REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 25                                                               
Autorizzazione al riutilizzo di fondi                                           
da parte delle Amministrazioni Provinciali                                      
in attuazione della legge regionale n. 3 del 1979                               
1. I residui e le economie relative ai contributi in conto capitale,            
di cui alla legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3 (Interventi per lo           
sviluppo e la valorizzazione delle attivita' ittiche), erogati dalla            
Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni Provinciali di Ferrara,             
Ravenna, Forli'-Cesena e Rimini, possono essere utilizzati dalle                
stesse Amministrazioni Provinciali per il finanziamento di programmi            
provinciali per lo sviluppo e la valorizzazione delle attivita'                 
ittiche degli anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o            
l'economia. Tale utilizzo e' previamente autorizzato dalla Giunta               
regionale.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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