REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 2732

PRSR 2000-2006 - Misura 1.a "Investimenti nelle aziende agricole" - Adeguamenti Programma Operativo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visti:                                                                          
- il Reg. (CE) 1257/99 del Consiglio del 17/5/1999, su sostegno allo            
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo di orientamento e di                 
garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, in                
particolare l'art. 8;                                                           
- il Reg. (CE) 445/02 della Commissione del 26 febbraio 2002, recante           
disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1257/99, in particolare              
l'art. 52;                                                                      
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio               
2000, che approva il Piano regionale di sviluppo rurale della Regione           
Emilia-Romagna per il periodo 2000/2006 (di seguito in sigla PRSR)              
attuativo del citato Reg. (CE) 1257/99;                                         
- la decisione della Commissione Europea C (2000) 2153 del 20 luglio            
2000 che approva il suddetto Piano nel testo definitivo inviato alla            
Commissione stessa il 3 luglio 2000;                                            
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2 relativa alla attuazione del Piano              
regionale di sviluppo rurale, ed in particolare l'art. 2, comma 2;              
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 recante norme per l'esercizio delle             
funzioni regionali in materia di agricoltura;                                   
viste inoltre:                                                                  
- la scheda della Misura 1.a "Investimenti nelle aziende agricole"              
compresa nel PRSR;                                                              
- la propria deliberazione n. 1914 del 7 novembre 2000, di                      
approvazione del Programma Operativo della Misura 1.a, di seguito               
indicato "Programma Operativo", rettificata con deliberazione n. 2053           
del 21 novembre 2000;                                                           
- la propria deliberazione n. 305 del 25 febbraio 2002 recante                  
modifiche al Programma Operativo, con la quale veniva approvato un              
testo coordinato comprendente le precedenti rettifiche;                         
considerato che la Commissione Europea, con propria Decisione C                 
(2003) 2697 del 17 luglio 2003, ha approvato alcune modifiche al PRSR           
richieste dalla Regione Emilia-Romagna e che talune di esse                     
interessano la scheda della Misura 1.a ed il Programma Operativo di             
cui alla sopracitata deliberazione 305/02;                                      
preso atto che - per effetto di tali modifiche - sono ritenute                  
ammissibili, pur nel rispetto delle condizioni determinate dalla                
Commissione Europea, le seguenti tipologie di investimento:                     
1) relativamente al settore produttivo di cui al punto 8.1 "Colture             
di pieno campo (cereali, oleoproteaginose e colture industriali)" del           
Programma Operativo: 1.1) strutture e attrezzature per la lavorazione           
e/o trasformazione delle produzioni aziendali, limitatamente al farro           
o alle colture biologiche, ottenute applicando i metodi di cui al               
Reg. CEE 2092/1991; 1.2) impianti di irrigazione destinati alla                 
coltura bieticola;                                                              
2) relativamente al settore produttivo di cui al punto 8.8 "Bovini da           
latte" del Programma Operativo, l'acquisto di bestiame esclusivamente           
quale prima dotazione di riproduttori bovini di qualita' pregiata,              
registrati nei libri genealogici o equivalenti, destinati al                    
miglioramento qualitativo;                                                      
3) relativamente al settore produttivo di cui al punto 8.9 "Bovini da           
carne" del Programma Operativo: 3.1) acquisto di bestiame                       
esclusivamente quale prima dotazione di riproduttori bovini di                  
qualita' pregiata, registrati nei libri genealogici o equivalenti,              
destinati al miglioramento qualitativo; 3.2) strutture e attrezzature           
per la lavorazione e/o trasformazione delle produzioni aziendali, con           
esclusione dei macelli;                                                         
preso atto, in particolare, che l'ammissibilita' di impianti di                 
irrigazione destinati alla coltura bieticola, di cui al precedente              
punto 1.2, e' subordinata alla condizione che questi siano                      
realizzati:                                                                     
a) in aziende collocate in aree vocate dal punto di vista agronomico            
e di convenienza agroindustriale;                                               
b) con impianti e metodologie distributive a basso consumo idrico,              
che non ricorrano all'emungimento della falda sotterranea;                      
ritenuto pertanto rispondente ai requisiti richiesti dalla                      
Commissione Europea:                                                            
- per quanto attiene alla precedente lettera a), l'individuazione               
dell'areale di espansione della coltura riferibile all'ultimo                   
triennio precedente alla domanda, in considerazione delle                       
caratteristiche pedoclimatiche regionali e della dislocazione degli             
impianti di trasformazione, nonche' del processo di evoluzione                  
complessivo di cui e' oggetto il settore bieticolo;                             
- per quanto attiene alla precedente lettera b), prevedere che, per             
la gestione dell'irrigazione, si debba fare riferimento ai princi'pi            
e metodi gia' previsti dal disciplinare di produzione integrata                 
approvato dai competenti Servizi della Direzione generale                       
Agricoltura;                                                                    
