REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2005, n. 188

Modifica ed integrazione DPGR n. 112 del 4/3/1992. Tutela esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari di notevole pregio scientifico e monumentale vegetanti comune di Sant'Ilario d'Enza - Reggio Emilia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Premesso che, a norma dell'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 e            
successive modificazioni ed integrazioni possono essere assoggettati            
a regime di particolare tutela esemplari arborei singoli o in gruppi,           
in bosco o in filari di notevole pregio scientifico e monumentale               
vegetanti nel territorio regionale;                                             
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna             
ed in particolare gli artt. 33, 34, 37, 39 e 40;                                
richiamata la deliberazione della Giunta regionale 447 del 24 marzo             
2003 avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni                     
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle              
funzioni dirigenziali", esecutiva ai sensi di legge;                            
acquisite agli atti d'ufficio:                                                  
- nota prot. n. 317 del 12/1/2004, con la quale il Comune di                    
Sant'Ilario d'Enza (RE) richiedeva la modifica del provvedimento di             
tutela in quanto l'individuazione catastale del vincolo risultava               
imprecisa e con la necessita' di individuare, come sottoposti a                 
tutela, i filari ricadenti nella sola area destinata dallo stesso               
Comune a parco urbano. Lo stesso Comune inoltre proponeva di indicare           
espressamente come obiettivo della tutela quello di mantenimento                
della "piantata reggiana", forma di allevamento della vite che                  
prevede l'utilizzo di tutori vivi (Aceri campestri nel caso                     
specifico) per il sostegno delle viti;                                          
- la proposta istruita dall'Istituto per i Beni Artistici, Culturali            
e Naturali della Regione Emilia-Romagna, in base a quanto stabilito             
dall'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2, e successive modifiche            
ed integrazioni, in accordo con l'Amministrazione comunale di                   
Sant'Ilario d'Enza, individuando le modifiche da apporre al                     
provvedimento per garantirne la migliore efficacia tecnica, che e'              
stata trasmessa alla Direzione Ambiente, per la prosecuzione                    
dell'iter amministrativo;                                                       
acquisito il parere favorevole del Comitato Consultivo regionale per            
l'ambiente naturale espresso nella seduta del 14 marzo 2005 ;                   
acquisito altresi' cosi' come previsto dall'art. 6 comma della L.R.             
24 gennaio 1977, n. 2 il parere favorevole della competente                     
Commissione Assembleare espresso nella seduta del 30 giugno 2005;               
ritenuto pertanto di accogliere la proposta e di modificare come                
segue il DPGR n. 112 del 4/3/1992;                                              
attestata la regolarita' amministrativa ai sensi della deliberazione            
della Giunta regionale 447/03;                                                  
Su proposta dell'Assessore, Ambiente e Sviluppo sostenibile                     
decreta:                                                                        
1) di modificare il decreto del Presidente della Giunta regionale n.            
112 del 4 marzo 1992 unicamente per gli 11 filari di Aceri campestre            
situati in Via Podgora nel Comune di S. Ilario d'Enza provincia di              
Reggio Emilia (foglio 9, mappale 257) quale esempio di "piantata                
reggiana", forma di allevamento della vite che prevede l'utilizzo di            
tutori vivi per il loro sostegno come previsto dai seguenti commi dal           
2 al 12;                                                                        
2) sono assoggettati a regime di particolare tutela ai sensi                    
dell'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 e successive modifiche             
ed integrazioni, gli esemplari arborei di Acero campestre (Acer                 
campestre L.) che compongono i filari esistenti in Sant'Ilario                  
d'Enza, Via Podgora;                                                            
3) al fine di una loro migliore identificazione, i filari, partendo             
dall'angolo Sud-Est, sono stati raggruppati in 3 "zone", indicate               
rispettivamente con le lettere A, B e C e per ciascuna zona sono                
stati individuati i relativi filari, indicati con numero progressivo            
da 1 a 13. Ciascun filare inoltre e' stato collocato nella relativa             
particella catastale.                                                           
La consistenza dei filari e le relative collocazioni catastali, alla            
data di emanazione del presente atto, risultano come segue:                     
ZONA A:                                                                         
- filare n. 1 costituito da 14 esemplari; foglio 9, map. 984                    
- filare n. 2 costituito da 14 esemplari; foglio 9, map. 259, 260               
- filare n. 3 costituito da 11 esemplari; foglio 9, map. 259.                   
