REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

            CAPO IX                                                             
        Disposizioni transitorie e finali                                       
          Art. 50                                                               
Norme transitorie                                                               
1. I procedimenti in corso, in attuazione della legge regionale 25              
novembre 1996, n. 45 (Misure di politica regionale del lavoro) e                
della legge regionale 27 luglio 1998, n. 25 (Norme in materia di                
politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego), compresi            
quelli relativi alla concessione di contributi ed erogazione di                 
finanziamenti, sono disciplinati dalle disposizioni delle stesse                
leggi regionali fino alla loro conclusione.                                     
2. Fino all'approvazione dei criteri di cui all'articolo 10, comma 4,           
si applicano, per l'erogazione degli incentivi e degli assegni di               
servizio, gli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale n. 45 del                 
1996.                                                                           
3. Fino all'approvazione dei criteri e delle modalita' di cui                   
all'articolo 17, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni              
dettate, in materia, dalla Giunta regionale in attuazione della Legge           
n. 68 del 1999 e della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 14                  
(Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e                     
svantaggiate).                                                                  
4. Fino all'approvazione delle disposizioni di cui all'articolo 25,             
comma 1, si applicano integralmente, in relazione ai tirocini, le               
norme di cui alla Legge n. 196 del 1997.                                        
5. Nelle more dell'emanazione degli standard formativi minimi per               
l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e           
formazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) della Legge           
n. 53 del 2003, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo           
16 della Legge n. 196 del 1997 e di cui all'articolo 68 della Legge             
17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al            
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della                 
normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il                   
riordino degli enti previdenziali).                                             
6. Nelle more dell'approvazione dei criteri, requisiti e modalita'              
per l'accreditamento ai sensi dell'articolo 35 le Province continuano           
a garantire l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 32.                  
7. Fino all'approvazione degli indirizzi di cui all'articolo 34,                
comma 3 e dei criteri operativi di cui all'articolo 37, comma 3                 
continuano ad applicarsi le disposizioni dettate dalla Giunta                   
regionale per l'attuazione dei servizi per l'impiego delle Province.            
8. Fino alla designazione dei rappresentanti degli enti pubblici di             
cui all'articolo 6, comma 3, al fine dell'esercizio delle funzioni              
ivi previste l'integrazione dei componenti degli organi di cui                  
all'articolo 6, comma 1, e' attuata mediante invito ai componenti               
delle commissioni regionali di cui all'articolo 78, comma 4, della              
Legge n. 448 del 1998.                                                          
NOTE ALL'ART. 50                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo degli atricoli 7, 8 e 9 della legge regionale 25 novembre           
1996, n. 45 Misure di politica regionale del lavoro e' il seguente:             
"Art. 7 - Interventi a difesa dell'occupazione in zone interessate da           
calamita' naturali                                                              
1. La Regione sostiene il recupero del tessuto socio-economico delle            
aree interessate da fenomeni di calamita' naturale, ovvero da altri             
eventi di carattere eccezionale, concedendo contributi alle imprese             
localizzate nelle predette aree per la difesa dei livelli                       
occupazionali.                                                                  
2. I contributi previsti dal comma 1 sono stabiliti nella misura                
massima di 10.329,14 Euro per ogni posto di lavoro mantenuto. La                
priorita' nella concessione di detti contributi e' stabilita                    
principalmente in ragione del fattore di rischio determinatosi per il           
mantenimento del posto.                                                         
          Art. 8 - Interventi a favore delle fasce deboli                       
1. La Regione concede contributi alle imprese che assumano,                     
nell'ambito di progetti formativi finalizzati all'integrazione                  
lavorativa, persone portatrici di handicap di cui alla legge 5                  
febbraio 1992, n.104.                                                           
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima            
di 15.493,71 Euro per ogni persona assunta che sia portatrice di                
handicap iscritta nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 8 della               
Legge n. 68 del 1999.                                                           
3. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per i problemi            
dei disabili di cui alla L.R. 29 luglio 1991, n. 21, definisce i                
criteri, le modalita' e le priorita' per l'attribuzione dei                     
contributi.                                                                     
4. La Regione concede alle imprese, nell'ambito di progetti formativi           
finalizzati all'integrazione lavorativa, contributi nella misura                
massima di 10.329,14 Euro per ogni soggetto assunto appartenente alle           
seguenti categorie:                                                             
a) soggetti in situazione di disagio sociale e familiare;                       
b) ex detenuti, assoggettati nel corso degli ultimi cinque anni a               
misure limitative della liberta' per almeno sei mesi e detenuti                 
ammessi al lavoro esterno o in regime di semiliberta';                          
c) persone sottoposte a trattamento curativo per tossicodipendenza o            
alcolismo.                                                                      
5. Nel caso di assunzione a tempo determinato comunque di almeno                
dodici mesi, la misura dei contributi e' ridotta alla meta' di quanto           
previsto rispettivamente dai commi 2 e 4, salva eventuale                       
integrazione in caso di trasformazione in contratto a tempo                     
indeterminato.                                                                  
6. Le iniziative di cui al presente articolo possono essere                     
realizzate con l'assistenza tecnica di associazioni imprenditoriali,            
enti bilaterali e organizzazioni sindacali e associazioni di                    
volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla L.R. 2                 
settembre 1996, n. 37, mediante percorsi specifici e mirati                     
all'inserimento al lavoro sulla base di convenzione prevista                    
dall'art. 17 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, in collaborazione             
tra imprese e soggetti pubblici interessati.                                    
          Art. 9 - Interventi a sostegno del reinserimento                      
professionale                                                                   
1. La Regione sostiene il reinserimento dei lavoratori iscritti nelle           
liste di mobilita', ovvero ammessi al trattamento straordinario di              
integrazione salariale, ovvero iscritti nelle liste della prima                 
classe da almeno dodici mesi, favorendo l'adeguamento delle                     
rispettive capacita' professionali alle esigenze produttive delle               
aziende disponibili al reinserimento.                                           
2. A tale fine la Regione promuove iniziative di formazione e di                
riqualificazione realizzate dalle imprese, anche con l'assistenza               
tecnica di associazioni imprenditoriali, enti bilaterali e                      
organizzazioni sindacali, o sulla base di proposte da essi formulate            
congiuntamente, nei primi due anni dall'inserimento lavorativo,                 
concedendo un contributo per le spese di inserimento e tutoraggio               
alle imprese che assumano i lavoratori di cui al comma 1.                       
3. I contributi previsti dal comma 2 sono stabiliti, per ogni                   
soggetto assunto con contratto a tempo indeterminato, nella misura              
massima di:                                                                     
a) 3.098,74 Euro se il lavoratore ha un'eta' superiore ad anni 40,              
elevabili a 5.164,57 Euro qualora si tratti di una lavoratrice;                 
b) 4.131,66 Euro se il lavoratore ha un'eta' superiore ad anni 50,              
elevabili a 6.197,48 Euro qualora si tratti di una lavoratrice.                 
4. Gli importi dei contributi previsti dal comma 3 sono diminuiti in            
proporzione al periodo per il quale, al momento dell'assunzione, e'             
ancora prevista la corresponsione dell'indennita' di mobilita'.".               
Comma 5                                                                         
2) Il testo dell'art. 7, comma 1, lettera c), della Legge 28 marzo              
2003, n. 53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali           
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia           
di istruzione e formazione professionale e' il seguente:                        
"Art. 7 - Disposizioni finali e attuative                                       
1. Mediante uno o piu' regolamenti da adottare a norma dell'articolo            
117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2,               
della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni                      
parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle                      
istituzioni scolastiche, si provvede:                                           
a) (omissis);                                                                   
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la           
spendibilita' nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito           
dei percorsi formativi, nonche' per i passaggi dai percorsi formativi           
ai percorsi scolastici.".                                                       
3) Il testo dell'art. 16 della Legge n. 196 del 1997 e' il seguente:            
"Art. 16 - Apprendistato                                                        
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con                 
contratto di apprendistato, i giovani di eta' non inferiore a sedici            
anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle               
aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93            
del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono              
fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla               
tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato            
non puo' avere una durata superiore a quella stabilita per categorie            
professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque           
non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni. Qualora               
l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di eta' di cui al              
presente comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di                
handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di             
cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.               
2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno                
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative               
agevolazioni contributive non trovano applicazione nel caso di                  
mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di                     
formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi                
nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte                   
dell'amministrazione pubblica competente. Con decreto del Ministro              
del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato                 
istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del             
18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11            
dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente                 
rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei           
datori di lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni               
dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette              
iniziative di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare               
anche la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del                
lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della            
sicurezza sul luogo di lavoro, nonche' l'impegno formativo per                  
l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue,                  
prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di           
studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei            
rispetto all'attivita' da svolgere. Il predetto decreto definisce               
altresi' i termini e le modalita' per la certificazione                         
dell'attivita' formativa svolta, per la dislocazione territoriale               
della stessa nonche' per le comunicazioni da parte delle imprese per            
consentire all'amministrazione competente l'organizzazione                      
dell'attivita' formativa esterna.                                               
3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni                    
contributive per i lavoratori impegnati in qualita' di tutore nelle             
iniziative formative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche           
i titolari di imprese artigiane qualora svolgano attivita' di tutore.           
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da              
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente           
legge, sono determinati le esperienze professionali richieste per lo            
svolgimento delle funzioni di tutore, nonche' entita', modalita' e              
termini di concessione di tali benefici nei limiti delle risorse da             
preordinare allo scopo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1,               
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con              
modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236.                              
4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di               
apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente            
disciplina normativa e contrattuale.                                            
5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore             
della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni                
parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 2,           
della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del           
Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza             
sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti                 
formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e                  
lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della                
materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi,              
con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di                   
ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle            
specifiche tipologiche contrattuali, nonche' di semplificazione,                
razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra,              
delle norme vigenti. Dovra' altresi' essere definito, nell'ambito               
delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli            
sulla effettivita' dell'addestramento e sul reale rapporto tra                  
attivita' lavorativa e attivita' formativa, con la previsione di                
specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni           
previste dalla legge non siano state assicurate.                                
6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della Legge 19                
gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Il secondo comma del           
predetto articolo 6 continua ad operare fino alla modificazione dei             
limiti di eta' per l'adempimento degli obblighi scolastici.                     
7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 185              
miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in             
lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 1999.".                                 
3) Il testo dell'art. 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 Misure in           
materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli                
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,             
nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 68 - Obbligo di frequenza di attivita' formative                          
1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei              
giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda             
l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, e'                 
progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000,                    
l'obbligo di frequenza di attivita' formative fino al compimento del            
diciottesimo anno di eta'. Tale obbligo puo' essere assolto in                  
percorsi anche integrati di istruzione e formazione:                            
a) nel sistema di istruzione scolastica;                                        
b) nel sistema della formazione professionale di competenza                     
regionale;                                                                      
c) nell'esercizio dell'apprendistato.                                           
2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il               
conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una             
qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a                   
qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e                 
dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un                 
sistema all'altro.                                                              
3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di           
propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno                 
adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative            
iniziative di orientamento.                                                     
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si                    
provvede:                                                                       
a) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del                       
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,            
dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200            
miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000, lire 562               
miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno           
2002;                                                                           
b) a carico del Fondo di cui all'articolo 4 della Legge 18 dicembre             
1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno               
2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a            
decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la                    
finalita' di cui alla Legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai            
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della Legge 5 agosto               
1978, n. 468 e successive modificazioni.                                        
5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di                    
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, su                 
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della              
pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione           
economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e            
della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto              
1197, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente              
piu' rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le           
modalita' di attuazione del presente articolo, anche con riferimento            
alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono               
regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di                
formazione, nonche' i criteri coordinati ed integrati di                        
riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro                     
certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra            
le diverse iniziative attraverso le quali puo' essere assolto                   
l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto             
regolamento, il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale con              
proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4,            
lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per            
le attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se           
svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta', secondo le            
modalita' di cui all'articolo 16 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.            
Le predette risorse possono essere altresi' destinate al sostegno ed            
alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione             
per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilita' con             
le disposizioni previste dall'articolo 16 della citata Legge n. 196             
del 1997. Alle finalita' di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle                 
d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in            
relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse            
esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e                 
apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti                   
speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di               
tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4               
sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle                   
province autonome di Trento e di Bolzano.".                                     
Comma 8                                                                         
5) Il testo dell'art. 78 della Legge n. 448 del 1998 e' riportato               
alla nota 3) dell'art. 6.                                                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina