LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 32
Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 149 della legge
regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e
locale) le parole "si avvalgono" sono sostituite con le seguenti
"possono avvalersi".
NOTA ALL'ART. 32
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 149, comma 1, lettera d) della legge
regionale 21 aprile 1999, n. 3 Riforma del sistema regionale e
locale e' il seguente:
"Art. 149 - Deleghe ai Comuni
1. Sono delegati ai Comuni
(omissis).
d) l'autorizzazione e il deposito dei progetti per gli interventi
edilizi in zona sismica, secondo le vigenti normative statali e
regionali. Per lo svolgimento dei controlli, sistematici o a
campione, i comuni si avvalgono delle strutture tecniche regionali.
(omissis)".