COMUNICATO
Decisione relativa alla procedura di VIA concernente il progetto per la realizzazione di anello per lo sci da fondo, da realizzarsi in comune di Villa Minozzo (RE), localita' Pian Vallese, presentato dal Comune di Villa Minozzo
La Provincia di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 9/99
e successive modifiche ed integrazioni comunica la deliberazione
relativa alla procedura di VIA, concernente il progetto presentato
dal Comune di Villa Minozzo per la realizzazione di anello per lo sci
da fondo, da realizzarsi in comune di Villa Minozzo (RE), localita'
Pian Vallese.
Il progetto interessa esclusivamente il territorio comunale di Villa
Minozzo.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive
modifiche ed integrazioni la Provincia di Reggio Emilia, in qualita'
di Autorita' competente, con atto della Giunta provinciale n. 226 del
7/9/2004, ha deliberato:
di approvare la valutazione d'impatto ambientale positiva, ai sensi
dell'art. 16 della L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni,
sul progetto presentato dal Comune di Villa Minozzo per la
"Realizzazione di un anello per lo sci da fondo" da realizzarsi in
comune di Villa Minozzo, localita' Pian Vallese, in quanto gli
interventi previsti, nel complesso, risultano ambientalmente
compatibili, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni
indicate nel "Rapporto sull'impatto ambientale", che di seguito si
riportano integralmente:
- "l'impianto dovra' essere realizzato e gestito secondo quanto
illustrato nella relazione descrittiva del progetto, nello Studio
d'impatto ambientale e nello studio di incidenza;
- i lavori di realizzazione dell'impianto in progetto dovranno
iniziare entro 3 anni dalla data della deliberazione della
valutazione d'impatto ambientale positiva;
- la vasca di accumulo a tenuta prevista per la raccolta dei reflui
domestici della struttura adibita a servizi dovra' avere volume pari
ad almeno 30 metri cubi;
- dovranno essere svolti periodici interventi di controllo,
manutenzione e svuotamento della vasca a tenuta, in modo da
mantenerne la funzionalita', e la relativa documentazione dovra'
essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
- i liquami contenuti nella vasca a tenuta dovranno essere conferiti
a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del
DLgs 22/97. I registri di carico e scarico ed i formulari di
trasporto devono essere conservati presso la struttura adibita a
servizi, in visione per gli agenti accertatori;
- il serbatoio per l'accumulo di acqua dovra' essere realizzato in
materiale idoneo per l'uso, facilmente svuotabile, pulibile e
disinfettabile;
- all'interno del locale magazzino, dovranno essere fisicamente
divisi il serbatoio di accumulo dell'acqua potabile ed il gruppo
elettrogeno;
- nel locale in cui sara' posizionato il gruppo elettrogeno dovra'
essere garantita aerazione continua e lo scarico proveniente dal
gruppo elettrogeno dovra' essere adeguatamente portato a tetto;
- i lavori dovranno essere eseguiti con terreno asciutto e quando vi
sia la certezza di realizzare le opere progettate, onde evitare che
nell'abbandono, anche temporaneo, abbiano a verificarsi fenomeni di
dissesto;
- i lavori dovranno essere condotti in modo da limitare al minimo
indispensabile gli scavi ed i movimenti di terra, adottando inoltre
tutti gli accorgimenti necessari per evitare, durante e dopo gli
scavi, eventuali danni ai terreni limitrofi, alla vegetazione ed ai
fabbricati non oggetto della presente autorizzazione;
- i lavori non dovranno interessare le zone umide dell'area di Pian
Vallese (la zona A2 del Parco del Gigante e le altre presenti a
monte) e non dovranno interferire con il deflusso idrico naturale;
- i lavori non potranno essere svolti durante il periodo riproduttivo
della fauna;
- nell'intero tratto di pista previsto nel settore sud-ovest (ad
ovest della zona A2 del Parco del Gigante) non dovranno essere
effettuati interventi di movimento terra; i lavori di movimento terra
non dovranno interessare le praterie;
- tutti le superfici non ricomprese su strade o piste forestali
risultanti da lavori di movimento terra dovranno essere rimodellate,
ricoperte con terreno vegetale, rinverdite con idonee essenze erbacee
ed eventualmente consolidate con essenze arbustive o con opere di
ingegneria naturalistica;
- nel tratto all'interno del bosco ceduato recentemente gli
interventi di movimento terra dovranno essere limitati allo stretto
indispensabile per effettuare il rimodellamento superficiale e lo
spietramento del terreno;
- la vegetazione presente non dovra' essere danneggiata eccetto
quella arborea strettamente necessaria alla apertura ex-novo ed al
mantenimento del tracciato della pista nel bosco ceduo di faggio; al
termine dei lavori la vegetazione circostante alla pista non dovra'
presentare danneggiamenti;
- le eventuali potature di rami che ostacolano il passaggio dovranno
essere effettuate in modo corretto;
- dovra' essere rispettato quanto previsto dall'art. 9, comma 13 del
Piano territoriale di coordinamento provinciale in riferimento a
piste di esbosco e di servizio forestale, che non devono avere
larghezza superiore a 3,5 metri;
- lungo la pista e lungo gli stradelli di servizio dovranno essere
realizzati fossetti per lo scolo delle acque, preferibilmente in
corrispondenza degli impluvi esistenti;
- i mezzi battipista, che dovranno essere di dimensioni idonee
rispetto alla larghezza della pista, non dovranno operare con
innevamento scarso (indicativamente 20-30 cm. di spessore) nei tratti
extra viabilita' forestale, con particolare attenzione alla
salvaguardia delle aree umide e delle superfici erbacee e non
dovranno spostare masse di neve dalle praterie alla pista, per non
danneggiare il cotico erboso;
- il materiale di scavo dell'edificio dovra' essere impiegato per
effettuare livellamenti o rinverdimenti lungo la pista;
- il materiale terroso di risulta dovra' essere ben sistemato e
costipato e comunque non dovra' essere abbandonato e divenire causa
di dissesto e di alterazione del regime delle acque;
- nelle immediate vicinanze dell'edificio di servizio alla pista,
dovra' essere posta una bacheca informativa bifacciale (o due
pannelli sulle pareti esterne del prefabbricato) che illustri le
caratteristiche naturalistiche di pregio dell'area ed il corretto
comportamento che devono tenere i fruitori dell'impianto in inverno e
gli escursionisti durante tutto l'anno;
- dovranno essere rispettate scrupolosamente tutte le prescrizioni
impartite nella relazione geologica redatta dal dott. geol. Patrizia
Tincani;
- sul lotto di terreno sopradescritto e' vietata qualsiasi altra
opera diversa prevista dal progetto presentato e dal presente atto
autorizzativo;
- per eventuali danni arrecati a cose od a persone in dipendenza dei
lavori suddetti, il concessionario dovra' assumersi piena e completa
responsabilita';
- il richiedente si dovra' impegnare ad osservare tutte le
prescrizioni che fossero poste dagli organi competenti nel rispetto
delle leggi e regolamenti vigenti in materia;
- ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive modifiche ed
integrazioni e del punto 3.4) della delibera della Giunta regionale
1238/02, il proponente e' tenuto a corrispondere alla Provincia,
quale Autorita' competente, le spese istruttorie; tali spese,
calcolate sulla base del costo di realizzazione del progetto,
ammontano a Euro 50 e dovranno essere corrisposte entro 60 giorni
dalla data di deliberazione del presente atto tramite versamento sul
c/c postale n. 10912426 intestato alla Provincia di Reggio Emilia -
Servizio Tesoreria, indicando come causale "spese istruttorie
VIA".".