REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA - PARMA 8 settembre 2003, n. 10825

(III B) - Ditta Mantovani Paolo e Nando - Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica, 27/5/2002 per uso irriguo, dal torrente Rovacchia nel comune di Fidenza (PR). Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 - Artt. 5, 6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)   determina:                                                          
a) di assentire ai signori Mantovani Paolo e Mantovani Nando, partita           
IVA 00536630346, con sede in Fidenza (PR), Coduro n. 8 e legalmente             
domiciliati presso la sede del Comune di Fidenza, la concessione a              
derivare acqua pubblica dal torrente Rovacchia nel comune di Fidenza,           
da destinare a uso irriguo, nella quantita' stabilita fino ad un                
massimo e non superiore a moduli 0,15 (15,00 (l/sec.), per un volume            
complessivo annuo di circa 8.000 metri cubi;                                    
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata a               
decorrere dalla data del presente provvedimento e per un periodo                
successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre 2005 con                  
possibilita' di rinnovazione alle condizioni di cui all'art. 27 del             
Regolamento regionale 41/01 ed esercitata nel rispetto degli obblighi           
e delle condizioni contenute nel disciplinare, che costituisce parte            
integrante del presente atto, mediante le opere di presa e adduzione            
descritte nel progetto indicato nel disciplinare medesimo;                      
c) di fissare la quantita' massima d'acqua da derivare in 15,00                 
l/sec., pari a 0,15 moduli massimi, con limitazione del prelievo al             
periodo irriguo;                                                                
(omissis)                                                                       
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della                
determina n. 10825 in data 8/9/2003                                             
(omissis)                                                                       
Art. 4 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione            
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.                     
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni            
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva              
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'             
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le             
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.                       
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a              
derivare, a norma dell'art. 32 del Regolamento regionale 41/01;                 
(omissis)                                                                       
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
G. Larini                                                                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina