REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA - PARMA 27 settembre 2004, n. 13417

Azienda agricola Chiesa Silvio e Roberto - Domanda 27/4/2000 di concessione di derivazione di acqua pubblica, per uso irriguo, dalle falde sotterranee in comune di Noceto (PR), localita' Fieniletto Cotti - R.R. 41/01 - Artt. 5 e 6. Provvedimento di concessione di derivazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)   determina:                                                          
a) di assentire alla Azienda agricola Chiesa Silvio e Roberto,                  
partita IVA 00714480340, con sede in Noceto, Via Pigozza n. 1 e                 
legalmente domiciliato presso la sede del Comune di Noceto, la                  
concessione, a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in               
comune di Noceto, da destinare ad uso irriguo, nella quantita'                  
stabilita fino ad un massimo e non superiore a moduli 0,20 (20                  
(l/sec.), per un volume complessivo annuo di circa 21.000 metri                 
cubi;                                                                           
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata a               
decorrere dalla data del presente provvedimento e per un periodo                
successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre 2005 con                  
possibilita' di rinnovazione alle condizioni di cui all'art. 27 del             
Regolamento regionale 41/01 ed esercitata nel rispetto degli obblighi           
e delle condizioni contenute nel disciplinare, che costituisce parte            
integrante del presente atto, mediante le opere di presa e adduzione            
descritte nei progetti di massima e definitivi indicati nel                     
disciplinare medesimo;                                                          
c) di fissare la quantita' massima d'acqua da derivare in 20 l/sec.,            
pari a 0,20 moduli massimi, con limitazione del prelievo al periodo             
irriguo;                                                                        
(omissis)                                                                       
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della                
determina n. 13417 in data 27/9/2004                                            
(omissis)                                                                       
Art. 4 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione            
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.                     
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni            
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva              
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'             
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le             
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.                       
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a              
derivare a norma dell'art. 32 del Regolamento regionale 41/01;                  
(omissis)                                                                       
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
G. Larini                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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