preso atto che l'acquisto di bestiame, esclusivamente quale prima               
dotazione di riproduttori bovini di qualita' pregiata, e'                       
ammissibile solo quando non comporti aumento della capacita'                    
produttiva a livello regionale;                                                 
constatato che il trend produttivo regionale di carne bovina e' in              
costante calo;                                                                  
ritenuto comunque necessario, al fine di soddisfare le prescrizioni             
fissate dalla Commissione Europea, che:                                         
- l'acquisto di bestiame, relativamente al settore produttivo "Bovini           
da latte", sia coperto da adeguato possesso di quote di produzione;             
- l'acquisto di bestiame, relativamente al settore produttivo "Bovini           
da carne", sia consentito limitatamente al periodo di attuazione del            
presente Programma Operativo;                                                   
constatato che la nuova formulazione del testo della scheda relativa            
alla Misura 1.a "Investimenti nelle aziende agricole" consente la               
presentazione di Piani di investimento a giovani agricoltori,                   
insediati da almeno un anno e dotati delle caratteristiche di accesso           
alla Misura 1.b, anche qualora non sia verificabile, al momento della           
presentazione del Piano di investimenti, il requisito della                     
sufficiente capacita' professionale;                                            
ritenuto pertanto opportuno prevedere che i giovani agricoltori di              
cui al punto precedente possano presentare istanza ai sensi della               
Misura 1.a qualora garantiscano, previa presentazione di apposita               
polizza fidejussoria, il raggiungimento del requisito della                     
sufficiente capacita' professionale entro il termine previsto in                
materia dal Programma Operativo della Misura 1.b di cui alla                    
deliberazione 815/02;                                                           
considerata l'esigenza di definire condizioni che agevolino il                  
completo utilizzo del massimale di investimento fissato per ogni                
azienda, consentendo la presentazione di una ulteriore domanda alle             
imprese che abbiano usufruito di aiuti per un solo PI e non abbiano             
esaurito il predetto massimale;                                                 
considerato inoltre che:                                                        
- al punto 5. del Programma Operativo e' specificato che "il numero             
delle ULU aziendali e' riferito alla richiesta di manodopera della              
struttura aziendale al momento della presentazione della domanda";              
- tale formulazione deve essere intesa quale numero delle ULU                   
aziendali nell'anno di riferimento scelto dal beneficiario al momento           
della domanda, coerentemente con quanto previsto per la valutazione             
di tutte le altre condizioni di ammissibilita' previste dal medesimo            
Programma Operativo;                                                            
preso atto che, anche in conseguenza di intervenute modifiche della             
normativa comunitaria e nazionale, il "Manuale delle procedure,                 
controlli e sanzioni" approvato da AGEA e' stato recentemente                   
aggiornato e che sono entrati in vigore sia il "Manuale delle                   
procedure, controlli e sanzioni" di AGREA, sia il "Piano annuale dei            
controlli" del medesimo Organismo pagatore regionale;                           
considerato pertanto opportuno adeguare complessivamente il Programma           
Operativo della Misura 1.a, modificandone il testo sulla base di                
quanto precedentemente illustrato e stabilendo altresi' che tali                
modifiche siano efficaci per le domande presentate in data successiva           
a quella di esecutivita' del presente atto;                                     
sentito il Responsabile del Servizio Programmi, Monitoraggio e                  
Valutazioni, dott. Giorgio Poggioli, in ordine alla coerenza del                
presente atto con i contenuti del PRSR;                                         
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
richiamata la propria deliberazione 447/03;                                     
preso atto, pertanto, del parere di regolarita' amministrativa                  
espresso dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi ai              
sensi del sopracitato art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della                
predetta deliberazione di Giunta regionale 447/03;                              
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
delibera:                                                                       
1) di modificare la propria deliberazione n. 305 del 25 febbraio 2002           
come segue:                                                                     
a) inserendo, dopo l'ultimo periodo del punto 3.1 "Condizioni di                
ammissibilita' del conduttore", il seguente capoverso: "I giovani               
agricoltori che possiedono le caratteristiche di accesso alla Misura            
1.b, che dopo un anno dall'insediamento non siano in possesso del               
requisito della capacita' professionale, potranno egualmente                    
presentare un PI, a condizione che garantiscano, previa presentazione           
di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa                        
equipollente, il raggiungimento di tale requisito nel biennio                   
successivo, ferme restando tutte le altre condizioni di                         
ammissibilita' alla presente Misura.";                                          
b) sostituendo il secondo capoverso del punto 5. "Entita' degli                 
aiuti" con il seguente: "In generale ogni azienda ha un limite                  
massimo di due piani di investimento finanziati per il periodo di               
programmazione finanziaria e di 100.000 Euro/ULU per ciascun Piano di           
investimento: il numero delle ULU e' riferito alla richiesta di                 
