LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO IX
Disposizioni transitorie e finali
Art. 50
Norme transitorie
1. I procedimenti in corso, in attuazione della legge regionale 25
novembre 1996, n. 45 (Misure di politica regionale del lavoro) e
della legge regionale 27 luglio 1998, n. 25 (Norme in materia di
politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego), compresi
quelli relativi alla concessione di contributi ed erogazione di
finanziamenti, sono disciplinati dalle disposizioni delle stesse
leggi regionali fino alla loro conclusione.
2. Fino all'approvazione dei criteri di cui all'articolo 10, comma 4,
si applicano, per l'erogazione degli incentivi e degli assegni di
servizio, gli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale n. 45 del
1996.
3. Fino all'approvazione dei criteri e delle modalita' di cui
all'articolo 17, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni
dettate, in materia, dalla Giunta regionale in attuazione della Legge
n. 68 del 1999 e della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 14
(Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e
svantaggiate).
4. Fino all'approvazione delle disposizioni di cui all'articolo 25,
comma 1, si applicano integralmente, in relazione ai tirocini, le
norme di cui alla Legge n. 196 del 1997.
5. Nelle more dell'emanazione degli standard formativi minimi per
l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) della Legge
n. 53 del 2003, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo
16 della Legge n. 196 del 1997 e di cui all'articolo 68 della Legge
17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della
normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il
riordino degli enti previdenziali).
6. Nelle more dell'approvazione dei criteri, requisiti e modalita'
per l'accreditamento ai sensi dell'articolo 35 le Province continuano
a garantire l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 32.
7. Fino all'approvazione degli indirizzi di cui all'articolo 34,
comma 3 e dei criteri operativi di cui all'articolo 37, comma 3
continuano ad applicarsi le disposizioni dettate dalla Giunta
regionale per l'attuazione dei servizi per l'impiego delle Province.
8. Fino alla designazione dei rappresentanti degli enti pubblici di
cui all'articolo 6, comma 3, al fine dell'esercizio delle funzioni
ivi previste l'integrazione dei componenti degli organi di cui
all'articolo 6, comma 1, e' attuata mediante invito ai componenti
delle commissioni regionali di cui all'articolo 78, comma 4, della
Legge n. 448 del 1998.
NOTE ALL'ART. 50
Comma 2
1) Il testo degli atricoli 7, 8 e 9 della legge regionale 25 novembre
1996, n. 45 Misure di politica regionale del lavoro e' il seguente:
"Art. 7 - Interventi a difesa dell'occupazione in zone interessate da
calamita' naturali
1. La Regione sostiene il recupero del tessuto socio-economico delle
aree interessate da fenomeni di calamita' naturale, ovvero da altri
eventi di carattere eccezionale, concedendo contributi alle imprese
localizzate nelle predette aree per la difesa dei livelli
occupazionali.
2. I contributi previsti dal comma 1 sono stabiliti nella misura
massima di 10.329,14 Euro per ogni posto di lavoro mantenuto. La
priorita' nella concessione di detti contributi e' stabilita
principalmente in ragione del fattore di rischio determinatosi per il
mantenimento del posto.
Art. 8 - Interventi a favore delle fasce deboli
1. La Regione concede contributi alle imprese che assumano,
nell'ambito di progetti formativi finalizzati all'integrazione
lavorativa, persone portatrici di handicap di cui alla legge 5
febbraio 1992, n.104.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima
di 15.493,71 Euro per ogni persona assunta che sia portatrice di
handicap iscritta nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 8 della
Legge n. 68 del 1999.
3. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per i problemi
dei disabili di cui alla L.R. 29 luglio 1991, n. 21, definisce i
criteri, le modalita' e le priorita' per l'attribuzione dei
contributi.
4. La Regione concede alle imprese, nell'ambito di progetti formativi
finalizzati all'integrazione lavorativa, contributi nella misura
massima di 10.329,14 Euro per ogni soggetto assunto appartenente alle
seguenti categorie:
a) soggetti in situazione di disagio sociale e familiare;
b) ex detenuti, assoggettati nel corso degli ultimi cinque anni a
misure limitative della liberta' per almeno sei mesi e detenuti
ammessi al lavoro esterno o in regime di semiliberta';
c) persone sottoposte a trattamento curativo per tossicodipendenza o
alcolismo.
5. Nel caso di assunzione a tempo determinato comunque di almeno
dodici mesi, la misura dei contributi e' ridotta alla meta' di quanto
previsto rispettivamente dai commi 2 e 4, salva eventuale
integrazione in caso di trasformazione in contratto a tempo
indeterminato.
6. Le iniziative di cui al presente articolo possono essere
realizzate con l'assistenza tecnica di associazioni imprenditoriali,
enti bilaterali e organizzazioni sindacali e associazioni di
volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla L.R. 2
settembre 1996, n. 37, mediante percorsi specifici e mirati
all'inserimento al lavoro sulla base di convenzione prevista
dall'art. 17 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, in collaborazione
tra imprese e soggetti pubblici interessati.
Art. 9 - Interventi a sostegno del reinserimento
professionale
1. La Regione sostiene il reinserimento dei lavoratori iscritti nelle
liste di mobilita', ovvero ammessi al trattamento straordinario di
integrazione salariale, ovvero iscritti nelle liste della prima
classe da almeno dodici mesi, favorendo l'adeguamento delle
rispettive capacita' professionali alle esigenze produttive delle
aziende disponibili al reinserimento.
2. A tale fine la Regione promuove iniziative di formazione e di
riqualificazione realizzate dalle imprese, anche con l'assistenza
tecnica di associazioni imprenditoriali, enti bilaterali e
organizzazioni sindacali, o sulla base di proposte da essi formulate
congiuntamente, nei primi due anni dall'inserimento lavorativo,
concedendo un contributo per le spese di inserimento e tutoraggio
alle imprese che assumano i lavoratori di cui al comma 1.
3. I contributi previsti dal comma 2 sono stabiliti, per ogni
soggetto assunto con contratto a tempo indeterminato, nella misura
massima di:
a) 3.098,74 Euro se il lavoratore ha un'eta' superiore ad anni 40,
elevabili a 5.164,57 Euro qualora si tratti di una lavoratrice;
b) 4.131,66 Euro se il lavoratore ha un'eta' superiore ad anni 50,
elevabili a 6.197,48 Euro qualora si tratti di una lavoratrice.
4. Gli importi dei contributi previsti dal comma 3 sono diminuiti in
proporzione al periodo per il quale, al momento dell'assunzione, e'
ancora prevista la corresponsione dell'indennita' di mobilita'.".
Comma 5
2) Il testo dell'art. 7, comma 1, lettera c), della Legge 28 marzo
2003, n. 53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e formazione professionale e' il seguente:
"Art. 7 - Disposizioni finali e attuative
1. Mediante uno o piu' regolamenti da adottare a norma dell'articolo
117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2,
della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche, si provvede:
a) (omissis);
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la
spendibilita' nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito
dei percorsi formativi, nonche' per i passaggi dai percorsi formativi
ai percorsi scolastici.".
3) Il testo dell'art. 16 della Legge n. 196 del 1997 e' il seguente:
"Art. 16 - Apprendistato
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con
contratto di apprendistato, i giovani di eta' non inferiore a sedici
anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle
aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93
del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono
fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla
tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato
non puo' avere una durata superiore a quella stabilita per categorie
professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque
non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni. Qualora
l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di eta' di cui al
presente comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di
handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di
cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.
2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative
agevolazioni contributive non trovano applicazione nel caso di
mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di
formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi
nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte
dell'amministrazione pubblica competente. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato
istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11
dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei
datori di lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni
dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette
iniziative di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare
anche la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del
lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della
sicurezza sul luogo di lavoro, nonche' l'impegno formativo per
l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue,
prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di
studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei
rispetto all'attivita' da svolgere. Il predetto decreto definisce
altresi' i termini e le modalita' per la certificazione
dell'attivita' formativa svolta, per la dislocazione territoriale
della stessa nonche' per le comunicazioni da parte delle imprese per
consentire all'amministrazione competente l'organizzazione
dell'attivita' formativa esterna.
3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni
contributive per i lavoratori impegnati in qualita' di tutore nelle
iniziative formative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche
i titolari di imprese artigiane qualora svolgano attivita' di tutore.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono determinati le esperienze professionali richieste per lo
svolgimento delle funzioni di tutore, nonche' entita', modalita' e
termini di concessione di tali benefici nei limiti delle risorse da
preordinare allo scopo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236.
4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di
apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente
disciplina normativa e contrattuale.
5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti
formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e
lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della
materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi,
con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di
ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle
specifiche tipologiche contrattuali, nonche' di semplificazione,
razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra,
delle norme vigenti. Dovra' altresi' essere definito, nell'ambito
delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli
sulla effettivita' dell'addestramento e sul reale rapporto tra
attivita' lavorativa e attivita' formativa, con la previsione di
specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni
previste dalla legge non siano state assicurate.
6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della Legge 19
gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Il secondo comma del
predetto articolo 6 continua ad operare fino alla modificazione dei
limiti di eta' per l'adempimento degli obblighi scolastici.
7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 185
miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in
lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 1999.".
3) Il testo dell'art. 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 Misure in
materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali e' il
seguente:
"Art. 68 - Obbligo di frequenza di attivita' formative
1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei
giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda
l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, e'
progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000,
l'obbligo di frequenza di attivita' formative fino al compimento del
diciottesimo anno di eta'. Tale obbligo puo' essere assolto in
percorsi anche integrati di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di competenza
regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il
conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una
qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a
qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e
dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un
sistema all'altro.
3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di
propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno
adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative
iniziative di orientamento.
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si
provvede:
a) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200
miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000, lire 562
miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno
2002;
b) a carico del Fondo di cui all'articolo 4 della Legge 18 dicembre
1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno
2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a
decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la
finalita' di cui alla Legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della Legge 5 agosto
1978, n. 468 e successive modificazioni.
5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e
della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1197, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le
modalita' di attuazione del presente articolo, anche con riferimento
alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono
regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di
formazione, nonche' i criteri coordinati ed integrati di
riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro
certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra
le diverse iniziative attraverso le quali puo' essere assolto
l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto
regolamento, il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale con
proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4,
lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per
le attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se
svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta', secondo le
modalita' di cui all'articolo 16 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.
Le predette risorse possono essere altresi' destinate al sostegno ed
alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione
per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilita' con
le disposizioni previste dall'articolo 16 della citata Legge n. 196
del 1997. Alle finalita' di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle
d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in
relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse
esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e
apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di
tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4
sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle
province autonome di Trento e di Bolzano.".
Comma 8
5) Il testo dell'art. 78 della Legge n. 448 del 1998 e' riportato
alla nota 3) dell'art. 6.