REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

COMUNICATO

Titolo III - Decisione in merito alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa al progetto per la costruzione di un impianto di cernita e valorizzazione per materiale proveniente da raccolta differenziata

L'Autorita' competente Provincia di Forli'-Cesena comunica la                   
decisione in merito alla procedura di valutazione d'impatto                     
ambientale (VIA) del                                                            
- progetto per la costruzione di un impianto di cernita e                       
valorizzazione per materiale proveniente da raccolta differenziata;             
- localizzato: a Ginestreto in un sito denominato "Area Marconi",               
ubicato in prossimita' della discarica per rifiuti non pericolosi di            
Ginestreto in comune di Sogliano al Rubicone;                                   
- presentato da: Sogliano Ambiente SpA - Via Ginestreto-Morsano n. 14           
- Sogliano al Rubicone.                                                         
Il progetto appartiene alla seguente Categoria: B.2.45).                        
Il progetto interessa il territorio dei comuni di Sogliano al                   
Rubicone (FC), Borghi (FC), Torriana (RN), e delle province di                  
Forli'-Cesena e di Rimini.                                                      
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 , come                  
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente           
Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta provinciale prot. n.             
40569/200 del 25/5/2004, ha assunto la seguente decisione:                      
LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA                                      
(omissis)  delibera:                                                            
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.            
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed                    
integrazioni, sul progetto per la costruzione di un impianto di                 
cernita e valorizzazione per materiale proveniente da raccolta                  
differenziata, presentato da Sogliano Ambiente SpA, poiche' il                  
progetto in oggetto, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di              
Servizi conclusasi il 18 maggio 2004, e' nel complesso ambientalmente           
compatibile;                                                                    
b) di ritenere, quindi, possibile la realizzazione del progetto in              
oggetto a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito            
sinteticamente riportate ed indicate ai punti l.C, 2.C. e 3.C. del              
"Rapporto sull'impatto ambientale del progetto per la costruzione di            
un impianto di cernita e valorizzazione per materiali provenienti da            
raccolte selezionate in localita' Ginestreto in area denominata "Area           
Marconi", che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e                      
sostanziale del presente atto;                                                  
1) nella realizzazione dell'opera in progetto la Societa' proponente            
dovra' rispettare tutti gli obblighi e le prescrizioni di cui ai                
permessi di costruire n. 10/04 e n. 11/04 rilasciati dal Comune di              
Sogliano al Rubicone rispettivamente con nota prot. n. 6694 del                 
17/5/2004 e con nota prot. n. 6696 del 17/5/2004;                               
2) conformemente a quanto previsto dalla delibera di Giunta                     
provinciale prot. n. 37595/181 dell' 11/5/2004 di approvazione del              
progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ai sensi             
dell'art. 27 del DLgs 22/97 e successive modificazioni ed                       
integrazioni, la Societa' proponente e' tenuta al rispetto delle                
prescrizioni di seguito riportate: 2.1) il proponente dovra'                    
presentare un nuovo elaborato descrittivo degli interventi di                   
schermatura arborea e inserimento vegetazionale dell'impianto, da               
redigersi in conformita' agli esiti della procedura di VIA; 2.2) la             
realizzazione al di fuori del perimetro dell'intervento, della fascia           
alberata lungo le sponde del torrente Uso, dovra' comprendere anche             
la parte interessata delle particelle 219-292; 2.3) dovranno essere             
individuati i parcheggi privati P1, nell'ambito del perimetro del               
PUA, pari a 4065 mq.; 2.4) i pali di fondazione, debitamente                    
calcolati, dovranno essere adeguatamente incastrati nel substrato               
compatto in posto; 2.5) deve essere eseguita e mantenuta efficiente             
nel tempo un'idonea regimazione idrica superficiale in tutta l'area             
ed in particolare al ciglio superiore ed al piede delle scarpate, da            
collegarsi alla rete di deflusso delle acque presenti in loco; 2.6)             
il materiale di scavo riutilizzato per la sistemazione dell'area                
dovra' essere ben sistemato e costipato con mezzi cingolati, in modo            
da non creare zone di ristagno d'acqua e il terreno di risulta dovra'           
essere conferito in discarica autorizzata; 2.7) tutti i movimenti di            
terreno dovranno essere eseguiti in periodo stagionale favorevole;              
2.8) relativamente ai codici rifiuti CER 2002, indicati nella                   
integrazione presentata, in particolare: - 16.01.17 "metalli                    
ferrosi"; 16.01.18 "metalli non ferrosi"; 16.01.19 "plastica"; si               
rileva che tali rifiuti provengono dalla demolizione di veicoli,                
pertanto nel loro trattamento, andra' rispettato quanto previsto dal            
vigente DLgs 24/6/2003, n. 209; 2.9) relativamente, invece, ai                  
rifiuti di cui ai codici CER 2002: - 15.02.03 "assorbenti, materiale            
filtrante, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui              
alla voce 15.02.03"; 17.9.2004 "rifiuti misti dell'attivita' di                 
demolizione e costruzione, diversi da quelli di cui alle voci                   
17.09.01, 17.09.02, 17.09.03; essendo gli stessi "codici a specchio",           
il loro trattamento dovra' essere accompagnato da opportuni                     
certificati analitici che ne attestino la non pericolosita'; 2.10) si           
da' atto che l'AUSL, qualora nel tempo vengano a modificarsi in modo            
significativo i volumi e/o le tipologie dei materiali trattati, il              
traffico indotto, la tipologia e la disposizione interna di                     
macchinari e apparecchiature, si riserva di esprimere in merito nuove           
valutazioni; 2.11) il progetto esecutivo dovra' essere redatto nel              
rispetto di quanto contenuto nella Legge 64/74 e nei suoi DM                    
attuativi o nell'ordinanza PCM n. 3274 del 20/3/2003, come modificata           
dall'ordinanza PCM n. 3316 del 2/10/2003, e depositato presso il                
Comune di Sogliano al Rubicone competente in materia che, per gli               
eventuali pareri tecnici, si avvale del Servizio Tecnico Bacini Fiumi           
Romagnoli; 2.12) il progetto dovra' inoltre essere realizzato nel               
rispetto delle indicazioni tecniche esplicitate nell'Elaborato "All.            
1 Tav. A: Relazione Geologica", a firma del dott. geol. Alfredo                 
Ricci;                                                                          
3) conformemente a quanto previsto nell'Autorizzazione provinciale n.           
246 del 17/5/2004, acquisita al prot. prov. n. 38987/04, la Societa'            
proponente e' tenuta al rispetto delle prescrizioni di seguito                  
riportate: 3.1) per le acque reflue industriali provenienti dal                 
dilavamento delle due zone esterne di stoccaggio del materiale                  
proveniente da raccolta differenziata: - i parametri qualitativi                
degli scarichi di acque reflue industriali originati dal dilavamento            
delle due zone esterne di stoccaggio del materiale proveniente da               
raccolta differenziata, dovranno essere mantenuti entro i limiti                
fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del DLgs 152/99 cosi' come              
modificato dal DLgs 258/00; - dovra' essere previsto ed installato              
apposito pozzetto di ispezione a valle del sistema di trattamento               
della zona di stoccaggio identificata a destra nella planimetria, al            
fine di consentire il prelevamento dei campioni delle acque reflue              
industriali, per il controllo del rispetto dei parametri di cui alla            
Tab. 3 del DLgs 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni; -            
i pozzetti nei quali devono essere rispettati i limiti di cui alla              
Tabella 3 dell'Allegato 5 del DLgs 152/99 cosi' come modificato dal             
DLgs 258/00 devono intendersi quindi quelli immediatamente a valle              
dei due sistemi di separazione materiale sedimentabile e separazione            
materiali flottanti (a valle dei punti E ed F della planimetria); -             
tali pozzetti, idonei al prelevamento di campioni di acque di                   
scarico, dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a                 
disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art.           
28 del DLgs 152/99 cosi' come modificato dal DLgs n. 258 del                    
18/8/2000. Analoghe prescrizioni devono intendersi anche per il                 
pozzetto a valle della vasca di laminazione posto a monte                       
dell'immissione nel rio Morsano; - il responsabile dello scarico                
dovra' garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con                
idonea periodicita', degli impianti di conduzione e di trattamento              
dei reflui, installati prima dello scarico; - dovra' essere                     
effettuata una costante e periodica manutenzione ai due sistemi di              
separazione dei materiali sedimentabili e flottanti. I fanghi e i               
materiali raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e               
smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la             
raccolta, il trasporto e lo smaltimento dovranno essere conservati              
presso l'insediamento a disposizione degli Organi di vigilanza; 3.2)            
per le acque di prima pioggia, considerando che la legislazione                 
attualmente vigente non impone alcun limite di emissione, si                    
prescrive: - il vano serbatoio degli oli dell'impianto di raccolta e            
trattamento dovra' essere dotato di impianto di allarme visivo ed               
acustico collegato a sonda che ne segnali il completo riempimento; -            
dovra' essere effettuata una costante e periodica manutenzione e                
pulizia delle vasche e filtri a coalescenza (identificato in                    
planimetria con C - disoleatore), cosi' come indicato dalla norma               
tecnica DIN 1999 parte 2, par. 5 e nel libretto di uso e manutenzione           
che la ditta costruttrice dovra' fornire a corredo dell'impianto. In            
particolare la pulizia dei filtri a coalescenza dovra' avvenire                 
quando le particelle di olio, di grasso e di sabbia avranno saturato            
il filtro. Dette pulizie dovranno essere eseguite in testa                      
all'impianto con getto d'acqua; - dovra' essere effettuata una                  
costante e periodica manutenzione del dissabbiatore (identificato con           
B in cartografia) posto a monte del disoleatore; 3.3) dovranno essere           
adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o                 
ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo                  
esalazioni moleste o sviluppo di insetti; 3.4) dovra' essere data               
immediata comunicazione alla Provincia ed al competente distretto               
ARPA nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino                 
provvisoriamente il regime e la qualita' dello scarico, con                     
l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al           
ripristino della situazione di normalita'; 3.5) si dovra' provvedere,           
almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione provinciale             
allo scarico n. 246 del 17/5/2004, di validita' quadriennale, ad                
inoltrare domanda di rinnovo allegando la documentazione comprovante            
l'avvenuto allontanamento periodico dei fanghi e degli oli, nonche'             
l'eventuale documentazione relativa alle manutenzioni eseguite (ad              
esempio sostituzione filtri) ai sistemi di trattamento dei reflui;              
3.6) in caso di assoggettamento a diversa destinazione, ampliamento,            
ristrutturazione o trasferimento dell'attivita' in altro luogo,                 
dovra' essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico;                  
4) conformemente a quanto previsto nell'Autorizzazione del Comune di            
Sogliano al Rubicone prot. n. 6601 del 15/5/2004, la societa'                   
proponente e' tenuta al rispetto delle prescrizioni di seguito                  
riportate: 4.1) dovranno essere osservate le norme del regolamento              
per le fognature che qui si intendono tutte richiamate; 4.2) dovranno           
essere adottate tutte le misure necessarie per evitare un aumento,              
anche temporaneo, dell'inquinamento; 4.3) dovra' essere notificata al           
Comune ogni diversa destinazione dell'insediamento nonche' qualsiasi            
modificazione che interferisca sullo scarico; 4.4) dovra' essere                
realizzata idonea ventilazione; 4.5) dovranno essere rispettate le              
prescrizioni inserite nel paragrafo "Acque reflue classificabili                
domestiche in uscita dai servizi dell'attivita'" del parere di ARPA             
prot. n. 4023 del 4/5/2004, che vengono di seguito riportate: 4.5.1)            
il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni           
di acque di scarico dovra' essere mantenuto costantemente                       
accessibile, a disposizione degli Organi di vigilanza; 4.5.2) il                
responsabile dello scarico dovra' garantire adeguati controlli e                
manutenzioni, eseguiti con idonea periodicita', degli impianti di               
conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello                  
scarico; 4.5.3) la fossa Imhoff, di volume proporzionato alla                   
capacita' abitativa del fabbricato ai sensi della normativa vigente e           
comunque con volume minimo del comparto di sedimentazione pari a                
litri 50 per abitante equivalente e volume minimo del comparto di               
digestione pari a litri 200 per abitante equivalente, dovra' essere             
vuotata con periodicita' adeguata e comunque non superiore                      
all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo            
idoneo e smaltiti presso un depuratore pubblico autorizzato. I                  
documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei            
fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione            
degli Organi di vigilanza. Tali prescrizioni valgono anche per il               
pozzetto sgrassatore; 4.5.4) il responsabile dello scarico dovra'               
curare ed eventualmente sostituire periodicamente le piante                     
posizionate sul letto assorbente ed il materiale filtrante in modo              
tale da garantire con continuita' la perfetta funzionalita'                     
dell'impianto. Per tutto il perimetro dell'impianto dovranno essere             
realizzati dei piccoli argini in terreno al fine di prevenire il piu'           
possibile l'afflusso delle acque piovane di scorrimento all'interno             
del filtro. Almeno due volte all'anno dovranno essere eseguiti idonei           
lavaggi alle tubazioni di distribuzione onde garantire un perfetto              
funzionamento del sistema. Si raccomanda di non utilizzare essenze              
vegetali tipo Phragmites spl. in quanto il tipo di apparato radicale,           
a stoloni, puo' otturare il sistema di distribuzione dei reflui;                
4.5.5) il perimetro dell'impianto dovra' avere andamento irregolare e           
non rettilineo (rettangolare), avendo cura di non creare zone in cui            
la filtrazione dei reflui non sia efficace e non sia ridotta la                 
volumetria della massa filtrante; 4.5.6) nel caso in cui il                     
contenitore della massa filtrante sia eseguito in calcestruzzo                  
dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di garantire            
una perfetta tenuta dello stesso; 4.5.7) dovranno essere adottati               
tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle           
acque reflue nel recettore onde impedire o evitare al massimo                   
esalazioni moleste o sviluppo di insetti; 4.5.8) in merito allo                 
scarico terminale delle acque reflue trattate, che risulta confluire            
nel torrente Uso, si fa presente che nella documentazione allegata              
all'istanza non vi e' alcun riferimento riguardante la disponibilita'           
a ricevere tale scarico del proprietario o gestore del sistema idrico           
recettore. Si prega di verificare che non sussistano in tal senso               
controindicazioni allo scarico; 4.5.9) almeno un anno prima della               
scadenza dell'autorizzazione allo scarico, di validita' quadriennale            
ai sensi del DLgs 152/99 e successive modifiche e integrazioni,                 
dovra' essere inoltrata domanda di rinnovo allegando la                         
documentazione comprovante l'avvenuto allontanamento periodico dei              
fanghi e l'eventuale documentazione relativa alle manutenzioni                  
eseguite ai sistemi di trattamento dei reflui; 4.5.10) il tecnico               
progettista dovra' presentare, a fine lavori, all'Amministrazione               
comunale la scheda tecnica ed il certificato di garanzia della                  
geomembrana installata redatto dalla ditta produttrice e/o                      
installatrice; 4.6) dovra' essere richiesta, per gli insediamenti la            
cui attivita' sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli                   
