REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI 17 febbraio 2004, n. 1731

L.R. 28/99 - Art. 5 e L.R. 28/98. PRSR 2000/2006 - Misura 2F, Azione 1 - Misura 2H, Azione 2. Reg. CE 2200/ 1996. Aggiornamento dei disciplinari di produzione integrata

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Visti:                                                                          
- la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28 "Valorizzazione dei prodotti                   
agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente           
e della salute dei consumatori. Abrogazione delle LL.RR. 29/92 e                
51/95";                                                                         
- il Piano regionale di Sviluppo rurale 2000-2006 (PRSR) della                  
Regione Emilia-Romagna, adottato dal Consiglio regionale con atto n.            
1338 del 19 gennaio 2000, approvato con Decisione della Commissione             
Europea del 20 luglio 2000 C (2000) 2153 ai sensi dei Regg. (CE)                
1257/99 e 1750/99 e posto in attuazione con la L.R. 2/01;                       
- l'Azione 1 "Produzione integrata" della Misura 2f "Misure                     
agroambientali per la diffusione di sistemi di produzione a basso               
impatto ambientale e conservazione degli spazi naturali, tutela della           
biodiversita', cura e ripristino del paesaggio" compresa nel suddetto           
PRSR;                                                                           
- l'intervento 2.2 "Pioppicoltura" dell'Azione 2 "Arboricoltura da              
legno a fini produttivi" della Misura 2h "Imboschimento dei terreni             
agricoli" compresa nel suddetto PRSR;                                           
- la Decisione della Commissione delle Comunita' Europee C (98)3473             
del 29/12/1998 che modifica la Decisione C (94) 2492 del 6/10/1994              
che approva il Programma agroambientale in Italia (Emilia-Romagna) e            
che approva alcune modifiche al programma, in conformita' al                    
Regolamento (CEE) 2078/92;                                                      
- le norme di attuazione del Regolamento (CE) 2200/96, emanate dal              
Ministero per le Politiche agricole e forestali - Direzione generale            
delle politiche agricole e agroindustriali nazionali, denominate                
"Disposizioni nazionali per la stesura, la valutazione e la                     
rendicontazione dei programmi operativi previsti dal Regolamento (CE)           
n. 2200/96";                                                                    
- le disposizioni applicative della L.R. 28/98 relativamente alle               
attivita' di assistenza tecnica ordinaria contenute nella                       
deliberazione della Giunta regionale n. 462 dell'1 marzo 2000 al                
punto 3 dell'allegato parte integrante;                                         
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 12660 del             
21/12/2000 avente per oggetto "L.R. 28/99, art. 5 e Azione 1 - Misura           
2f del PRSR 2000-2006 - Approvazione dei disciplinari di produzione             
integrata per il settore vegetale" e successive modificazioni                   
apportate con le determinazioni dello stesso Direttore generale n.              
634 dell'1/2/2001, n. 500 del 4/2/2002 e n. 1116 del 7/2/2003;                  
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 13293 del             
30/11/2001 avente per oggetto "L.R. 28/99 - Approvazione dei                    
disciplinari di produzione integrata del pioppo";                               
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 9284 del              
27/7/2003 avente per oggetto "Costituzione gruppo di lavoro                     
incaricato di formulare proposte tecniche relative all'aggiornamento            
dei principi cui devono uniformarsi i disciplinari di produzione                
integrata per il settore produzioni vegetali e alla revisione dei               
relativi disciplinari";                                                         
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2546 del 9 dicembre 2003,             
avente per oggetto "L.R. 28/99, art. 5, comma 2 - Aggiornamento dei             
criteri per la formulazione dei disciplinari di produzione integrata            
per il settore vegetale";                                                       
preso atto:                                                                     
- che, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della richiamata L.R. 28/99,            
la Regione deve provvedere alla formulazione dei disciplinari di                
produzione che fissano i caratteri dei processi produttivi necessari            
per diminuirne 1'impatto ambientale e tutelare la salute dei                    
consumatori;                                                                    
- che con determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 16423            
del 2/12/2003, e' stato affidato al CRPV - Centro ricerche produzioni           
vegetali Soc. Coop. a rl, con sede in Cesena, l'incarico di                     
predisporre una proposta di aggiornamento dei disciplinari di                   
produzione relativamente al predetto settore vegetale;                          
- che con la citata determinazione 12660/00 e successive                        
modificazioni, con la quale sono stati approvati i disciplinari di              
produzione integrata in riferimento ai programmi di assistenza                  
tecnica (L.R. 28/98 e Regolamento (CE) 2200/96) e per il marchio "QC"           
(L.R. 28/99) ed alla Azione 1 - Misura 2f del PRSR 2000-2006, si e'             
ritenuto opportuno provvedere con un unico atto ad approvare dette              
norme tecniche, in modo da rendere piu' organica l'applicazione degli           
interventi regionali, nazionali e comunitari, pur evidenziando le               
differenze tra i diversi ambiti normativi;                                      
- che le norme relative alla difesa ed al controllo delle infestanti            
da applicare nell'ambito della Azione I - Misura 2f del PRSR,                   
coerentemente con quanto disposto dalla predetta determinazione                 
12660/00 e successive modificazioni, devono essere approvate dal                
"Comitato tecnico-scientifico per l'attuazione dell'Azione Al del               
Regolamento (CEE) 2078/92", istituito con DM n. 6750 del 5/9/1996,              
sulla base del documento "Criteri per la definizione di norme                   
tecniche di difesa delle colture e del controllo delle infestanti               
nell'ambito della misura 'Riduzione o mantenimento della riduzione              
dei prodotti fitosanitari'" del Regolamento (CEE) 2078/92 approvato             
con decisione della Commissione Europea n. C(96)3864 del 30/12/1996;            
- che con DM n. 4157 dell'8/6/2001 e' stato esteso il campo di                  
applicazione del suddetto Comitato al Regolamento (CE) 1257/92;                 
considerato:                                                                    
- che, sempre coerentemente con quanto disposto dalla piu' volte                
citata determinazione 12660/00 e successive modificazioni, per le               
sole norme di difesa fitosanitaria ed il controllo delle infestanti             
da impiegare nell'ambito dei programmi di assistenza tecnica di cui             
alla L.R. 28/98 e al Regolamento (CE) 2200/96, nonche' per la                   
concessione del marchio "QC" di cui alla L.R. 28/99, e' necessario              
valutare la rispondenza delle suddette norme alla deliberazione della           
Giunta regionale 2546/03;                                                       
- che, in questo contesto, si prevede, inoltre, la possibilita' di              
introdurre specifiche elasticita', di seguito indicate come "Norme              
transitorie di difesa fitosanitaria e di controllo delle infestanti             
da impiegare esclusivamente nell'ambito dei programmi di assistenza             
tecnica di cui alla L.R. 28/98 e al Regolamento (CE) 2200/96 nonche'            
per la concessione del marchio "QC" di cui alla L.R. 28/99", da                 
approvare contestualmente alle restanti norme di difesa fitosanitaria           
e di controllo delle infestanti;                                                
- che, per quanto riguarda esclusivamente il Regolamento (CE) 2200/96           
in merito ai programmi di assistenza tecnica attuati in regioni                 
diverse dalla Emilia-Romagna, la Regione ha previsto la possibilita',           
per le aziende interessate, di optare per le norme di difesa e di               
controllo delle infestanti definite dalle Regioni competenti, a                 
condizione che siano state approvate dal "Comitato                              
tecnico-scientifico per l'attuazione dell'Azione A1 del Regolamento             
(CEE) 2078/92" per tali aree;                                                   
preso atto:                                                                     
- che il CRPV ha trasmesso con nota dell'11/12/2003 alla Direzione              
generale Agricoltura (prot. AAG/APV/04/2977 del 27/01/2004) le                  
proposte di modifica dei disciplinari di produzione redatte in                  
attuazione dell'incarico conferito con la citata determinazione                 
16423/03;                                                                       
- che tale proposta comprende anche la prima edizione delle norme per           
la fase di coltivazione delle colture del cece, basilico, prezzemolo,           
scalogno, noce da frutto e farro e quelle della fase post raccolta              
del mais, mais dolce, soia e girasole;                                          
dato atto:                                                                      
- del contenuto dei verbali delle riunioni del gruppo di lavoro                 
istituito con la sopracitata determinazione del Direttore generale              
9284/03;                                                                        
- che sulla base di detta documentazione i Servizi regionali                    
competenti hanno predisposto le modifiche delle "Norme tecniche                 
generali", delle "Norme tecniche fase di coltivazione" e delle "Norme           
tecniche fase post-raccolta" dei disciplinari di produzione integrata           
riportate nell'Allegato 1), parte integrante del presente atto;                 
preso atto:                                                                     
- che con nota del 22/12/2003, prot. 6071/ST (prot. RER                         
AAG/OMP/03/7562 del 31/12/2003) , il MiPAF ha comunicato                        
l'approvazione delle modifiche delle "Norme di difesa fitosanitaria e           
di controllo delle infestanti" da parte del citato Comitato                     
tecnico-scientifico, che tale nota non comprende il parere relativo             
alle norme di difesa fitosanitaria e di controllo delle infestanti              
delle colture del cece, basilico, prezzemolo, scalogno, noce da                 
frutto e farro, data l'impossibilita' di presentazione alla                     
Commissione delle suddette norme nei termini previsti, e pertanto               
tali colture non possono essere oggetto degli aiuti previsti                    
dall'Azione 1 della Misura 2f del PRSR applicativo del Reg. CE                  
1257/1999;                                                                      
dato atto:                                                                      
- che, successivamente al ricevimento del parere di cui sopra, il               
Servizio Fitosanitario regionale, in accordo con il Servizio                    
Produzioni vegetali, ha eseguito la verifica della rispondenza alla             
deliberazione della Giunta regionale 2546/03 delle modifiche proposte           
e sono state definite le modifiche alle tabelle delle "Norme                    
transitorie di difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti da             
impiegare esclusivamente nell'ambito dei programmi di assistenza                
tecnica di cui alla L.R. 28/98 e al Regolamento (CE) 2200/96, nonche'           
per la concessione del marchio 'QC' di cui alla L.R. 28/99";                    
- che le norme relative alla coltura del pioppo non sono applicabili            
nell'ambito dell'Azione 1 della Misura 2f del PRSR e della Azione Al            
del Regolamento (CEE) 2078/92;                                                  
ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto:                         
- ad approvare le modifiche ai disciplinari di produzione integrata             
per quanto riguarda le "Norme generali", le "Norme tecniche fase di             
coltivazione", le "Norme tecniche fase post-raccolta", le "Norme di             
difesa fitosanitaria e di controllo delle infestanti" dei                       
disciplinari di produzione integrata, nonche' le "Norme transitorie             
di difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti da impiegare               
esclusivamente nell'ambito dei programmi di assistenza tecnica di cui           
alla L.R. 28/98 e al Regolamento (CE) 2200/96 nonche' per la                    
concessione del marchio 'QC' di cui alla L.R. 28/99";                           
dato atto che sui contenuti del presente provvedimento e' stato                 
acquisito il parere del Responsabile del Servizio Fitosanitario                 
regionale, dott. Ivan Ponti;                                                    
viste:                                                                          
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di                    
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione                            
Emilia-Romagna";                                                                
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447, in data 24 marzo              
2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e               
funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                     
dirigenziali";                                                                  
richiamate:                                                                     
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 14230, in             
data 21 dicembre 2001, concernente l'attribuzione delle                         
responsabilita' di Servizio, l'istituzione delle posizioni                      
dirigenziali professional ed il conferimento dei relativi incarichi,            
nonche' la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 3021              
del 28 dicembre 2001;                                                           
- la determinazione dello stesso Direttore generale n. 1289 del 22              
febbraio 2002, con la quale sono stati ulteriormente specificati gli            
ambiti di competenza assegnati ai Servizi, nonche' la successiva                
determinazione n. 7321 del 23/6/2003 con la quale sono stati                    
specificati gli ambiti operativi-gestionali delle posizioni                     
dirigenziali professional conferite;                                            
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2554 del 9 dicembre 2003           
concernente disposizioni in merito alla proroga degli incarichi di              
livello dirigenziale, nonche' la determinazione del Direttore                   
generale Agricoltura n. 17325 del 23/12/2003 con la quale, in                   
aderenza a tale deliberazione, sono stati prorogati alla data del 31            
marzo 2004 gli incarichi di tutti i dirigenti della Direzione                   
Agricoltura;                                                                    
attestata la regolarita' amministrativa del presente provvedimento ai           
sensi della deliberazione 447/03;                                               
determina:                                                                      
1) di approvare per le motivazioni esposte in premessa e qui                    
integralmente richiamate:                                                       
a) le modifiche delle "Norme generali", delle "Norme tecniche fase di           
coltivazione" e delle "Norme tecniche fase post-raccolta", indicate             
nell'Allegato 1) al presente atto del quale e' parte integrante e               
sostanziale;                                                                    
b) le modifiche alle "Norme di difesa fitosanitaria e di controllo              
delle infestanti dei disciplinari di produzione integrata" indicate             
nell'Allegato 2) al presente atto del quale e' parte integrante e               
sostanziale;                                                                    
c) le modifiche alle "Norme transitorie di difesa fitosanitaria e               
controllo delle infestanti da impiegare esclusivamente nell'ambito              
dei programmi di assistenza tecnica di cui alla L.R. 28/98 e al                 
Regolamento (CE) 2200/96 nonche' per la concessione del marchio 'QC'            
di cui alla L.R. 28/99", di cui all'Allegato 3), anch'esso parte                
integrante e sostanziale del presente atto;                                     
d) i disciplinari di produzione integrata della fase di coltivazione            
delle colture di cece, basilico, prezzemolo, scalogno, noce da frutto           
e farro, conservati agli atti del Servizio, con esclusione di tali              
colture dagli aiuti previsti dalla Azione 1 della Misura 2f del PRSR            
applicativo del Reg. CE 1257/1999;                                              
e) i disciplinari di produzione integrata della fase post raccolta              
del mais, mais dolce, soia e girasole, conservati agli atti del                 
Servizio;                                                                       
2) di stabilire che le norme relative alla coltura del pioppo non               
sono applicabili nell'ambito dell'Azione 1 della Misura 2f del PRSR;            
3) di confermare - per quanto riguarda esclusivamente il Regolamento            
(CE) 2200/96, in merito ai programmi di assistenza tecnica attuati in           
Regioni diverse dall'Emilia-Romagna - la possibilita' per le aziende            
interessate di optare per le norme di difesa e di controllo delle               
infestanti definite dalle Regioni competenti, a condizione che siano            
approvate dal Comitato tecnico-scientifico per l'attuazione                     
dell'Azione Al del Regolamento (CEE) 2078/92 per tali aree;                     
4) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino             
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e che il testo coordinato dei            
disciplinari, aggiornato con le modifiche approvate con il presente             
atto, inclusi i disciplinari di cui al punto 1), lettere d) ed e),              
venga reso disponibile sul sito Internet della Regione Emilia-Romagna           
all'indirizzo http://www.ermesagricoltura.it/.                                  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Luciano Trentini                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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