LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 16
ADEGUAMENTI A INDICAZIONI COMUNITARIE DELLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N. 12 (ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE)
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Adeguamenti a indicazioni comunitarie
della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12
1. Nella legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del
sistema fieristico regionale) sono apportate le modificazioni di cui
ai commi seguenti.
2. Nell'articolo 5, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali devono
disporre di un'organizzazione adeguata all'esercizio dell'attivita' e
svolgersi in quartieri fieristici dotati degli idonei requisiti
strutturali, infrastrutturali e funzionali. Possono essere concesse
deroghe dalla Giunta regionale in relazione alle specifiche
caratteristiche della manifestazione fieristica o alla accertata
qualificazione e idoneita' strutturale, infrastrutturale e funzionale
della sede espositiva proposta.".
3. Nell'articolo 10 sono abrogati:
a) il comma 3;
b) la lettera a) del comma 5;
c) il comma 6.
4. Nell'articolo 11, comma 1, sono soppresse le seguenti parole:
"Tali termini possono essere differenziati in relazione alla
qualifica delle manifestazioni fieristiche e non possono superare, di
norma, il 31 maggio dell'anno precedente a quello in cui si svolgono
le manifestazioni stesse.".
5. Nell'articolo 12 sono abrogati:
a) la lettera b) del comma 4;
b) il comma 5.
6. Nell'articolo 14 e' abrogato il comma 5.
7. Nell'articolo 15, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: "o
non iscritte nel calendario fieritico regionale".
8. Nell'articolo 16, comma 4, e' abrogata la lettera b).
NOTE ALL'ART. 1
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 25
febbraio 2000, n. 12 concernente Ordinamento del sistema fieristico
regionale e' il seguente:
"Art. 5 - Qualifica delle manifestazioni fieristiche
(omissis)
5. Le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali devono
disporre di un'organizzazione permanente, avere periodicita' e durata
prefissate, nonche' svolgersi in quartieri fieristici dotati degli
idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali. Possono
essere concesse deroghe dalla Giunta regionale in relazione alle
specifiche caratteristiche della manifestazione fieristica o alla
accertata qualificazione ed idoneita' strutturale, infrastrutturale e
funzionale della sede espositiva proposta.
(omissis)".
Comma 3
2) Il testo dell'articolo 10, comma 3, della legge regionale 25
febbraio 2000, n. 12 concernente Ordinamento del sistema fieristico
regionale e' il seguente:
"Art. 10 - Autorizzazione allo svolgimento delle attivita'
fieristiche
(omissis)
3. In ambito regionale possono essere svolte soltanto le
manifestazioni fieristiche autorizzate ed organizzate secondo i
princi'pi e le norme della presente legge ed iscritte nel calendario
fieristico regionale.
(omissis)".
3) Il testo dell'articolo 10, comma 5, lettera a), della legge
regionale 25 febbraio 2000, n. 12 concernente Ordinamento del sistema
fieristico regionale e' il seguente:
"Art. 10 - Autorizzazione allo svolgimento delle attivita'
fieristiche
(omissis)
5. Il procedimento di autorizzazione delle manifestazioni fieristiche
e' finalizzato ad accertare, in relazione a ciascuna tipologia e
qualifica delle manifestazioni, che:
a) il soggetto richiedente sia legittimato ad organizzare la
manifestazione e sia in possesso di capacita' tecniche, organizzative
ed economiche adeguate. Per quanto concerne le manifestazioni
fieristiche internazionali e nazionali deve essere esercitata
l'attivita' da almeno due anni in analogo settore merceologico;
(omissis)".
4) Il testo dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 25
febbraio 2000, n. 12 concernente Ordinamento del sistema fieristico
regionale e' il seguente:
"Art. 10 - Autorizzazione allo svolgimento delle attivita'
fieristiche
(omissis)
6. E' fatto obbligo ai soggetti richiedenti l'autorizzazione, esclusi
gli Enti pubblici, per manifestazioni fieristiche con la qualifica di
internazionale e nazionale di avere il proprio bilancio annuale
certificato.".
Comma 4
5) Il testo dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 25
febbraio 2000, n. 12 concernente Ordinamento del sistema fieristico
regionale e' il seguente:
"Art. 11 - Requisiti e modalita' per il rilascio dell'autorizzazione
allo svolgimento di manifestazioni fieristiche regionali
1. Le richieste di autorizzazione, sottoscritte dal legale
rappresentante del soggetto organizzatore, sono presentate alla
Regione, entro i termini annualmente stabiliti dall'assessore
competente. Tali termini possono essere differenziati in relazione
alla qualifica delle manifestazioni fieristiche e non possono
superare di norma il 31 maggio dell'anno precedente a quello in cui
si svolgono le manifestazioni stesse.
(omissis)".
Comma 5
6) Il testo dell'articolo 12, comma 4, lettera b), della legge
regionale 25 febbraio 2000, n. 12 concernente Ordinamento del sistema
fieristico regionale e' il seguente:
"Art. 12 - Istruttoria
(omissis)
4. In caso di mancato accordo, l'Amministrazione rilascia
l'autorizzazione alla manifestazione ritenuta piu' idonea in base ad
una valutazione comparativa delle diverse istanze presentate. In
particolare costituiscono criteri preferenziali:
(omissis)
b) la coerenza con gli obiettivi regionali in materia di promozione e
di internazionalizzazione dell'economia regionale e locale;
(omissis)".
7) Il testo dell'articolo 12, comma 5, della legge regionale 25
febbraio 2000, n. 12 concernente Ordinamento del sistema fieristico
regionale e' il seguente:
"Art. 12 - Istruttoria
(omissis)
5. Il procedimento di autorizzazione e di attribuzione della
qualifica deve in ogni caso concludersi entro il 30 settembre
dell'anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni
fieristiche.".
Comma 6
8) Il testo dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 25
febbraio 2000, n. 12 concernente Ordinamento del sistema fieristico
regionale e' il seguente:
"Art. 14 - Calendario fieristico regionale
(omissis)
5. Sono ammesse integrazioni e modifiche al calendario fieristico
regionale solo se adeguatamente motivate.".
Comma 7
9) Il testo dell'articolo 15, comma 3, della legge regionale 25
febbraio 2000, n. 12 concernente Ordinamento del sistema fieristico
regionale e' il seguente:
"Art. 15 - Divieti, sanzioni e vigilanza
(omissis)
3. Chiunque organizzi o pubblicizzi manifestazioni fieristiche non
autorizzate o non iscritte nel calendario fieristico regionale:
a) e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a
258 Euro per ogni metro quadrato di superficie espositiva netta
occupata;
b) non puo' presentare, a pena di inammissibilita', istanza di
autorizzazione per le stesse o altre manifestazioni fieristiche per
la durata di tre anni.
(omissis)".
Comma 8
10) Il testo dell'articolo 16, comma 4, lettera b), della legge
regionale 25 febbraio 2000, n. 12 concernente Ordinamento del sistema
fieristico regionale e' il seguente:
"Art. 16 - Commissione regionale consultiva per il settore
fieristico
(omissis)
4. La Commissione esprime pareri e formula proposte in materia di:
(omissis)
b) formazione del calendario fieristico regionale.
(omissis)".