LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 22
Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 2 ottobre
1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e
locale) e' aggiunto il seguente comma:
"3 bis. La Giunta regionale puo' concedere contributi straordinari
alle imprese esercenti il trasporto pubblico ferroviario e determina
i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi medesimi,
acquisito il parere della commissione competente.".
2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 30 del 1998,
dopo le parole "al momento dell'indizione delle procedure
concorsuali" sono aggiunte le seguenti parole: ", ovvero al diverso
momento di definizione tra l'ente competente e le organizzazioni
sindacali degli aspetti previsti dall'articolo 13, comma 6 ".
3. Al comma 4 bis dell'articolo 45 della legge regionale n. 30 del
1998, la frase: "Le societa' esercenti possono partecipare alle
procedure concorsuali esclusivamente se la separazione risulta
perfezionata." e' sostituita dalla frase seguente: "Le societa'
esercenti possono partecipare alle prime procedure concorsuali
bandite in ogni bacino ancorche' la separazione ancora non sussista.
Successivamente le societa' esercenti possono partecipare alle
procedure concorsuali esclusivamente se la separazione risulta
perfezionata.".
4. Il termine del 30 giugno 2005 previsto dall'articolo 45, comma 4
della legge regionale n. 30 del 1998, cosi' come modificato
dall'articolo 32, comma 2 della legge regionale n. 17 del 2004 (Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione
della legge di assestamento del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006.
Primo provvedimento generale di variazione), e' spostato al 31
ottobre 2005.
5. Alla fine dell'articolo 52 della legge regionale n. 27 del 2004
(Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione del bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio
pluriennale 2005-2007), di modifica del comma 4 dell'articolo 45
della legge regionale n. 30 del 1998, e' aggiunta la seguente frase:
"Gli esercenti presenti sono comunque tenuti alla prosecuzione del
servizio fino al momento dell'aggiudicazione e comunque non oltre sei
mesi dal termine ultimo come sopra differito, potendo cionondimeno
partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento del
servizio.".
NOTE ALL'ART. 22
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 33, comma 3, della legge regionale 2
ottobre 1998, n. 30 Disciplina generale del trasporto pubblico
regionale e locale e' il seguente:
"Art. 33 - Contributi per iniziative di incremento e qualificazione
dei servizi di trasporto pubblico
((omissis)
3. La Giunta regionale stabilisce altresi', con propria
deliberazione, le modalita' di presentazione delle domande, di
erogazione dei contributi, di controllo successivo nonche' le
fattispecie e le modalita' di revoca.".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 30
del 1998, e' il seguente:
"Art. 14 - Subentro di impresa
1. In caso di subentro di nuova impresa, tutto il personale in forza
all'impresa cessante al momento dell'indizione delle procedure
concorsuali continua il rapporto di lavoro con l'impresa subentrante.
Il trasferimento del personale dell'impresa cessante all'impresa
subentrante e' regolato, nel rispetto di quanto definito con le
organizzazioni sindacali a norma dell'articolo 13, comma 6, secondo i
princi'pi dell'articolo 2112 del Codice civile, anche per quanto
attiene all'applicazione dei trattamenti economici e normativi
previsti dai contratti nazionali e aziendali vigenti alla data del
subentro, altresi' nel rispetto della normativa aziendale vigente
relativa alla residenza nel bacino messo a gara per i lavoratori
dipendenti alla data del subentro stesso.
(omissis)".
Comma 2
3) Il testo dell'articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 30
del 1998, e' il seguente:
"Art. 13 - Affidamento della gestione del trasporto pubblico
regionale e locale
(omissis)
6. La scelta dei soggetti gestori dei servizi e' effettuata di norma
attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicita',
trasparenza e concorrenzialita', a garanzia dell'imparzialita' e del
buon andamento della pubblica Amministrazione e tenendo conto del
principio di adeguatezza tra le modalita' prescelte e il valore
economico dell'oggetto di affidamento. Prima dell'espletamento delle
procedure concorsuali, l'ente competente definisce con le
organizzazioni sindacali gli aspetti relativi ai diritti dei
dipendenti. Per l'aggiudicazione si applica di norma il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi dell'articolo
24, comma 1, lettera b) del DLgs 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione
della direttiva 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di
appalti nei settori esclusi).
(omissis)".
Comma 3
4) Il testo dell'articolo 45, comma 4 bis, della legge regionale n.
30 del 1998, e' il seguente:
"Art. 45 - Norme transitorie in materia di trasporto
autofilotranviario
(omissis)
4-bis. Gli enti locali attuano la norma di separazione di cui
all'articolo 13, comma 3, provvedendo anche ai necessari
aggiornamenti degli affidamenti, nonche' dei contratti di servizio in
essere. Le societa' esercenti possono partecipare alle procedure
concorsuali esclusivamente se la separazione risulta perfezionata.
(omissis)".
Comma 4
5) Il testo dell'articolo 45, comma 4, della legge regionale n. 30
del 1998, e' il seguente:
"Art. 45 - Norme transitorie in materia di trasporto
autofilotranviario
(omissis)
4. Alle imprese derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali
e dei consorzi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del
DLgs n. 422 del 1997, possono essere affidati direttamente dagli Enti
locali proprietari, servizi autofilotranviari per un periodo che non
superi il 31 dicembre 2003. Alla stessa data scade qualunque
affidamento diretto in materia di servizi autofilotranviari. Laddove
l'ente competente abbia pubblicato il bando della procedura
concorsuale per l'affidamento dei servizi entro il 31 dicembre 2003,
e' consentita la prosecuzione dell'esercizio da parte
dell'affidatario presente fino al momento dell'aggiudicazione e
comunque non oltre il 31 dicembre 2004.
(omissis)".
Comma 4
6) Il testo dell'articolo 32, comma 2, della legge regionale n. 17
del 2004 Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo
40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale
2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione, e' il
seguente:
"Art. 32 - Innalzamento di limiti percentuali e spostamento di
scadenza di termini, in materia di trasporti pubblici locali, legge
regionale n. 30 del 1998
(omissis)
2. Il termine del 31 dicembre 2004, previsto dall'articolo 45, comma
4 della legge regionale n. 30 del 1998, e' spostato al 30 giugno 2005
laddove gli Enti locali competenti non siano pervenuti entro il 30
giugno 2004 alla definizione con le organizzazioni sindacali degli
aspetti relativi ai diritti dei lavoratori, secondo quanto previsto
dall'articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 30 del 1998 e nel
rispetto di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, della
medesima legge regionale, purche' gli enti stessi pervengano a tale
definizione entro il 31 ottobre 2004.".
Comma 5
7) Il testo dell'articolo 52 della legge regionale n. 27 del 2004
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione del bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio
pluriennale 2005-2007 e' il seguente:
"Art. 52 - Spostamento di scadenza di termini in materia di trasporti
pubblici locali dell'area metropolitana bolognese - legge regionale
n. 30 del 1998
1. Il termine del 31 dicembre 2004, previsto dall'articolo 45, comma
4 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale
del trasporto pubblico regionale e locale) per il trasporto pubblico
locale, della sola area metropolitana bolognese, e' spostato al 31
dicembre 2005, laddove gli Enti locali competenti non siano pervenuti
entro il 31 ottobre 2004 alla definizione con le organizzazioni
sindacali degli aspetti relativi ai diritti dei lavoratori, secondo
quanto previsto dall'articolo 13, comma 6 della legge regionale n. 30
del 1998 e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1
della medesima legge regionale, purche' gli enti stessi pervengano a
tale definizione entro il 30 giugno 2005.".