REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 29                                                               
Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2004                                   
1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2004,             
n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) e'               
abrogato.                                                                       
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 19 del 2004,             
e' sostituito dal seguente:                                                     
"2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o               
necroscopici svolga anche l'attivita' funebre di cui all'articolo 13            
della presente legge, e' d'obbligo la separazione societaria, da                
attuare entro il 31 dicembre 2005, fatta salva l'eventuale scadenza             
originaria della gestione antecedente tale data. Le gestioni in corso           
che non abbiano provveduto alla separazione societaria entro il                 
termine di cui al presente comma, cessano alla scadenza del termine             
medesimo.".                                                                     
3. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2004             
le parole "in caso di affidamento personale il Comune annota in un              
apposito registro le generalita' dell'affidatario unico, indicato in            
vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo" sono soppresse.                
NOTE ALL'ART. 29                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 29               
luglio 2004, n. 19 Disciplina in materia funeraria e di polizia                 
mortuaria e' il seguente:                                                       
"Art. 4 - Realizzazione di cimiteri e crematori                                 
(omissis)                                                                       
5. Ogni Comune deve allestire sul proprio territorio almeno una                 
camera mortuaria con annessa struttura per il commiato, di cui                  
all'articolo 14, collocata in uno dei cimiteri del territorio, al               
fine di consentire, in situazione di sicurezza igienico-sanitaria, la           
custodia provvisoria delle salme, in attesa di sepoltura e/o                    
cremazione.".                                                                   
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale  n. 19              
del 2004 e' il seguente:                                                        
"Art. 5 - Obblighi dei Comuni e gestione dei servizi pubblici                   
essenziali                                                                      
(omissis)                                                                       
2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriale o                
necroscopico svolga anche l'attivita' funebre di cui all'articolo 13            
della presente legge, e' d'obbligo la separazione societaria, da                
attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente                 
legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione               
antecedente tale data.                                                          
(omissis)".                                                                     
Comma 2                                                                         
3)  Il testo dell'articolo 13 della legge regionale  n. 19 del 2004             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 13 - Attivita' funebre                                                    
1. Ai sensi della presente legge per attivita' funebre si intende un            
servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti                
prestazioni:                                                                    
a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative            
inerenti il decesso;                                                            
b)                                                                              
c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.                  
2. L'attivita' funebre e' espletata da imprese pubbliche o private in           
possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha             
sede legale l'impresa. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta                  
l'autorizzazione si intende concessa sulla base della documentazione            
e delle autocertificazioni prodotte dal richiedente in ordine al                
possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi              
del comma 3.                                                                    
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata secondo le               
modalita' generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito           
provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi sentita la                    
competente Commissione consiliare, entro centottanta giorni                     
dall'entrata in vigore della presente legge.                                    
4. La Giunta regionale emana il provvedimento di cui al comma 3 nel             
rispetto delle seguenti disposizioni:                                           
a) prevedere che l'attivita' funebre venga svolta nel rispetto del              
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della                 
direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva               
89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 30/679/CEE,             
della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della                   
direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva                
95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della             
direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il                    
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante             
il lavoro) e delle altre norme in materia di tutela della salute e              
della sicurezza dei lavoratori;                                                 
b) prevedere che le imprese che esercitano l'attivita' funebre                  
dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui: 1)             
la disponibilita' continuativa di almeno un carro funebre e di                  
autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno            
di un carro funebre;  2) la disponibilita' di almeno una sede idonea            
alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove            
si richiede l'autorizzazione;  3) personale in possesso di                      
sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche            
mansioni svolte;  4) un responsabile della conduzione dell'attivita'            
funebre, che deve essere specificatamente individuato, anche                    
coincidente col legale rappresentante dell'impresa;                             
c) prevedere che le imprese che intendono svolgere servizio di                  
trasporto funebre in modo disgiunto dall'attivita' di onoranza                  
funebre siano dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune           
e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare,                
delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente                
l'attivita' funebre.                                                            
5. E' vietato l'esercizio di intermediazione nell'attivita' funebre.            
L'attivita' funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente              
svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei           
locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.                    
6. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attivita'            
funebre. E' sospeso dalla possibilita' di ulteriore esercizio                   
dell'attivita' funebre dal Comune, con effetto immediato e per un               
periodo di tempo determinato dal Comune stesso, fatta salva                     
l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle            
sanzioni amministrative previste dal regolamento di cui all'articolo            
7, chi, nello svolgimento dell'attivita' funebre o del trasporto                
funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse,               
doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a            
consentire il procacciamento di uno o piu' funerali o indicazioni per           
l'attribuzione di uno o piu' funerali. In relazione alla gravita' del           
fatto puo' essere disposta la revoca dell'autorizzazione                        
all'esercizio dell'attivita'.".                                                 
Comma 3                                                                         
4) Il testo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 19              
del 2004 e' il seguente:                                                        
"Art. 11 - Cremazione                                                           
(omissis)                                                                       
3. Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle                  
ceneri, la conservazione delle stesse avviene mediante consegna,                
ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa                   
vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore                       
testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta           
che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei               
cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto, i quali              
possono disporne, nel rispetto della volonta' del defunto, la                   
tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene             
sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso                       
l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. In caso di                   
affidamento personale il Comune annota in un apposito registro le               
generalita' dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e             
quelle del defunto medesimo.                                                    
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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