LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO III
Politiche attive per il lavoro
Sezione I
Finalita' e strumenti
Art. 16
Crisi occupazionali
1. La Regione, le Province ed i Comuni, nell'ambito delle rispettive
competenze e in concorso con le parti sociali pongono in essere,
anche mediante specifiche intese, azioni volte a prevenire situazioni
di crisi occupazionale e ad attenuarne gli effetti negativi sui
lavoratori, sul sistema produttivo e sul territorio. Intervengono
altresi' nelle procedure relative alle crisi aziendali di cui
all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 469 del 1997.
2. Le azioni di cui al comma 1 sono finalizzate in particolare a:
a) coordinare gli interventi delle amministrazioni locali
interessate;
b) assicurare lo svolgimento delle procedure di confronto e
concertazione fra le parti;
c) sostenere, anche attraverso le forme di cui all'articolo 10, comma
5, processi di trasformazione o riorganizzazione economica e
produttiva diretti al mantenimento delle condizioni occupazionali,
nonche' l'azione degli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma
5, volta all'individuazione di soluzioni, anche imprenditoriali, per
salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio produttivo, di
conoscenze e di competenze;
d) sostenere progetti diretti alla formazione, all'orientamento, alla
riqualificazione ed al reinserimento dei lavoratori interessati,
anche promuovendo l'adozione di apposite misure di accompagnamento.
3. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6,
adotta indirizzi operativi in ordine agli interventi di cui al comma
1.
Sezione III
Politiche per l'inserimento lavorativo
delle persone con disabilita'
NOTA ALL'ART. 16
Comma 1
1) Il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 469 del
1997 e' il seguente:
"Art. 3 - Attivita' in materia di eccedenze di personale temporanee e
strutturali
(omissis)
2. In attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori sociali ed
al fine di armonizzare gli obiettivi di politica attiva del lavoro
rispetto ai processi gestionali delle eccedenze, nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della citata
legge n. 59 del 1997, presso le regioni e' svolto l'esame congiunto
previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione
salariale straordinaria nonche' quello previsto nelle procedure per
la dichiarazione di mobilita' del personale. Le regioni promuovono
altresi' gli accordi e i contratti collettivi finalizzati ai
contratti di solidarieta'.
(omissis)".