REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2004, n. 342

Criteri e modalita' per l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti e per il rilascio del relativo attestato ai sensi dell'art. 3 della L.R. 11/03

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 24 giugno 2003, n. 11 "Nuove misure per la prevenzione            
delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del            
libretto di idoneita' sanitaria" ed in particolare l'art. 3, comma 2            
laddove prevede che personale alimentarista che svolge mansioni                 
individuate come a rischio ai fini della possibile trasmissione di              
malattie attraverso gli alimenti e' tenuto alla frequenza di                    
specifici corsi di formazione e di aggiornamento in materia di igiene           
degli alimenti ed al possesso del relativo attestato;                           
atteso che il medesimo art. 3, al comma 4 stabilisce che la Giunta              
regionale, entro quattro mesi dall'approvazione della legge, sentita            
la competente Commissione consiliare, definisca con proprio atto:               
a) le mansioni a rischio ai fini dell'individuazione del personale              
tenuto alla frequenza dei corsi di formazione;                                  
b) i contenuti, le modalita' di svolgimento e la periodicita' dei               
corsi formativi e di aggiornamento, individuando i soggetti                     
autorizzati ad effettuare la formazione e l'aggiornamento, nonche' a            
rilasciare la relativa attestazione;                                            
c) le modalita' e i tempi di attivazione dei corsi di formazione e              
aggiornamento;                                                                  
d) la possibilita' di effettuare direttamente sul posto di lavoro la            
formazione mediante personale qualificato, ovvero nell'ambito                   
dell'applicazione del DLgs 26 maggio 1997, n. 155, nonche' con                  
sistemi di formazione a distanza;                                               
e) la possibilita' di intendere soddisfatto il requisito                        
dell'avvenuta formazione con il possesso di specifici titoli di                 
studio;                                                                         
rilevato che l'art. 4 della succitata legge prevede, inoltre, che nel           
medesimo atto vengano definiti, sentite le Associazioni dei                     
consumatori e degli utenti, i contenuti, le modalita' e gli strumenti           
per lo svolgimento di adeguate campagne informative rivolte alla                
popolazione;                                                                    
ritenuto di procedere, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3             
citato, alla approvazione delle allegate linee guida concernenti i              
criteri e le modalita' di accesso ai corsi di formazione per il                 
personale che richiede per la prima volta l'attestato di formazione e           
per quello gia' in possesso di libretto sanitario valido alla data di           
entrata in vigore della L.R. 11/03, al fine di consentire la                    
progressiva e graduale sostituzione del libretto di idoneita'                   
sanitaria con l'attestato di formazione per tutti gli alimentaristi             
che operano sul territorio regionale, definendo altresi' i contenuti            
delle iniziative informative da promuovere nei confronti della                  
popolazione;                                                                    
dato atto che in fase istruttoria sono state effettuate diverse                 
consultazioni con Associazioni di categoria e rappresentanze dei                
lavoratori e che le Associazioni dei consumatori e degli utenti                 
iscritte al Registro regionale previsto dalla L.R. 7 dicembre 1992,             
n. 45, piu' volte convocate con invito formale dal Direttore generale           
Sanita' e Politiche sociali non hanno partecipato alle riunioni;                
richiamata la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n.            
447 del 24 marzo 2003 recante: "Indirizzi in ordine alle relazioni              
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle              
funzioni dirigenziali";                                                         
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco Rossi,             
ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della propria            
deliberazione 447/03;                                                           
acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare "Sanita'            
e Politiche sociali" espresso nella seduta del 12/2/2004;                       
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, in attuazione dell'art. 3 della L.R. 11/03, i                  
criteri e le modalita' per l'organizzazione dei corsi di formazione e           
aggiornamento in materia di igiene degli alimenti e per il rilascio             
del relativo attestato, definiti nelle linee guida tecniche riportate           
nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente                
delibera;                                                                       
2) di definire i contenuti delle iniziative informative da promuovere           
nei confronti della popolazione, cosi' come indicato nell'Allegato 1            
sopra citato;                                                                   
3) di pubblicare integralmente la presente deliberazione ed il                  
relativo allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione                        
Emilia-Romagna.                                                                 
ALLEGATO N. 1                                                                   
Criteri e modalita' per l'organizzazione dei corsi di formazione e              
aggiornamento in materia di igiene degli alimenti e per il rilascio             
del relativo attestato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 11/03                   
1. Classificazione delle mansioni a rischio ai fini                             
dell'individuazione del personale tenuto alla frequenza dei corsi di            
formazione                                                                      
A) Livello 2                                                                    
Cuochi (ristorazione collettiva, scolastica, aziendale, centri di               
produzione pasti, ristoranti e affini, rosticcerie);                            
Pasticceri;                                                                     
Gelatai (produzione);                                                           
Addetti alle gastronomie (produzione e vendita);                                
Addetti alla produzione di pasta fresca;                                        
Addetti alla lavorazione del latte e dei formaggi, esclusi addetti              
alla stagionatura e mungitori;                                                  
Addetti alla macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione            
e vendita (con laboratorio cibi pronti) delle carni, del pesce e dei            
molluschi;                                                                      
Salumieri;                                                                      
Addetti alla produzione di ovoprodotti (escluso imballaggio).                   
B) Livello 1                                                                    
Baristi (ad esclusione  della sola somministrazione di bevande);                
Fornai e addetti alla produzione di pizze, piadine e analoghi;                  
Addetti alla vendita di alimenti sfusi esclusi ortofrutticoli;                  
Personale addetto alla somministrazione/porzionamento dei pasti nelle           
strutture scolastiche e socio-assistenziali.                                    
C) Livello 0                                                                    
Camerieri;                                                                      
Lavapiatti;                                                                     
Addetti all'industria conserviera;                                              
Addetti alla produzione delle paste alimentari secche;                          
Trasportatori/magazzinieri;                                                     
Addetti alla lavorazione e vendita prodotti ortofrutticoli, spezie,             
prodotti erboristici;                                                           
Addetti alla produzione e lavorazione del vino e delle bevande;                 
Addetti ai distributori automatici di alimenti e bevande;                       
Tabaccai e farmacisti;                                                          
Promoter;                                                                       
Addetti alle pulizie in strutture alberghiere e collettive;                     
Personale sanitario o di assistenza in strutture sanitarie;                     
Personale docente nelle strutture scolastiche;                                  
Addetti alle produzioni alimentari a rischio microbiologico nullo o             
con ciclo tecnologico che garantisce basso o nullo apporto microbico            
sul prodotto finale (torrefazione caffe', tostatura frutta secca,               
oleifici, produzione miele, produzione caramelle e affini,                      
lavorazione e confezionamento funghi freschi e secchi, . . .);                  
Addetti alla vendita del pesce;                                                 
Addetti all'imballaggio delle uova;                                             
Addetti ad altre lavorazioni non comprese nei gruppi A) e B).                   
Gli addetti alle mansioni elencate nei livelli 1 e 2 sono tenuti al             
possesso dell'attestato di formazione ottenuto secondo le modalita'             
indicate nel presente atto al termine di specifico corso di                     
formazione/aggiornamento; gli addetti alle mansioni elencate nel                
livello 0 sono esclusi da tale obbligo.                                         
Gli addetti alle sagre e feste popolari in cui si effettua                      
preparazione e somministrazione in loco di alimenti, sono esclusi               
dall'obbligo dell'attestato di formazione, in funzione                          
dell'occasionalita' e temporaneita' dell'evento, ad eccezione di un             
responsabile appositamente identificato per ogni Associazione o Ente            
che esercita tali attivita' nell'ambito della manifestazione.                   
2. Modalita' di svolgimento e periodicita' dei corsi di formazione e            
aggiornamento                                                                   
Sono previste due tipologie di corsi che danno luogo al rilascio                
dell'attestato di formazione di cui all'art. 3, comma 2 della L.R.              
11/03:                                                                          
- Corso base tipo I (corso di formazione) della durata di ore 3,                
destinato a soggetti che richiedono per la prima volta l'attestato di           
formazione e non sono in possesso di libretto sanitario                         
precedentemente rilasciato;                                                     
- Corso base tipo II (corso di aggiornamento) della durata di ore 2,            
destinato a soggetti in possesso del libretto sanitario e a quelli              
che richiedono il rinnovo dell'attestato.                                       
I corsi vengono organizzati periodicamente dai Dipartimenti di                  
Sanita' pubblica competenti per territorio, in funzione delle                   
necessita' legate alla realta' produttiva locale e in modo da                   
garantire l'accesso ai corsi medesimi entro ambiti territoriali e               
termini temporali compatibili con le esigenze dell'utenza e della               
funzionalita' dei Servizi dell'Azienda Unita' sanitaria locale.                 
