DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2005, n. 188
Modifica ed integrazione DPGR n. 112 del 4/3/1992. Tutela esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari di notevole pregio scientifico e monumentale vegetanti comune di Sant'Ilario d'Enza - Reggio Emilia
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Premesso che, a norma dell'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 e
successive modificazioni ed integrazioni possono essere assoggettati
a regime di particolare tutela esemplari arborei singoli o in gruppi,
in bosco o in filari di notevole pregio scientifico e monumentale
vegetanti nel territorio regionale;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna
ed in particolare gli artt. 33, 34, 37, 39 e 40;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale 447 del 24 marzo
2003 avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali", esecutiva ai sensi di legge;
acquisite agli atti d'ufficio:
- nota prot. n. 317 del 12/1/2004, con la quale il Comune di
Sant'Ilario d'Enza (RE) richiedeva la modifica del provvedimento di
tutela in quanto l'individuazione catastale del vincolo risultava
imprecisa e con la necessita' di individuare, come sottoposti a
tutela, i filari ricadenti nella sola area destinata dallo stesso
Comune a parco urbano. Lo stesso Comune inoltre proponeva di indicare
espressamente come obiettivo della tutela quello di mantenimento
della "piantata reggiana", forma di allevamento della vite che
prevede l'utilizzo di tutori vivi (Aceri campestri nel caso
specifico) per il sostegno delle viti;
- la proposta istruita dall'Istituto per i Beni Artistici, Culturali
e Naturali della Regione Emilia-Romagna, in base a quanto stabilito
dall'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2, e successive modifiche
ed integrazioni, in accordo con l'Amministrazione comunale di
Sant'Ilario d'Enza, individuando le modifiche da apporre al
provvedimento per garantirne la migliore efficacia tecnica, che e'
stata trasmessa alla Direzione Ambiente, per la prosecuzione
dell'iter amministrativo;
acquisito il parere favorevole del Comitato Consultivo regionale per
l'ambiente naturale espresso nella seduta del 14 marzo 2005 ;
acquisito altresi' cosi' come previsto dall'art. 6 comma della L.R.
24 gennaio 1977, n. 2 il parere favorevole della competente
Commissione Assembleare espresso nella seduta del 30 giugno 2005;
ritenuto pertanto di accogliere la proposta e di modificare come
segue il DPGR n. 112 del 4/3/1992;
attestata la regolarita' amministrativa ai sensi della deliberazione
della Giunta regionale 447/03;
Su proposta dell'Assessore, Ambiente e Sviluppo sostenibile
decreta:
1) di modificare il decreto del Presidente della Giunta regionale n.
112 del 4 marzo 1992 unicamente per gli 11 filari di Aceri campestre
situati in Via Podgora nel Comune di S. Ilario d'Enza provincia di
Reggio Emilia (foglio 9, mappale 257) quale esempio di "piantata
reggiana", forma di allevamento della vite che prevede l'utilizzo di
tutori vivi per il loro sostegno come previsto dai seguenti commi dal
2 al 12;
2) sono assoggettati a regime di particolare tutela ai sensi
dell'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 e successive modifiche
ed integrazioni, gli esemplari arborei di Acero campestre (Acer
campestre L.) che compongono i filari esistenti in Sant'Ilario
d'Enza, Via Podgora;
3) al fine di una loro migliore identificazione, i filari, partendo
dall'angolo Sud-Est, sono stati raggruppati in 3 "zone", indicate
rispettivamente con le lettere A, B e C e per ciascuna zona sono
stati individuati i relativi filari, indicati con numero progressivo
da 1 a 13. Ciascun filare inoltre e' stato collocato nella relativa
particella catastale.
La consistenza dei filari e le relative collocazioni catastali, alla
data di emanazione del presente atto, risultano come segue:
ZONA A:
- filare n. 1 costituito da 14 esemplari; foglio 9, map. 984
- filare n. 2 costituito da 14 esemplari; foglio 9, map. 259, 260
- filare n. 3 costituito da 11 esemplari; foglio 9, map. 259.
