REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

             CAPO III                                                           
       Politiche attive per il lavoro                                           
Sezione I                                                                       
Finalita' e strumenti                                                           
          Art. 16                                                               
Crisi occupazionali                                                             
1. La Regione, le Province ed i Comuni, nell'ambito delle rispettive            
competenze e in concorso con le parti sociali pongono in essere,                
anche mediante specifiche intese, azioni volte a prevenire situazioni           
di crisi occupazionale e ad attenuarne gli effetti negativi sui                 
lavoratori, sul sistema produttivo e sul territorio. Intervengono               
altresi' nelle procedure relative alle crisi aziendali di cui                   
all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 469 del 1997.                
2. Le azioni di cui al comma 1 sono finalizzate in particolare a:               
a) coordinare gli interventi delle amministrazioni locali                       
interessate;                                                                    
b) assicurare lo svolgimento delle procedure di confronto e                     
concertazione fra le parti;                                                     
c) sostenere, anche attraverso le forme di cui all'articolo 10, comma           
5, processi di trasformazione o riorganizzazione economica e                    
produttiva diretti al mantenimento delle condizioni occupazionali,              
nonche' l'azione degli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma            
5, volta all'individuazione di soluzioni, anche imprenditoriali, per            
salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio produttivo, di                     
conoscenze e di competenze;                                                     
d) sostenere progetti diretti alla formazione, all'orientamento, alla           
riqualificazione ed al reinserimento dei lavoratori interessati,                
anche promuovendo l'adozione di apposite misure di accompagnamento.             
3. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6,            
adotta indirizzi operativi in ordine agli interventi di cui al comma            
1.                                                                              
Sezione III                                                                     
Politiche per l'inserimento lavorativo                                          
delle persone con disabilita'                                                   
NOTA ALL'ART. 16                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 469 del            
1997 e' il seguente:                                                            
"Art. 3 - Attivita' in materia di eccedenze di personale temporanee e           
strutturali                                                                     
(omissis)                                                                       
2. In attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori sociali ed           
al fine di armonizzare gli obiettivi di politica attiva del lavoro              
rispetto ai processi gestionali delle eccedenze, nel rispetto di                
quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della citata              
legge n. 59 del 1997, presso le regioni e' svolto l'esame congiunto             
previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione               
salariale straordinaria nonche' quello previsto nelle procedure per             
la dichiarazione di mobilita' del personale. Le regioni promuovono              
altresi' gli accordi e i contratti collettivi finalizzati ai                    
contratti di solidarieta'.                                                      
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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