ZONA B:                                                                         
- filare n. 4 costituito da 18 esemplari; foglio 9, map. 984                    
- filare n. 5 costituito da 7 esemplari;   foglio 9, map. 984                   
- filare n. 6 costituito da 19 esemplari; foglio 9, map. 894                    
- filare n. 7 costituito da 18 esemplari; foglio 9, map. 894                    
- filare n. 8 costituito da 19 esemplari; foglio 9, map. 894.                   
ZONA C:                                                                         
- filare n.   9 costituito da 10 esemplari; foglio 9, map. 901                  
- filare n. 10 costituito da 13 esemplari; foglio 9, map. 901                   
- filare n. 11 costituito da 14 esemplari; foglio 9, map. 894                   
- filare n. 12 costituito da 14 esemplari; foglio 9, map. 894                   
- filare n. 13 costituito da 13 esemplari; foglio 9, map. 894;                  
4) la segnalazione del vincolo di cui sopra sara' attuata, per i                
suddetti esemplari arborei singoli, in gruppo o in filare, mediante             
la collocazione di opportuna tabella segnaletica recante                        
l'indicazione della specie e delle principali caratteristiche delle             
piante tutelate ai sensi della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2, art. 6 e             
successive modificazioni;                                                       
5) l'assoggettamento alla tutela di cui al presente decreto ha                  
carattere permanente e comporta l'assoluta intangibilita' degli                 
esemplari arborei e delle comunita' vegetali protette, con                      
riferimento sia agli organi epigei che all'apparato radicale; per               
quanto concerne i filari, in caso di morte di uno o piu' esemplari di           
acero e' d'obbligo la sostituzione con un altro della stessa specie             
dalle caratteristiche dimensionali atte a garantire la funzionalita'            
dell'impianto; si precisa che restano sottoposti a vincolo anche tali           
nuovi esemplari;6) ai divieti di cui sopra possono essere ammesse               
motivate deroghe per interventi mirati al mantenimento della                    
tipicita' della forma di allevamento, del buono stato vegetativo                
delle piante e di difesa fitosanitaria, nonche' per interventi di               
potatura limitati a casi di effettiva emergenza come schianto di                
rami, branche malate e pericolose, da attuarsi previa autorizzazione            
del competente Servizio regionale Fitosanitario, Osservatorio per le            
Malattie delle piante;                                                          
7) ai fini dell'efficacia della tutela dei suddetti filari viene                
stabilita la fascia di rispetto in m. 5 per lato; tale fascia si                
interrompe nei punti in cui i filari intersecano fossi esistenti per            
permetterne l'ordinaria manutenzione; nella fascia di rispetto sono             
vietate le seguenti opere: impermeabilizzazione e compattazione del             
suolo, movimentazione di terra con conseguente alterazione del                  
livello del terreno, spandimento di diserbanti e disseccanti, scavi e           
deposito di materiali;                                                          
8) qualunque fatto doloso o colposo che provochi il deperimento o la            
morte dei suddetti esemplari arborei e' assoggettato alle sanzioni              
previste dall'art. 15, comma 1 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 cosi'           
come sostituito dall'art. 62 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6, fatta           
salva l'applicabilita' di quanto previsto dall'art. 18 della Legge 8            
luglio 1986, n. 349 in materia di danno ambientale;                             
9) il Comune di Sant'Ilario d'Enza e' incaricato dell'esecuzione del            
presente decreto con particolare riferimento alla vigilanza per il              
rispetto delle norme di tutela e per quanto attiene ai precedenti               
punti 4), 5), 6) e 7);                                                          
10) con successivi atti verranno determinati ed assegnati allo stesso           
Comune i finanziamenti necessari per la segnalazione del vincolo di             
cui al punto 4) e per gli eventuali interventi di cui al punto 6);              
11) sono altresi' incaricati di far osservare le disposizioni del               
presente decreto i soggetti di cui all'art. 14 della L.R. 2/77;                 
12) col presente decreto si intende modificato solo il vincolo sui              
filari di Acero campestre di Via Podgora a S.Ilario d'Enza, mentre              
quant'altro vincolato sia a S. Ilario d' Enza che negli altri comuni            
indicati dal decreto 112/92 rimane invariato;                                   
13) il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale              
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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