LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 25
Autorizzazione al riutilizzo di fondi
da parte delle Amministrazioni Provinciali
in attuazione della legge regionale n. 3 del 1979
1. I residui e le economie relative ai contributi in conto capitale,
di cui alla legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3 (Interventi per lo
sviluppo e la valorizzazione delle attivita' ittiche), erogati dalla
Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni Provinciali di Ferrara,
Ravenna, Forli'-Cesena e Rimini, possono essere utilizzati dalle
stesse Amministrazioni Provinciali per il finanziamento di programmi
provinciali per lo sviluppo e la valorizzazione delle attivita'
ittiche degli anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o
l'economia. Tale utilizzo e' previamente autorizzato dalla Giunta
regionale.