ZONA B:
- filare n. 4 costituito da 18 esemplari; foglio 9, map. 984
- filare n. 5 costituito da 7 esemplari; foglio 9, map. 984
- filare n. 6 costituito da 19 esemplari; foglio 9, map. 894
- filare n. 7 costituito da 18 esemplari; foglio 9, map. 894
- filare n. 8 costituito da 19 esemplari; foglio 9, map. 894.
ZONA C:
- filare n. 9 costituito da 10 esemplari; foglio 9, map. 901
- filare n. 10 costituito da 13 esemplari; foglio 9, map. 901
- filare n. 11 costituito da 14 esemplari; foglio 9, map. 894
- filare n. 12 costituito da 14 esemplari; foglio 9, map. 894
- filare n. 13 costituito da 13 esemplari; foglio 9, map. 894;
4) la segnalazione del vincolo di cui sopra sara' attuata, per i
suddetti esemplari arborei singoli, in gruppo o in filare, mediante
la collocazione di opportuna tabella segnaletica recante
l'indicazione della specie e delle principali caratteristiche delle
piante tutelate ai sensi della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2, art. 6 e
successive modificazioni;
5) l'assoggettamento alla tutela di cui al presente decreto ha
carattere permanente e comporta l'assoluta intangibilita' degli
esemplari arborei e delle comunita' vegetali protette, con
riferimento sia agli organi epigei che all'apparato radicale; per
quanto concerne i filari, in caso di morte di uno o piu' esemplari di
acero e' d'obbligo la sostituzione con un altro della stessa specie
dalle caratteristiche dimensionali atte a garantire la funzionalita'
dell'impianto; si precisa che restano sottoposti a vincolo anche tali
nuovi esemplari;6) ai divieti di cui sopra possono essere ammesse
motivate deroghe per interventi mirati al mantenimento della
tipicita' della forma di allevamento, del buono stato vegetativo
delle piante e di difesa fitosanitaria, nonche' per interventi di
potatura limitati a casi di effettiva emergenza come schianto di
rami, branche malate e pericolose, da attuarsi previa autorizzazione
del competente Servizio regionale Fitosanitario, Osservatorio per le
Malattie delle piante;
7) ai fini dell'efficacia della tutela dei suddetti filari viene
stabilita la fascia di rispetto in m. 5 per lato; tale fascia si
interrompe nei punti in cui i filari intersecano fossi esistenti per
permetterne l'ordinaria manutenzione; nella fascia di rispetto sono
vietate le seguenti opere: impermeabilizzazione e compattazione del
suolo, movimentazione di terra con conseguente alterazione del
livello del terreno, spandimento di diserbanti e disseccanti, scavi e
deposito di materiali;
8) qualunque fatto doloso o colposo che provochi il deperimento o la
morte dei suddetti esemplari arborei e' assoggettato alle sanzioni
previste dall'art. 15, comma 1 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 cosi'
come sostituito dall'art. 62 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6, fatta
salva l'applicabilita' di quanto previsto dall'art. 18 della Legge 8
luglio 1986, n. 349 in materia di danno ambientale;
9) il Comune di Sant'Ilario d'Enza e' incaricato dell'esecuzione del
presente decreto con particolare riferimento alla vigilanza per il
rispetto delle norme di tutela e per quanto attiene ai precedenti
punti 4), 5), 6) e 7);
10) con successivi atti verranno determinati ed assegnati allo stesso
Comune i finanziamenti necessari per la segnalazione del vincolo di
cui al punto 4) e per gli eventuali interventi di cui al punto 6);
11) sono altresi' incaricati di far osservare le disposizioni del
presente decreto i soggetti di cui all'art. 14 della L.R. 2/77;
12) col presente decreto si intende modificato solo il vincolo sui
filari di Acero campestre di Via Podgora a S.Ilario d'Enza, mentre
quant'altro vincolato sia a S. Ilario d' Enza che negli altri comuni
indicati dal decreto 112/92 rimane invariato;
13) il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani