COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONI ANIMALI
Regime quote latte: definizioni dei termini "consegna" e "vendita diretta"
Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del
Reg. (CE) n. 595 della Commissione del 30 marzo 2004, si riportano di
seguito le definizioni di "consegne" e "vendite dirette", cosi' come
previste dall'art. 5, lett. f) e g) del Reg. (CE) n. 1788/2003 del
Consiglio.
- Consegna: qualsiasi consegna di latte, ad esclusione di ogni altro
prodotto lattiero-caseario, da parte di un produttore ad un
acquirente, indipendentemente dal fatto che al trasporto provveda il
produttore, l'acquirente, l'impresa dedita al trattamento o alla
trasformazione di tali prodotti o un terzo.
- Vendita diretta: qualsiasi vendita o cessione di latte, da parte di
un produttore, direttamente al consumatore, nonche' qualsiasi vendita
o cessione, da parte di un produttore, di altri prodotti
lattiero-caseari.
Allo scopo di provvedere all'eventuale regolarizzazione del proprio
quantitativo di riferimento individuale, si ricorda che il Decreto
del Ministro delle Politiche agricole e forestali del 31/7/2003, art.
20, prevede che il produttore titolare di un quantitativo di
riferimento possa chiedere il passaggio temporaneo o definitivo,
totale o parziale, della propria quota da consegne a vendite dirette
o viceversa, presentando motivata istanza alla Regione (alla
Provincia competente per territorio) entro il 15 dicembre di ogni
anno.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Davide Barchi