REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 32                                                               
Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999                                    
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 149 della legge                    
regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e                 
locale) le parole "si avvalgono" sono sostituite con le seguenti                
"possono avvalersi".                                                            
NOTA ALL'ART. 32                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'articolo 149, comma 1, lettera d) della legge                  
regionale  21 aprile 1999, n. 3 Riforma del sistema regionale e                 
locale e' il seguente:                                                          
"Art. 149 - Deleghe ai Comuni                                                   
1. Sono delegati ai Comuni                                                      
(omissis).                                                                      
d) l'autorizzazione e il deposito dei progetti per gli interventi               
edilizi in zona sismica, secondo le vigenti normative statali e                 
regionali. Per lo svolgimento dei controlli, sistematici o a                    
campione, i comuni si avvalgono delle strutture tecniche regionali.             
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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