manodopera della struttura aziendale.";                                         
c) sostituendo il punto 7.12) con il seguente: "7.12: Gli                       
investimenti collegati alla vendita diretta dei prodotti aziendali,             
ad eccezione di quelli previsti a completamento di investimenti in              
strutture e attrezzature per la lavorazione e/o trasformazione dei              
prodotti aziendali e limitatamente ai settori di cui ai successivi              
punti 8.3., 8.4., 8.6., 8.8., 8.9., 8.11., 8.12.";                              
d) sostituendo il punto 8.1.4 con il seguente: "8.1.4: gli                      
investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione e/o                 
trasformazione delle produzioni aziendali sono ammessi per il farro e           
per le produzioni biologiche ottenute applicando i metodi di cui al             
Reg. (CEE) 2092/1991. Per tutte le altre colture, sono ammessi                  
limitatamente all'essicazione";                                                 
e) sostituendo il punto 8.1.6 con il seguente: "8.1.6: L'irrigazione            
in colture estensive, ad eccezione delle bietole purche' coltivate in           
terreni vocati ed inseriti in aree consone dal punto di vista                   
agronomico e di convenienza agroindustriale. In tali casi,                      
l'irrigazione e' consentita soltanto se il prelievo non sia                     
effettuato dalla falda sotterranea, non presenti controindicazioni di           
carattere geoambientale e sia orientato verso impianti e metodologie            
distributive a basso consumo idrico. Per terreni vocati ed inseriti             
in aree consone devono intendersi quelli di aziende che hanno                   
inserito  tale coltura nel proprio riparto colturale in almeno uno              
dei tre anni precedenti quello di presentazione della domanda. Si               
precisa altresi' che le attrezzature oggetto di finanziamento                   
dovranno essere utilizzate con le modalita' gia' previste dai                   
Disciplinari di produzione integrata approvati dai competenti Servizi           
della Direzione generale Agricoltura, ed in ogni caso non potranno              
essere utilizzate a favore di colture per le quali l'investimento               
stesso non sarebbe stato considerato ammissibile ai sensi del                   
presente Programma Operativo."; inserendo, dopo il punto 8.8.8 il               
seguente punto: "8.8.8-bis: Acquisto di bestiame, esclusivamente                
quale prima dotazione di riproduttori bovini di qualita' pregiata,              
iscritti nei libri genealogici o registri anagrafici, destinati al              
miglioramento qualitativo del patrimonio zootecnico. Si precisa che             
non puo' essere considerato di prima dotazione il bestiame esistente            
in azienda all'atto dell'insediamento nei casi in cui si configurino            
le condizioni di continuita' gestionale previste per i giovani                  
subentranti nella impresa familiare";                                           
f) inserendo, dopo il punto 8.9.4 il seguente punto: "8.9.4-bis:                
Investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione e/o                 
trasformazione delle produzioni aziendali, ad esclusione di quanto              
previsto al successivo punto 8.9.7".                                            
g) inserendo, dopo il punto 8.9.5 il seguente punto: "8.9.5-bis:                
Acquisto di bestiame, esclusivamente quale prima dotazione di                   
riproduttori bovini di qualita' pregiata, iscritti nei libri                    
genealogici o registri anagrafici, destinati al miglioramento                   
qualitativo del patrimonio zootecnico. Si precisa che non puo' essere           
considerato di prima dotazione il bestiame esistente in azienda                 
all'atto dell'insediamento nei casi in cui si configurino le                    
condizioni di continuita' gestionale previste per i giovani                     
subentranti nella impresa familiare.";                                          
h) inserendo, dopo il punto 8.9.6, il seguente punto: "8.9.7:                   
Impianti di macellazione.";                                                     
i) modificando il punto 9.1. "Presentazione delle domande" del                  
Programma Operativo, sostituendo il secondo capoverso con il                    
seguente: "L'impresa puo' presentare al massimo due domande, anche              
contemporaneamente, purche' gli investimenti previsti dai PI siano              
completamente diversi tra loro. Tale diversita' si configura anche              
qualora, pur in presenza di investimenti di analoga tipologia, siano            
interessate strutture o superfici diverse. Tuttavia, qualora                    
un'impresa abbia avuto ammesso a finanziamento un solo PI e non abbia           
esaurito il massimale di spesa ammissibile di cui al precedente punto           
5.,e' consentita la presentazione di una ulteriore domanda.";j)                 
sostituendo il punto 12. "Controlli" del Programma Operativo con il             
seguente: "Le Province e le Comunita' Montane devono effettuare sui             
beneficiari i seguenti controlli: a) controllo sulle dichiarazioni              
sostitutive di atto notorio allegate al PI; b) controllo sul 100%               
delle opere finanziate al fine di verificarne l'esecuzione a regola             
d'arte ed il rispetto di eventuali prescrizioni; c) controllo annuale           
post-pagamento sul rispetto degli impegni assunti e vincoli                     
prescritti dalla presente Misura; d) controllo in loco sul rispetto             
dei requisiti minimi ambientali. Tutti i controlli sono da eseguire             
secondo quanto indicato in materia dal Manuale delle procedure, dei             
controlli e delle sanzioni, nonche' dal Piano dei controlli,                    
approvati dall'Organismo pagatore competente.";                                 
2) di dare atto che le modifiche di cui al precedente punto 1) sono             
applicabili alle domande presentate in data successiva a quella di              
esecutivita' della presente deliberazione;                                      
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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