REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA - PARMA 9 aprile 2004, n. 4779

Domanda in data 21/2/1996 della Societa' Pesca Sportiva di Tavolana di concessione in sanatoria di derivazione acque pubbliche dal rio Magnano e rio Tavolana in comune di Calestano per uso pesca sportiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) d'assentire alla Societa' Pesca Sportiva di Tavolana, codice                 
fiscale 92046390347, con sede in comune di Calestano, Via Mazzini n.            
42 e legalmente rappresentata dal sig. Maurizio Farina, la                      
concessione in sanatoria a derivare acqua pubblica dal rio Magnano e            
dal rio Tavolana in comune di Calestano, localita' Le Piane di Sotto,           
da destinare ad uso pescicoltura, nella quantita' stabilita di medi             
moduli 0,10 (10 l/s) e fino ad un massimo di moduli 0,30 (30 l/s) e             
con restituzione al torrente Baganza nella medesima localita';                  
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata con             
efficacia dall'1 gennaio 1993 con riferimento all'obbligo del                   
pagamento dei canoni arretrati, cui e' riferito l'inizio                        
dell'attivita' di derivazione e per un periodo successivo e continuo            
fino al termine del 31 dicembre 2005, con possibilita' di                       
rinnovazione alle condizioni di cui all'art. 27 del R.R. 41/01 ed               
esercitata nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute             
nel disciplinare, che costituisce parte integrante del presente atto,           
mediante le opere di presa ed adduzione descritte nei progetti di               
massima e definitivi indicati nel disciplinare medesimo e secondo le            
disposizioni per l'esercizio e la manutenzione dello sbarramento di             
ritenuta e del relativo bacino contenute nell'apposito disciplinare             
in data 16/5/2003 che forma parte integrante del presente atto;                 
c) di fissare la quantita' massima d'acqua da derivare in 30 l/s,               
pari a 0,30 moduli massimi;                                                     
(omissis)                                                                       
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della                
determina n. 4779 in data 9/4/2004                                              
(omissis)                                                                       
Art. 4 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione            
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.                     
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni            
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva              
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'             
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le             
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.                       
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a              
derivare a norma dell'art. 32 del R.R. 41/01.                                   
(omissis)                                                                       
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Gianfranco Larini                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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