PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

COMUNICATO

Titolo II - Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al progetto di distribuzione delle acque del CER "Area Pisciatello - Rubicone" Distretti irrigui Villalta, Bagnarola, Bulgarno', Ruffio, Calisese, Sala, S. Angelo, Gambettola, Gatteo e Longiano

L'Autorita' competente Provincia di Forli'-Cesena comunica la                   
decisione in merito alla procedura di verifica relativa al                      
- progetto: distribuzione delle acque del CER "Area Pisciatello -               
Rubicone" Distretti irrigui Villalta, Bagnarola, Bulgarno', Ruffio,             
Calisese, Sala, S. Angelo, Gambettola, Gatteo e Longiano;                       
- presentato: dal Consorzio di Bonifica Savio Rubicone.                         
Il progetto interessa il territorio dei comuni di Cesena, Gatteo,               
Gambettola, Longiano e Savignano sul Rubicone e della provincia di              
Forli'-Cesena.                                                                  
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 , come                   
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente           
: Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta provinciale prot. n.           
58438/292 del 27/7/2004, ha assunto la seguente decisione:                      
LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA                                      
(omissis)  delibera:                                                            
a) di escludere dalla ulteriore procedura di VIA, ai sensi dell'art.            
10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive                        
modificazioni ed integrazioni, in considerazione del limitato rilievo           
degli impatti attesi, il progetto relativo alla distribuzione delle             
acque del CER "Area Pisciatello - Rubicone" Distretti irrigui                   
Villalta, Bagnarola, Bulgarno', Ruffio, Calisese, Sala, S. Angelo,              
Gambettola, Gatteo e Longiano, presentato dal Consorzio di Bonifica             
Savio Rubicone con le seguenti prescrizioni:                                    
1) accertata la conformita' di massima dell'opera rispetto ai Piani             
regolatori generali dei Comuni territorialmente interessati                     
dall'opera in progetto e' necessario che in fase di progetto                    
esecutivo siano rispettate le prescrizioni dei PRG con particolare              
riferimento alla normativa dell'ambito rurale;                                  
2) come descritto nella parte relativa alle valutazioni sul quadro di           
riferimento programmatico, entrambi i tracciati di progetto                     
intercettano siepi e filari cartografati nella Tav. 3 del PTCP. E'              
necessario, cosi' come previsto dal comma 9 dell'art. 10 delle norme            
del Piano provinciale, che tali elementi non vengano danneggiati e/o            
abbattuti e che si provveda all'eventuale risarcimento degli elementi           
arborei che risultassero, anche successivamente, danneggiati a causa            
della realizzazione delle opere;                                                
3) nella predisposizione del progetto esecutivo, al fine di garantire           
il principio dell'invarianza idraulica, ed adempiere a quanto                   
disposto dall'articolo 9 delle NTA del Piano stralcio di bacino,                
dovranno essere calcolati gli effettivi volumi di laminazione                   
necessari a compensare i maggiori deflussi idrici derivanti                     
dall'attuazione dell'intervento, considerando a tal fine la                     
configurazione finale degli impianti, ovvero la presenza di tutte le            
stazioni di sollevamento di futura realizzazione e delle eventuali              
opere accessorie. I volumi di laminazione dovranno essere computati             
considerando impermeabili le superfici coperte e quelle pavimentate,            
ad esclusione delle superfici afferenti le vasche di compensazione a            
cielo aperto, e dovranno conseguentemente essere adottate idonee                
soluzioni progettuali che garantiscano lo stoccaggio temporaneo delle           
acque ed il rilascio nella rete scolante con una portata defluente              
pari a quella agricola equivalente, adottando i criteri metodologici            
e gli accorgimenti tecnici precisati dalla Direttiva per le verifiche           
di sicurezza idraulica dell'Autorita' dei Bacini Romagnoli;                     
4) in fase di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le misure            
di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualita'            
dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e               
inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d'opera e           
dalle attivita' previste in tale fase, al fine di garantire il non              
peggioramento della qualita' dell'aria esistente, il rispetto dei               
limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla normativa vigente e                
garantire la salute pubblica. In particolare, al fine di limitare le            
emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla                         
movimentazione dei materiali di costruzione, dall'esercizio di                  
impianti fissi e dalla movimentazione dei mezzi su sede stradale di             
cantiere si prescrive quanto segue: (a) per eventuali impianti fissi,           
e' necessario prevedere sistemi di abbattimento per le polveri in               
corrispondenza degli sfiati da serbatoi e miscelatori durante il                
carico, lo scarico e la lavorazione; (b) si dovra' prevedere la                 
copertura o l'umidificazione periodica dei depositi temporanei di               
terre, dei depositi di materie prime ed inerti ponendo particolare              
attenzione a non localizzarli in prossimita' delle aree residenziali            
poste a margine dell'area di cantiere al fine di garantire il non               
sollevamento di polveri; (c) dovra' essere controllato il rischio di            
sollevamento polveri in corrispondenza delle abitazioni presenti                
lungo le vie di transito da e per i cantieri; (d) i cassoni per il              
trasporto degli inerti o materiale di scavo dovranno essere ricoperti           
con teloni;                                                                     
5) in fase di progetto esecutivo devono essere valutate, previste,              
progettate (ubicazione, scelta dei materiali, dimensionamento) e                
verificate mediante studio previsionale di impatto acustico di                  
dettaglio, nonche' realizzate, adeguate misure di insonorizzazione di           
tutti gli impianti previsti dal progetto (stazioni di sollevamento e            
impianti previsti) al fine di garantire il rispetto dei valori limite           
assoluti e differenziali vigenti in prossimita' di tutti i ricettori            
presenti;                                                                       
6) si ritiene necessario che vengano effettuate indagini fonometriche           
di verifica secondo le modalita' descritte di seguito: a) devono                
essere individuati da parte di ARPA, in accordo con l'Ufficio VIA               
provinciale, i ricettori maggiormente prossimi agli impianti previsti           
presso i quali si ritiene necessaria una verifica degli impatti                 
acustici prodotti dal funzionamento degli impianti in relazione alla            
ubicazione dei ricettori stessi e alla tipologia del rumore prodotto;           
b) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla                 
normativa vigente, rilievi fonometrici atti a determinare il rispetto           
dei valori limite differenziali di rumore in periodo diurno e                   
notturno in prossimita' di ogni singolo ricettore individuato secondo           
quanto descritto al punto precedente. Tali rilievi vanno eseguiti               
all'interno degli ambienti abitativi monitorando il rumore residuo in           
assenza di funzionamento degli impianti e il livello equivalente di             
rumore ambientale con impianti in attivita' e con misure di                     
mitigazione acustica realizzate; c) deve essere eseguito un rilievo             
fonometrico del livello di rumore ambientale in esterno in periodo              
diurno e notturno in prossimita' di ogni singolo ricettore                      
individuato secondo quanto descritto al punto a), secondo le                    
modalita' stabilite dalla normativa vigente. Le rilevazioni vanno               
effettuate in condizioni di funzionamento a regime (gestione                    
ordinaria) e con misure di mitigazione acustica realizzate al fine di           
verificare il rispetto dei valori limite assoluti vigenti nelle aree            
monitorate per il periodo diurno e notturno; d) il monitoraggio di              
cui ai punti precedenti dovra' essere eseguito da ARPA secondo le               
modalita' e i criteri da essa definiti e con oneri a carico della               
societa' proponente entro e non oltre 2 mesi dalla data di messa in             
funzione degli impianti previsti dal progetto ovvero di inizio di               
gestione ordinaria dell'opera; e) tutti i risultati e le relative               
elaborazioni e conclusioni dovranno essere successivamente trasmessi            
all'Ufficio VIA - Servizio Pianificazione territoriale della                    
Provincia di Forli'-Cesena e al proponente, entro un mese dal termine           
della esecuzione dei rilievi; f) in caso di verifica da parte                   
dell'ARPA del mancato rispetto dei limiti vigenti, dovranno essere              
progettati e realizzati dalla societa' proponente, a proprio carico e           
entro 5 mesi dal ricevimento da parte di ARPA dei risultati del                 
monitoraggio effettuato, ulteriori interventi di mitigazione e                  