E' prevista l'attivazione di corsi basati su tecniche di                        
apprendimento a distanza mediante sistema informatico; tale materiale           
dovra' essere reso disponibile sul portale del Servizio Sanitario               
regionale SALUTE-R.                                                             
L'attivita' di docenza ai corsi e' svolta dal personale sanitario e             
tecnico del Dipartimento di Sanita' pubblica dell'Azienda Unita'                
sanitaria locale in possesso delle necessarie professionalita' e                
competenza.                                                                     
Il numero dei partecipanti a ciascun corso sara' definito in modo da            
favorire al massimo l'apprendimento basato sulla partecipazione dei             
discenti.                                                                       
In occasione dei corsi viene fornito ai partecipanti a cura del                 
medesimo Dipartimento idoneo materiale didattico-formativo.                     
L'attestato di avvenuta formazione viene rilasciato esclusivamente              
dal Dipartimento di Sanita' pubblica che ha gestito il Corso di                 
formazione/aggiornamento ai soggetti che risultano avere soddisfatto            
l'obbligo della frequenza e superato con esito soddisfacente il                 
questionario di apprendimento finale del corso stesso. Detto                    
attestato puo' essere rilasciato anche a soggetti che, pur non avendo           
frequentato il corso, a seguito di corsi di formazione frequentati              
presso altri Enti o a seguito di preparazione individuale su idoneo             
materiale formativo, facciano specifica richiesta di accedere alla              
prova finale di apprendimento e dimostrino di possedere le necessarie           
conoscenze.                                                                     
3. Compatibilita' con altre iniziative formative                                
Tenuto conto che i responsabili delle industrie alimentari devono               
assicurare, ai sensi del DLgs 155/97 (Capitolo X allegato al DLgs               
155/97) e di altre normative specifiche di settore in materia di                
autocontrollo, una formazione e un addestramento adeguato in                    
relazione al tipo di attivita' svolta dagli addetti, ai sensi della             
L.R. 11/03 si intende soddisfatto il requisito dell'avvenuta                    
formazione se questa viene effettuata in azienda secondo modalita' e            
contenuti idonei da parte di personale qualificato per formazione               
professionale, per le attivita' condotte e per le responsabilita'               
sostenute in materia. Pertanto l'attestato di formazione puo' essere            
rilasciato anche a soggetti che nell'ambito degli obblighi formativi            
previsti dal DLgs 155/97, abbiano frequentato corsi - anche gestiti             
dalle Associazioni di settore e da altri Enti - riconosciuti idonei             
dal Dipartimento di Sanita' pubblica dell'Azienda Unita' sanitaria              
locale competente, in quanto basati su programmi compatibili con i              
contenuti formativi del presente atto e in quanto prevedono una                 
valutazione finale dell'apprendimento documentata dal responsabile              
dei corsi stessi.                                                               
Puo' essere rilasciato dal Dipartimento di Sanita' pubblica                     
l'attestato di formazione a quei soggetti che hanno frequentato con             
esito positivo un corso professionale per la somministrazione di                
alimenti e bevande istituito o riconosciuto idoneo dalla Regione                
Emilia-Romagna o da altra Regione o Provincia autonoma, come previsto           
dall'art. 6 della L.R. n. 14 del 26/7/2003 "Disciplina dell'esercizio           
delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande".                     
Analogamente, puo' essere rilasciato l'attestato di formazione ai               
soggetti in possesso di dichiarazione delle competenze rilasciata al            
termine dei corsi di idoneita' al Commercio alimentare in attuazione            
della L.R. 14/99 (delibera di Giunta regionale 1710/99), in                     
applicazione dell'art. 5 del DLgs 31/3/1998, n. 114.                            