soggetti a diversa destinazione, ampliamento o ristrutturazione da              
cui derivi uno scarico avente caratteristiche quali-quantitative                
diverse dal preesistente, una nuova autorizzazione allo scarico. Nei            
casi in cui dette modificazioni non producano variazioni                        
quali-quantitative dello scarico, il titolare dello stesso e'                   
comunque tenuto a darne comunicazione all'Autorita' competente; 4.7)            
si dovra' garantire nel tempo il corretto stato di conservazione,               
manutenzione e funzionamento degli impianti ed il rispetto di ogni              
altra condizione prevista dal provvedimento di autorizzazione; 4.8)             
si dovra' provvedere, almeno un anno prima della scadenza                       
dell'autorizzazione comunale allo scarico prot. n. 6601 del                     
15/5/2004, di validita' quadriennale ai sensi del DLgs n. 152                   
dell'11/5/1999, ad inoltrare domanda di rinnovo allegando la                    
documentazione comprovante l'avvenuto allontanamento periodico dei              
fanghi e l'eventuale documentazione relativa alle manutenzioni                  
eseguite ai sistemi di trattamento dei reflui;                                  
5) l'area in esame non presenta, al momento, elevati caratteri di               
naturalita' ma nonostante questo, dal punto di vista ecosistemico, e'           
importante preservare e tutelare tale ambiente che si colloca in un             
sistema potenzialmente critico e fragile, a causa della compresenza             
del corso d'acqua (rio Morsane e torrente Uso) e delle attivita'                
antropiche esistenti e di progetto. Inoltre, assume un significato              
particolare la presenza del SIC Torriana, Montebello, fiume                     
Marecchia, ubicato nelle immediate vicinanze dell'area di intervento,           
nel quale sono presenti habitat naturali e specie animali di                    
interesse comunitario. Alla luce di queste premesse e a                         
sottolineatura del fatto che c'e' una certa commistione tra gli                 
ambiti naturali e gli ambiti antropizzati, si ritiene che la                    
realizzazione della fascia arborata di progetto vada incrementata               
estendendo la piantumazione fino al limite dell'area demaniale,                 
compatibilmente con la necessita' di realizzare eventuali strutture             
impiantistiche e di provvedere alla manutenzione delle fasce                    
ripariali e delle sponde dei corsi d'acqua. Dovra' in via preliminare           
essere acquisita la concessione per l'occupazione del demanio idrico            
da parte del Servizio Tecnico di Bacino. Il sopra descritto                     
intervento avra' la doppia finalita' di migliorare l'aspetto                    
paesaggistico dell'area a fronte della nuova edificazione prevista e            
di creare una zona "cuscinetto" che permetta di minimizzare le                  
interferenze tra l'attivita' di progetto e il SIC orriana posto in              
destra orografica del corso d'acqua. Per quel che riguarda le essenze           
e il sesto di impianto da utilizzare, e' necessario attenersi alle              
indicazioni contenute nella "Relazione Tecnica - Sistemazione a                 
verde", nella quale vengono individuate le tipologie arboree e                  
arbustive e le modalita' di messa a dimora delle stesse. Tale                   
attenzione permettera' di realizzare un intervento omogeneo su tutta            
l'area demaniale in continuita' con la fascia progettata nella zona             
B, cioe' quella piu' a ridosso del rio Morsano e del torrente;                  
6) al fine di mitigare l'impatto paesaggistico dell'impianto in                 
oggetto, si ritiene necessario quanto segue: - le facciate del                  
fabbricato dovranno essere tinteggiate con colorazione tenue della              
gamma delle terre naturali; - la copertura del fabbricato dovra'                
essere realizzata con manto in laterizio o con pannelli di colore               
verde tenue; - gli infissi dovranno essere verniciati con colorazioni           
brunite, non riflettenti;                                                       
7) rilevato che non e' prevista alcuna schermatura verso la direzione           
di S. Giovanni in Galilea, al fine di mitigare l'impatto                        
paesaggistico dovra' essere realizzata una cortina vegetale mediante            
essenze rampicanti (tipo edera, vite americana), da posizionare sulla           
recinzione dell'impianto lato nord;                                             
8) il sistema di abbattimento delle emissioni previsto per l'impianto           
di aspirazione e filtrazione deve garantire l'applicazione delle                
tecnologie gia' selezionate come candidate a divenire "Migliori                 
Tecnologie Disponibili" (MTD) ai sensi della Direttiva CE 96/61,                
recepita nell'ordinamento italiano con il DLgs 372/99;                          
9) deve essere previsto un sistema di controllo e monitoraggio degli            
inquinanti emessi a camino, secondo quanto verra' disposto                      
nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera che la societa'                 
proponente dovra' acquisire;                                                    
10) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla                
normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori            
limite differenziali di rumore in periodo diurno in prossimita' dei             
ricettori presenti maggiormente prossimi all'area dell'impianto                 
(ricettore 1). Tali rilievi vanno eseguiti all'interno degli ambienti           
abitativi monitorando il rumore residuo in assenza di attivita' di              
gestione e il livello equivalente di rumore ambientale con impianto             
in attivita';                                                                   
11) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla                
normativa vigente, rilievi significativi in esterno del livello di              
rumore ambientale in periodo diurno, in prossimita' dei ricettori               
maggiormente prossimi all'area dell'impianto (ricettore 1). Le                  
rilevazioni vanno effettuate e ripetute sia allo stato attuale                  
(assenza di impianto) sia durante le attivita' di cantiere previste             
per la realizzazione dell'impianto, sia in periodo seguente alla                
messa in esercizio dell'impianto;                                               
12) il monitoraggio e le analisi di cui ai punti precedenti dovranno            
essere eseguiti da ARPA, e portati a termine entro due mesi                     
dall'inizio attivita' di gestione e in situazione di funzionamento a            
regime dell'impianto e delle sue componenti, secondo le modalita' e i           
criteri da essa definiti e con oneri a carico della societa'                    
proponente. Tutti i risultati e le relative elaborazioni e                      
conclusioni dovranno essere trasmessi all'Amministrazione provinciale           
di Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale e Servizio               
Ambiente, e alla Societa' proponente;                                           
13) in caso di verifica da parte dell'ARPA del mancato rispetto dei             
limiti vigenti dovuto all'attivita', dovranno essere messe in atto              
dal proponente, a proprio carico entro 3 mesi dal ricevimento da                
parte della stessa societa' proponente dei risultati del monitoraggio           
effettuato da ARPA, idonee misure di mitigazione acustica al fine di            
garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti presso tutti i                  
ricettori presenti;                                                             
14) la comunicazione di inizio attivita' della gestione dell'impianto           
dovra' essere trasmessa a cura del proponente, ad ARPA ed                       
all'Amministrazione Provinciale di Forli'-Cesena, Servizio                      
Pianificazione territoriale;                                                    
c) di esprimersi in merito alle controdeduzioni presentate dalla                
Sogliano Ambiente SpA con nota prot. n. 308 del 13/5/2004, acquisita            
al prot. prov. n. 38969 del 17/5/2004, conformemente a quanto deciso            
dalla Conferenza di Servizi nel Paragrafo 5. "Allegati" del "Rapporto           
sull'impatto ambientale del progetto per la costruzione di un                   
impianto di cernita e valorizzazione per materiali provenienti da               
raccolte selezionate in localita' Ginestreto in area denominata Area            
Marconi", di cui alla precedente lettera c);                                    
d) di dare atto che l'Azienda Unita' sanitaria locale di Cesena, con            
nota del 3/5/2004, acquisita al prot. prov. n. 35808 del 4/5/2004, ha           
espresso il proprio nulla-osta, per quanto di competenza, alla                  
realizzazione dell'opera in oggetto, chiarendo che il proprio parere            
e' reso ai sensi del DLgs 22/97 e successive modificazioni ed                   
integrazioni, della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed                     
integrazioni e della L.R. n. 31 del 25/11/2002;                                 
e) di dare atto che il Comune di Sogliano al Rubicone:                          
- con atto prot. n. 5611 del 28/4/2004 e con atto prot. n. 5613 del             
28/4/2004 (Allegati 2 e 3, parti integranti e sostanziali del                   
presente atto), ha rilasciato, ai sensi dell'art. 151 del DLgs                  
490/99, l'autorizzazione paesaggistica relativa alla realizzazione              
dell'edificio in progetto e alle opere di urbanizzazione ad esso                
connesse;                                                                       
- con atto prot. n. 6601 del 15/5/2004 (Allegato 4, parte integrante            
e sostanziale del presente atto), ha rilasciato alla societa'                   
proponente, l'autorizzazione allo scarico di acque nere non in                  
fognatura comunale con fossa Imhoff e sistema di fitodepurazione e              
acque bianche a dispersione nel rio Morsano, provenienti                        
dall'insediamento in oggetto, dettando alcuni obblighi e prescrizioni           
che sono riportate nel paragrafo 3.C.1. del presente documento;                 
- con nota prot. n. 6694 del 17/5/2004 e con nota prot. n. 6696 del             
17/5/2004, a firma del Responsabile del Settore Edilizia privata                
urbanistica ed Assetto del Territorio P.I. Elio Lorenzini, ha                   
rilasciato i permessi di costruire n. 10/04 e n. 11/04 (Allegati 5 e            
6, parti integranti e sostanziali del presente atto) relativi alla              
realizzazione dell'edificio in oggetto e delle opere di                         
urbanizzazione ad esso relative;                                                
f) di dare atto che il parere del Comune di Sogliano al Rubicone,               
espresso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 16 aprile 1996, e'               
contenuto all'interno del sopracitato "Rapporto sull'impatto                    
ambientale del progetto per la costruzione di un impianto di cernita            
e valorizzazione per materiali provenienti da raccolte selezionate in           
localita' Ginestreto in area denominata "Area Marconi";                         
g) di dare atto che la Comunita' Montana dell'Appennino Cesenate, con           
parere n. 19/2004/A del 3/5/2004 (Allegato 7, parte integrante e                
sostanziale del presente atto), acquisito al prot. prov. n. 35827 del           
5/5/2004, ha espresso parere favorevole, nei riguardi del vincolo               
idrogeologico, per la realizzazione dell'impianto in progetto, sotto            
l'osservanza di alcune condizioni e prescrizioni;                               
h) di dare atto che l'ARPA - Sezione provinciale di Forli'-Cesena               
distretto di Cesena, con nota prot. n. 4023 del 4/5/2004, acquisita             
al prot. prov. n. 36168 del 6/5/2004, ha espresso parere favorevole             
con prescrizioni nei confronti del progetto in esame, chiarendo che             
si tratta di un parere reso, per le rispettive competenze, ai sensi             
del DLgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, della               
L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni e del DLgs                 
152/99 e successive modificazioni ed integrazioni;                              
i) di dare atto che la Provincia di Forli'-Cesena, con delibera di              
Giunta prot. n. 37595/181 dell'11/5/2004 (Allegato 8, parte                     
integrante e sostanziale della presente delibera), ha approvato, ai             
sensi dell'art. 27 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 e DLgs 36/03, il             
progetto in esame, autorizzandone, ai sensi del suddetto art. 27, con           
alcune prescrizioni, la realizzazione;                                          
j) di dare atto che il Servizio Risorse idriche, atmosferiche e                 
Smaltimento Rifiuti della Provincia di Forli'-Cesena, visto il parere           
favorevole espresso da ARPA con nota acquisita al prot. prov. n.                
36168 del 6/5/2004, ha rilasciato alla ditta Sogliano Ambiente SpA              
autorizzazione allo scarico in acque superficiali ai sensi del DLgs             
152/99 e della L.R. 3/99 e successive modificazioni ed integrazioni             
con atto n. 246 del 17/5/2004, acquisito al prot. prov. n. 38987/04             
(Allegato 9, parte integrante e sostanziale della presente delibera),           
dettando alcune prescrizioni;                                                   
k) di dare atto che il Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia non            
ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di servizi,              
ma, con nota prot. n. 36367 del 6/5/2004, ha reso un parere relativo            
alla procedure di cui alla L.R. 9/99 e al DLgs 22/97, in cui afferma            
di ritenere condivisibili le analisi ed i risultati contenuti nella             
"relazione geologica" del febbraio 2004, con il vincolo di intendersi           
prescrittive le indicazioni tecniche contenute nella stessa;                    
1) di dare atto che l'Amministrazione provinciale di Rimini non ha              
partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, ma ha           
inviato la nota prot. n. 20171 del 20/4/2004, acquisita al prot.                
prov. n. 31701 del 21/4/2004 (Allegato 10, parte integrante e                   
sostanziale del presente atto), con cui ha giudicato ambientalmente             
compatibile il progetto in oggetto ai sensi dell'art. 5, comma 2 del            
DPR 16 aprile 1996;                                                             
m) di dare atto che il Comune di Borghi non ha partecipato alla                 
seduta conclusiva della Conferenza di servizi, ma, con nota prot.               
2609 del 15/4/2004, acquisita al prot. prov. n. 32275 del 22/4/2004             
(Allegato 11, parte integrante e sostanziale del presente atto), ha             
espresso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 16 aprile 1996,                 
parere di compatibilita ambientale favorevole alla costruzione                  
dell'impianto per la cernita e la valorizzazione delle frazioni                 
riutilizzabili dai rifiuti provenienti da raccolte specifiche, da               
realizzarsi nel sito denominato "Area Marconi", in prossimita' della            
discarica per rifiuti non pericolosi di Ginestreto;                             
n) di dare atto che il Comune di Torriana non ha partecipato alla               
seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, ma ha inviato la nota            
prot. 2851 del 27/4/2004, acquisita al prot. prov. n. 35390 del                 
4/5/2004 (Allegato 12, parte integrante e sostanziale del presente              
atto), con cui ha giudicato ambientalmente compatibile il progetto in           
oggetto, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 16 aprile 1996, a                
condizione che vengano rispettate alcune prescrizioni mirate a                  
mitigarne l'impatto paesaggistico;                                              
o) di dare atto che la presente procedura di VIA non accorpa                    
l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e la concessione per               
l'occupazione del demanio idrico, che dovranno essere richieste                 
successivamente ai sensi della vigente normativa;                               
p) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia              
temporale della presente Valutazione di impatto ambientale e' fissata           
in anni 3;                                                                      
q) di quantificare in Euro 1.690,00, pari allo 0,04 % del valore                
dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese                  
istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive             
modificazioni ed integrazioni, sono a carico della societa'                     
proponente;                                                                     
r) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante              
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del           
DLgs 18 agosto 2000, n. 267;                                                    
s) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18                 
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della           
presente deliberazione alla societa' proponente Sogliano Ambiente               
SpA;                                                                            
t) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18                 
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per                   
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,            
copia della presente deliberazione al Servizio Risorse idriche,                 
atmosferiche e Smaltimento Rifiuti della Provincia di Forli'-Cesena,            
alla Regione Emilia-Romagna, alla Provincia di Rimini, al Comune di             
Sogliano al Rubicone, al Comune di Borghi, al Comune di Torriana, al            
Servizio Tecnico Bacini Marecchia e Conca, alla Comunita' Montana               
dell'Appennino Cesenate, all'Azienda Unita' sanitaria locale di                 
Cesena, all'ARPA Sezione provinciale di Forli'-Cesena, all'Autorita'            
di Bacino Interregionale Marecchia e Conca ed alla Soprintendenza               
BBAA;                                                                           
u) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18            
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente           
partito di deliberazione.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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