LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 15
Interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende sanitarie
gestiti direttamente dalla Regione
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
sono revocate per l'importo complessivo di Euro 1.205.846,61,
costituendo per l'esercizio 2004 economia di spesa; a tale titolo
vengono utilizzate nell'ambito delle medesime finalita' indicate
all'articolo 29, comma 1, lettera a) della legge regionale 23
dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del
bilancio pluriennale 2005-2007). Il suddetto importo viene reiscritto
con riferimento all'esercizio 2005 come segue:
a) Cap. 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata
direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento
degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2,
DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi statali" afferente alla U.P.B.
1.5.1.2.18110 Fondo sanitario - Risorse statali Euro: 45.224,96;
b) Cap. 51721 "Spesa sanitaria impiegata direttamente dalla Regione
Emilia-Romagna per interventi di promozione e supporto nei confronti
delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi
del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30 dicembre
1992, n. 502) - Mezzi regionali" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120
- Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al
perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e
regionale - Altre risorse vincolate Euro: 1.160.621,65.
2. Lo stanziamento disposto al comma 1 dell'articolo 29 della legge
regionale n. 27 del 2004 e' aumentato di Euro 597.153,39 e viene
utilizzato nell'ambito dei compiti indicati al suddetto comma e con
riferimento alle seguenti lettere:
a) per la quota di Euro 432.613,39;
b) per la quota di Euro 164.540,00.
NOTE ALL'ART. 15
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 29, comma 1, lettera a) della legge
regionale 23 dicembre 2004, n. 27 concernente Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio
di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio
finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007 e' il
seguente:
"Art. 29 - Interventi di promozione e supporto nei confronti delle
Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
1. (omissis)
a) sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche per
la salute, in particolare nel campo dell'attivita' di informazione e
comunicazione ai cittadini e agli operatori, di consolidamento
dell'assetto organizzativo fondato sulle macro-strutture aziendali e
sul modello dipartimentale, di integrazione socio-sanitaria e di
formazione e valorizzazione delle risorse umane Euro: 13.060.000,00;
(omissis)".
2) Il testo dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale 23
dicembre 2004, n. 27 concernente Legge finanziaria regionale adottata
a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del
bilancio pluriennale 2005-2007 e' il seguente:
"Art. 29 - Interventi di promozione e supporto nei confronti delle
Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
1. Lo stanziamento per interventi di promozione e supporto nei
confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione,
ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421), per l'esercizio
2005 e' determinato in Euro 19.250.000,00, a valere sul Capitolo
51721 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria
direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento
degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale - Altre
risorse vincolate, e viene utilizzato nell'ambito dei compiti
relativi a:
a) sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche per
la salute, in particolare nel campo dell'attivita' di informazione e
comunicazione ai cittadini e agli operatori, di consolidamento
dell'assetto organizzativo fondato sulle macro-strutture aziendali e
sul modello dipartimentale, di integrazione socio-sanitaria e di
formazione e valorizzazione delle risorse umane Euro: 13.060.000,00;
b) spese per attivita' di supporto al Servizio sanitario regionale
Euro: 2.550.000,00;
c) spese per il funzionamento dell'Agenzia sanitaria regionale e del
Centro di documentazione sanitaria Euro: 3.640.000,00.".