PROVINCIA DI RAVENNA

COMUNICATO

Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) del progetto di riconversione di ex-pista di pattinaggio a pista di auto elettriche in comune di Riolo Terme

L'Autorita' competente Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la              
Liberta' n. 2/4, Ravenna comunica la decisione relativa alla                    
procedura di verifica (screening) concernente il                                
- progetto: riconversione di ex-pista di pattinaggio a pista di auto            
elettriche in comune di Riolo Terme;                                            
- localizzato: Via Senio n. 2, comune di Riolo Terme;                           
- presentato da: ditta C.I.R. di Capanelli Gabriele & C. Sas con sede           
legale in Riolo Terme, Via Rimembranze n. 8 (RA).                               
Il progetto interessa il territorio del comune di Riolo Terme e della           
provincia di Ravenna.                                                           
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come                    
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente           
Provincia di Ravenna con provvedimento n. 396 del 6/7/2004 del                  
Dirigente del Settore Ambiente e Suolo ha assunto la seguente                   
decisione:                                                                      
1) non assoggettare il progetto della Societa' C.I.R. di Capanelli              
Gabriele & C. Sas per il progetto di riconversione di ex-pista di               
pattinaggio a pista di auto elettriche in comune di Riolo Terme ad              
ulteriore procedura di VIA prevista dalla L.R. 9/99 modificata con              
L.R. 35/00, con le seguenti prescrizioni:                                       
a) l'attivita' non potra' prevedere l'installazione di impianti e/o             
sorgenti acustiche oltre a quelle indicate e strettamente necessarie            
al funzionamento dell'impianto. E' pertanto vietato l'uso di sistemi            
per la diffusione di musica e altoparlanti per la diffusione della              
voce;                                                                           
b) il funzionamento della pista dovra' essere limitato al solo                  
periodo diurno (cosi' come definito negli strumenti urbanistici                 
comunali), come dichiarato in relazione per lo screening;                       
c) il periodo di inizio e fine lavori di cantiere dovra' essere                 
preventivamente concordato con il Comune di Riolo Terme;                        
2) di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura            
predetta a carico del proponente in Euro 20,60, ai sensi                        
dell'articolo 28 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, e successive                  
modificazioni e della deliberazione della Giunta regionale 15 luglio            
2002, n. 238.                                                                   
Si ricorda altresi' che il progetto dovra' ottenere l'autorizzazione            
paesaggistica ai sensi del DLgs 490/99 e successive modifiche ed                
integrazioni, di competenza del Comune di Riolo Terme.                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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