REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 29 luglio 2005, n. 11047

Orientamenti applicativi della fase transitoria e quesiti interpretativi in materia di utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione - delibera G.R. 2773/04 come modificata dalla deliberazione G.R. 285/05

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2004,            
n. 2773 "Primi indirizzi alle Province per la gestione e                        
l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura",             
denominata in seguito direttiva;                                                
richiamata inoltre la deliberazione della Giunta regionale 14                   
febbraio 2005, n. 285 con la quale e'' stato sostituito l'Allegato 4            
"Caratterizzazione dei  fanghi di depurazione/valori limite di                  
conformita'" di cui alla predetta deliberazione 2773/04;                        
dato atto che con le richiamate disposizioni sono state completamente           
riviste le procedure tecnico-amministrative per il rilascio                     
dell'autorizzazione all'utilizzo, prevedendo altresi' ulteriori                 
parametri aggiuntivi per la verifica dei requisiti di qualita' dei              
fanghi da destinare all'utilizzo in agricoltura nonche'' specifici              
obblighi circa lo stoccaggio dei fanghi medesimi prima                          
dell'applicazione sui terreni agricoli;                                         
dato atto inoltre che per esigenze connesse al rispetto delle buone             
pratiche di utilizzazione agronomica sono stati introdotti anche                
periodi di divieto e specifici limitazioni/prescrizioni di utilizzo             
in ragione delle caratteristiche dei suoli interessati e delle                  
pratiche colturali;                                                             
tenuto conto che in ragione della complessita' delle problematiche              
suddette, in questi mesi sono stati organizzati diversi incontri di             
lavoro con le Province, l'ARPA  e le categorie interessate per                  
approfondire gli aspetti tecnico-procedurali ed alcuni quesiti                  
interpretativi  connessi soprattutto alla fase transitoria e di prima           
applicazione delle nuove disposizioni che disciplinano l'utilizzo in            
agricoltura dei fanghi di depurazione;                                          
tenuto conto inoltre che per garantire comportamenti omogenei in                
ambito regionale, si rende necessario fornire alle Province                     
orientamenti tecnici in merito soprattutto alla fase transitoria e di           
prima applicazione delle nuove disposizioni regionali;                          
ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra richiamate,              
adottare un provvedimento  specifico concernente "Orientamenti                  
applicativi della fase transitoria e quesiti interpretativi" di cui             
alla deliberazione della Giunta regionale 2773/04 come modificata               
dalla deliberazione della Giunta regionale 285/05;                              
attestata la regolarita' amministrativa  ai sensi della deliberazione           
della Giunta regionale 477/03;                                                  
determina:                                                                      
1) di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, specifici              
"Orientamenti applicativi della fase transitoria e quesiti                      
interpretativi" in materia di utilizzo in agricoltura dei fanghi di             
depurazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2773/04            
come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 285/05,              
secondo il documento allegato che costituisce parte integrante e                
sostanziale del presente provvedimento;                                         
2) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale            
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Leopolda Boschetti                                                              
ALLEGATO                                                                        
Indice argomenti                                                                
- Premessa                                                                      
- Fase transitoria - Criteri applicativi                                        
- Quesiti interpretativi - Prime indicazioni                                    
- Idoneita' all'utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti dai                
settori produttivo - Specificita' del settore agroalimentare                    
Premessa                                                                        
Le disposizioni adottate con la deliberazione della Giunta regionale            
30 dicembre 2004, n. 2773 "Primi indirizzi alle Province per la                 
gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in                
agricoltura", come modificata dalla deliberazione della Giunta                  
regionale 14 febbraio 2005, n. 285 (in seguito direttiva),                      
rappresenta un primo atto di indirizzo alle Province relativo a                 
specifici procedimenti tecnico-amministrativi necessari al corretto             
utilizzo dei fanghi in agricoltura, la cui titolarita' e''                      
responsabilita' e'' stata posta in capo alle stesse Amministrazioni             
provinciali.                                                                    
In concreto la medesima direttiva, che si colloca nell'ambito delle             
funzioni regionali di cui all'art. 6 del DLgs 99/92, fornisce                   
indirizzi circa l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura             
al fine di prevenire possibili fenomeni di contaminazione del suolo             
e/o inquinamento delle acque ed evitare effetti dannosi sull'uomo,              
sugli animali e sulla vegetazione, favorendone nel contempo la                  
corretta utilizzazione. Sono inoltre dettate disposizioni circa:                
- modalita' del sistema autorizzativo;                                          
- condizioni di utilizzo dei diversi tipi di fanghi in relazione alla           
loro composizione, alle modalita' di trattamento, alle                          
caratteristiche dei suoli, alle dosi applicabili  ed agli strumenti             
da adottare per garantire la corretta utilizzazione agronomica dei              
medesimi sulla base delle colture praticate nonche'' le ulteriori               
limitazioni e divieti di utilizzo, fermo restando quanto previsto               
dagli articoli 3 e 4 del DLgs 99/92.                                            
Tenuto conto che il sistema autorizzativo e le condizioni di utilizzo           
previste dalle nuove disposizioni  risultano significativamente                 
diverse da quelle in precedenza vigenti, si e'' ritenuto di prevedere           
un congruo periodo transitorio in capo alle Province  per adeguare le           
autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore della nuova             
direttiva coincidente con quella del 9 febbraio 2005, che vede,                 
pertanto, quale termine ultimo per tale adeguamento la data del 9               
febbraio 2006.                                                                  
Al fine di definire orientamenti comuni e garantire nel contempo                
omogeneita' di applicazione in ambito regionale, in data 1 febbraio e           
22 marzo 2005, sono state effettuate due riunioni di lavoro con la              
partecipazione dei rappresentanti delle Province (settore ambiente e            
settore agricoltura) e delle Sezioni provinciali ARPA.                          
Le considerazioni e le indicazioni  contenute nel presente                      
provvedimento costituiscono orientamenti condivisi con le Province ai           
fini dell'applicazione della nuova direttiva in materia di utilizzo             
dei fanghi di depurazione in agricoltura, con particolare riferimento           
 al periodo transitorio di cui al paragrafo XXIII delle direttiva               
medesima.                                                                       
1. Fase transitoria - Criteri applicativi                                       
Come indicato al paragrafo XXIII della direttiva, per le                        
autorizzazioni esistenti, la G.R. ha previsto un "adeguamento                   
graduale" alle nuove disposizioni prevedendo che le Province                    
completino detto percorso entro un anno dall'entrata in vigore della            
direttiva e cioe'' entro il 9 febbraio 2006. Nell'ambito del                    
principio di graduale adeguamento, per quanto attiene i vincoli da              
applicare alle operazioni  di utilizzo in campo dei fanghi da                   
notificare o gia' notificate  relative alla campagna 2005, si e''               
condiviso con le Amministrazioni provinciali di fare esclusivo                  
riferimento all'obbligo di caratterizzare il fango di depurazione con           
almeno un accertamento analitico conforme al nuovo protocollo di                
analisi previsto dall'Allegato 4.                                               
Rilevato che la caratterizzazione dei fanghi prodotti, per alcune               
tipologie di impianti, prevedendo l'esecuzione di tre campioni                  
elementari del fango raccolti ogni 60 giorni (e rispettive analisi)             
puo' determinare forti slittamenti nei tempi di notifica della                  
utilizzazione dei fanghi e tenuto conto che questo periodo                      
oggettivamente si colloca a ridosso della "campagna agronomica di               
utilizzo 2005", si conviene sulla possibilita' che il campionamento             
possa essere effettuato a scadenze piu' ravvicinate corrispondenti ad           
intervalli minimi di 15 giorni o inferiori per fanghi di depurazione            
derivanti dal comparto agroalimentare con lavorazioni strettamente a            
carattere stagionale (ad esempio la trasformazione del pomodoro).               
