REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 maggio 2004, n. 1014

Attuazione art. 10, comma 21 della Legge 30/5/2003, n. 119 e DM 26/2/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2004) per la riconversione delle aziende zootecniche da latte bovino in aziende estensive indirizzo carne/latte non bovino - Linee guida regionali

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il Reg. (CE) n. 1254/1999 del 17 maggio 1999, relativo                        
all'organizzazione comune dei mercati del settore carni e successive            
modificazioni e integrazioni;                                                   
- il Reg. (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, sul sostegno allo               
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e           
di garanzia (FEAOG), e successive modificazioni e integrazioni;                 
- la comunicazione della Commissione Europea (2000/C 28/02) recante             
gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore                  
agricolo;                                                                       
- la Decisione della Commissione Europea C (2000) n. 2153 del 20                
luglio 2000 di approvazione del PRSR 2000-2006;                                 
- la Decisione della Commissione Europea C (2003) 2697 del 17 luglio            
2003 di modifica del predetto PRSR 2000-2006;                                   
- il Reg. (CE) n. 1788/2003 del 29 settembre 2003, che stabilisce un            
prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari ed               
abroga, sostituendolo, il Reg. (CEE) n. 3950/1992;                              
- la Legge 30 maggio 2003, n. 119 "Riforma della normativa interna di           
applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei             
prodotti lattiero caseari";                                                     
- il decreto del MiPAF 26 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta              
Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2004, recante "Modalita' di attuazione             
del programma di abbandono totale della produzione lattiera ai sensi            
dell'art. 10, comma 20 della Legge 30 maggio 2003, n. 119";                     
- il decreto del MiPAF 26 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta              
Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2004, recante "Modalita' di attuazione             
del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da           
latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte              
non bovino di cui all'art. 10, comma 21 della Legge 30 maggio 2003,             
n. 119";                                                                        
- la propria deliberazione n. 305 del 25 febbraio 2002 di modifica              
del Programma operativo della Misura 1.a ed approvazione del testo              
coordinato;                                                                     
- la propria deliberazione n. 2732 del 22 dicembre 2003 di                      
adeguamento del predetto Programma operativo sulla base delle                   
modifiche apportate al PRSR 2000-2006 ed approvate dalla Commissione            
Europea con la citata Decisione C (2003) 2697 del 17 luglio 2003;               
preso atto che il sopracitato DM 26 febbraio 2004, pubblicato nella             
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2004, prevede la possibilita'             
per i produttori di latte bovino di aderire ad un programma di                  
abbandono totale e definitivo della produzione medesima garantendo,             
al contempo, l'accesso al regime di aiuti per la riconversione                  
dell'azienda di cui sono titolari in azienda estensiva ad indirizzo             
carne o latte non bovino;                                                       
preso atto altresi' che il successivo DM 26 febbraio 2004, pubblicato           
nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2004, dispone all'art. 2,           
comma 1, che entro 60 giorni dalla entrata in vigore dello stesso               
ogni Regione determini le proprie linee di indirizzo per la                     
formulazione della graduatoria regionale dei produttori che intendono           
procedere alla riconversione dell'azienda, in relazione alle diverse            
condizioni ed esigenze della zootecnia regionale e tenendo conto di             
alcuni fattori, quali lo sviluppo delle razze autoctone, i marchi di            
qualita' e i sistemi di tracciabilita';                                         
atteso che tali linee di indirizzo devono essere coerenti con gli               
orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i Piani              
regionali di Sviluppo rurale di cui al Reg. (CE) n. 1257/1999;                  
considerato che nel contesto regionale le produzioni animali                    
rappresentano un significativo elemento di valorizzazione delle                 
produzioni agricole, con particolare riferimento alle zone                      
svantaggiate e di montagna;                                                     
ritenuto pertanto necessario elaborare le linee di indirizzo                    
regionali previste dal sopra citato DM, nonche' definire                        
contestualmente le procedure operative per l'attuazione del programma           
di riconversione;                                                               
sentito il Responsabile del Servizio Programmi, Monitoraggio e                  
Valutazioni, dott. Giorgio Poggioli, in ordine alla coerenza del                
presente atto con i contenuti del PRSR;                                         
sentito il Responsabile del Servizio Produzioni animali, dott. Davide           
Barchi, in ordine alla coerenza del presente atto con la normativa              
vigente per il settore zootecnico;                                              
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 recante            
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le           
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                        
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi ai sensi del                 
sopracitato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della predetta                  
deliberazione 447/03;su proposta dell'Assessore all'Agricoltura.                
Ambiente e Sviluppo sostenibile;                                                
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, sulla base delle motivazioni indicate in premessa e            
qui integralmente richiamate, nel testo di cui all'Allegato parte               
integrante e sostanziale del presente atto, le linee guida regionali            
per la formazione della graduatoria dei produttori che aderiscono al            
programma di riconversione della propria azienda ad indirizzo                   
produttivo latte bovino in azienda estensiva ad indirizzo produttivo            
carne o latte non bovino, di cui al DM 26 febbraio 2004 - GU n. 73              
del 27 marzo 2004, nonche' le modalita' di attuazione del regime di             
aiuto connesso;                                                                 
2) di dare atto che il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese             
provvedera', con atto formale, ad approvare la modulistica per la               
presentazione delle domande indicando l'eventuale ulteriore                     
documentazione di supporto;                                                     
3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
ALLEGATO                                                                        
Linee guida regionali per la riconversione delle aziende zootecniche            
da latte bovino in aziende estensive ad indirizzo carne o latte non             
bovino - attuazione art. 10, comma 21 della Legge 30 maggio 2003, n.            
119, e del DM 26 febbraio 2004 (GU n. 73 del 27/3/2004) - e relative            
disposizioni applicative                                                        
Premessa                                                                        
Al fine di favorire la ristrutturazione e la riorganizzazione della             
produzione lattiera a livello nazionale, nonche' il rientro della               
produzione nei limiti del quantitativo nazionale garantito, la Legge            
119/03 all'art. 10, commi 20 e 21, ha previsto la realizzazione di un           
programma di abbandono e l'istituzione di un regime di aiuti                    
destinato alla riconversione delle aziende che aderiscono al                    
programma di abbandono in aziende zootecniche estensive ad indirizzo            
carne o latte non bovino.                                                       
Il presente documento definisce le linee di indirizzo regionali e le            
modalita' applicative per accedere al regime di aiuti di cui sopra              
cosi' come previsto dal DM 26 febbraio 2004 - GU n. 73 del 27 marzo             
2004.                                                                           
Linee guida per la riconversione delle aziende                                  
L'intervento di riconversione tende a favorire la prosecuzione                  
dell'attivita' agricola e zootecnica delle aziende che hanno aderito            
al programma di abbandono totale e definitivo della produzione                  
lattiera, promuovendone la riconversione in aziende estensive ad                
indirizzo produttivo settore carne/latte non bovino.                            
A tal fine, l'attivita' zootecnica non deve superare un coefficiente            
di densita' di 1,8 Unita' Bovine Adulte (UBA) per Ha di superficie              
foraggera, condizione vincolante ai fini dell'attuazione del piano di           
riconversione stesso.                                                           
Per la definizione di UBA e per i codici di riconversione in UBA dei            
capi di bestiame delle diverse specie/classi di eta' ai sensi delle             
presenti linee, si fa riferimento alla tabella di cui all'"Allegato             
II" della deliberazione della Giunta regionale n. 794 del 5 maggio              
2003.                                                                           
Piu' specificatamente, per riconversione dell'attivita' zootecnica si           
intende il passaggio dall'allevamento di bovine da latte                        
all'allevamento delle seguenti specie:                                          
- bufalina;                                                                     
- bovina da carne;                                                              
- ovina (latte e carne);                                                        
- caprina (latte e carne);                                                      
- equina (carne);                                                               
- asinina (carne);                                                              
- cunicola (carne) limitatamente a produzioni certificate "QC" ai               
sensi della L.R. 28/99;                                                         
- suinicola (limitatamente alla razza autoctona "Mora romagnola").              
Esclusivamente con riferimento alle presenti linee, al fine di                  
quantificare le UBA ed il conseguente grado di estensivizzazione                
dell'azienda oggetto di riconversione, sono applicate le seguenti               
equiparazioni:                                                                  
- la specie bufalina viene assimilata alla categoria "Bovini" della             
sopra citata tabella, secondo la medesima suddivisione in fasce di              
eta';                                                                           
- la specie asinina viene assimilata alla categoria "Equini" della              
sopra citata tabella, secondo la medesima suddivisione in fasce di              
eta'.                                                                           
Per tutti gli aspetti non specificati nelle presenti linee di                   
indirizzo o nel DM 26 febbraio 2004 sulla riconversione aziendale, si           
fa riferimento, qualora compatibili, a quanto previsto nel Piano                
regionale di Sviluppo rurale.                                                   
1. Beneficiari                                                                  
Possono accedere al programma di riconversione le imprese zootecniche           
che aderiscono al programma di abbandono totale della produzione                
lattiera di cui al DM 26 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta               
Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2004.                                              
L'eventuale decadenza dell'istanza di adesione al citato programma di           
abbandono comporta l'inammissibilita'/decadenza della domanda                   
presentata ai sensi delle presenti linee guida.                                 
2. Localizzazione                                                               
L'ambito di attuazione dell'intervento e' l'intero territorio                   
regionale.                                                                      
Il piano di riconversione deve essere realizzato nella medesima                 
azienda oggetto del piano di abbandono.                                         
3. Condizioni                                                                   
Le imprese interessate devono presentare un piano di riconversione              
della durata massima di 2 anni, calcolati a decorrere dalla data                
della comunicazione di ammissione al regime di aiuti effettuata da              
AGEA (art. 2, comma 6 del DM 26 febbraio 2004 - GU n. 73 del 27 marzo           
2004).                                                                          
Il piano di riconversione dovra' obbligatoriamente riportare i                  
seguenti elementi:                                                              
- descrizione dell'azienda agricola prima della riconversione                   
(tipologia dell'allevamento, numero di capi, strutture e dotazioni              
disponibili, terreni, ecc.);                                                    
- descrizione dell'azienda agricola al termine del piano di                     
riconversione (tipologia dell'allevamento, numero di capi che si                
intendono introdurre, strutture e dotazioni necessarie, terreni,                
ecc.);                                                                          
- descrizione dettagliata degli interventi;                                     
- quadro riassuntivo dei costi previsti, distinti per singole                   
tipologie d'investimento;                                                       
- tempi di attuazione del piano di riconversione.                               
Verra' data priorita' ai piani che prevedono:                                   
- introduzione di razze autoctone, di cui all'Allegato 1 del PRSR;              
- produzioni che rientrano in circuiti di qualita', quali DOP, IGP,             
QC e biologico;                                                                 
- incremento del grado di estensivizzazione.                                    
4. Tipologia degli interventi ammissibili                                       
Le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del contributo                  
dovranno essere riconducibili alle seguenti tipologie:                          
- costruzione/ristrutturazione dei fabbricati necessari per                     
l'adeguamento all'allevamento della specie oggetto del piano di                 
riconversione;                                                                  
- acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature connessi                     
all'attivita', compresi quelli per la lavorazione e/o trasformazione            
delle produzioni aziendali (con esclusione di macelli aziendali);               
- introduzione di sistemi volontari di certificazione della                     
qualita';                                                                       
- acquisto di animali riproduttori (maschi e femmine) iscritti al               
libro genealogico o al registro anagrafico, come prima dotazione,               
limitatamente ai bovini da carne.                                               
5. Esclusioni                                                                   
5.1. Non sono ammissibili interventi la cui realizzazione sia stata             
avviata precedentemente alla data della comunicazione di ammissione             
al regime di aiuti effettuata da AGEA. Per la realizzazione di opere,           
si fara' riferimento alla data della comunicazione di inizio lavori             
del Comune, mentre per l'acquisto di dotazioni fara' fede la data del           
contratto d'acquisto/bolla di consegna.                                         
5.2. Sono esclusi gli investimenti che beneficiano delle seguenti               
Misure del PRSR: Misura 1.a, Misura 1.b (premio tipologia plus),                
Misura 2.f - Azioni 6 e 11, nonche' della L.R. n. 11 del 15 febbraio            
1980, relativa all'organizzazione e disciplina della riproduzione               
animale.                                                                        
6. Entita' dell'aiuto                                                           
La concorrenza dell'aiuto sul totale di spesa ammissibile e' pari, al           
massimo, alle percentuali previste dalla Misura 1.a del PRSR di                 
seguito riportate:                                                              
- zone normali: beneficiario ordinario, dotazioni 30%, strutture 35%;           
beneficiario I insediamento 0%, strutture 45%;                                  
- zone svantaggiate: beneficiario ordinario, dotazioni 35%, strutture           
40%; beneficiario I insediamento 5%, strutture 50%.                             
Fermo restando che l'importo massimo erogabile non potra' in nessun             
caso essere superiore all'indennizzo riconosciuto alla medesima                 
impresa in relazione al piano di abbandono.                                     
La quantificazione della spesa ammissibile non potra' comunque                  
comportare il superamento del massimale aziendale previsto dal PRSR             
per il periodo di programmazione 2000-2006, tenuto conto di quanto              
usufruito dalla medesima impresa a titolo di qualunque linea                    
d'intervento.                                                                   
7. Impegni e vincoli                                                            
L'impresa che presenta il piano di riconversione deve assumere i                
seguenti impegni:                                                               
7.1. rispettare il vincolo di destinazione di durata decennale per i            
beni immobili e quinquennale per ogni altro bene oggetto di                     
contributo;                                                                     
7.2. mantenere, per almeno 5 anni dalla data di accertamento finale             
sull'esecuzione dei lavori, l'indirizzo produttivo-zootecnico da                
carne/latte non bovino a carattere estensivo - dell'azienda previsto            
nel piano di riconversione;                                                     
7.3. condurre l'azienda secondo la normale Buona Pratica Agricola               
Usuale di cui all'Allegato 1.A del PRSR;                                        
7.4. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in              
materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;                          
7.5. comunicare preventivamente all'Ente competente ogni variazione             
che riguardi l'azienda o la sua conduzione.                                     
8. Modalita' di presentazione della domanda                                     
Al fine di accedere all'aiuto deve essere presentata apposita                   
domanda, redatta sulla specifica modulistica approvata dalla Regione,           
presso la Provincia o Comunita' Montana competente per territorio               
entro e non oltre il 26 luglio 2004 (DM 26 febbraio 2004 - GU n. 73             
del 27 marzo 2004 - art. 2, comma 3); per le domande inviate                    
attraverso il Servizio postale fara' fede la data del timbro.                   
La competenza territoriale e' riferibile all'ubicazione del centro              
aziendale oggetto degli investimenti, fatto salvo quanto previsto al            
successivo paragrafo.                                                           
Qualora un piano di riconversione interessi superfici ricadenti in              
ambiti territoriali di competenza di Enti diversi, l'impresa                    
richiedente dovra' presentare un'unica domanda presso l'Ente                    
territoriale su cui ricade la prevalenza degli investimenti oggetto             
della richiesta di intervento, compilando uno specifico elenco delle            
particelle oggetto di investimento per ogni Ente territoriale                   
interessato.                                                                    
L'Ente territoriale che riceve la domanda ha competenza per l'intero            
iter procedurale, ed in particolare:                                            
a) procedera' alla valutazione dei requisiti di ammissibilita'                  
previsti dalle presenti linee guida;                                            
b) coordinera', d'intesa con gli altri Enti territoriali interessati,           
l'istruttoria sulla ammissibilita' e congruita' degli investimenti              
previsti;                                                                       
c) procedera' all'attribuzione dei punteggi sulla base di quanto                
definito al successivo punto 12. ed alla trasmissione delle                     
risultanze istruttorie alla Regione per la formazione della                     
graduatoria;                                                                    
d) provvedera' congiuntamente agli altri Enti territoriali                      
interessati sia alla fase di accertamento finale della avvenuta                 
esecuzione delle opere, degli acquisti e dell'eventuale installazione           
delle dotazioni aziendali, sia agli ulteriori controlli previsti al             
successivo punto 16. "Controlli".                                               
9. Documentazione della domanda                                                 
L'impresa dovra' essere iscritta all'Anagrafe delle Aziende agricole            
con situazione dei dati debitamente validata, conformemente a quanto            
previsto dal R.R. 17/03.                                                        
Alla domanda dovra' essere allegata la seguente documentazione:                 
9.1. piano di riconversione aziendale, contenente gli elementi minimi           
descritti al precedente punto 3;                                                
9.2. fotocopie dei mappali su scala 1:2.000 relativi all'area su cui            
si intende eseguire le opere;                                                   
9.3. preventivi di spesa per l'acquisto di bestiame;                            
9.4. preventivi di spesa per l'acquisto di dotazioni;                           
9.5. computo metrico estimativo delle opere edili e delle opere di              
miglioramento fondiario, nel caso di apporto di manodopera aziendale.           
Tale documento deve essere redatto conformemente al prezzario                   
regionale in vigore, con timbro e firma del tecnico progettista                 
abilitato e corredato dai disegni relativi alle opere in progetto;              
9.6. dichiarazione di assenso del proprietario o dei comproprietari             
all'esecuzione dell'intervento, in caso di aziende condotte in                  
affitto;                                                                        
9.7. copia autenticata di tutte le autorizzazioni necessarie                    
all'esecuzione dei lavori in progetto; qualora le stesse non siano              
disponibili al momento della presentazione dell'istanza, dovra'                 
essere allegata copia della relativa richiesta presentata                       
all'Autorita' competente al rilascio. Sara' necessario provvedere               
alla trasmissione delle autorizzazioni non appena disponibili.                  
10. Istruttoria domande                                                         
Per ciascun piano di riconversione, l'Ente territorialmente                     
competente procede all'istruttoria secondo le seguenti indicazioni:             
- valutazione della coerenza del piano alle presenti linee guida;               
- attribuzione dei punteggi sulla base di quanto definito al                    
successivo punto 12.;                                                           
- definizione della spesa ammissibile e dell'aiuto concedibile.                 
Qualora, in sede di istruttoria dell'istanza, non risultino                     
disponibili tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei               
lavori in progetto, il piano di riconversione aziendale sara'                   
dichiarato ammissibile subordinatamente alla presentazione delle                
stesse.                                                                         
Le Province/Comunita' Montane dovranno approvare e trasmettere gli              
atti formali relativi alle risultanze dell'attivita' istruttoria alla           
Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle imprese - entro            
il 10 settembre 2004.                                                           
Entro il 24 settembre 2004, sulla base di tali risultanze, la                   
Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle imprese -                  
predisporra' la graduatoria regionale dei piani ammissibili e la                
trasmettera' ad AGEA, inviando contemporaneamente una comunicazione             
ai produttori interessati.                                                      
Entro il 23 novembre 2004 AGEA comunichera' agli stessi l'ammissione            
dei piani di riconversione al regime di aiuto, nei limiti delle                 
disponibilita' finanziarie assegnate a ciascuna Regione.                        
11. Congruita' della spesa                                                      
Per le opere edilizie non verranno riconosciute come spese                      
ammissibili le prestazioni volontarie aziendali di manodopera.                  
Per la verifica della congruita' della spesa si fa riferimento al               
prezzario dell'Azienda agricola approvato dalla Regione                         
Emilia-Romagna nella sua piu' recente edizione.                                 
Nel caso di acquisti di macchinari, strutture particolari,                      
attrezzature ed impianti, nonche' per l'acquisto di bestiame, si                
dovranno allegare i preventivi di almeno due ditte specializzate, con           
quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata; compete in            
ogni caso alla Provincia e alla Comunita' Montana esprimere il                  
giudizio finale di congruita'.                                                  
Per le altre opere si riconosceranno come spese ammissibili, nel                
limite massimo di 40.000 Euro per piano di riconversione, le                    
prestazioni aziendali volontarie di manodopera, purche' chiaramente             
identificate nel preventivo di spesa ed inquadrabili nell'attivita'             
agricola.                                                                       
12. Criteri per la formazione della graduatoria                                 
Al fine di definire la graduatoria delle domande presentate vengono             
di seguito riportati i criteri di priorita' ed i relativi punteggi da           
attribuire al piano di riconversione, fermo restando la rispondenza             
del piano stesso alle presenti linee guida:                                     
a) ubicazione dell'azienda agricola oggetto di riconversione (secondo           
l'ubicazione classificata ai sensi della normativa in materia di                
quote latte): - montagna: punti 20; - svantaggiata: punti 15; -                 
pianura: punti 10;                                                              
b)                                                                              
allevamento di razza autoctona: - esclusivo: punti 20; - prevalente,            
con riferimento alle UBA allevate: punti 10;                                    
c) produzioni che rientrano in un circuito di prodotti DOP e IGP:               
punti 20;                                                                       
d) introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualita'           
(biologico, QC): punti 20;                                                      
e) coefficiente di densita' dell'attivita' zootecnica: - densita'               
inferiore a 1,4 UBA/Ha: punti 20; - compreso tra 1,4 e 1,8 UBA/Ha:              
punti 10.                                                                       
A parita' di punteggio la graduatoria regionale verra' ordinata in              
maniera crescente in relazione al quantitativo di riferimento                   
individuale abbandonato (dal piu' piccolo al piu' grande).                      
13. Varianti                                                                    
Eventuali varianti al piano di riconversione approvato  dovranno                
essere preventivamente autorizzate dall'Ente competente, valutato il            
mantenimento della rispondenza del piano medesimo alle finalita'                
dell'intervento.                                                                
In ogni caso non si potra' aumentare l'importo dell'aiuto, ne'                  
apportare variazioni alla natura o consistenza delle opere o degli              
investimenti tali da modificare la valutazione istruttoria del piano            
e di conseguenza la sua collocazione in graduatoria.                            
Cio' premesso, non sono considerate varianti gli interventi relativi            
ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative decisi dal            
Direttore dei lavori, purche' contenuti nell'ambito del 10% del costo           
complessivo della singola opera, al netto della voce spese tecniche.            
14. Proroghe                                                                    
Per comprovate motivazioni, e' facolta' dell'Ente competente                    
concedere, previa richiesta scritta del beneficiario, un'unica                  
proroga della durata massima di 180 giorni.                                     
15. Liquidazione degli aiuti                                                    
Al termine della realizzazione del piano di riconversione, il                   
beneficiario richiedera' in forma scritta all'Ente competente                   
l'accertamento finale sull'avvenuta esecuzione delle opere, degli               
acquisti ed installazione delle dotazioni aziendali, allegando i                
seguenti documenti:                                                             
a) stato finale dei lavori;                                                     
b) fatture debitamente quietanzate, accompagnate dalla documentazione           
comprovante l'avvenuto pagamento, costituita da apposita                        
dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice o dalla             
documentazione bancaria comprovante l'avvenuto bonifico; per le opere           
in cemento:                                                                     
c) collaudo statico (Legge 1086/71);                                            
d) verbale di regolare esecuzione delle opere.                                  
Per i piani cui sono stati attribuiti punteggi in base ai criteri di            
priorita' di cui al punto 12., lettere c) e d) - delle presenti linee           
guida, in sede di accertamento finale dovra' essere verificato anche            
l'avvenuto inserimento dell'azienda nei relativi sistemi di                     
certificazione previsti in sede di domanda.                                     
Successivamente alla conclusione dell'accertamento di avvenuta                  
esecuzione degli investimenti, l'Ente provvedera' a trasmettere                 
l'esito alla Regione, che comunichera' ad AGEA gli importi da                   
liquidare.                                                                      
16. Controlli                                                                   
La Provincia o la Comunita' Montana competente per territorio,                  
effettuera' i seguenti controlli:                                               
16.1. controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 28 dicembre           
2000, n. 445, in ragione del 5% delle domande presentate, o in                  
accordo a quanto previsto dalla normativa specifica dell'Ente;                  
16.2. controllo sul 100% delle opere finanziate, al fine di                     
verificare l'esecuzione a regola d'arte nonche' il rispetto di                  
eventuali prescrizioni e, in generale, la rispondenza di quanto                 
realizzato rispetto al piano di riconversione approvato;                        
16.3. controlli successivi al pagamento finale sul mantenimento dei             
vincoli ed impegni assunti, in ragione del 5%.                                  
17. Revoche e sanzioni                                                          
Gli aiuti concessi, anche se gia' erogati, sono revocati qualora il             
soggetto beneficiario:                                                          
a) non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;                         
b) non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti;                              
c) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre                           
l'Amministrazione in grave errore;                                              
d) realizzi opere difformi da quelle autorizzate;                               
e) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali gli aiuti sono             
stati concessi.                                                                 
18. Disposizioni finali                                                         
La Regione si riserva di effettuare in qualsiasi momento accertamenti           
per la verifica del rispetto delle procedure di esecuzione dei                  
lavori.                                                                         
Al fine di dare piena attuazione alle presenti linee, la Regione                
potra' apportare le modifiche necessarie per rispondere a specifiche            
esigenze delle Province, delle Comunita' Montane e di AGEA.                     
Eventuali ulteriori procedure operative che si rendessero necessarie            
per l'attuazione delle presenti linee, saranno definite con atto                
formale del Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese.                       
Per quanto non riportato nelle presenti linee si fa riferimento                 
espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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