LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 29
Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2004
1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2004,
n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) e'
abrogato.
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 19 del 2004,
e' sostituito dal seguente:
"2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o
necroscopici svolga anche l'attivita' funebre di cui all'articolo 13
della presente legge, e' d'obbligo la separazione societaria, da
attuare entro il 31 dicembre 2005, fatta salva l'eventuale scadenza
originaria della gestione antecedente tale data. Le gestioni in corso
che non abbiano provveduto alla separazione societaria entro il
termine di cui al presente comma, cessano alla scadenza del termine
medesimo.".
3. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2004
le parole "in caso di affidamento personale il Comune annota in un
apposito registro le generalita' dell'affidatario unico, indicato in
vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo" sono soppresse.
NOTE ALL'ART. 29
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 29
luglio 2004, n. 19 Disciplina in materia funeraria e di polizia
mortuaria e' il seguente:
"Art. 4 - Realizzazione di cimiteri e crematori
(omissis)
5. Ogni Comune deve allestire sul proprio territorio almeno una
camera mortuaria con annessa struttura per il commiato, di cui
all'articolo 14, collocata in uno dei cimiteri del territorio, al
fine di consentire, in situazione di sicurezza igienico-sanitaria, la
custodia provvisoria delle salme, in attesa di sepoltura e/o
cremazione.".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 19
del 2004 e' il seguente:
"Art. 5 - Obblighi dei Comuni e gestione dei servizi pubblici
essenziali
(omissis)
2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriale o
necroscopico svolga anche l'attivita' funebre di cui all'articolo 13
della presente legge, e' d'obbligo la separazione societaria, da
attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione
antecedente tale data.
(omissis)".
Comma 2
3) Il testo dell'articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004
e' il seguente:
"Art. 13 - Attivita' funebre
1. Ai sensi della presente legge per attivita' funebre si intende un
servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti
prestazioni:
a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative
inerenti il decesso;
b)
c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.
2. L'attivita' funebre e' espletata da imprese pubbliche o private in
possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha
sede legale l'impresa. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta
l'autorizzazione si intende concessa sulla base della documentazione
e delle autocertificazioni prodotte dal richiedente in ordine al
possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi
del comma 3.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata secondo le
modalita' generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito
provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi sentita la
competente Commissione consiliare, entro centottanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
4. La Giunta regionale emana il provvedimento di cui al comma 3 nel
rispetto delle seguenti disposizioni:
a) prevedere che l'attivita' funebre venga svolta nel rispetto del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della
direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva
89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 30/679/CEE,
della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della
direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva
95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della
direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il lavoro) e delle altre norme in materia di tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori;
b) prevedere che le imprese che esercitano l'attivita' funebre
dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui: 1)
la disponibilita' continuativa di almeno un carro funebre e di
autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno
di un carro funebre; 2) la disponibilita' di almeno una sede idonea
alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove
si richiede l'autorizzazione; 3) personale in possesso di
sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche
mansioni svolte; 4) un responsabile della conduzione dell'attivita'
funebre, che deve essere specificatamente individuato, anche
coincidente col legale rappresentante dell'impresa;
c) prevedere che le imprese che intendono svolgere servizio di
trasporto funebre in modo disgiunto dall'attivita' di onoranza
funebre siano dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune
e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare,
delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente
l'attivita' funebre.
5. E' vietato l'esercizio di intermediazione nell'attivita' funebre.
L'attivita' funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente
svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei
locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.
6. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attivita'
funebre. E' sospeso dalla possibilita' di ulteriore esercizio
dell'attivita' funebre dal Comune, con effetto immediato e per un
periodo di tempo determinato dal Comune stesso, fatta salva
l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle
sanzioni amministrative previste dal regolamento di cui all'articolo
7, chi, nello svolgimento dell'attivita' funebre o del trasporto
funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse,
doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a
consentire il procacciamento di uno o piu' funerali o indicazioni per
l'attribuzione di uno o piu' funerali. In relazione alla gravita' del
fatto puo' essere disposta la revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita'.".
Comma 3
4) Il testo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 19
del 2004 e' il seguente:
"Art. 11 - Cremazione
(omissis)
3. Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle
ceneri, la conservazione delle stesse avviene mediante consegna,
ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa
vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore
testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta
che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei
cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto, i quali
possono disporne, nel rispetto della volonta' del defunto, la
tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene
sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso
l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. In caso di
affidamento personale il Comune annota in un apposito registro le
generalita' dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e
quelle del defunto medesimo.
(omissis)".