REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SENTENZA 7 luglio 2005, n. 300

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14, e 12 marzo 2003, n. 2), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 22 maggio 2004, depositato in Cancelleria il 31 successivo ed iscritto al n. 56 del Registro ricorsi 2004

CORTE COSTITUZIONALE                                                            
In nome del popolo italiano la Corte Costituzionale composta dai                
signori:                                                                        
Fernanda Contri, Presidente; Guido Neppi Modona, Piero Alberto                  
Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick,                  
Francesco Amirante, Ugo De Siervo, Romano Vaccarella, Paolo                     
Maddalena, Alfio Finocchiaro, Alfonso Quaranta, Franco Gallo,                   
giudici                                                                         
ha pronunciato la seguente                                                      
SENTENZA                                                                        
nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione           
Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale            
dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21            
febbraio 1990, n. 14, e 12 marzo 2003, n. 2), promosso con ricorso              
del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 22 maggio              
2004, depositato in Cancelleria il 31 successivo ed iscritto al n. 56           
del Registro ricorsi 2004.                                                      
Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;                      
udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2005 il Giudice relatore            
Fernanda Contri;                                                                
uditi l'avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del                   
Consiglio dei Ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon e Andrea              
Manzi per la Regione Emilia-Romagna.                                            
itenuto in fatto                                                                
1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso           
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato in riferimento               
all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione,               
questione di legittimita' costituzionale dell'intero testo della                
legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per               
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche             
alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14, e 12 marzo 2003, n. 2),           
in quanto essa contiene disposizioni concernenti l'immigrazione, il             
diritto di asilo e la condizione giuridica di cittadini di Stati non            
appartenenti all'Unione Europea, le quali costituiscono materie che             
l'art. 117, secondo comma, lettere a) e b) della Costituzione riserva           
alla legislazione esclusiva statale.                                            
Tale straripamento della potesta' legislativa regionale, secondo il             
ricorso, vizia l'intera legge regionale la quale, sin dagli artt. 1 e           
2, contiene disposizioni relative alla condizione giuridica dei                 
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, con cio'                
impropriamente invadendo una competenza esclusiva dello Stato che non           
tollera "intrusioni legislative regionali".                                     
Il ricorrente osserva che, se e' l'intera legge regionale a dover               
essere dichiarata costituzionalmente illegittima, la violazione della           
Costituzione appare evidente in relazione ad alcune specifiche                  
disposizioni: in particolare all'art. 3, comma 4, lettera d), che               
prevede un'attivita' di osservazione e monitoraggio, da svolgere "in            
raccordo con le prefetture", del funzionamento dei centri di                    
permanenza temporanea, e cioe' su strutture che sono direttamente               
funzionali alla materia dell'immigrazione, oltre che all'ordine                 
pubblico ed alla sicurezza, entrambe di esclusiva spettanza statale;            
agli artt. 6 e 7 della legge regionale impugnata, che riconoscono               
forme di partecipazione dei cittadini stranieri immigrati                       
all'attivita' politico-amministrativa della Regione, quali componenti           
della Consulta regionale, che vanno ad incidere sulla condizione                
giuridica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e           
sull'immigrazione, materie entrambe di competenza esclusiva statale;            
all'art. 10, che consente ai cittadini immigrati di accedere                    
all'edilizia residenziale pubblica ed ai benefici per la prima casa,            
materia anch'essa spettante allo Stato che "ha puntualmente                     
legiferato sull'argomento".                                                     
Infine, secondo il ricorso, l'art. 3, comma 5, della legge regionale            
censurata attribuisce alla Regione un potere sostitutivo nei                    
confronti degli enti locali inadempienti alle funzioni indicate nella           
medesima disposizione, pur essendo dette funzioni invasive della                
competenza legislativa dello Stato e pur se la norma denunciata non             
determina in alcun modo il tipo di potere sostitutivo della Regione,            
con cio' violando anche gli artt. 114 e 120 Cost.                               
2. - Si e' costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna,                    
chiedendo alla Corte di dichiarare il ricorso inammissibile e                   
infondato e precisando le proprie difese con una successiva memoria             
depositata in prossimita' dell'udienza.                                         
Dopo aver richiamato le precedenti leggi regionali 21 febbraio 1990,            
n. 14 (Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e norme per              
l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione) e 12 marzo             
2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per            
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi                  
sociali) - mai contestate ne' in via principale ne' in via                      
incidentale -che avevano previsto numerosi interventi a favore di               
stranieri non comunitari in materia di prestazioni sociali, sanitarie           
e assistenziali, di formazione professionale, di assegnazione di                
alloggi di edilizia residenziale pubblica ed altri ancora, la Regione           
ricorda che da tali leggi era gia' stata prevista e regolata una                
"Consulta per l'emigrazione e l'immigrazione" che sin da allora                 
prevedeva la presenza di immigrati extracomunitari nella sua                    
composizione.                                                                   
La legge impugnata dal Governo, secondo la Regione, si e' resa                  
necessaria a seguito delle novita' introdotte nella legislazione                
statale dal decreto legislativo n. 286 del 1998, modificato dalla               
legge n. 189 del 2002, e del massiccio afflusso di immigrati, eventi            
comportanti l'obbligo di separare la disciplina relativa agli                   
emigrati da quella riguardante gli immigrati; la nuova legge e' stata           
preceduta da un'ampia consultazione che ha coinvolto numerosi                   
soggetti, istituzionali e non, e dalla predisposizione di un                    
Programma regionale delle attivita' a favore degli immigrati con lo             
stanziamento di rilevanti mezzi finanziari.                                     
Dopo aver descritto sinteticamente il contenuto delle disposizioni              
della legge censurata dal Governo, la difesa della Regione eccepisce            
preliminarmente l'inammissibilita' delle censure rivolte all'intero             
testo della legge, in quanto la stessa ha un contenuto non omogeneo e           
prevede interventi di tipo diverso fra loro.                                    
In secondo luogo la Regione Emilia-Romagna eccepisce l'infondatezza             
dell'impugnazione della legge regionale nel suo complesso, motivata             
dalla pretesa statale di impedire alle Regioni di dettare alcuna                
disposizione concernente gli stranieri. Ad avviso della Regione,                
posto che un problema di legittimita' costituzionale di tali                    
disposizioni non era mai stato sollevato nella vigenza del testo del            
Titolo V della Costituzione anteriore alla sua modifica, tanto che la           
precedente legge regionale n. 14 del 1990 non era mai stata                     
censurata, l'assunto del Governo appare arbitrario, non essendo                 
fondato su alcuna norma costituzionale ed essendo anzi in contrasto             
con la stessa normativa statale in materia e con la giurisprudenza              
costituzionale.                                                                 
Infatti, sempre secondo la Regione, le disposizioni che riservano               
allo Stato la disciplina della "condizione giuridica dei cittadini              
stranieri" e della "immigrazione" non sono vulnerate dalla legge                
impugnata, che si limita a prendere atto della presenza di immigrati            
sul suo territorio e ad affrontare i problemi che ne derivano                   
esclusivamente nell'ambito delle competenze regionali. In particolare           
per "condizione giuridica dello straniero" non puo' che intendersi              
quella costituente il parallelo, in negativo, della condizione di               
cittadinanza, mentre le scelte di politica regionale di intervento              
nei singoli settori possono evidentemente avere come destinatari                
anche gli stranieri, una volta che essi siano regolarmente                      
soggiornanti in Italia, senza modificarne in alcun modo la                      
"condizione giuridica" nel senso voluto dalla Costituzione.                     
La stessa disciplina statale ordinaria di cui al DLgs 25 luglio 1998,           
n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina                
dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello                      
straniero), dispone all'art. 1, comma 4, che "nelle materie di                  
competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente              
testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'alt.              
