 febbraio), si ritiene che il divieto di
spandimento nei 4 mesi invernali debba essere pienamente operante a
partire dall'1 novembre 2005; a tal fine e'' necessario che
l'adeguamento delle autorizzazioni in essere (contenente tale
prescrizione), da parte delle Province, sia completato entro tale
data.
Con riferimento agli obblighi di stoccaggio di cui al paragrafo XII -
punti 2, 3 e 6 della direttiva, la Provincia definisce i tempi e le
modalita' di adeguamento in relazione alla natura e consistenza degli
interventi da realizzare. Le autorizzazioni riviste devono comunque
contenere le prescrizioni in ordine ai predetti sistemi di
stoccaggio dei fanghi.
Fra le azioni di verifica in capo alle Province da effettuarsi nel
corso del 2005 si richiama quella inerente le prescrizioni previste
dal paragrafo V - punto 2 della direttiva per gli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane che effettuano trattamento di
rifiuti liquidi ai sensi dell'art. 36, comma 2 del DLgs 152/99:
Adeguamento entro 9 febbraio 2006 dell'autorizzazione allo scarico e
definizione degli interventi necessari e dei relativi tempi di
adeguamento.
1.1 - Autorizzazioni ai sensi del DLgs 99/92 in essere alla data del
9 febbraio 2005
1.1.1 - I soggetti utilizzatori sono tenuti:
a) ad ottemperare, ai sensi della direttiva, al percorso di
adeguamento dell'autorizzazione esistente nei tempi e nei modi
previsti dalle Province;
b) a procedere alla caratterizzazione del fango di depurazione che
sara' oggetto di notifica nella campagna di utilizzo 2005;
c) ad integrare/accompagnare le notifiche di utilizzo gia'
effettuate/nuove con gli esiti analitici di almeno un campione medio
di cui alla Tabella 1 - Allegato 4 di ogni tipologia di
fango/impianto di provenienza indicato nel provvedimento di notifica.
Se trattasi di fango miscelato/condizionato derivante da un impianto
di stoccaggio/condizionamento esistente autorizzato ai sensi del DLgs
22/97, tali esiti sono riferiti al "fango miscelato/condizionato".
Riguardo alle analisi dei terreni che accompagnano le notifiche gia'
effettuate o nuove relative alla campagna 2005 si applicano le
previgenti disposizioni. Per le notifiche della campagna 2006 si
attuano le nuove procedure.
1.1.2 - I nuovi divieti e le nuove prescrizioni introdotte dalla
direttiva, di norma, non trovano applicazione nella campagna di
utilizzo dei fanghi nel corso del 2005, mentre saranno previsti nei
provvedimenti di autorizzazione rivisti. Gli stessi pertanto
costituiranno prescrizioni vincolanti per la campagna di utilizzo
2006.
A titolo indicativo di seguito vengono richiamati i principali
divieti/prescrizioni interessati dall'esenzione nella predetta
campagna 2005:
- Tipologie di fango - Paragrafo IV , punti 2 - 3 - 4;
- Divieti - Accumulo in campo - Distanza dai centri abitati -
Distanza dai Corsi d'acqua - Aree specifiche - Terreni in pendenza -
Contenuto di sostanza organica terreni: Paragrafo VI - punto 2, lett.
g); Paragrafo VII - punto 3; Paragrafo VIII - punto 1, lett. d), e),
f), g), l) - punto 2, lett. a) e b) - punto 3;
- Prescrizioni d'uso sulle coltura - Paragrafo IX - punti 1 e 2.
- Rotazioni di terreni dopo un triennio di utilizzo - Dosi di azoto
per gruppi colturali: Allegato 5 - Paragrafi 2 e 3.
1.1.3 - Le disposizioni di cui al precedenti punti 1.1.1 e 1.1.2
trovano applicazione anche alle situazioni per le quali le
autorizzazioni esistenti siano gia' scadute ovvero siano in scadenza
prossima ed i titolari abbiano provveduto a presentare domanda di
rinnovo secondo il previgente regime ovvero abbiano richiesto o
provvedano a richiedere la proroga dei termini di validita' del
provvedimento per il presente anno.
Per le predette fattispecie la Provincia potra' procedere alla
proroga dei termini dell'autorizzazione vigente relativamente a
periodo transitorio previsto dalla direttiva, prescrivendo comunque
che l'utilizzo dei fanghi nella campagna 2005 e'' vincolato alla
preventiva caratterizzazione dei fanghi secondo le nuove disposizioni
per almeno un campione medio, ovvero procedere alla nuova
autorizzazione con regimi giuridici differenziati per il 2005 e per
gli anni successivi.
2. Quesiti interpretativi - Prime indicazioni
Nel corso dei richiamati incontri di lavoro dell'1 febbraio e 22
marzo 2005 sono stati approfonditi alcuni quesiti interpretativi
rispetto ai quali si ritiene opportuno, per esigenze di omogeneita'
applicativa, fornire i seguenti orientamenti:
A - Parametri chimico fisici di cui alla Tabella A 1 dell'Allegato 4
della direttiva
A seguito delle modifiche apportate dalla deliberazione della GR n.
285 del 14 febbraio 2005 con la quale per alcuni parametri sono stati
previsti non piu' "valori limite" ma "valori i riferimento" (indice
SAR e grado di umidificazione - DH), gli stessi sono da considerarsi
"valori guida" per i quali la non conformita' non costituisce motivo
di diniego all'utilizzo dei fanghi di depurazione. Il loro
inserimento e'' stato determinato dalla necessita' di acquisire nel
medio periodo dati informativi sulle "caratteristiche ammendanti /
fertilizzanti " del fango utilizzato al fine di definire, se
necessario, piu' specifiche condizioni di utilizzo.
B - Sistemi di trattamento dei fanghi/grado di stabilizzazione
(Allegato 1 della direttiva)
L'Allegato 1, punto 1, pur elencando alcuni sistemi di trattamento
fa comunque salvi altri processi stabilizzazione, compreso il
deposito a lungo termine del fango. Come indicato al punto 2 la
condizione da rispettare e'' quella di "fango stabilizzato" da
valutarsi con il metodo della riduzione % delle sostanze sospese
volatili (SSV) o con l'eta' del fango. La scelta del tipo di
"parametro indicatore" e'' in capo al titolare dell'impianto: in ogni
caso la "conformita'" deve essere documentata periodicamente con dati
ed informazioni che siano significativi per un congruo arco di tempo
delle condizioni medie di funzionamento dell'impianto.
A titolo indicativo si evidenzia che il parametro SSV e'' di norma
utilizzabile per impianti di depurazione che, seppure dotati di una
linea di digestione aerobica o anaerobica dei fanghi, dispongono di
una "linea acqua" priva delle fasi di abbattimento dell'azoto per i
quali, probabilmente, risulterebbe difficile garantire un'eta' del
fango superiore a 30 giorni. Quest'ultimo parametro si adatta ad
impianti di piu' piccole dimensioni del tipo ad ossidazione
prolungata non dotati di vera e propria linea fanghi ovvero ai grandi
impianti di trattamento delle acque reflue dotati di fasi di
trattamento terziario e linee fanghi adeguatamente dimensionate.
C - Caratteristiche agronomiche dei fanghi utilizzati in agricoltura
(Allegato I B - DLgs 99/92)
La deroga prevista per i valori minimi di carbonio organico, fosforo
e azoto per i fanghi agroalimentari, seppure non espressamente
richiamata dalla direttiva, resta comunque valida in quanto gia'
prevista dal DLgs 99/92.
D - Caratterizzazione analitica preventiva dei fanghi di depurazione
- Controlli analitici dei fanghi nel sistema di stoccaggio prima
dell'utilizzo in campo
Con riferimento alla caratterizzazione preventiva dei fanghi da parte
del produttore (Allegato 4 - punto 3), si precisa che il protocollo
analitico deve essere eseguito non sui singoli campioni elementari
che andranno a formare il campione medio, bensi' su ogni campione
medio previsto dalla Tabella 1 del medesimo allegato. Pertanto, in
relazione alla diversa potenzialita' degli impianti, ai fini della
predetta caratterizzazione dovra' essere eseguito un numero di
analisi pari al numero di campioni medi indicati nella citata Tabella
1.
Riguardo ai criteri di valutazione degli esiti analitici della
caratterizzazione preventiva dei fanghi richiamati all'Allegato 4 -
punto 3, lettera c) circa i superamenti consentiti rispetto al valore
soglia, si riporta il seguente esempio esplicativo :
Impianto di depurazione di consistenza superiore a 100 000 Abitanti
Equivalenti (AE):
- n. di campioni medi da eseguire = 4;
- parametro considerato: Cadmio (Cd) (r) Valore Limite (VL) = 20
mg/kg ss
campione 1: Cd = 18 mg/kg ss; Campione 2: Cd = 22 mg/kg ss
campione 3: Cd = 16 mg/kg ss ; Campione 4: Cd = 24 mg/kg ss
- Media dei 4 valori = 20 mg/kg ss (r) fango conforme per il
parametro cadmio
- Qualora il valore di un campione risulti superiore a 30 mg/kg ss
(VL + 50%) anche se la media dei quattro campioni rientra nel VL (r)
fango non conforme per il parametro cadmio.
Con riferimento alla titolarita' del controllo analitico dei fanghi
depositati nel sistema di stoccaggio prima del loro utilizzo in
campo, esplicitata al paragrafo XII - 6 come obbligo in capo al
titolare dell'autorizzazione di cui al DLgs 22/97 ed al paragrafo
XVIII - punto 6 come attivita' in capo al soggetto utilizzatore dei
fanghi, si precisa che gli accertamenti analitici sui fanghi stoccati
prima dell'applicazione in campo sono a carico del titolare
dell'autorizzazione all'utilizzo di cui all'art. 9 del DLgs 99/92.
Restano fermi gli obblighi in capo ai produttori dei fanghi destinati
all'utilizzo in agricoltura di effettuare gli accertamenti analitici
periodici di cui all'art. 11 del decreto secondo quanto previsto al
paragrafo XVIII - punto 5 della direttiva.
E - Sistemi di stoccaggio dei fanghi presso il produttore o presso
terzi - Autorizzazione di cui al DLgs 22/97 in materia di
rifiuti/Responsabilita'
Al paragrafo II - lett. g) - "Definizioni", si prevede che
l'autorizzazione di cui al DLgs 22/97 del sistema di stoccaggio puo'
essere in capo al produttore dei fanghi o al soggetto utilizzatore
mentre al paragrafo XII, punto 4, lett. b) si precisa che detta
autorizzazione puo' essere in capo anche a soggetti terzi.
Al riguardo si ritiene che non vi sia incoerenza fra i due punti: il
paragrafo II si riferisce alle definizioni. Il criterio applicativo
e'' definito e specificato dal paragrafo XII, punto 4: il soggetto
utilizzatore puo' soddisfare la capacita' di stoccaggio richiesta
attraverso sistemi la cui autorizzazione ai sensi del DLgs 22/97 e''
in capo al produttore o ad un altro soggetto, appunto un terzo, che
svolge attivita' di gestione di rifiuti. Il vincolo per il soggetto
utilizzatore dei fanghi e'' rappresentato dalla piena disponibilita'
di questi sistemi secondo le condizioni da definirsi attraverso
specifici accordi/contratti fra i soggetti interessati, ferme
restando le responsabilita' gestionali che rimangono in capo al
titolare dell'autorizzazione di cui al citato DLgs 22/97.
Con riferimento agli attuali importi delle garanzie finanziarie
previste dal DLgs 22/97 da applicarsi per i sistemi di stoccaggio dei
fanghi (140 Euro/tonnellata), si evidenzia che le stesse rientrano
in quelle interessate dal percorso di revisione della deliberazione
regionale vigente che sara' quanto prima avviato.
F - Miscelazione dei fanghi di depurazione da destinare all'utilizzo
in agricoltura
Come richiamato al paragrafo XI - punto 6 della direttiva, i fanghi
possono essere miscelati con altri fanghi comunque idonei
all'agricoltura e/o con altri rifiuti a matrice organica naturale o a
composizione analoga a quella dei fertilizzanti di cui alla Legge
748/84; in questo caso e'' obbligatoria la procedura di indagine
analitica per ciascun componente la miscela prevista dall'art. 11 del
decreto nonche'' la procedura autorizzativa ai sensi dell'art. 28 del
DLgs 22/97.
Nel contempo le disposizioni di cui al citato DLgs 22/97 identificano
come operazioni di miscelazione quelle che coinvolgono rifiuti
pericolosi fra loro e rifiuti non pericolosi con rifiuti pericolosi;
in altri termini ci si riferisce a rifiuti con diverso codice CER. Ne
consegue che soltanto in questo caso sono da prevedersi specifiche
prescrizioni nell'autorizzazione di cui all'art. 28 del DLgs 22/97.
Tenuto conto che nella pratica corrente le predette operazioni di
miscelazione sono, di fatto, effettuate all'interno di centri/sistemi
di stoccaggio da autorizzarsi ai sensi del DLgs 22/97, le Province
nell'ambito del predetto procedimento, dovranno acquisire e valutare
tutte le informazioni ritenute utili, incluse quelle connesse ad
eventuali attivita' di "miscelazione" di fanghi che avvengono nel
centro di stoccaggio, ed inserire nelle relative autorizzazioni le
prescrizioni del caso. Tali prescrizioni avranno a riferimento, in
particolare, i criteri specifici ed i limiti di accettabilita' dei
materiali in entrata al fine di assicurare la qualita' del prodotto
finito da utilizzare in agricoltura, fatta salva la sicurezza per
l'ambiente e per l'uomo.
Resta inteso che in ogni caso i fanghi di depurazione classificati
come rifiuti pericolosi non possono essere destinati all'utilizzo in
agricoltura.
G - Divieto di utilizzo dei fanghi in aree non interessate
dall'attivita' agricola - Terreni in "set aside"
Il divieto di utilizzo richiamato al paragrafo VIII - punto 1,
lettera a) della direttiva circa le superfici non interessate e
dall'attivita' agricola si riferisce esclusivamente al divieto di
apporto di fanghi su terreni che non ricadono nella definizione di
Superficie Agricola Utilizzata (SAU).
Per quanto attiene la gestione di terreni in regime di "set aside",
si precisa che il fango non puo' essere utilizzato su tali terreni,
ad esclusione dei casi in cui questi siano destinati a coltivazioni
non food.
H - Messa a riposo dei terreni dopo un triennio di utilizzo dei
fanghi
Questa prescrizione si attiva dopo l'esecuzione di un ciclo triennale
di utilizzo in regime di nuova autorizzazione ossia a fine campagna
2008: a questa data saranno verificati gli appezzamenti che hanno
ricevuto fanghi per almeno 3 anni. Gli stessi saranno esclusi per 2
anni a partire dalla campagna 2009.
I - Campionamento dei terreni (campioni, sub-campioni, carta dei
suoli/area omogenea, relazione di campionamento)
I termini "sub - campione" e "campione elementare" riportati in
Allegato 5 della direttiva sono sinonimi.
Per quanto attiene la delimitazione delle aree omogenee individuate
ai fini del campionamento dei terreni, le stesse devono essere
delimitate sulla Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1: 5 000 o 1:
10000. La Carta dei suoli ed il relativo catalogo costituiscono gli
strumenti necessari per riconoscere l'omogeneita' dell'area in base
ai parametri quali: la tessitura, il pH, il calcare totale e la
materia organica.
La relazione di campionamento rappresenta una sintesi scritta delle
operazioni effettuate, degli strumenti utilizzati e delle coordinate
dei campioni elementari prelevati.
L - Esecuzione del programma di controllo dei terreni utilizzati alla
scadenza dell'autorizzazione (paragrafo XIV - punto 1, lettera b)
Tenuto conto quanto richiamato alla precedente lettera I circa la
messa a riposo dei terreni, si ritiene che detto programma debba
operare nell'ultimo anno del triennio di validita' della nuova
autorizzazione, dopo il completamento delle operazioni di utilizzo
dei fanghi nell'ultima campagna disponibile.
M - Applicazione dei fanghi di depurazione su terreni coltivati a
graminacee/foraggere e colture arboree
Con riferimento alle prescrizioni d'uso previste al paragrafo IX -
punto 1 per la distribuzione dei fanghi su terreni destinati a
colture quali la medica e le graminacee foraggere, si conferma che in
questi casi si puo' utilizzare fango non palabile il cui interramento
puo' avvenire lungo le file ovvero tramite iniezione negli strati
superficiali del suolo adottando le attuali tecnologie disponibili.
Per la medica, pertanto, eccetto che al sovescio del medicaio, i
fanghi palabili, di fatto, non potranno essere distribuiti in quanto
non e'' possibile il loro interramento tramite aratura.
Il richiamo alle 6 settimane indicative prima della raccolta si
riferisce a graminacee foraggere, quali il sorgo da foraggio a foglia
stretta, a taglia bassa che possono essere seminate in maggio e
sfalciate entro 50 giorni.
Riguardo alla prescrizione di cui paragrafo IX - punto 2 circa la
possibilita' di applicare fanghi palabili su terreni adibiti a
colture da frutto non a contatto con il terreno, resta inteso che
qualora detta operazione non venga effettuata in post-raccolta, al
fine di evitare l'imbrattamento dei frutti, dovra' essere prescritto
l'utilizzo di messi di distribuzione con scarico laterale o
posteriore in prossimita' del suolo.
N - Protezione dei fanghi di depurazione presenti nei sistemi di
stoccaggio dalle precipitazioni meteoriche
Le indicazioni contenute al paragrafo XI - punto 4 della direttiva in
merito alla necessita' di dotare gli stoccaggi dei fanghi utilizzati
in agricoltura di adeguati sistemi di copertura ai fini della loro
protezione dalle precipitazioni meteoriche, s'intendono riferite
esclusivamente ai "fanghi palabili", cosi' come definiti al paragrafo
II - lettera b) della stessa direttiva.
Tale esigenza risponde a criteri di buona gestione dello "stoccaggio
di materiali". I fanghi, infatti, essendo stati sottoposti a processi
di disidratazione meccanica e'' buona norma che siano protetti dal
possibile dilavamento delle acque meteoriche, per evitare la loro
reidratazione.
Il criterio generale da salvaguardare, per quanto possibile, sara'
quello di garantire la sostanziale costanza del contenuto di secco
del fango durante il periodo di stoccaggio.
Le migliori soluzioni applicabili saranno definite in relazione alla
tipologia del sistema di stoccaggio, alla forma, alle caratteristiche
costruttive ed al numero di contenitori disponibili, ferma restando
la necessita' di garantire il normale svolgimento allo scoperto delle
operazioni deposito/costipamento dei fanghi durante la loro
produzione. La protezione del fango presente nel lotto avverra' a
conclusione di tali operazioni.
In riferimento alle predette considerazioni, le esigenze di
protezione dei fanghi possono essere correttamente perseguite anche
attraverso cosiddette "soluzioni mobili", quali appunto l'uso di
teloni di materiale plastico o comunque impermeabile.
Ulteriori elementi di valutazione nella scelta delle soluzioni
adottabili avranno a riferimento, fra l'altro, il periodo di tempo
che intercorre fra la fase di produzione/accumulo nel sistema di
stoccaggio e quella di svuotamento ovvero la frequenza con la quale
le stesse operazioni si susseguono nel corso dell'anno, tenendo
presente sia i periodi utili per l'applicazione al suolo dei fanghi
ed i periodi di divieto.
Ferme restando le soluzioni che saranno adottate, dovra' essere
evitata in ogni caso la fuoriuscita dall'area di stoccaggio delle
acque meteoriche contaminate o dei liquidi di percolazione che
eventualmente si producano; l'autorizzazione di cui al DLgs 22/97 in
materia di gestione dei rifiuti individuera' il livello di
prescrizione da adottare.
Il livello delle prescrizioni richiesto dalle Province in merito a
questi aspetti, pertanto, sara' quello strettamente funzionale alle
operazioni in precedenza descritte.
3. Idoneita' all'utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti dai
Settori produttivi - Specificita' del settore agro-alimentare
Nella definizione dei fanghi di depurazione operata dall'art. 2 del
decreto, per i fanghi di depurazione prodotti dagli insediamenti
produttivi previsti dalla Legge 319/76 in materia di scarichi di
acque reflue, si fa espresso riferimento al criterio
dell'"assimilabilita' qualitativa ai fanghi di depurazione degli
insediamenti civili".