Per le lavorazioni stagionali, appare altresi' coerente che la                  
caratterizzazione preventiva dei fanghi da parte dei produttori, da             
allegare alla richiesta di nuova autorizzazione, non potra' che                 
essere effettuata nel corso della campagna di trasformazione 2005 per           
un periodo di tempo che a volte risultera' essere  inferiore ai 6               
mesi richiesti. In questi casi, in ragione della effettiva durata del           
ciclo produttivo e della potenzialita' dell'impianto di depurazione,            
la Provincia ridefinira' in raccordo con i produttori le frequenze di           
campionamento previste dalla Tabella 1 - Allegato 4 della direttiva,            
rapportandole al periodo di lavorazione e fermi restando il n. di               
campioni medi da effettuare.                                                    
Non sono comunque ammessi superamenti dei limiti rispetto alla media            
dei valori dei 3 campioni elementari.                                           
Tenuto conto che la direttiva non ha immediato effetto nei confronti            
dei "soggetti utilizzatori" ma si rivolge direttamente alle Province            
quali responsabili del procedimento autorizzativo, affinche'' le                
prescrizioni cogenti sopra richiamate (caratterizzazione del fango di           
depurazione in utilizzo secondo il nuovo protocollo analitico)                  
abbiano efficacia,  si ritiene che le Province debbano adottare uno             
specifico atto di formalizzazione del predetto obbligo nei confronti            
degli interessati che integri e modifichi le autorizzazioni esistenti           
(anche una determinazione unica relativa all'insieme dei soggetti               
operanti nel territorio di competenza).                                         
In linea generale, quantunque non sia auspicato dalla Regione, non              
puo' escludersi che nel periodo transitorio la Provincia possa                  
adottare un percorso di adeguamento a step (per fasi) prevedendo gia'           
nel corrente anno l'applicazione di specifici divieti o prescrizioni            
introdotti dalla direttiva. Fermo restando che detta opzione deve               
essere supportata dal rilascio di una nuova autorizzazione ai sensi             
della direttiva, si ritiene che il ricorso alla medesima possa                  
effettuarsi quando ricorrano circostanze molto particolari in                   
presenza di adeguate motivazioni.                                               
Pur in presenza di un parziale slittamento al 2006 della tempistica             
di adeguamento (fino al 9 febbraio), si ritiene che il divieto di               
spandimento nei 4 mesi invernali  debba essere pienamente operante a            
partire dall'1 novembre 2005; a tal fine e'' necessario che                     
l'adeguamento delle autorizzazioni in essere (contenente tale                   
prescrizione), da parte delle Province, sia completato entro tale               
data.                                                                           
Con riferimento agli obblighi di stoccaggio di cui al paragrafo XII -           
punti 2, 3 e 6 della direttiva, la Provincia definisce i tempi e le             
modalita' di adeguamento in relazione alla natura e consistenza degli           
interventi da realizzare. Le autorizzazioni riviste devono comunque             
contenere le prescrizioni in ordine ai predetti sistemi di                      
stoccaggio dei fanghi.                                                          
Fra le azioni di verifica  in capo alle Province da effettuarsi nel             
corso del 2005 si richiama quella inerente le prescrizioni previste             
dal paragrafo V - punto 2 della direttiva per gli impianti di                   
trattamento delle acque reflue urbane che effettuano trattamento di             
rifiuti liquidi ai sensi dell'art. 36, comma 2 del DLgs 152/99:                 
Adeguamento entro 9 febbraio 2006 dell'autorizzazione allo scarico e            
definizione degli interventi necessari e dei relativi tempi di                  
adeguamento.                                                                    
1.1 - Autorizzazioni ai sensi del DLgs 99/92 in essere alla data del            
9 febbraio 2005                                                                 
1.1.1 - I soggetti utilizzatori  sono tenuti:                                   
a) ad ottemperare, ai sensi della direttiva, al percorso di                     
adeguamento dell'autorizzazione esistente nei tempi e nei modi                  
previsti dalle Province;                                                        
b) a procedere alla caratterizzazione del fango di depurazione che              
sara' oggetto di notifica nella campagna di utilizzo 2005;                      
c) ad integrare/accompagnare le notifiche di utilizzo gia'                      
effettuate/nuove con gli esiti analitici di almeno un campione medio            
di cui alla Tabella 1 - Allegato 4 di ogni tipologia di                         
fango/impianto di provenienza indicato nel provvedimento di notifica.           
Se trattasi di fango miscelato/condizionato derivante da un impianto            
di stoccaggio/condizionamento esistente autorizzato ai sensi del DLgs           
22/97, tali esiti sono riferiti al "fango miscelato/condizionato".              
Riguardo alle analisi dei terreni che accompagnano le notifiche gia'            
effettuate o nuove relative alla campagna 2005 si applicano le                  
previgenti disposizioni. Per le notifiche della campagna 2006 si                
attuano le nuove procedure.                                                     
1.1.2 - I nuovi divieti e le nuove prescrizioni introdotte dalla                
direttiva, di norma, non trovano applicazione nella campagna di                 
utilizzo dei fanghi nel corso del 2005, mentre saranno previsti nei             
provvedimenti di autorizzazione rivisti. Gli stessi pertanto                    
costituiranno prescrizioni vincolanti per la campagna di utilizzo               
2006.                                                                           
A titolo indicativo di seguito vengono richiamati i principali                  
divieti/prescrizioni interessati dall'esenzione nella predetta                  
campagna 2005:                                                                  
- Tipologie di fango - Paragrafo IV , punti 2 - 3 - 4;                          
- Divieti - Accumulo in campo - Distanza dai centri abitati -                   
Distanza dai Corsi d'acqua - Aree specifiche - Terreni in pendenza -            
Contenuto di sostanza organica terreni: Paragrafo VI - punto 2, lett.           
g); Paragrafo VII - punto 3; Paragrafo VIII - punto 1, lett. d), e),            
f), g), l) - punto 2, lett. a) e b) -  punto 3;                                 
- Prescrizioni d'uso sulle coltura - Paragrafo IX - punti 1 e 2.                
- Rotazioni di terreni dopo un  triennio di utilizzo - Dosi di azoto            
per gruppi colturali: Allegato 5 - Paragrafi 2 e 3.                             
1.1.3 - Le disposizioni di cui al precedenti punti 1.1.1 e 1.1.2                
trovano applicazione anche alle situazioni per le quali le                      
autorizzazioni esistenti siano gia' scadute ovvero siano in scadenza            
prossima ed i titolari abbiano provveduto  a presentare domanda di              
rinnovo secondo il previgente regime ovvero abbiano richiesto o                 
provvedano a richiedere la proroga dei termini di validita' del                 
provvedimento per il presente anno.                                             
Per le predette fattispecie la Provincia potra' procedere alla                  
proroga dei termini dell'autorizzazione vigente relativamente a                 
periodo transitorio previsto dalla direttiva, prescrivendo comunque             
che l'utilizzo dei fanghi  nella campagna 2005 e'' vincolato alla               
preventiva caratterizzazione dei fanghi secondo le nuove disposizioni           
per almeno un campione medio, ovvero procedere alla nuova                       
autorizzazione con regimi giuridici differenziati per il 2005 e per             
gli anni successivi.                                                            
2. Quesiti interpretativi - Prime indicazioni                                   
Nel corso dei richiamati incontri di lavoro dell'1 febbraio e 22                
marzo  2005 sono stati approfonditi alcuni quesiti interpretativi               
rispetto ai quali si ritiene opportuno, per esigenze di omogeneita'             
applicativa, fornire i seguenti orientamenti:                                   
A - Parametri chimico fisici di cui alla Tabella A 1 dell'Allegato 4            
della direttiva                                                                 
A seguito delle modifiche apportate dalla deliberazione della GR n.             
285 del 14 febbraio 2005 con la quale per alcuni parametri sono stati           
previsti non piu' "valori limite" ma "valori i riferimento" (indice             
SAR  e grado di umidificazione - DH), gli stessi sono da considerarsi           
"valori guida" per i quali la non conformita' non costituisce motivo            
di diniego all'utilizzo dei fanghi di depurazione. Il loro                      
inserimento e'' stato determinato dalla necessita' di acquisire nel             
medio periodo dati informativi sulle "caratteristiche ammendanti /              
fertilizzanti " del fango utilizzato al fine di definire, se                    
necessario, piu' specifiche condizioni di utilizzo.                             
B - Sistemi di trattamento dei fanghi/grado di stabilizzazione                  
(Allegato 1 della direttiva)                                                    
L'Allegato 1, punto 1,  pur elencando alcuni sistemi di trattamento             
fa comunque salvi altri processi stabilizzazione, compreso il                   
deposito a lungo termine del fango. Come indicato al punto 2 la                 
condizione da rispettare e'' quella di "fango stabilizzato" da                  
valutarsi con il metodo della riduzione % delle sostanze sospese                
volatili (SSV) o con l'eta' del fango. La scelta del tipo di                    
"parametro indicatore" e'' in capo al titolare dell'impianto: in ogni           
caso la "conformita'" deve essere documentata periodicamente con dati           
ed informazioni che siano significativi per un congruo arco di tempo            
delle condizioni medie di funzionamento dell'impianto.                          
A titolo indicativo si evidenzia che il parametro SSV e'' di norma              
utilizzabile per impianti di depurazione che, seppure dotati di una             
linea di digestione aerobica o anaerobica dei fanghi, dispongono di             
una "linea acqua" priva delle fasi di abbattimento dell'azoto  per i            
quali, probabilmente, risulterebbe difficile garantire un'eta' del              
fango superiore a 30 giorni. Quest'ultimo parametro si adatta ad                
impianti di piu' piccole dimensioni del tipo ad ossidazione                     
prolungata non dotati di vera e propria linea fanghi ovvero ai grandi           
impianti di trattamento delle acque reflue dotati di fasi di                    
trattamento terziario e linee fanghi adeguatamente dimensionate.                