bonifica acustica necessari per garantire il rispetto di tutti i                
limiti vigenti presso tutti i ricettori presenti. Per quanto riguarda           
il funzionamento degli impianti, tali misure di mitigazione dovranno            
prendere in considerazione sia le sorgenti sonore interne                       
all'impianto in oggetto individuate come maggiormente rilevanti e               
responsabili del rilevato mancato rispetto dei limiti vigenti sia               
eventuali misure aggiuntive ritenute e valutate necessarie (ad                  
esempio barriere acustiche); g) le comunicazioni di messa in funzione           
e a regime dell'opera e degli impianti dovranno essere trasmesse a              
cura del proponente, ad ARPA ed all'Amministrazione provinciale di              
Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale - Ufficio VIA; h)           
durante le attivita' di cantiere dovranno inoltre essere messi in               
atto tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni               
sonore sia mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti           
in conformita' alle Direttive CE in materia di emissione acustica               
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole              
attivita', al fine di garantire il rispetto dei valori limite vigenti           
in prossimita' dei ricettori presenti durante le fasi di lavorazione            
previste e nei periodi di loro attivita';                                       
7) relativamente alla sistemazione a verde prevista nelle aree in               
prossimita' degli impianti, si prescrive che, ai fini di un piu'                
adeguato inserimento ambientale e di una piu' efficace mitigazione              
visiva, il sesto di impianto sia il piu' naturaliforme possibile e              
pertanto le essenze che verranno utilizzate dovranno comprendere                
alberi e arbusti alternati fra loro e disposti secondo schemi                   
irregolari;                                                                     
8) si prescrive inoltre che le essenze da utilizzare debbano essere             
scelte tra quelle individuate nel progetto con le seguenti                      
specificazioni: - relativamente alle specie alloctone naturalizzate             
tipiche del paesaggio agricolo, con specifico riferimento a Crataegus           
azaruolus, e' necessario verificare se al momento dell'impianto                 
risultera' in vigore la determinazione del Servizio Fitosanitario               
regionale n. 8895 del 12/9/2004 che vieta l'utilizzo di piante                  
appartenenti al genere Crataegus fino al 31/12/2004; - relativamente            
alle specie arboree igrofile si segnala che va escluso l'impianto di            
Carpinus betulus a causa della scarsa capacita' di adattamento a                
condizioni di ristagno idrico prolungato; - relativamente alle specie           
arboree mesofile o xerofile e' necessario evitare l'utilizzo di                 
Quercus ilex e di Acer opalus in quanto non idonei al contesto di               
pianura nel quale si inserisce il progetto;                                     
9) le operazioni di manutenzione degli impianti arborei e arbustivi             
devono essere garantite per tre anni e deve essere previsto il                  
risarcimento delle fallanze durante il primo anno;                              
10) relativamente alla sistemazione a verde prevista per l'impianto             
Zamagni, si prescrive che venga implementata la cortina intorno alla            
vasca prevedendo almeno una doppia fila di essenze arboree e                    
arbustive con sesto di impianto irregolare;                                     
b) di quantificare in Euro 4.782,79 pari allo 0,02% del valore                  
dell'intervento, le spese istruttorie che, ai sensi dell'art. 28                
della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sono a              
carico del proponente;                                                          
c) di trasmettere la presente delibera al Consorzio di Bonifica Savio           
e Rubicone e all'Amministrazione comunale di Cesena, Gatteo,                    
Gambettola, Cesenatico, Longiano e Savignano sul Rubicone per il                
seguito di competenza;                                                          
d) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante              
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del           
DLgs 18 agosto 2000, n. 267;                                                    
e) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione                   
territoriale per il seguito di competenza;                                      
f) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n.           
9 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito di            
deliberazione.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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