LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO VI
Servizi per il lavoro
Sezione I
Sistema regionale dei servizi per il lavoro
Art. 32
Funzioni
1. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro opera verso le
persone e le imprese, per soddisfarne i bisogni e favorirne le
aspirazioni occupazionali e professionali, anche mediante specifiche
azioni, rivolte in particolare sia alle persone inoccupate,
disoccupate, a rischio di perdere l'occupazione o di precarizzazione
della propria condizione lavorativa, ai soggetti deboli ed a rischio
di esclusione sociale, sia al rafforzamento della competitivita'
delle imprese tramite la qualificazione delle risorse umane.
2. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro e' composto dalle
Province e dai soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per
il lavoro ai sensi della presente legge. La Regione e le Province
promuovono, anche attraverso apposite intese, forme di collaborazione
attiva con i soggetti autorizzati dalla Regione, ai sensi
dell'articolo 40, commi 1 e 2, per l'erogazione dei servizi di
intermediazione. La Regione e le Province promuovono inoltre forme di
raccordo e confronto con le agenzie di somministrazione di lavoro,
d'intermediazione, di ricerca e selezione di personale, di supporto
alla ricollocazione di personale, autorizzate a livello nazionale e
regionale, operanti sul territorio regionale.
3. Il sistema regionale, in relazione ai bisogni dei lavoratori e dei
datori di lavoro, espleta le seguenti funzioni:
a) informazione sui servizi disponibili per l'accesso al lavoro,
sulle caratteristiche ed opportunita' del mercato del lavoro locale e
del sistema formativo, sugli incentivi, sulle politiche attive per
l'inserimento al lavoro o la creazione di lavoro autonomo, nonche'
sulla rete di servizi in grado di dare risposte alle esigenze
complessive connesse al lavoro;
b) orientamento al lavoro;
c) sostegno alle persone nella costruzione dei bilanci di
competenze;
d) preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro;
e) misure personalizzate di promozione dell'inserimento nel lavoro,
con particolare riferimento alle azioni di mediazione interculturale
rivolte a lavoratori stranieri immigrati finalizzate a sostenerne
l'inserimento lavorativo, il consolidamento occupazionale e
l'integrazione sociale;
f) accompagnamento delle persone con disabilita' nell'inserimento
lavorativo;
g) accompagnamento nell'inserimento lavorativo dei soggetti in
condizione di svantaggio personale e sociale;
h) informazione alle imprese in relazione ai servizi di cui al
presente articolo.
4. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, ed in particolare
di quelle previste alla lettera d), il sistema regionale tiene conto
delle peculiarita' dei diversi settori economico-produttivi e delle
specificita' dei fenomeni di stagionalita', con particolare
riferimento alle attivita' agricole, agroindustriali e turistiche.
5. Le Province esercitano in via esclusiva le funzioni amministrative
attualmente previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c),
d), f), g), h), i) del decreto legislativo n. 469 del 1997 e dal
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per
agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione
dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della Legge 17 maggio 1999, n.
144), ed in particolare:
a) il riconoscimento, la sospensione, la perdita e la certificazione
dello stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del
decreto legislativo n. 181 del 2000, anche in relazione alle
condizioni di congruita' dell'offerta per gli inserimenti di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
b) la selezione di personale per le qualifiche di cui all'articolo 16
della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del
mercato del lavoro);
c) il collocamento mirato di cui alla Legge n. 68 del 1999;
d) il ricevimento e la gestione delle comunicazioni di cui ai commi 6
e 7.
6. Le Province sono competenti per le comunicazioni da parte dei
datori di lavoro privati, degli enti pubblici economici e delle
pubbliche amministrazioni, relative:
a) all'instaurazione dei rapporti di lavoro subordinati e non
subordinati, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale
vigente e ai sensi dell'articolo 9 bis del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente
utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale) convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre
1996, n. 608, o di socio lavoratore di cooperativa come definito
dalla legge n. 142 del 2001;
b) alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato o
alle cessazioni avvenute in data diversa da quella comunicata al
tempo dell'assunzione ai sensi dell'articolo 21 della Legge 29 aprile
1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di
assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati);
c) alle variazioni dei rapporti di lavoro, anche in caso di
trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza
professionale a rapporto di lavoro subordinato, ai sensi
dell'articolo 4 bis, comma 5 del decreto legislativo n. 181 del
2000;
d) alla proroga e alla cessazione dei lavoratori con contratti di
somministrazione di lavoro.
7. Le Province sono competenti per le comunicazioni relative:
a) alle assunzioni, ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 4 del decreto
legislativo n. 181 del 2000, da parte delle agenzie di
somministrazione di lavoro;
b) ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo
di esperienza lavorativa ad essi assimilata ai sensi dell'articolo 9
bis del decreto-legge n. 510 del 1996 convertito dalla Legge n. 608
del 1996.
8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 5 le Province
possono altresi' avvalersi, previa intesa, dei Comuni singoli o
associati, qualora sussistano le necessarie condizioni di adeguatezza
organizzativa.
9. La Regione e le Province promuovono, in accordo con gli enti
pubblici competenti in materia previdenziale, assicurativa, di
vigilanza ed immigrazione, la realizzazione di centri integrati ed
unificati dei servizi per il lavoro e ne favoriscono la diffusione
quale modalita' di organizzazione dell'offerta relativa alle funzioni
di cui al comma 3.
NOTE ALL'ART. 32
Comma 5
1) Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 469 del
1997 e' il seguente:
"Art. 2 - Funzioni e compiti conferiti
1. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al
collocamento e in particolare:
a) collocamento ordinario;
b) collocamento agricolo;
c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista
nazionale;
d) collocamento obbligatorio;
f) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione Europea;
g) collocamento dei lavoratori a domicilio;
h) collocamento dei lavoratori domestici;
i) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica
amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le
amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti
pubblici;
l) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
m) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento
all'occupazione femminile.
(omissis)".
Comma 5, lettera a)
2) Il testo dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 181 del
2000 e' il seguente:
"Art. 2 - Stato di disoccupazione
(omissis)
4. La verifica dell'effettiva permanenza nello stato di
disoccupazione e' effettuata dai servizi competenti con le seguenti
modalita':
a) sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 4-bis o di
altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza;
b) in relazione al rispetto delle misure concordate con il
disoccupato.
(omissis)".
3) Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e'
il seguente:
"Art. 13 - Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato
1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato
del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e
di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro
e' consentito:
a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di
lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di
un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del
lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un
tutore con adeguate competenze e professionalita', e a fronte della
assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla
somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi;
b) determinare altresi', per un periodo massimo di dodici mesi e solo
in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il
trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto
quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di
indennita' di mobilita', indennita' di disoccupazione ordinaria o
speciale, o altra indennita' o sussidio la cui corresponsione e'
collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo
dai contributi dovuti per l'attivita' lavorativa l'ammontare dei
contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilita' e di
indennita' di disoccupazione ordinaria o speciale.
2. Il lavoratore destinatario delle attivita' di cui al comma 1
decade dai trattamenti di mobilita', qualora l'iscrizione nelle
relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, di
disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennita' o sussidio
la cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o
inoccupazione, quando:
a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di
reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato
a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o
non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilita'
derivante da forza maggiore;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello
retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle
mansioni di provenienza;
c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla
competente sede INPS del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8,
commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 20 maggio 1988, n. 160.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attivita'
lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano congrue
rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso e si
svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da
quello della sua residenza. Le disposizioni di cui al comma 2,
lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.
4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attivita'
formativa ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano
direttamente all'INPS, e al servizio per l'impiego territorialmente
competente ai fini della cancellazione dalle liste di mobilita', i
nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai
trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione, l'INPS
sospende cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo,
dandone comunicazione agli interessati.
5. Avverso gli atti di cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta
giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente
competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni
successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del
ricorso e' comunicata al competente servizio per l'impiego ed
all'INPS.
6. Fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che
disciplinino la materia, le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano solo in presenza di una convenzione tra una o piu' agenzie
autorizzate alla somministrazione di lavoro, anche attraverso le
associazioni di rappresentanza e con l'ausilio delle agenzie tecniche
strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i
comuni, le province o le regioni stesse.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con
riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle
normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi
dell'articolo 7.
8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro si assumono gli oneri delle spese per la
costituzione e il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i
centri per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese
di costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie
disponibilita' finanziarie.".
Comma 5, lettera b)
4) Il testo dell'art. 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 Norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro e' il seguente:
"Art. 16 - Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici
1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli
enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che
svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e le
unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da
inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non e'
richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola
dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti
nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita', che abbiano la
professionalita' eventualmente richiesta e i requisiti previsti per
l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla
sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste
delle circoscrizioni territorialmente competenti.
2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro
iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1,
comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione
circoscrizionale avviene con effetto immediato.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie
circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attivita' si
esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle
graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui
attivita' si esplichi nell'intero territorio regionale, con
riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della
regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.
4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e i
criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.
5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non
economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in
piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono
all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione
sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli
interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i
criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e
le modalita' per la informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono
programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo
le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio
e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto
ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni
presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.".