L'attestato di formazione puo' essere rilasciato inoltre a soggetti             
che dimostrano di essere in possesso delle conoscenze richieste,                
definite nel presente atto, mediante il superamento di prove                    
teorico-pratiche somministrate sul posto di lavoro dal personale di             
vigilanza all'atto degli accertamenti eseguiti ai fini                          
autorizzativi.                                                                  
L'attestato di formazione, limitatamente ai casi di richiesta di                
rinnovo dell'attestato stesso, puo' essere rilasciato anche a seguito           
di partecipazione a specifiche iniziative di aggiornamento                      
organizzate dalle Associazioni di categoria, preventivamente                    
condivise con il Dipartimento di Sanita' pubblica e che prevedano               
comunque contenuti compatibili con quelli identificati dal presente             
atto deliberativo e per i quali siano previste valutazioni finali               
dell'apprendimento.                                                             
4. Validita' dell'attestato di formazione                                       
L'attestato di formazione ha validita' :                                        
- triennale per gli addetti alle mansioni ad alto rischio (livello 2            
definito dal presente atto);                                                    
- quadriennale per gli addetti alle mansioni a medio rischio (livello           
1 definito dal presente atto).                                                  
Alla scadenza, i soggetti interessati sono tenuti alla frequenza di             
un corso di aggiornamento finalizzato al rinnovo dell'attestato                 
medesimo.                                                                       
Gli operatori dell'Azienda Unita' sanitaria locale, nell'ambito del             
controllo ufficiale dei prodotti alimentari effettuato ai sensi della           
vigente normativa, procedono anche alla verifica del livello di                 
formazione degli operatori alimentaristi e dell'applicazione dei                
principi appresi dagli stessi nell'espletamento delle mansioni a cui            
sono assegnati nell'ambiente di lavoro.                                         
5. Specifici titoli di studio                                                   
I seguenti titoli di studio consentono di ritenere soddisfatto il               
requisito del possesso dell'attestato di formazione:                            
- diploma di Scuola Alberghiera                                                 
- diploma di Perito Agrario                                                     
- laurea in:                                                                    
Medicina e Chirurgia                                                            
Scienze Biologiche (o titolo equipollente)                                      
Farmacia                                                                        
Medicina Veterinaria                                                            
Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (o              
titolo equipollente)                                                            
Assistente Sanitario (o titolo equipollente)                                    
Infermieristica (o titolo equipollente)                                         
Scienze e Tecnologia alimentare (o titolo equipollente)                         
Dietistica (o titolo equipollente)                                              
Agraria (o titolo equipollente)                                                 
Scienza e Tecnologia delle produzioni animali (o titolo                         
equipollente)                                                                   
Analogamente, ai fini della previsione di cui al presente paragrafo,            
il Dipartimento di Sanita' pubblica puo' valutare come utili altri              
titoli di studio, qualora risulti da documentazione ufficiale del               
percorso formativo, il superamento di almeno un esame in discipline             
attinenti i rischi biologici collegati al consumo di alimenti.                  
Pertanto, le persone in possesso dei titoli di cui sopra non sono               
soggette all'obbligo della frequenza ai corsi di formazione e                   
aggiornamento.                                                                  
Ad essi sara' rilasciato dal Dipartimento di Sanita' pubblica                   
competente per territorio, su richiesta dell'interessato,                       
dichiarazione attestante il possesso del titolo di studio, valida ai            
fini della L.R. 11/03 in sostituzione dell'attestato di formazione.             
6. Contenuti dei corsi di formazione/aggiornamento                              
- Le malattie trasmesse da alimenti                                             
- Valutazione del rischio connesso alle diverse fasi del ciclo di               
produzione degli alimenti, con particolare riferimento all'attivita'            
svolta dai soggetti interessati                                                 
- Modalita' di contaminazione degli alimenti e ruolo                            
dell'alimentarista nella prevenzione delle malattie trasmesse da                
alimenti: simulazioni e soluzioni di problemi "sul campo";                      
- Igiene personale: procedure di controllo comportamentale;                     
- Igiene e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature.                   
Tali contenuti devono essere articolati in rapporto agli specifici              
obiettivi dei corsi di formazione (acquisire conoscenze e competenze            
di base) e di aggiornamento (rinforzare ed approfondire le conoscenze           
possedute con particolare attenzione al controllo dei rischi connessi           
all'attivita' espletata dai soggetti).                                          
Al termine di ogni corso e' prevista una prova di valutazione finale            
con test (12 domande a risposta multipla) ai fini del successivo                
rilascio dell'attestato di formazione.Chi ottiene un esito negativo             
alla prova di valutazione scritta (5 o piu' errori) puo' essere                 
sottoposto ad un approfondimento in forma orale e, in caso di mancato           
superamento della prova per comprovata assenza delle nozioni di base,           
e' tenuto a frequentare un ulteriore corso.                                     
Chi accede esclusivamente al test di valutazione finale, senza aver             
frequentato il corso, in caso di non superamento della prova dovra'             
frequentare un corso successivo.                                                
7. Modalita' e tempi di attivazione dei corsi di formazione e                   
aggiornamento                                                                   
I corsi di formazione organizzati dal SSR ai sensi della L.R. 11/03             
nei primi sei mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino                   
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del presente atto deliberativo           
sono riservati ai soggetti che hanno necessita' dell'attestato di               
formazione e non sono in possesso di alcun titolo valido ai sensi               
della L.R. 11/03 e della presente delibera (libretto di idoneita'               
sanitaria valido alla data di entrata in vigore della L.R. 11/03,               
titolo di studio idoneo a soddisfare l'obbligo formativo di cui alla            
medesima legge e specificato dal presente provvedimento).                       
I soggetti che richiedono per la prima volta l'attestato di                     
formazione e sono tenuti alla frequenza dei corsi devono acquisire              
tale attestato prima di poter essere adibiti a qualsiasi mansione               
compresa fra quelle ad alto e medio rischio specificate nel presente            
atto. Nelle more dell'attivazione e dell'espletamento del primo corso           
utile ed accessibile presso una Azienda Unita' sanitaria locale, tali           
soggetti possono essere avviati anche ad un'attivita' lavorativa                
compresa nelle categorie sopraddette purche' sotto il diretto                   
controllo del responsabile dell'azienda alimentare o di suo delegato,           
fatto salvo l'obbligo di acquisire l'attestato al piu' tardi entro un           
mese dall'inizio dell'attivita' professionale.                                  
Le aziende alimentari che ritengono di poter soddisfare per il                  
proprio personale il requisito della formazione/aggiornamento                   
nell'ambito degli obblighi previsti dal DLgs 155/97, trasmettono                
all'Azienda Unita' sanitaria locale territorialmente competente i               
programmi dei corsi da espletare per la valutazione di compatibilita'           
con i contenuti della L.R. 11/03 e del presente atto deliberativo. In           
caso positivo l'azienda alimentare trasmette al Dipartimento di                 
Sanita' pubblica l'elenco del personale interessato ai fini del                 
rilascio dell'attestato di formazione.                                          
Il Dipartimento rilascia l'attestato di formazione ai soggetti                  
richiedenti entro il termine massimo di 15 giorni.                              
In caso di modifica dei contenuti del corso, o a seguito della                  
necessita' di introdurre innovazioni nel programma formativo, sulla             
base di indirizzi regionali, dovra' essere nuovamente valutata la               
compatibilita' del corso con la L.R. 11/03.                                     
Le valutazioni di compatibilita' da parte del Dipartimento di Sanita'           
pubblica devono essere sufficientemente tempestive, in modo da                  
favorire l'utilizzo di questa modalita' di formazione, che appare               
particolarmente adeguata in quanto specificamente legata ai rischi              
presenti nel processo produttivo dell'azienda alimentare.                       
D'intesa con le Associazioni di categoria, potranno essere rilasciati           
rinnovi dell'attestato di formazione, con le medesime modalita' di              
cui al punto precedente, a soggetti che dimostrino la frequenza ad              
iniziative formative che soddisfino il requisito dell'avvenuto                  
aggiornamento previsto dal presente atto deliberativo.                          
Gli operatori alimentaristi gia' in possesso del libretto sanitario             
valido ai sensi della L.R. 11/03 che svolgono mansioni comprese nella           
categoria A), livello 2 sono tenuti ad acquisire l'attestato di                 
formazione entro il 31/12/2006.                                                 
Gli operatori alimentaristi gia' in possesso del libretto sanitario             
valido ai sensi della L.R. 11/03 che svolgono mansioni comprese nella           
categoria B), livello 1 sono tenuti ad acquisire l'attestato di                 
formazione entro il 31/12/2007.                                                 
8. Informazioni alla popolazione                                                
La Regione Emilia-Romagna e le Aziende Sanitarie locali promuovono              
iniziative informative nei confronti della popolazione con l'uso di             
strumenti diversificati, i cui contenuti devono essere definiti                 
congiuntamente alle Associazioni dei consumatori e degli utenti                 
iscritte al Registro regionale previsto dalla L.R. 7 dicembre 1992,             
n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), sentite             
anche le Associazioni di categoria del settore alimentare.                      
Tali contenuti devono comunque prevedere:                                       
- l'andamento epidemiologico delle Malattie trasmissibili attraverso            
gli alimenti (MTA) e la valutazione dell'impatto della presente                 
normativa su tale andamento;                                                    
- gli obiettivi e le finalita' dei programmi di controllo intrapresi            
dai Dipartimenti di Sanita' pubblica sull'igiene degli alimenti e               
della nutrizione;                                                               
- i principali fattori di rischio connessi con l'alimentazione e le             
misure efficaci per la loro prevenzione.                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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