C - Caratteristiche agronomiche dei fanghi utilizzati in agricoltura            
(Allegato I B - DLgs 99/92)                                                     
La deroga prevista per i valori minimi di carbonio organico, fosforo            
e azoto per i fanghi agroalimentari, seppure non espressamente                  
richiamata dalla direttiva, resta comunque valida in quanto gia'                
prevista dal DLgs 99/92.                                                        
D - Caratterizzazione analitica preventiva dei fanghi di depurazione            
- Controlli analitici dei fanghi nel sistema di stoccaggio prima                
dell'utilizzo in campo                                                          
Con riferimento alla caratterizzazione preventiva dei fanghi da parte           
del produttore (Allegato 4 - punto 3), si precisa che il protocollo             
analitico deve essere eseguito non sui singoli campioni elementari              
che andranno a formare il campione medio, bensi' su ogni  campione              
medio previsto dalla Tabella 1 del medesimo allegato. Pertanto, in              
relazione alla diversa potenzialita' degli impianti, ai fini della              
predetta caratterizzazione dovra' essere eseguito un numero di                  
analisi pari al numero di campioni medi indicati nella citata Tabella           
1.                                                                              
Riguardo ai criteri di valutazione degli esiti analitici della                  
caratterizzazione preventiva dei fanghi richiamati all'Allegato 4 -             
punto 3, lettera c) circa i superamenti consentiti rispetto al valore           
soglia, si riporta il seguente esempio esplicativo :                            
Impianto di depurazione di consistenza superiore a 100 000 Abitanti             
Equivalenti (AE):                                                               
- n. di campioni medi da eseguire = 4;                                          
- parametro considerato: Cadmio (Cd) (r) Valore Limite (VL) = 20                
mg/kg ss                                                                        
campione 1:  Cd = 18 mg/kg ss;   Campione 2:  Cd = 22 mg/kg ss                  
campione 3:  Cd = 16 mg/kg ss ;   Campione 4:  Cd = 24 mg/kg ss                 
- Media dei 4 valori = 20 mg/kg ss  (r)  fango  conforme per il                 
parametro cadmio                                                                
- Qualora il valore di un campione risulti superiore a 30 mg/kg ss              
(VL + 50%) anche se la media dei quattro campioni rientra nel VL  (r)           
 fango non conforme per il parametro cadmio.                                    
Con riferimento alla titolarita' del controllo analitico dei fanghi             
depositati nel sistema di stoccaggio prima del loro utilizzo in                 
campo, esplicitata al paragrafo XII - 6 come obbligo in capo al                 
titolare dell'autorizzazione di cui al DLgs 22/97 ed al  paragrafo              
XVIII - punto 6 come attivita' in capo al soggetto utilizzatore dei             
fanghi, si precisa che gli accertamenti analitici sui fanghi stoccati           
prima dell'applicazione in campo sono a carico del titolare                     
dell'autorizzazione all'utilizzo di cui all'art. 9 del DLgs 99/92.              
Restano fermi gli obblighi in capo ai produttori dei fanghi destinati           
all'utilizzo in agricoltura di effettuare gli accertamenti analitici            
periodici di cui all'art. 11 del decreto secondo quanto previsto al             
paragrafo XVIII - punto 5 della direttiva.                                      
E -  Sistemi di stoccaggio dei fanghi presso il produttore o presso             
terzi - Autorizzazione di cui al DLgs 22/97 in materia di                       
rifiuti/Responsabilita'                                                         
Al paragrafo II - lett. g) - "Definizioni", si prevede che                      
l'autorizzazione di cui al DLgs 22/97 del sistema di stoccaggio puo'            
essere in capo al produttore dei fanghi o al soggetto utilizzatore              
mentre al paragrafo XII, punto 4, lett. b) si precisa che detta                 
autorizzazione puo' essere in capo anche a soggetti terzi.                      
Al riguardo si ritiene che non vi sia incoerenza fra i due punti: il            
paragrafo II si riferisce alle definizioni. Il criterio applicativo             
e'' definito e specificato dal paragrafo XII, punto 4: il soggetto              
utilizzatore puo' soddisfare la capacita' di stoccaggio richiesta               
attraverso sistemi la cui autorizzazione ai sensi del DLgs 22/97 e''            
in capo al produttore o ad un altro soggetto, appunto un  terzo, che            
svolge attivita' di gestione di rifiuti. Il vincolo per il soggetto             
utilizzatore dei fanghi e'' rappresentato dalla piena disponibilita'            
di questi sistemi secondo le condizioni da definirsi attraverso                 
specifici accordi/contratti fra i soggetti interessati, ferme                   
restando le responsabilita' gestionali che rimangono in capo al                 
titolare dell'autorizzazione di cui al citato DLgs 22/97.                       
Con riferimento agli attuali importi delle garanzie finanziarie                 
previste dal DLgs 22/97 da applicarsi per i sistemi di stoccaggio dei           
fanghi (140 Euro/tonnellata), si evidenzia che le stesse  rientrano             
in quelle interessate dal percorso di revisione della deliberazione             
regionale vigente che sara' quanto prima avviato.                               
F - Miscelazione dei fanghi di depurazione da destinare all'utilizzo            
in agricoltura                                                                  
Come richiamato al paragrafo XI - punto 6 della direttiva, i fanghi             
possono essere miscelati con altri fanghi comunque idonei                       
all'agricoltura e/o con altri rifiuti a matrice organica naturale o a           
composizione analoga a quella dei fertilizzanti di cui alla Legge               
748/84; in questo caso e'' obbligatoria la procedura di indagine                
analitica per ciascun componente la miscela prevista dall'art. 11 del           
decreto nonche'' la procedura autorizzativa ai sensi dell'art. 28 del           
DLgs 22/97.                                                                     
Nel contempo le disposizioni di cui al citato DLgs 22/97 identificano           
come operazioni di miscelazione quelle che coinvolgono rifiuti                  
pericolosi fra loro e rifiuti non pericolosi con rifiuti pericolosi;            
in altri termini ci si riferisce a rifiuti con diverso codice CER. Ne           
consegue che soltanto in questo caso sono da prevedersi specifiche              
prescrizioni nell'autorizzazione di cui all'art. 28 del DLgs 22/97.             
Tenuto conto che nella pratica corrente le predette operazioni di               
miscelazione sono, di fatto, effettuate all'interno di centri/sistemi           
di stoccaggio da autorizzarsi ai sensi del DLgs 22/97, le Province              
nell'ambito del predetto procedimento, dovranno acquisire e valutare            
tutte le informazioni ritenute utili, incluse quelle connesse ad                
eventuali attivita' di "miscelazione" di fanghi che avvengono nel               
centro di stoccaggio, ed inserire nelle relative autorizzazioni le              
prescrizioni del caso. Tali prescrizioni avranno a riferimento, in              
particolare, i criteri specifici ed i limiti di accettabilita' dei              
materiali in entrata al fine di assicurare la qualita' del prodotto             
finito da utilizzare in agricoltura, fatta salva la sicurezza per               
l'ambiente e per l'uomo.                                                        
Resta inteso che in ogni caso i fanghi di depurazione classificati              
come rifiuti pericolosi non possono essere destinati all'utilizzo in            
agricoltura.                                                                    
G - Divieto di utilizzo dei fanghi in aree non interessate                      
dall'attivita' agricola - Terreni in "set aside"                                
Il divieto di utilizzo richiamato al paragrafo VIII - punto 1,                  
lettera a) della direttiva  circa le superfici non interessate e                
dall'attivita' agricola si riferisce esclusivamente al divieto di               
apporto di fanghi su terreni che non ricadono nella definizione di              
Superficie Agricola Utilizzata (SAU).                                           
Per quanto attiene la gestione di terreni in regime di "set aside",             
si precisa che il fango non puo' essere utilizzato su tali terreni,             
ad esclusione dei casi  in cui questi siano destinati a coltivazioni            
non food.                                                                       
H - Messa a riposo dei terreni dopo un triennio di utilizzo dei                 
fanghi                                                                          
Questa prescrizione si attiva dopo l'esecuzione di un ciclo triennale           
di utilizzo in regime di nuova autorizzazione ossia  a fine campagna            
2008: a questa data saranno verificati gli appezzamenti che hanno               
ricevuto fanghi per almeno 3 anni. Gli stessi saranno esclusi per 2             
anni a partire dalla campagna 2009.                                             
I - Campionamento dei terreni (campioni, sub-campioni, carta dei                
suoli/area omogenea, relazione di campionamento)                                
I termini "sub - campione" e "campione elementare" riportati in                 
Allegato 5 della direttiva sono sinonimi.                                       
Per quanto attiene la delimitazione delle aree omogenee individuate             
ai fini del campionamento dei terreni, le stesse devono essere                  
delimitate sulla Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1: 5 000 o 1:           
10000. La Carta dei suoli ed il relativo catalogo costituiscono gli             
strumenti necessari per riconoscere l'omogeneita' dell'area in base             
ai parametri quali: la tessitura, il pH, il calcare totale e la                 
materia organica.                                                               
La relazione di campionamento rappresenta una sintesi scritta delle             
operazioni effettuate, degli strumenti utilizzati e delle coordinate            
dei campioni elementari prelevati.                                              
L - Esecuzione del programma di controllo dei terreni utilizzati alla           
scadenza dell'autorizzazione (paragrafo XIV - punto 1, lettera b)               
Tenuto conto quanto richiamato alla precedente lettera I circa la               
messa a riposo dei terreni, si ritiene che detto programma debba                
operare nell'ultimo anno del triennio di validita' della nuova                  
autorizzazione, dopo il completamento delle operazioni di utilizzo              
dei fanghi nell'ultima campagna disponibile.                                    
M - Applicazione dei fanghi di depurazione su terreni coltivati a               
graminacee/foraggere e colture arboree                                          
Con riferimento alle prescrizioni d'uso  previste al paragrafo IX -             
punto 1 per  la distribuzione dei fanghi su terreni destinati a                 
colture quali la medica e le graminacee foraggere, si conferma che in           
questi casi si puo' utilizzare fango non palabile il cui interramento           
puo' avvenire lungo le file ovvero tramite iniezione negli strati               
superficiali del suolo adottando le attuali tecnologie disponibili.             
Per la medica, pertanto, eccetto che al sovescio del medicaio, i                
fanghi palabili, di fatto, non potranno essere distribuiti in quanto            
non e'' possibile il loro interramento tramite aratura.                         
Il richiamo alle 6 settimane indicative prima della raccolta si                 
riferisce a graminacee foraggere, quali il sorgo da foraggio a foglia           
stretta, a taglia bassa che possono essere seminate in maggio e                 
sfalciate entro 50 giorni.                                                      
Riguardo alla prescrizione di cui paragrafo IX - punto 2 circa la               
possibilita' di applicare fanghi palabili su terreni adibiti a                  
colture da frutto non a contatto con il terreno, resta inteso che               
qualora detta operazione non venga effettuata in post-raccolta, al              
fine di evitare l'imbrattamento dei frutti, dovra' essere prescritto            
l'utilizzo di messi di distribuzione con scarico laterale o                     
posteriore in prossimita' del suolo.                                            
N - Protezione dei fanghi di depurazione presenti nei sistemi di                
stoccaggio dalle precipitazioni meteoriche                                      
Le indicazioni contenute al paragrafo XI - punto 4 della direttiva in           
merito alla necessita' di dotare gli stoccaggi dei fanghi utilizzati            
in agricoltura di adeguati sistemi di copertura ai fini della loro              
protezione dalle precipitazioni meteoriche, s'intendono riferite                
esclusivamente ai "fanghi palabili", cosi' come definiti al paragrafo           
II - lettera b) della stessa direttiva.                                         
Tale esigenza risponde a criteri di buona gestione dello "stoccaggio            
di materiali". I fanghi, infatti, essendo stati sottoposti a processi           
di disidratazione meccanica e'' buona norma che siano protetti dal              
possibile dilavamento delle acque meteoriche, per evitare la loro               
reidratazione.                                                                  
Il criterio generale da salvaguardare, per quanto possibile, sara'              
quello di garantire la sostanziale costanza del contenuto di secco              
del fango durante il periodo di stoccaggio.                                     
Le migliori soluzioni applicabili saranno definite in relazione alla            
tipologia del sistema di stoccaggio, alla forma, alle caratteristiche           
costruttive ed al numero di contenitori disponibili, ferma restando             
la necessita' di garantire il normale svolgimento allo scoperto delle           
operazioni  deposito/costipamento dei fanghi durante la loro                    
produzione. La protezione del fango presente nel lotto avverra' a               
conclusione di tali operazioni.                                                 
In riferimento alle predette considerazioni, le esigenze di                     
protezione dei fanghi possono essere correttamente perseguite anche             
attraverso cosiddette "soluzioni mobili", quali appunto l'uso di                
teloni di materiale plastico o comunque  impermeabile.                          
Ulteriori elementi di valutazione nella scelta delle soluzioni                  
adottabili avranno a riferimento, fra l'altro, il periodo di tempo              
che intercorre fra la fase di produzione/accumulo nel sistema di                
stoccaggio e quella di svuotamento ovvero la frequenza con la quale             
le stesse operazioni si susseguono nel corso dell'anno, tenendo                 
presente sia i periodi utili per l'applicazione al suolo dei fanghi             
ed i periodi di divieto.                                                        
Ferme restando le soluzioni che saranno adottate, dovra' essere                 
evitata in ogni caso la fuoriuscita dall'area di stoccaggio delle               
acque meteoriche contaminate o dei liquidi di percolazione che                  
eventualmente si producano; l'autorizzazione di cui al DLgs 22/97 in            
materia di gestione dei rifiuti individuera' il livello di                      
prescrizione da adottare.                                                       
Il livello delle prescrizioni richiesto dalle Province in merito a              
questi aspetti, pertanto, sara' quello strettamente funzionale alle             
operazioni  in precedenza descritte.                                            
3. Idoneita' all'utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti dai               
Settori produttivi - Specificita' del settore agro-alimentare                   
Nella definizione dei fanghi di depurazione operata dall'art. 2 del             
decreto, per i fanghi di depurazione prodotti dagli insediamenti                
produttivi previsti dalla Legge 319/76 in materia di scarichi di                
acque reflue, si fa espresso riferimento al criterio                            
dell'"assimilabilita' qualitativa ai fanghi di depurazione degli                
insediamenti civili".                                                           
In relazione al mutato quadro normativo determinato dall'emanazione             
DLgs 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni che, ai fini             
della classificazione delle acque di scarico, non rimanda alla natura           
dell'insediamento di provenienza bensi' alle effettive                          
caratteristiche qualitative delle acque reflue prodotte, in questa              
prima fase si e'' ritenuto opportuno definire in Allegato 2 della               
direttiva un "elenco di fanghi di depurazione potenzialmente idonei             
all'utilizzo in agricoltura" prodotti dalla depurazione delle acque             
di scarico di alcuni settori produttivi. Nella predisposizione del              
predetto allegato si e'' fatto riferimento alla codifica CER                    
(Catalogo Europeo dei Rifiuti) dei fanghi di depurazione come                   
prodotti dai rispettivi settori produttivi, di cui alla decisione               
della  Commissione 2000/532/CE e successive integrazioni.                       
Nella consapevolezza della necessita'  di aggiornare il predetto                
elenco sulla base di una accurata  valutazione dei processi                     
produttivi presenti in ambito regionale e della qualita' dei fanghi             
da essi generati, la stessa direttiva dispone che detto aggiornamento           
sia effettuato entro un anno dalla sua emanazione (febbraio 2006).              
Nel corso degli incontri effettuati in questo ultimo periodo con le             
organizzazioni di categoria (Confindustria  Emilia-Romagna, Tavolo              
regionale dell'imprenditoria) sono state segnalate alcune                       
specificita' legate al comparto agroalimentare che richiedono                   
specifici approfondimenti.                                                      
Al fine di acquisire un quadro informativo aggiornato dei comparti              
produttivi presenti in RER che producono fanghi di depurazione                  
potenzialmente idonei all'utilizzo in agricoltura, si e'' convenuto             
sulla necessita' di istituire quanto prima un Gruppo di lavoro                  
congiunto, con l'obiettivo di raccogliere dati tecnici ed elementi              
informativi finalizzati ad individuare possibili soluzioni in merito            
ai seguenti aspetti:                                                            
a) l'aggiornamento dell'elenco dei settori produttivi che possono               
dare origine a  fanghi di depurazione potenzialmente idonei                     
all'utilizzo in agricoltura, di cui all'Allegato 2 della direttiva;             
b) l'individuazione, nell'ambito dell'elenco del predetto Allegato 2,           
dei settori appartenenti al cosiddetto "comparto  agroalimentare" per           
i quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3, comma           
5 del decreto (triplicazione della dose di fango apportabile per                
ettaro di terreno disponibile);                                                 
c) l'individuazione delle tipologie di impianti del comparto                    
agroalimentare che in ragione del carattere esclusivamente stagionale           
delle lavorazioni e delle caratteristiche qualitative dei fanghi di             
depurazione prodotti potrebbero richiedere indicazioni specifiche               
circa lo stoccaggio dei fanghi medesimi e le modalita' di                       
utilizzo/distribuzione in campo non previste dalla direttiva;                   
d) la valutazione, nell'ambito dei settori produttivi del citato                
Allegato 2, in particolare per il comparto agroalimentare, delle                
situazioni caratterizzate da impianti di depurazione delle acque di             
scarico che operano anche trattamento di rifiuti a base organica                
naturale connessi ai processi di valorizzazione dei prodotti agricoli           
o di loro sottoprodotti (preparazione/trattamento frutta, verdura,              
fermentazione della melassa, produzione bevande, ecc.). Detta                   
valutazione e'' finalizzata ad accertare l'esistenza o meno di                  
condizioni tecniche coerenti volte a definire possibili criteri                 
applicativi nell'uso dei fanghi di depurazione per queste tipologie             
in impianti, nell'ambito del divieto generale introdotto al paragrafo           
 IV - punto 4 della direttiva per impianti di depurazione della acque           
di scarico autorizzati anche al trattamento di rifiuti ai sensi del             
DLgs 22/97.                                                                     
Al fine di assumere in tempi utili gli eventuali provvedimenti di               
adeguamento dell'Allegato 2 della direttiva, si ritiene che la fase             
tecnico-ricognitiva per gli aspetti sopra richiamati debba                      
concludersi entro il mese di settembre del corrente anno.                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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