In relazione al mutato quadro normativo determinato dall'emanazione
DLgs 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni che, ai fini
della classificazione delle acque di scarico, non rimanda alla natura
dell'insediamento di provenienza bensi' alle effettive
caratteristiche qualitative delle acque reflue prodotte, in questa
prima fase si e'' ritenuto opportuno definire in Allegato 2 della
direttiva un "elenco di fanghi di depurazione potenzialmente idonei
all'utilizzo in agricoltura" prodotti dalla depurazione delle acque
di scarico di alcuni settori produttivi. Nella predisposizione del
predetto allegato si e'' fatto riferimento alla codifica CER
(Catalogo Europeo dei Rifiuti) dei fanghi di depurazione come
prodotti dai rispettivi settori produttivi, di cui alla decisione
della Commissione 2000/532/CE e successive integrazioni.
Nella consapevolezza della necessita' di aggiornare il predetto
elenco sulla base di una accurata valutazione dei processi
produttivi presenti in ambito regionale e della qualita' dei fanghi
da essi generati, la stessa direttiva dispone che detto aggiornamento
sia effettuato entro un anno dalla sua emanazione (febbraio 2006).
Nel corso degli incontri effettuati in questo ultimo periodo con le
organizzazioni di categoria (Confindustria Emilia-Romagna, Tavolo
regionale dell'imprenditoria) sono state segnalate alcune
specificita' legate al comparto agroalimentare che richiedono
specifici approfondimenti.
Al fine di acquisire un quadro informativo aggiornato dei comparti
produttivi presenti in RER che producono fanghi di depurazione
potenzialmente idonei all'utilizzo in agricoltura, si e'' convenuto
sulla necessita' di istituire quanto prima un Gruppo di lavoro
congiunto, con l'obiettivo di raccogliere dati tecnici ed elementi
informativi finalizzati ad individuare possibili soluzioni in merito
ai seguenti aspetti:
a) l'aggiornamento dell'elenco dei settori produttivi che possono
dare origine a fanghi di depurazione potenzialmente idonei
all'utilizzo in agricoltura, di cui all'Allegato 2 della direttiva;
b) l'individuazione, nell'ambito dell'elenco del predetto Allegato 2,
dei settori appartenenti al cosiddetto "comparto agroalimentare" per
i quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3, comma
5 del decreto (triplicazione della dose di fango apportabile per
ettaro di terreno disponibile);
c) l'individuazione delle tipologie di impianti del comparto
agroalimentare che in ragione del carattere esclusivamente stagionale
delle lavorazioni e delle caratteristiche qualitative dei fanghi di
depurazione prodotti potrebbero richiedere indicazioni specifiche
circa lo stoccaggio dei fanghi medesimi e le modalita' di
utilizzo/distribuzione in campo non previste dalla direttiva;
d) la valutazione, nell'ambito dei settori produttivi del citato
Allegato 2, in particolare per il comparto agroalimentare, delle
situazioni caratterizzate da impianti di depurazione delle acque di
scarico che operano anche trattamento di rifiuti a base organica
naturale connessi ai processi di valorizzazione dei prodotti agricoli
o di loro sottoprodotti (preparazione/trattamento frutta, verdura,
fermentazione della melassa, produzione bevande, ecc.). Detta
valutazione e'' finalizzata ad accertare l'esistenza o meno di
condizioni tecniche coerenti volte a definire possibili criteri
applicativi nell'uso dei fanghi di depurazione per queste tipologie
in impianti, nell'ambito del divieto generale introdotto al paragrafo
IV - punto 4 della direttiva per impianti di depurazione della acque
di scarico autorizzati anche al trattamento di rifiuti ai sensi del
DLgs 22/97.
Al fine di assumere in tempi utili gli eventuali provvedimenti di
adeguamento dell'Allegato 2 della direttiva, si ritiene che la fase
tecnico-ricognitiva per gli aspetti sopra richiamati debba
concludersi entro il mese di settembre del corrente anno.