117 della Costituzione", rendendo con cio' chiaro che gia' nella                
vigenza del vecchio Titolo V le Regioni erano legittimate a                     
disciplinare i propri interventi a favore degli stranieri nelle                 
materie di loro competenza e nel rispetto delle norme stabilite dallo           
Stato. La stessa legge statale stabilisce che allo straniero sono               
riconosciuti i diritti fondamentali, che egli gode dei diritti in               
materia civile e partecipa "alla vita pubblica locale" (art. 2 del              
DLgs citato), e quindi le Regioni non solo possono, ma devono tener             
conto della presenza degli immigrati nel disciplinare le materie di             
loro competenza.                                                                
La legislazione statale vigente, secondo la Regione, affida                     
espressamente alle Regioni il compito di intervenire per "rimuovere             
gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei               
diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio            
dello Stato", con particolare riguardo all'alloggio, alla lingua,               
all'integrazione sociale (art. 3, comma 5, del DLgs citato).                    
La Regione Emilia-Romagna ricorda ancora che l'art. 45 del testo                
unico ha istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie, la           
cui attivita' e' disciplinata dagli artt. 58 e 59 del decreto del               
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento                 
recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni                  
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione            
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del DLgs n. 286 del              
1998), che prevedono ampie competenze delle Regioni. In questo quadro           
la modifica del Titolo V della Costituzione ha ulteriormente ampliato           
le competenze regionali in settori nei quali la presenza di stranieri           
extracomunitari pone problemi, a volte acuti, in materie di                     
competenza regionale quali la formazione professionale e i servizi              
sociali, e nella materia dell'istruzione, di competenza concorrente.            
La Regione ricorda poi che la Corte, con la sentenza n. 379 del 2004,           
ha dichiarato infondata la censura del Governo avverso la norma                 
statutaria dell'Emilia-Romagna riguardante il diritto di                        
partecipazione alla vita pubblica (compreso il vote nei referendum e            
nelle altre forme di consultazione popolare) a tutti coloro che                 
risiedono in un Comune del territorio regionale; la Corte ha                    
osservato che i "diritti di partecipazione" sono certamente materia             
di competenza regionale e che le Regioni, mentre non possono                    
estendere il diritto di voto nelle elezioni statali, regionali e                
locali, ben possono coinvolgere in altre forme di partecipazione e              
consultazione soggetti che prendono parte alla vita associata, anche            
a prescindere dalla titolarita' dell'elettorato attivo. Lo stesso               
art. 8, comma 5, del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle             
leggi sull'ordinamento degli enti locali), in relazione allo statuto            
degli enti, stabilisce che esso promuove forme di partecipazione alla           
vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli                  
stranieri regolarmente soggiornanti, con cio' smentendo l'assunto               
posto a base del ricorso statale.                                               
Quanto alle singole censure contenute nell'atto introduttivo del                
presente giudizio, la Regione osserva ed eccepisce quanto segue.                
L'art. 3, comma 4, lettera d), della legge, in base al quale la                 
Regione svolge attivita' di osservazione e monitoraggio, per quanto             
di competenza ed in raccordo con le prefetture, del funzionamento dei           
centri di permanenza temporanea di cui all'art. 14 del DLgs n. 286              
del 1998, non disciplina in alcun modo tali centri ne' si sovrappone            
alla normativa statale, ma si limita a prevedere una attivita' che e'           
strumentale alle sole competenze regionali. La precisazione "per                
quanto di competenza" e la previsione del "raccordo con le                      
prefetture" rendono evidente la non lesivita' della norma e la                  
circostanza che il monitoraggio si svolgera' in modo tale da non                
interferire con funzioni statali. Nei centri di permanenza, prosegue            
la memoria, si svolgono attivita' che interessano le funzioni                   
regionali, ad esempio riguardo all'assistenza sanitaria e ai profili            
assistenziali in genere, e quindi la loro esistenza non puo' essere             
ricondotta al solo ordine pubblico o alla sicurezza, in relazione ai            
quali, del resto, se non esistono "poteri regionali", esiste                    
certamente un "interesse regionale" esplicitamente riconosciuto in              
Costituzione, che all'art. 118, terzo comma, invita appunto la legge            
statale a prevedere "forme di coordinamento" per queste materie.                
L'art. 3, comma 5, della legge censurata prevede che la Regione                 
esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali                   
inadempienti secondo le modalita' previste dalla vigente disciplina             
regionale, e la disposizione deve essere, di tutta evidenza, riferita           
alle attivita' di cui agli artt. 4 e 5 della stessa legge, che sono             
affidate agli enti locali; non vi sarebbe poi alcuna indeterminatezza           
in quanto la legge regionale n. 6 del 2004 ha dettato una nuova                 
disciplina generale del potere sostitutivo della Regione, pienamente            
conforme ai requisiti fissati dalla giurisprudenza costituzionale a             
partire dalla sentenza n. 43 del 2004. L'indicazione, quale                     
parametro, dell'art. 120 Cost. appare quindi del tutto inconferente,            
riguardando esso il potere sostitutivo straordinario statale.                   
Le censure concernenti gli artt. 6 e 7 della legge regionale n. 5 del           
2004, che disciplinano le forme partecipative degli stranieri nella             
Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri           
immigrati, trovano diretta smentita nella sentenza della Corte n. 379           
del 2004, la quale ha definito di sicura competenza regionale proprio           
i "diritti di partecipazione" affermando la legittimita' di una norma           
statutaria che prevede il diritto di voto di tutti i residenti nei              
referendum regionali. Inoltre, la stessa disciplina statale in                  
materia prevede (art. 42, comma 6, del DLgs n. 286 del 1998) la                 
possibilita' per le Regioni di istituire nelle materie di loro                  
competenza tali consulte, e lo stesso organismo consultivo istituito            
presso la Presidenza del Consiglio vede la partecipazione di                    
rappresentanti designati dalle associazioni piu' rappresentative                
operanti in Italia; le censure risultano percio' del tutto                      
infondate.                                                                      
Infine, l'art. 10 della legge, che attribuisce ai cittadini stranieri           
immigrati la possibilita' di accedere all'edilizia residenziale                 
pubblica, non fa che disciplinare un diritto riconosciuto dalla legge           
statale, e precisamente dall'art. 40 del DLgs n. 286 del 1998, il               
quale prevede espressamente alcune competenze in capo alle Regioni.             
La disciplina impugnata corrisponde quindi ad una regola stabilita              
dalla legge statale in materia e non invade in alcun modo materie               
riservate alla esclusiva competenza dello Stato.                                
Considerato in diritto                                                          
1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri solleva questione di              
legittimita' costituzionale dell'intero testo della legge della                 
Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione            
sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi                 
regionali 21 febbraio 1990, n. 14, e 12 marzo 2003, n. 2) per                   
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della                 
Costituzione, perche' ritiene che essa contenga norme concernenti               
l'immigrazione, il diritto di asilo e la condizione giuridica di                
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, materie,                
queste, riservate alla legislazione esclusiva statale che non                   
tollerano intrusioni legislative regionali.                                     
Per quanto concerne l'art. 3, comma 5, della legge impugnata, che               
attribuisce alla Regione un potere sostitutivo nei confronti degli              
enti locali inadempienti alle funzioni di cui alla medesima                     
disposizione, il ricorso indica altresi' la violazione degli artt.              
114 e 120 Cost., poiche' si tratterebbe di funzioni per le quali la             
Regione non ha alcuna competenza, per le quali non sarebbe                      
ipotizzabile alcun potere sostitutivo della Regione Emilia-Romagna.             
Le censure del Governo riguardano poi specificatamente alcune delle             
disposizioni della legge impugnata, e precisamente:                             
a) l'art. 3, comma 4, lettera d), che prevede l'osservazione e il               
monitoraggio, "in raccordo con le Prefetture", del funzionamento dei            
centri di permanenza temporanea, strutture che rientrano, oltre che             
nella materia dell'immigrazione, anche in quella dell'ordine pubblico           
e della sicurezza, entrambe di esclusiva spettanza statale;                     
b) gli artt. 6 e 7, che secondo il ricorso riconoscono nuove forme di           
partecipazione dei cittadini stranieri all'attivita'                            
politico-amministrativa della Regione, quali membri della Consulta              
regionale, cui sono affidati compiti istituzionali propulsivi e                 
consultivi; tali forme partecipative riguarderebbero la condizione              
giuridica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e           
l'immigrazione, materie entrambe di competenza esclusiva statale;               
c) l'art. 10, che consente ai cittadini immigrati di accedere                   
all'edilizia residenziale pubblica ed ai benefici per la prima casa,            
materia anch'essa spettante allo Stato, che peraltro "ha puntualmente           
legiferato sull'argomento".                                                     
2. - La Regione eccepisce preliminarmente l'inammissibilita' delle              
censure svolte nei confronti dell'intero testo della legge, in quanto           
la stessa ha un contenuto eterogeneo, prevedendo interventi di tipo             
diverso da parte di enti diversi.                                               
La Regione Emilia-Romagna eccepisce poi l'infondatezza della                    
impugnazione della legge regionale nel suo complesso, motivata dalla            
pretesa statale di impedire alle Regioni di dettare qualsiasi                   
disposizione concernente gli stranieri, a prescindere dal fatto che             
si tratti o meno di incidere su materie di competenza regionale,                
tanto piu' che un problema di legittimita' costituzionale di tali               
disposizioni non era mai stato posto sotto il vigore del precedente             
Titolo V della Costituzione e che l'assunto del Governo non e' quindi           
fondato sulla violazione di alcuna norma costituzionale e anzi si               
pone in contrasto con la stessa normativa statale in materia e con la           
giurisprudenza costituzionale.                                                  
Quanto alle censure statali che si appuntano nei riguardi di singole            
disposizioni della legge regionale, la Regione ne sostiene, con                 
diversi argomenti, l'infondatezza.                                              
3. - L'eccezione preliminare della Regione Emilia-Romagna relativa              
alla inammissibilita' delle censure statali che concernono                      
l'illegittimita' costituzionale dell'intero testo della legge                   
regionale e' fondata.                                                           
Questa Corte ha piu' volte affermato che le questioni di legittimita'           
costituzionale che si riferiscono ad un intero testo di legge, quando           
non siano supportate da specifiche ragioni e non siano specificamente           
indicate nella deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono                   
inammissibili (vedi, tra le molte, le sentenze n. 315 e n. 338 del              
2003).Nel caso di specie, la delibera di impugnazione, adottata dal             
Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 maggio 2004, richiama,              
recependone integralmente il contenuto, la proposta del Ministro per            
gli affari regionali nella quale le censure di illegittimita'                   
costituzionale sono inequivocabilmente riferite soltanto all'art. 3,            
comma 4, lettera d) e comma 5, ed agli artt. 6, 7 e 10.                         
L'esame del merito del ricorso deve percio' essere limitato alle sole           
disposizioni della legge regionale per le quali sono state svolte               
specifiche censure.                                                             
4. - Ai fini di un corretto inquadramento delle questioni sollevate             
dal ricorso del Governo, e' necessario premettere un breve esame                
della legge statale in materia, rappresentata dal decreto legislativo           
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la           
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello           
straniero), nella parte in cui essa prevede competenze regionali o              
altre forme di cooperazione tra lo Stato e le Regioni.                          
L'art. 1, comma 4 del DLgs citato, prevede che "nelle materie di                
competenza legislativa delle Regioni, le disposizioni del presente              
testo unico costituiscono princi'pi fondamentali ai sensi                       
dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza              
delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, esse                
hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale              
della Repubblica", mentre l'art. 2, comma 4, a sua volta stabilisce             
che "lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita                 
pubblica locale".                                                               
L'art. 2-bis, introdotto dalla Legge n. 189 del 2002, nell'istituire            
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Comitato per il             
coordinamento e il monitoraggio" delle disposizioni del testo unico,            
al comma 2 prevede che di esso faccia parte anche "un presidente di             
regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei                  
presidenti delle regioni e delle province autonome", e che "per                 
l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, e'                    
istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero                       
dell'interno", che e' composto, tra gli altri, da tre esperti                   
designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del                  
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.                                     
A sua volta l'art. 3 dispone che al fine della predisposizione del              
documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e              
degli stranieri nel territorio dello Stato, il Presidente del                   
Consiglio dei Ministri senta anche la Conferenza permanente per i               
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e            
di Bolzano e la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali. Il comma            
5 dello stesso articolo prevede ancora che "nell'ambito delle                   
rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le Regioni, le                 
province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti             
concorrenti al perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere gli                   
ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti           
e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello              
Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla            
lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti                      
fondamentali della persona umana". Il successivo comma 6 dispone che            
"con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare             
di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione           
di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano                       
rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la              
Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente                 
attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le                        
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di            
analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a            
livello locale".                                                                
Altre disposizioni delle legge statale, come l'art. 38 (Istruzione              
degli stranieri. Educazione interculturale), l'art. 40 (Centri di               
accoglienza. Accesso all'abitazione), disciplinano specifiche                   
competenze regionali in materie nelle quali le Regioni hanno                    
competenza concorrente o esclusiva, come il diritto all'istruzione,             
l'accesso ai servizi educativi, la partecipazione alla vita della               
comunita' scolastica sulla base di una rilevazione dei bisogni locali           
e di una programmazione territoriale integrata, la predisposizione di           
centri di accoglienza destinati ad ospitare stranieri regolarmente              
soggiornanti temporaneamente impossibilitati a provvedere                       
autonomamente alle proprie esigenze di alloggio e di sussistenza,               
oltre ad altri interventi di tipo assistenziale.                                
Ed ancora l'art. 42 (Misure di integrazione sociale), prevede che lo            
Stato, le Regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie            
competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri            
e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonche'            
in collaborazione con le autorita' o con enti pubblici e privati dei            
Paesi di origine, favoriscono una serie di attivita' di tipo sociale            
e assistenziale volte, tra l'altro, all'effettuazione di corsi della            
lingua e della cultura di origine, alla diffusione di ogni                      
informazione utile al loro positivo inserimento nella societa'                  
italiana, alla conoscenza e alla valorizzazione delle espressioni               
culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli                    
stranieri regolarmente soggiornanti. Il comma 4 di detto articolo               
prevede infine che sia istituita presso la Presidenza del Consiglio             
dei Ministri la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e             
delle loro famiglie, della quale sono chiamati a far parte, tra gli             
altri, i "rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati              
dalle associazioni piu' rappresentative operanti in Italia, in numero           
non inferiore a sei" (lettera b).                                               
5. - La stessa legge statale quindi disciplina la materia                       
dell'immigrazione e la condizione giuridica degli stranieri proprio             
prevedendo che una serie di attivita' pertinenti la disciplina del              
fenomeno migratorio e degli effetti sociali di quest'ultimo vengano             
esercitate dallo Stato in stretto coordinamento con le Regioni, ed              
affida alcune competenze direttamente a queste ultime; cio' secondo             
criteri che tengono ragionevolmente conto del fatto che l'intervento            
pubblico non si limita al doveroso controllo dell'ingresso e del                
soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, ma riguarda                 
necessariamente altri ambiti, dall'assistenza all'istruzione, dalla             
salute all'abitazione, materie che intersecano ex Costituzione,                 
competenze dello Stato con altre regionali, in forma esclusiva o                
concorrente.                                                                    
6. - Tenuto conto del quadro normativo complessivo, infondate                   
risultano le censure del Governo che ipotizzano la violazione, da               
parte della legge della Regione Emilia-Romagna, delle competenze                
esclusive statali in tema di "diritto di asilo e condizione giuridica           
dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea" e di "              
immigrazione" di cui all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b),              
Cost.                                                                           
Invero l'art. 3, comma 4, lettera d), della legge impugnata, in base            
al quale la Regione svolge attivita' di osservazione e monitoraggio,            
"per quanto di competenza ed in raccordo con le prefetture", del                
funzionamento dei centri di permanenza temporanea di cui all'art. 14            
del DLgs n. 286 del 1998, non contiene alcuna disciplina di detti               
centri che si ponga in contrasto con quella statale che li ha                   
istituiti, limitandosi a prevedere la possibilita' di attivita'                 
rientranti nelle competenze regionali, quali l'assistenza in genere e           
quella sanitaria in particolare, peraltro secondo modalita' (in                 
necessario previo accordo con le prefetture) tali da impedire                   
comunque indebite intrusioni.                                                   
Gli artt. 6 e 7 della legge regionale, che disciplinano le forme                
partecipative degli stranieri nella Consulta regionale per                      
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, lungi                 
dall'invadere materie attribuite esclusivamente allo Stato,                     
costituiscono anzi la attuazione, da parte della Regione                        
Emilia-Romagna, delle disposizioni statali che, come sopra                      
evidenziato, prevedono appunto forme di partecipazione dei cittadini            
stranieri soggiornanti regolarmente nel Paese alla vita pubblica                
locale; in tal senso questa Corte, con la sentenza n. 379 del 2004,             
ha affermato la legittimita' della norma statutaria                             
dell'Emilia-Romagna che prevede il diritto di voto di tutti i                   
residenti nei referendum regionali, secondo un criterio di favore               
verso la partecipazione, che trova il suo fondamento nel gia'                   
ricordato art. 2, comma 4, del DLgs n. 286 del 1998. Inoltre tali               
disposizioni non disciplinano in alcun modo la condizione giuridica             
dei cittadini extracomunitari, ne' il loro diritto di chiedere asilo,           
che restano affidati alla sola legge statale.                                   
Anche l'art. 10 della legge, che attribuisce ai cittadini stranieri             
immigrati la possibilita' di accedere ai benefici previsti dalla                
normativa in tema di edilizia residenziale pubblica, si limita a                
disciplinare, nel territorio dell'Emilia-Romagna, un diritto gia'               
riconosciuto in via di principio dal citato DLgs n. 286 del 1998.               
Infine anche la censura che si appunta sull'art. 3, comma 5, della              
legge, per cui la Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti           
degli enti locali inadempienti secondo le modalita' previste dalla              
vigente disciplina regionale - disposizione che secondo il Governo              
violerebbe anche gli att. 114 e 120 Cost. poiche' non sarebbe                   
indicato il tipo di potere sostitutivo da esercitare - risulta                  
infondata perche', come sostiene la Regione, l'inadempimento da parte           
degli enti locali si riferisce chiaramente alle attivita' di cui agli           
artt. 4 e 5 della legge censurata che sono appunto affidate agli enti           
locali. Del resto l'indicazione quale parametro dell'art. 120 Cost.             
appare del tutto inconferente, poiche' tale norma riguarda                      
espressamente il potere sostitutivo straordinario statale.                      
PER QUESTI MOTIVI                                                               
LA CORTE COSTITUZIONALE                                                         
dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale              
relativa all'intero testo della Legge della Regione Emilia-Romagna 24           
marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini                
stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990,           
n. 14, e 12 marzo 2003, n. 2), sollevata dal Presidente del Consiglio           
dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe in riferimento                 
all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione;               
dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale                
degli artt. 3, comma 4, lettera d) e comma 5; 6, 7 e 10 della stessa            
legge regionale n. 5 del 2004, sollevata dal Presidente del Consiglio           
dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe; in riferimento agli           
artt. 117, secondo comma, lettere a) e b), 114 e 120 della                      
Costituzione.                                                                   
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo            
della Consulta, il 7 luglio 2005.                                               
IL PRESIDENTE E REDATTORE                                                       
Fernanda Contiri                                                                
IL CANCELLIERE                                                                  
Giuseppe Di Paola                                                               
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2005                                     

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina