REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2004, n. 364

Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al prog. di ricerca idrocarburi denominato "Sillaro 1" in comune di Medicina (BO) - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.            
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed                    
integrazioni, sul progetto di ricerca idrocarburi denominato "Sillaro           
1" nel territorio del comune di Medicina (BO), proposto da NorthSun             
Italia SpA, poiche' l'intervento previsto e', secondo gli esiti                 
dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il 16 febbraio 2004,             
nel complesso ambientalmente compatibile;                                       
b) di ritenere, quindi, possibile effettuare le perforazioni dei                
pozzi di ricerca idrocarburi denominati "Sillaro 1" e "Sillaro 1bis"            
nel territorio del comune di Medicina (BO), a condizione siano                  
rispettate le prescrizioni indicate ai punti, 2.C. e 3.C. del                   
Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce                
l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente                     
deliberazione, di seguito trascritte:                                           
1) i fanghi e gli additivi utilizzati per la perforazione dei pozzi             
non dovranno contenere metalli pesanti e sostanze bioaccumulabili e             
persistenti, a meno delle impurezze presenti nelle materie prime;               
NorthSun Italia SpA dovra' presentare anticipatamente all'ARPA                  
territorialmente competente il programma fanghi previsto per la                 
perforazione dei pozzi "Sillaro 1" e "Sillaro 1bis";                            
2) a garanzia dell'effettiva tutela delle falde acquifere dovranno              
essere rispettate tutte le modalita' operative descritte nel SIA                
depositato; in particolare, la battitura del conductor pipe dovra'              
essere effettuata almeno fino ai 50 mt. di profondita', e per la                
perforazione non potra' essere impiegato, fino ai 350 mt. di                    
profondita', alcun additivo al fango bentonitico;                               
3) NorthSun Italia SpA dovra' effettuare il monitoraggio della                  
qualita' dell'acqua, concordandolo preventivamente con l'ARPA                   
territorialmente competente e fornendo i dati monitorati all'ARPA ed            
al Comune di Medicina;                                                          
4) prima dell'inizio della fase di cantierizzazione, NorthSun Italia            
SpA dovra' fornire ad ARPA copia dei titoli abilitativi delle ditte             
che si occuperanno del trasporto e del trattamento rifiuti;                     
5) NorthSun Italia SpA dovra' installare, lungo il lato sud del                 
cantiere, pannelli fonoassorbenti mobili montati su New Jersey, di m.           
4 di altezza e direzionati in modo tale da non arrecare disturbo al             
ricettore sensibile individuato;                                                
6) al momento dell'attivazione della fase di perforazione e durante i           
primi tre giorni della stessa, NorthSun Italia SpA dovra' effettuare            
un monitoraggio acustico in prossimita' dei ricettori al fine di                
verificare i livelli di rumore immessi realmente nell'ambiente, ed              
adottare eventuali ulteriori mitigazioni; il monitoraggio dovra'                
essere realizzato sia in periodo diurno sia in periodo notturno; i              
risultati dei rilievi e le eventuali conseguenti opere di mitigazione           
dovranno essere immediatamente sottoposti alla validazione del Comune           
di Medicina e dell'ARPA competente territorialmente;                            
7) per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti            
dalla movimentazione dei materiali, dall'esercizio di impianti fissi            
e dalla movimentazione dei mezzi si reputa necessario: a) per                   
l'eventuale impianto di betonaggio e altri impianti fissi, prevedere            
sistemi di abbattimento per le polveri in corrispondenza degli sfiati           
da serbatoi e miscelatori durante il carico, lo scarico e la                    
lavorazione; b) per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di           
ricopertura dei cassoni con teloni; c) prevedere l'umidificazione dei           
depositi temporanei di inerti e delle vie di transito da e per il               
cantiere;                                                                       
8) in caso di esito positivo della ricerca, il SIA da presentarsi               
nell'ambito della procedura di VIA sul programma di coltivazione,               
dovra' contenere: - approfondimenti e studi quantitativi circa la               
subsidenza indotta a seguito dell'entrata in produzione, correlando             
le analisi al livello di rischio (vulnerabilita' x esposizione) del             
territorio e del sito specifico di localizzazione; - analisi delle              
interferenze delle attivita' di estrazione con la qualita' e la                 
piezometria delle acque ad uso potabile;                                        
resta fermo che qualora il progetto di ricerca idrocarburi denominato           
"Sillaro 1", la concessione di coltivazione ed il relativo programma            
di messa in produzione del pozzo dovranno essere assoggettati, in               
ottemperanza alla normativa vigente in materia, ad una nuova                    
procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza                    
regionale;                                                                      
c) di dare atto che la Provincia di Bologna ha inteso manifestare la            
propria contrarieta' ad un'eventuale futura richiesta di sfruttamento           
dei potenziali giacimenti di idrocarburi;                                       
d) di dare atto che il parere della Provincia di Bologna e del Comune           
di Medicina, di cui all'art. 5 comma 2 del DPR 12 aprile 1996 ed                
all'art. 18, comma 6 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive               
modifiche ed integrazioni, non intervenuti alla seduta conclusiva               
della Conferenza di Servizi, si intende positivo ai sensi dell'art.             
14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;                              
e) di dare atto che la Conferenza di Servizi non ha ritenuto                    
necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in materia di              
inquinamento acustico per particolari attivita' di cui alla L.R. 9              
maggio 2001, n. 15;                                                             
f) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18                 
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della           
presente deliberazione alla proponente NorthSun Italia SpA;                     
g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18                 
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per gli               
adempimenti di rispettiva competenza e per consentire l'esercizio               
delle facolta' previste dall'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7                 
agosto 1990, n. 241, copia della presente deliberazione al Ministero            
delle Attivita' produttive - Direzione generale per l'Energia e le              
Risorse minerarie - UNMIG; all'UNMIG -Ufficio F5; al Servizio                   
Politiche energetiche della Regione Emilia-Romagna; Sportello Unico             
Attivita' produttive Comune di Medicina - Associazione Quattro                  
Castelli; alla Provincia di Bologna ; al Comune di Medicina; all'ARPA           
Sezione provinciale di Bologna;                                                 
h) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in anni 3                    
l'efficacia temporale della presente valutazione di impatto                     
ambientale, fermo restando che i pozzi esplorativi potranno essere              
realizzati solo nell'ambito del periodo di vigenza del permesso di              
ricerca idrocarburi denominato "Crocetta";                                      
i) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18            
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente           
partito di deliberazione.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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