REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 22                                                               
Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998                                   
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 2 ottobre             
1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e             
locale) e' aggiunto il seguente comma:                                          
"3 bis. La Giunta regionale puo' concedere contributi straordinari              
alle imprese esercenti il trasporto pubblico ferroviario e determina            
i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi medesimi,                 
acquisito il parere della commissione competente.".                             
2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 30 del 1998,            
dopo le parole "al momento dell'indizione delle procedure                       
concorsuali" sono aggiunte le seguenti parole: ", ovvero al diverso             
momento di definizione tra l'ente competente e le organizzazioni                
sindacali degli aspetti previsti dall'articolo 13, comma 6 ".                   
3. Al comma 4 bis dell'articolo 45 della legge regionale n. 30 del              
1998, la frase: "Le societa' esercenti possono partecipare alle                 
procedure concorsuali esclusivamente se la separazione risulta                  
perfezionata." e' sostituita dalla frase seguente: "Le societa'                 
esercenti possono partecipare alle prime procedure concorsuali                  
bandite in ogni bacino ancorche' la separazione ancora non sussista.            
Successivamente le societa' esercenti possono partecipare alle                  
procedure concorsuali esclusivamente se la separazione risulta                  
perfezionata.".                                                                 
4. Il termine del 30 giugno 2005 previsto dall'articolo 45, comma 4             
della legge regionale n. 30 del 1998, cosi' come modificato                     
dall'articolo 32, comma 2 della legge regionale n. 17 del 2004 (Legge           
finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge             
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione             
della legge di assestamento del bilancio di previsione per                      
l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006.              
Primo provvedimento generale di variazione), e' spostato al 31                  
ottobre 2005.                                                                   
5. Alla fine dell'articolo 52 della legge regionale n. 27 del 2004              
(Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della            
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con                      
l'approvazione del bilancio di previsione della Regione                         
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio                  
pluriennale 2005-2007), di modifica del comma 4 dell'articolo 45                
della legge regionale n. 30 del 1998, e' aggiunta la seguente frase:            
"Gli esercenti presenti sono comunque tenuti alla prosecuzione del              
servizio fino al momento dell'aggiudicazione e comunque non oltre sei           
mesi dal termine ultimo come sopra differito, potendo cionondimeno              
partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento del                    
servizio.".                                                                     
NOTE ALL'ART. 22                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'articolo 33, comma 3, della legge regionale 2                  
ottobre 1998, n. 30 Disciplina generale del trasporto pubblico                  
regionale e locale e' il seguente:                                              
"Art. 33 - Contributi per iniziative di incremento e qualificazione             
dei servizi di trasporto pubblico                                               
((omissis)                                                                      
3. La Giunta regionale stabilisce altresi', con propria                         
deliberazione, le modalita' di presentazione delle domande, di                  
erogazione dei contributi, di controllo successivo nonche' le                   
fattispecie e le modalita' di revoca.".                                         
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale  n. 30             
del 1998, e' il seguente:                                                       
"Art. 14 - Subentro di impresa                                                  
1. In caso di subentro di nuova impresa, tutto il personale in forza            
all'impresa cessante al momento dell'indizione delle procedure                  
concorsuali continua il rapporto di lavoro con l'impresa subentrante.           
Il trasferimento del personale dell'impresa cessante all'impresa                
subentrante e' regolato, nel rispetto di quanto definito con le                 
organizzazioni sindacali a norma dell'articolo 13, comma 6, secondo i           
princi'pi dell'articolo 2112 del Codice civile, anche per quanto                
attiene all'applicazione dei trattamenti economici e normativi                  
previsti dai contratti nazionali e aziendali vigenti alla data del              
subentro, altresi' nel rispetto della normativa aziendale vigente               
relativa alla residenza nel bacino messo a gara per i lavoratori                
dipendenti alla data del subentro stesso.                                       
(omissis)".                                                                     
Comma 2                                                                         
3) Il testo dell'articolo 13, comma 6, della legge regionale  n. 30             
del 1998, e' il seguente:                                                       
"Art. 13 - Affidamento della gestione del trasporto pubblico                    
regionale e locale                                                              
(omissis)                                                                       
6. La scelta dei soggetti gestori dei servizi e' effettuata di norma            
attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicita',            
trasparenza e concorrenzialita', a garanzia dell'imparzialita' e del            
buon andamento della pubblica Amministrazione e tenendo conto del               
principio di adeguatezza tra le modalita' prescelte e il valore                 
economico dell'oggetto di affidamento. Prima dell'espletamento delle            
procedure concorsuali, l'ente competente definisce con le                       
organizzazioni sindacali gli aspetti relativi ai diritti dei                    
dipendenti. Per l'aggiudicazione si applica di norma il criterio                
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi dell'articolo             
24, comma 1, lettera b) del DLgs 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione              
della direttiva 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di               
appalti nei settori esclusi).                                                   
(omissis)".                                                                     
Comma 3                                                                         
4) Il testo dell'articolo 45, comma 4 bis, della legge regionale  n.            
30 del 1998, e' il seguente:                                                    
"Art. 45 - Norme transitorie in materia di trasporto                            
autofilotranviario                                                              
(omissis)                                                                       
4-bis. Gli enti locali attuano la norma di separazione di cui                   
all'articolo 13, comma 3, provvedendo anche ai necessari                        
aggiornamenti degli affidamenti, nonche' dei contratti di servizio in           
essere. Le societa' esercenti possono partecipare alle procedure                
concorsuali esclusivamente se la separazione risulta perfezionata.              
(omissis)".                                                                     
Comma 4                                                                         
5) Il testo dell'articolo 45, comma 4, della legge regionale  n. 30             
del 1998, e' il seguente:                                                       
"Art. 45 - Norme transitorie in materia di trasporto                            
autofilotranviario                                                              
(omissis)                                                                       
4. Alle imprese derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali           
e dei consorzi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del            
DLgs n. 422 del 1997, possono essere affidati direttamente dagli Enti           
locali proprietari, servizi autofilotranviari per un periodo che non            
superi il 31 dicembre 2003. Alla stessa data scade qualunque                    
affidamento diretto in materia di servizi autofilotranviari. Laddove            
l'ente competente abbia pubblicato il bando della procedura                     
concorsuale per l'affidamento dei servizi entro il 31 dicembre 2003,            
e' consentita la prosecuzione dell'esercizio da parte                           
dell'affidatario presente fino al momento dell'aggiudicazione e                 
comunque non oltre il 31 dicembre 2004.                                         
(omissis)".                                                                     
Comma 4                                                                         
6) Il testo dell'articolo 32, comma 2, della legge regionale  n. 17             
del 2004 Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo             
40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con             
l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione           
per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale                     
2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione, e' il                    
seguente:                                                                       
"Art. 32 - Innalzamento di limiti percentuali e spostamento di                  
scadenza di termini, in materia di trasporti pubblici locali, legge             
regionale n. 30 del 1998                                                        
(omissis)                                                                       
2. Il termine del 31 dicembre 2004, previsto dall'articolo 45, comma            
4 della legge regionale n. 30 del 1998, e' spostato al 30 giugno 2005           
laddove gli Enti locali competenti non siano pervenuti entro il 30              
giugno 2004 alla definizione con le organizzazioni sindacali degli              
aspetti relativi ai diritti dei lavoratori, secondo quanto previsto             
dall'articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 30 del 1998 e nel           
rispetto di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, della                   
medesima legge regionale, purche' gli enti stessi pervengano a tale             
definizione entro il 31 ottobre 2004.".                                         
Comma 5                                                                         
7) Il testo dell'articolo 52 della legge regionale n. 27 del 2004               
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della             
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con                      
l'approvazione del bilancio di previsione della Regione                         
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio                  
pluriennale 2005-2007 e' il seguente:                                           
"Art. 52 - Spostamento di scadenza di termini in materia di trasporti           
pubblici locali dell'area metropolitana bolognese - legge regionale             
n. 30 del 1998                                                                  
1. Il termine del 31 dicembre 2004, previsto dall'articolo 45, comma            
4 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale              
del trasporto pubblico regionale e locale) per il trasporto pubblico            
locale, della sola area metropolitana bolognese, e' spostato al 31              
dicembre 2005, laddove gli Enti locali competenti non siano pervenuti           
entro il 31 ottobre 2004 alla definizione con le organizzazioni                 
sindacali degli aspetti relativi ai diritti dei lavoratori, secondo             
quanto previsto dall'articolo 13, comma 6 della legge regionale n. 30           
del 1998 e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1           
della medesima legge regionale, purche' gli enti stessi pervengano a            
tale definizione entro il 30 giugno 2005.".                                     

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