REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE 3 dicembre 2004, n. 17963

R.R. 17/03. Anagrafe delle Aziende agricole - Attivazione dell'anagrafe delle Aziende agricole per i procedimenti di cui al Regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Visti:                                                                          
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni           
regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto           
1983, n. 34" ed in particolare l'art. 22;                                       
- il DPR 1 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per                 
l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e                    
dell'Anagrafe delle Aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14,           
comma 3 del DLgs 30 aprile 1998, n. 173";                                       
- il R.R. del 15 settembre 2003 n. 17 "Disciplina dell'Anagrafe delle           
Aziende agricole dell'Emilia-Romagna", con il quale si e' data                  
attuazione alla normativa sopra citata;                                         
- la determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle                  
imprese dell'8 ottobre 2003 - n. 12818, " R.R. 17/03 - Anagrafe delle           
Aziende agricole. Determinazione dei contenuti informativi                      
dell'archivio e del fascicolo aziendale";                                       
- la determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle                  
imprese del 28 novembre 2003 - n. 16309, "R.R. 17/03 - Anagrafe delle           
Aziende agricole. Disposizioni in merito ad attivazione dell'Anagrafe           
delle Aziende agricole dell'Emilia-Romagna";                                    
- il Regolamento CE del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999,                
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;                    
- il Regolamento CE della Commissione n. 1623/00 del 25 luglio 2000 e           
successive modifiche, recante modalita' di applicazione del                     
Regolamento CE n. 1493/99 per quanto riguarda i meccanismi di                   
mercato;                                                                        
- il Regolamento CE della Commissione n. 1282/01 del 28 giugno 2001             
recante modalita' di applicazione del Regolamento CE n. 1493/1999 per           
quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il             
controllo del mercato del settore vitivinicolo e recante modifica del           
Regolamento CE n. 1623/00;                                                      
- la circolare AGEA n. 35 del 24 aprile 2001, "Istruzioni concernenti           
adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria             
in ordine ai settori: seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e                  
settore vitivinicolo";                                                          
- la delibera della Giunta regionale n. 1949 del 7 ottobre 2003                 
recante "Disposizioni applicative dei Regolamenti (CE) n. 1493/99 e             
n. 1227/00 e successive modificazioni relative a potenziale viticolo            
regionale, classificazione varieta' di viti per uve da vino, tenuta e           
gestione albi ed elenchi dei vigneti DOCG, DOC e IGT.";                         
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali                 
dell'8 ottobre 2004, n. 2159, recante "Criteri di compilazione e                
modalita' di presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve            
e di produzione vinicola";                                                      
- la circolare AGEA n. 508 del 12 ottobre 2004 "Vitivinicolo -                  
Dichiarazioni 2004/2005 Istruzioni applicative generali per la                  
compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di raccolta uve e           
produzione di vino";                                                            
- il decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali dell'8           
luglio 2004 con il quale AGREA e' riconosciuto organismo pagatore,              
nel territorio di competenza, per la gestione ed i pagamenti                    
riguardanti tutti i residui settori di intervento ivi comprese le               
nuove linee di premio definite con la riforma della PAC;                        
considerato che:                                                                
- dopo valutazioni congiunte, AGREA ed il Coordinamento di AGEA,                
hanno definito i tempi di attuazione e le modalita' di passaggio                
delle competenze all'Organismo pagatore;                                        
- per quanto attiene il Settore vitivinicolo AGEA, per la campagna              
2004/2005, continuera' a gestire il settore con riferimento a:                  
1. aiuti all'arricchimento ed al magazzinaggio di vini e mosti;                 
2. aiuti ai succhi d'uva;                                                       
considerato altresi' che:                                                       
- la predetta circolare AGEA n. 508 del 12 ottobre 2004 stabilisce              
che, per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta uve e                 
produzione di vino, i soggetti che hanno gia' dato mandato ad un CAA            
devono avvalersi dello stesso, mentre i soggetti non aderenti ad un             
CAA, che hanno intenzione anch'essi di avvalersi di un Centro                   
Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), dovranno preventivamente              
conferire mandato;                                                              
atteso che:                                                                     
- AGEA procede alla raccolta delle denunce di raccolta uve e                    
produzione di vino previa costituzione o aggiornamento del fascicolo            
aziendale;                                                                      
- per i soggetti interessati non aderenti ad un CAA che hanno                   
intenzione anch'essi di avvalersi di un Centro Autorizzato di                   
Assistenza Agricola (CAA) dovra' obbligatoriamente essere costituito            
il fascicolo aziendale;                                                         
- il fascicolo aziendale del produttore costituito secondo le                   
modalita' stabilite con circolare AGEA n. 508 del 12 ottobre 2004               
punto 4.3.1 e' da considerarsi conforme a quanto stabilito con                  
circolare AGEA n. 35 del 24 aprile 2001, con il R.R. 17/03 e con la             
determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese               
dell'8 ottobre 2003, n. 12818;                                                  
- ai sensi del Regolamento CE della Commissione 1282/01, art. 2,                
comma 2, sono esonerati dall'obbligo della presentazione:                       
a) delle dichiarazioni di raccolta uve i produttori le cui aziende              
comprendono meno di 10 are di vigneto e il cui raccolto non e' stato            
e non sara', neppure in parte, immesso in commercio sotto qualsiasi             
forma;                                                                          
b) delle dichiarazioni di produzione vinicola i produttori che,                 
mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati,               
ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non e' stato           
e non sara' commercializzato sotto qualsiasi forma;                             
ritenuto pertanto necessario, al fine di agevolare il regolare                  
svolgimento della presentazione delle dichiarazioni di raccolta uve e           
produzione di vino 2004/2005, visto l'approssimarsi del termine di              
scadenza per la presentazione delle dichiarazioni medesime, definire            
le condizioni operative inerenti la costituzione, conservazione ed              
aggiornamento del fascicolo aziendale del produttore, i cui dati non            
siano contenuti nell'archivio informatizzato dell'Anagrafe delle                
Aziende agricole, secondo le specifiche sotto riportate:                        
a) per i produttori, tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di           
raccolta uve e produzione di vino: 1. la costituzione, conservazione            
ed aggiornamento del fascicolo aziendale spetta al CAA prescelto                
quale gestore anagrafico ai sensi del R.R. 17/03, art. 6, i dati                
contenuti nel fascicolo aziendale saranno inseriti nell'archivio                
informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende agricole e validati ai               
sensi del R.R. 17/03, art. 4, comma 5;                                          
b) per i produttori esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni           
di raccolta uve e produzione di vino, ai sensi del Regolamento CE               
della Commissione n. 1282/01, art. 2, comma 2, che intendano                    
presentare domanda per impiantare, estirpare, reimpiantare,                     
realizzare un sovrainnesto, modificare la forma di allevamento di un            
vigneto o trasferire in azienda il diritto di reimpianto acquistato             
da terzi: 1. la costituzione, conservazione ed aggiornamento del                
fascicolo aziendale spetta al CAA prescelto quale gestore anagrafico            
ai sensi del R.R. 17/03, art. 6, i dati contenuti nel fascicolo                 
aziendale saranno inseriti nell'archivio informatizzato dell'Anagrafe           
delle Aziende agricole e validati ai sensi del R.R. 17/03, art. 4,              
comma 5;                                                                        
le operazioni di validazione, per i soggetti di cui al citato punto             
b), saranno consentite ai CAA mediante le specifiche modifiche al               
programma informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende Agricole                   
predisposte in accordo con AGREA;                                               
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37;                                                    
richiamate le seguenti determinazioni del Direttore generale                    
Agricoltura:                                                                    
- n. 1289 del 22 febbraio 2002, con la quale sono stati specificati             
gli ambiti di competenza assegnati ai Servizi istituiti nell'ambito             
della Direzione con deliberazione della Giunta regionale n. 2832 del            
17 dicembre 2001;                                                               
- n. 4244 del 31 marzo 2004 con la quale, tra l'altro, sono stati               
conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura nell'ambito della             
Direzione, nonche' la deliberazione della Giunta regionale n. 642 del           
5 aprile 2004 relativa all'approvazione dell'atto di conferimento;              
accertata l'assenza della Responsabile del Servizio Aiuti alle                  
imprese;                                                                        
visto in particolare il punto 2) del dispositivo della determinazione           
del Direttore generale Agricoltura n. 6756 del 19/5/2004 recante                
"Incarichi di sostituzione, per assenza o impedimento, dei                      
Responsabili dei Servizi della Direzione generale Agricoltura per               
l'anno 2004";                                                                   
attestata la regolarita' amministrativa del presente provvedimento ai           
sensi della deliberazione 447/03;                                               
determina:                                                                      
1) di attivare, cosi' come stabilito all'art. 10, comma 2 del R.R.              
17/03, l'Anagrafe delle Aziende agricole per i procedimenti di cui al           
Regolamento CE della Commissione n. 1282/01 del 28 giugno 2001;                 
2) di definire le condizioni operative inerenti la costituzione,                
conservazione ed aggiornamento del fascicolo aziendale del                      
produttore, i cui dati non siano contenuti nell'archivio                        
informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende agricole, secondo le                 
specifiche sotto riportate:                                                     
a) per i produttori, tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di           
raccolta uve e produzione di vino: 1. la costituzione, conservazione            
ed aggiornamento del fascicolo aziendale spetta al CAA prescelto                
quale gestore anagrafico ai sensi del R.R. 17/03, art. 6, i dati                
contenuti nel fascicolo aziendale saranno inseriti nell'archivio                
informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende agricole e validati ai               
sensi del R.R. 17/03, art. 4, comma 5;                                          
b) per i produttori esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni           
di raccolta uve e produzione di vino, ai sensi del Regolamento CE               
della Commissione n. 1282/01, art. 2, comma 2, che intendano                    
presentare domanda per impiantare, estirpare, reimpiantare,                     
realizzare un sovrainnesto, modificare la forma di allevamento di un            
vigneto o trasferire in azienda il diritto di reimpianto acquistato             
da terzi: 1. la costituzione, conservazione ed aggiornamento del                
fascicolo aziendale spetta al CAA prescelto quale gestore anagrafico            
ai sensi del R.R. 17/03, art. 6, i dati contenuti nel fascicolo                 
aziendale saranno inseriti nell'archivio informatizzato dell'Anagrafe           
delle Aziende agricole e validati ai sensi del R.R. 17/03, art. 4,              
comma 5;                                                                        
3) le operazioni di validazione, per i soggetti di cui al citato                
punto b), saranno consentite ai CAA mediante le specifiche modifiche            
al programma informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende agricole                
predisposte in accordo con AGREA;                                               
4) di disporre che il presente atto sia pubblicato nel Bollettino               
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
per LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Dario Manghi                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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