Comma 6, lettera a)
5) Il testo dell'art. 9 bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510
Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di
interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale
convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608,
e' il seguente:
"Art. 9 bis - Disposizioni in materia di collocamento
1. abrogato.
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di
lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio
lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti
pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare
comunicazione contestuale al servizio competente nel cui ambito
territoriale e' ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del
lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione
qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia
contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento
economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e
orientamento ed ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi
assimilata. Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in
giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di
emergenza, la comunicazione di cui al presente comma deve essere
effettuata entro il primo giorno utile successivo.
3. abrogato.
4. abrogato.
5. abrogato.
6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni e
le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei
soggetti di cui all'articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, e
degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge
alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del
settore agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di
lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti
di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con riferimento alle
predette dichiarazioni e comunicazioni, la facolta' di cui
all'articolo 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del
soggetto incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei
documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.
7. abrogato.
8. abrogato.
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di
servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione
professionale per il personale interessato, finalizzati allo
svolgimento dell'attivita' di vigilanza e di ispezione. Per tali
finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995
e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al
relativo onere, comprensivo delle spese di missione per tutto il
personale, di qualsiasi livello coinvolto nell'attivita' formativa si
provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo, dell'articolo
1, comma 13, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511, conservano
efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per
l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni,
i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni
locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si
presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel
giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici,
attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro quindici
giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene
secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino
gia' inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 16 della Legge 28
febbraio 1987, n. 56.
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 11 si
tiene conto dell'anzianita' di iscrizione nelle liste nel limite
massimo di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle
commissioni regionali per l'impiego le quali possono anche
rideterminare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 28
febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi
che concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali
assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego valgono
anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, Capo
III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della
Legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una piu'
efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono
dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a
semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi
concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le
denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, Capi III e IV, e del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo
decreto del Presidente della Repubblica e' emanato, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su
proposta del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia
disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 346, anche con il concerto del Ministro degli Affari
esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque
per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia
delle norme recate dal citato decreto n. 345 del 1994, n. 346 del
1994 e del DPR n. 487 del 1994, Capo IV e l'allegata tabella dei
criteri per la formazione delle graduatorie.
14. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici
periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il
personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso
l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal
capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal
comandante del reparto appositamente istituito e operante alle
dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, il quale, con proprio decreto, puo' attribuire compiti
specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di
vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro.
La dotazione organica del contingente dell'Arma dei carabinieri di
cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1955, n. 520, e' aumentata di centoquarantatre unita' di cui
due ufficiali, novanta unita' ripartite tra i vari gradi di
maresciallo, ventidue unita' ripartite tra i gradi di vice
brigadiere, brigadiere e brigadiere capo, ventinove unita'
appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere derivante
dall'incremento relativo alle centodue unita' valutato in lire 1.800
milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni a decorrere dall'anno
1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo
2509 del medesimo stato di previsione per l'anno 1995 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi. All'onere relativo
alle residue quarantuno unita' si provvede ai sensi e per gli effetti
del decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza sociale,
della formazione professionale e dell'emigrazione della regione
siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Regione Siciliana n. 37 del 20 luglio 1996.
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca
delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini
extracomunitari, nonche' contro i provvedimenti adottati dagli
ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei
libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori,
e' ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al
direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro,
competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo.
I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14
giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.".
Comma 6, lettera b)
6) Il testo dell'art. 21 della Legge 29 aprile 1949, n. 264
Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei
lavoratori involontariamente disoccupati e' il seguente:
"Art. 21
1. I datori di lavoro sono tenuti altresi' a comunicare la cessazione
dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando
trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la
cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto
dell'assunzione.
2. Abrogato.".
Comma 6, lettera c)
7) Il testo dell'art. 4 bis, comma 5, del decerto legislativo n. 181
del 2000 e' il seguente:
"Art. 4 bis - Modalita' di assunzione e adempimenti successivi
(omissis)
5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le
pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti,
anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra
esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a
comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui
ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro le seguenti
variazioni del rapporto di lavoro:
a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo
indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a
tempo indeterminato.
(omissis)".
Comma 7, lettera a)
7) Il testo dell'art. 4 bis, comma 4, del decerto legislativo n. 181
del 2000 e' il seguente:
"Art. 4 bis - Modalita' di assunzione e adempimenti successivi
(omissis)
4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a
comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di
assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la
cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese
precedente.
(omissis)".
Comma 7, lettera b)
8) Il testo dell'art. 9 bis del decreto-legge n. 510 del 1996,
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608 del 1996, e'
riportato dalla nota 4) del presente articolo.