REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

               CAPO II                                                          
         Funzioni della Regione e delle Province.                               
         Collaborazione istituzionale e concertazione sociale                   
Sezione I                                                                       
Funzioni della Regione e delle Province                                         
          Art. 7                                                                
Collaborazione istituzionale                                                    
e concertazione sociale a livello provinciale                                   
1. Le Province, al fine di raccordare in ambito territoriale le                 
politiche del lavoro con le azioni per lo sviluppo locale e con le              
politiche sociali, istituiscono conferenze provinciali di                       
coordinamento, definendone la composizione e regolandone altresi' il            
funzionamento. Ad esse possono partecipare i Comuni singoli ed                  
associati del territorio provinciale, le Universita', le Aziende                
regionali per il diritto allo studio universitario, le Camere di                
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Aziende unita'              
sanitarie locali, gli enti pubblici competenti in materia di                    
vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa e di immigrazione.            
Ai lavori delle conferenze possono essere inoltre invitati                      
rappresentanti dei soggetti accreditati allo svolgimento dei servizi            
per il lavoro, al fine di coordinare le attivita' di programmazione             
in un'ottica di valorizzazione delle risorse pubbliche e private.               
2. Per le funzioni di cui al comma 1 le Province possono avvalersi              
delle conferenze di coordinamento istituite ai sensi dell'articolo 46           
della legge regionale n. 12 del 2003, opportunamente integrate.                 
3. Le Province si avvalgono delle commissioni previste dall'articolo            
52 della legge regionale n. 12 del 2003, quali sedi di concertazione            
con le parti sociali in merito agli indirizzi programmatici ed alle             
azioni fondamentali delle politiche del lavoro di competenza                    
provinciale.                                                                    
4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di promozione                     
dell'occupazione e di una migliore qualita', regolarita' e sicurezza            
del lavoro nelle sue diverse forme e per l'esercizio delle competenze           
di rilievo provinciale relative all'emersione del lavoro irregolare             
di cui all'articolo 78 della legge n. 448 del 1998 le Province                  
possono avvalersi, in sessione congiunta, degli organismi di cui ai             
commi 1 e 3.                                                                    
5. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1 lettere h) e k) le Province           
possono istituire tavoli di confronto diretti all'adozione di intese            
e di specifiche misure per favorire l'accesso al credito da parte dei           
lavoratori di cui agli articoli 11 e 12. Ai tavoli partecipano                  
istituti di credito, istituzioni, parti sociali ed altri soggetti,              
anche associativi, interessati.                                                 
NOTE ALL'ART. 7                                                                 
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 46 della legge regionale n. 12 del 2003 e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 46 - Conferenze provinciali di coordinamento                              
1. Per le finalita' di cui all'articolo 45, comma 11, la Provincia,             
d'intesa con i Comuni del territorio, istituisce la Conferenza                  
provinciale di coordinamento e ne definisce la composizione. Ad essa            
possono partecipare i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione            
scolastica regionale, le universita', le Camere di commercio,                   
industria, artigianato e agricoltura, le istituzioni scolastiche e              
gli organismi di formazione professionale accreditati, nonche' i                
soggetti operanti nell'ambito dell'educazione degli adulti. Ove                 
necessario, limitatamente alle zone di confine o ad aspetti che                 
riguardino il territorio di piu' province, sono invitate a                      
partecipare alla Conferenza anche le altre Province interessate. Le             
istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale             
accreditati possono partecipare alla Conferenza mediante                        
rappresentanti delle loro reti o consorzi; le istituzioni scolastiche           
possono individuare rappresentanti per ordini e gradi di scuole.                
2. La Conferenza ha funzioni di proposta per le tematiche inerenti la           
programmazione dell'offerta formativa e puo' rappresentare la sede              
per la definizione di accordi e di programmi integrati a livello                
territoriale, elaborati dai soggetti del sistema formativo.                     
3. La Conferenza esprime parere in merito ai piani ed ai programmi di           
cui all'articolo 45, alla definizione degli a'mbiti territoriali                
funzionali al miglioramento dell'offerta formativa ed alla                      
istituzione dei Centri territoriali per l'educazione degli adulti, di           
cui all'articolo 45, comma 8.                                                   
4. Le modalita' di organizzazione dei lavori, che possono svolgersi             
per a'mbiti territoriali o per materie, anche in apposite                       
commissioni, sono disciplinate dalla Conferenza con proprio                     
regolamento.".                                                                  
2) Il testo dell'art. 52 della legge regionale n. 12 del 2003 e'                
riportato alla nota 2) dell'art. 2.                                             
Comma 4                                                                         
3) Il testo dell'art. 78 della legge n. 448 del 1998 e' riportato               
alla nota 3) dell'art. 6.                                                       

Azioni sul documento

ultima modifica 19 maggio 2023 20:22

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina