LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO II
Funzioni della Regione e delle Province.
Collaborazione istituzionale e concertazione sociale
Sezione I
Funzioni della Regione e delle Province
Art. 7
Collaborazione istituzionale
e concertazione sociale a livello provinciale
1. Le Province, al fine di raccordare in ambito territoriale le
politiche del lavoro con le azioni per lo sviluppo locale e con le
politiche sociali, istituiscono conferenze provinciali di
coordinamento, definendone la composizione e regolandone altresi' il
funzionamento. Ad esse possono partecipare i Comuni singoli ed
associati del territorio provinciale, le Universita', le Aziende
regionali per il diritto allo studio universitario, le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Aziende unita'
sanitarie locali, gli enti pubblici competenti in materia di
vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa e di immigrazione.
Ai lavori delle conferenze possono essere inoltre invitati
rappresentanti dei soggetti accreditati allo svolgimento dei servizi
per il lavoro, al fine di coordinare le attivita' di programmazione
in un'ottica di valorizzazione delle risorse pubbliche e private.
2. Per le funzioni di cui al comma 1 le Province possono avvalersi
delle conferenze di coordinamento istituite ai sensi dell'articolo 46
della legge regionale n. 12 del 2003, opportunamente integrate.
3. Le Province si avvalgono delle commissioni previste dall'articolo
52 della legge regionale n. 12 del 2003, quali sedi di concertazione
con le parti sociali in merito agli indirizzi programmatici ed alle
azioni fondamentali delle politiche del lavoro di competenza
provinciale.
4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di promozione
dell'occupazione e di una migliore qualita', regolarita' e sicurezza
del lavoro nelle sue diverse forme e per l'esercizio delle competenze
di rilievo provinciale relative all'emersione del lavoro irregolare
di cui all'articolo 78 della legge n. 448 del 1998 le Province
possono avvalersi, in sessione congiunta, degli organismi di cui ai
commi 1 e 3.
5. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1 lettere h) e k) le Province
possono istituire tavoli di confronto diretti all'adozione di intese
e di specifiche misure per favorire l'accesso al credito da parte dei
lavoratori di cui agli articoli 11 e 12. Ai tavoli partecipano
istituti di credito, istituzioni, parti sociali ed altri soggetti,
anche associativi, interessati.
NOTE ALL'ART. 7
Comma 2
1) Il testo dell'art. 46 della legge regionale n. 12 del 2003 e' il
seguente:
"Art. 46 - Conferenze provinciali di coordinamento
1. Per le finalita' di cui all'articolo 45, comma 11, la Provincia,
d'intesa con i Comuni del territorio, istituisce la Conferenza
provinciale di coordinamento e ne definisce la composizione. Ad essa
possono partecipare i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione
scolastica regionale, le universita', le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le istituzioni scolastiche e
gli organismi di formazione professionale accreditati, nonche' i
soggetti operanti nell'ambito dell'educazione degli adulti. Ove
necessario, limitatamente alle zone di confine o ad aspetti che
riguardino il territorio di piu' province, sono invitate a
partecipare alla Conferenza anche le altre Province interessate. Le
istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale
accreditati possono partecipare alla Conferenza mediante
rappresentanti delle loro reti o consorzi; le istituzioni scolastiche
possono individuare rappresentanti per ordini e gradi di scuole.
2. La Conferenza ha funzioni di proposta per le tematiche inerenti la
programmazione dell'offerta formativa e puo' rappresentare la sede
per la definizione di accordi e di programmi integrati a livello
territoriale, elaborati dai soggetti del sistema formativo.
3. La Conferenza esprime parere in merito ai piani ed ai programmi di
cui all'articolo 45, alla definizione degli a'mbiti territoriali
funzionali al miglioramento dell'offerta formativa ed alla
istituzione dei Centri territoriali per l'educazione degli adulti, di
cui all'articolo 45, comma 8.
4. Le modalita' di organizzazione dei lavori, che possono svolgersi
per a'mbiti territoriali o per materie, anche in apposite
commissioni, sono disciplinate dalla Conferenza con proprio
regolamento.".
2) Il testo dell'art. 52 della legge regionale n. 12 del 2003 e'
riportato alla nota 2) dell'art. 2.
Comma 4
3) Il testo dell'art. 78 della legge n. 448 del 1998 e' riportato
alla nota 3) dell'art. 6.