REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA - PARMA 13 febbraio 2004, n. 1571

(III B 06/6) - Ditta Rimondi Francesco e Arcari Onelia - Domanda di concessione 21/7/2000 di derivazione d'acqua pubblica sotterranea per uso irriguo dalle falde sotterranee in comune di Fontevivo (PR). R.R. n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5, 6. Provvedimento di concessione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire ai signori Rimondi Francesco, codice fiscale                    
RMNFNC43C09B812B e Arcari Onelia, codice fiscale RCRNLO30P55G3370,              
residenti in Fontevivo, localita' Case Mara, Strada Provinciale per             
Busseto n. 31 e legalmente domiciliato presso la sede del comune di             
Fontevivo, la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde                 
sotterranee tramite due pozzi in comune di Fontevivo, da destinare a            
irrigazione di un fondo agricolo, nella quantita' stabilita fino ad             
un massimo e non superiore a moduli 0,14 (14 l/sec.), per un volume             
complessivo annuo di circa 24142 metri cubi;                                    
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata a               
decorrere dalla data del presente provvedimento e per un periodo                
successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre 2005 con                  
possibilita' di rinnovazione alle condizioni di cui all'art. 27 del             
R.R. 41/01 ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle                    
condizioni contenute nel disciplinare, che costituisce parte                    
integrante del presente atto, mediante le opere di presa e adduzione            
descritte nei progetti di massima e definitivi indicati nel                     
disciplinare medesimo;                                                          
c) di fissare la quantita' massima d'acqua da derivare in 14 l/sec.,            
pari a 0,14 moduli massimi;                                                     
(omissis)                                                                       
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della                
determina n. 1571 in data 13/2/2004                                             
(omissis)                                                                       
Art. 4 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione            
± proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.                      
± vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni             
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva              
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'             
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le             
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.                       
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a              
derivare a norma dell'art. 32 del R.R. 41/01.                                   
(omissis)                                                                       
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Gianfranco Larini                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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