REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA

COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA

Richiesta di modifica disciplinare IGP Fungo di Borgotaro

Il Direttore generale Agricoltura comunica che il Consorzio per la              
Tutela della indicazione geografica protetta "Fungo di Borgotaro" con           
sede a Borgo Val di Taro (Parma) Via Nazionale n. 54, ha presentato             
alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento CE            
2081/92, la richiesta di modifica del disciplinare di produzione                
relativo alla registrazione di IGP conseguita con Regolamento CE n.             
1107 del 12/6/1996.                                                             
Secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n.           
1273 del 15 luglio 1997 si procede alla pubblicazione della scheda              
tecnica relativa alla modifica del disciplinare.                                
La documentazione resta a disposizione presso il Servizio regionale             
Valorizzazione delle produzioni per un periodo, di trenta giorni                
successivi alla data di pubblicazione, valido per la presentazione di           
eventuali motivate opposizioni.                                                 
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Qualificazione delle                    
produzioni Gloria Savigni tel. 051/284466 - e-mail:                             
gsavigni@regione.emilia-romagna.it.                                             
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Dario Manghi                                                                    
Disciplinare del Fungo di Borgotaro IGP                                         
INDICE GENERALE                                                                 
1.0 Premessa                                                                    
2.0 Definizioni                                                                 
3.0 Requisiti                                                                   
3.1 Zona definita 3.1.1 Zona di produzione 3.1.2 Zona di raccolta               
3.2 Processo produttivo 3.2.1 Raccolta 3.2.2 Conservazione del                  
prodotto fresco 3.2.3 Processo di trasformazione 3.2.3.1 Essiccato              
3.2.3.2 Congelato/surgelato 3.2.3.3 Sott'olio                                   
3.3 Marchiatura                                                                 
3.4 Legislazione                                                                
3.5 Risorse                                                                     
4.0 Allegati                                                                    
1.0 Premessa                                                                    
Questo "Autentication Specification" definisce i requisiti che devono           
essere soddisfatti affinche' si possa utilizzare la denominazione               
"Fungo di Borgotaro" sulle confezioni di carpofori raccolti e                   
confezionati freschi o trasformati.                                             
Il documento e' basato sulla registrazione IGP del "Fungo di                    
Borgotaro" e quindi contiene i requisiti che includono le                       
caratteristiche storiche di tradizione e geografiche del prodotto.              
Questi requisiti si trovano nella specifica metodologia che deve                
essere seguita cosi' come le pratiche che sono specificatamente                 
escluse.                                                                        
All'interno del quadro legislativo e nel rispetto di quanto previsto            
da questo documento i metodi di produzione sono liberi.                         
2.0 Definizioni                                                                 
Ai fini del presente "Autentication Specification" (di seguito AS) si           
definiscono:                                                                    
- produttori: coloro i quali detengono la proprieta' dei boschi                 
ricadenti nella zona tipica ovvero gli aventi diritto in quanto                 
utenti delle Comunalie o dei Consorzi forestali ricadenti nella zona            
tipica;                                                                         
- raccoglitori: coloro i quali svolgono l'attivita' di raccolta dei             
funghi oggetto del presente AS con lo scopo di porli in commercio;              
- commercianti: persona od organizzazione che acquista dai                      
raccoglitori i funghi oggetto del presente AS, li confeziona secondo            
le modalita' previste dal presente AS e li pone in commercio;                   
- produzione: quantitativo di funghi oggetto del presente AS                    
raccolti, confezionati e/o trasformati posti in commercio con la                
denominazione di "Fungo di Borgotaro".                                          
Si definiscono inoltre "Fungo di Borgotaro" i carpofori derivanti da            
crescita spontanea nel territorio definito al paragrafo 3.1 delle               
seguenti varieta' del genere Boletus Sez. Boletus secondo Moser:                
Boletus aestivalis (anche Boletus reticulatus Schaffer ex Baudin)               
chiamato dialettalmente "rosso" o fungo del caldo;                              
Boletus pinophilus chiamato dialettalmente "moro";                              
Boletus aereus, chiamato dialettalmente "magnan";                               
Boletus edulis, chiamato dialettalmente "fungo del freddo".                     
Le caratteristiche dei carpofori sopra elencati sono indicate in                
Appendice 1.                                                                    
3.0 Requisiti                                                                   
3.1 Zona definita                                                               
3.1.1 Zona di produzione                                                        
Si possono denominare "Fungo di Borgotaro" i carpofori raccolti nel             
territorio di seguito riportato e confezionati freschi o trasformati            
secondo le tipologie sotto menzionate all'interno dei seguenti                  
confini, come da cartografia allegata:                                          
Confine Nord: partendo dal monte Ragola (a quota 1711 slm) posto al             
confine con la provincia di Piacenza, la linea di delimitazione e'              
individuata dal limite territoriale tra il comune di Bedonia ed il              
comune di Bardi, che corrisponde per l'ultima parte al corso del rio            
di Garibando, fino a raggiungere la strada comunale                             
Liveglia-Frassineto; da qui prosegue lungo la suddetta strada                   
comunale passante per l'abitato di Cornolo, e Casamurata. Sale poi              
sino al Passo dei Morti (a quota 1104 slm) per poi ridiscendere lungo           
la strada comunale Cornolo-Ponte Ceno passando per la localita'                 
Fontanachiosa per arrivare sino all'abitato di Ponte Ceno; da qui               
lungo la strada statale Bardi-Salsomaggiore, sale fino al valico di             
Monte Vacca' (a quota 800 slm), poi a scendere verso Bedonia lungo il           
corso del torrente Pelpirana sino alla confluenza con il fiume Taro,            
per poi proseguire lungo il suo corso passando per Borgo Val di Taro            
per arrivare sino alla confluenza del torrente Grontone che segna il            
confine tra il comune di Berceto e Terenzo.                                     
Il confine Est e' rappresentato dal corso del torrente Grontone                 
partendo dalla sua immissione nel fiume Taro salendo sino alla                  
confluenza con il rio Orlando a confine tra il comune di Berceto e              
Terenzo sino alla localita' Cavazzola seguendo i confini comunali,              
per poi scendere sempre lungo i limiti comunali sino al torrente                
Baganza. Da qui sale lungo il torrente Baganza sino alla confluenza             
con il torrente Arsiso per poi proseguire sino al crinale e limite              
comunale tra Berceto e Corniglio, seguendo il limite tra i due comuni           
passando per il rio della Vecchia, per il Lago Bozzo e rincontrando             
poi il torrente Baganza. Indi risale lungo il confine comunale tra              
Berceto e Corniglio sino al crinale con la regione Toscana passando             
per il monte Fontanini (a quota 1399 slm), monte Beccaro (a quota               
1377 slm) sino al monte Borgognone (a quota 1401 slm) per poi                   
ridiscendere in territorio della regione Toscana lungo le sorgenti              
del Magra e lungo il suo percorso sino alla localita' Mignegno.                 
Confine Sud: dalla localita' Mignegno sale sino al cimitero di                  
Traverde per proseguire lungo la mulattiera dei Chiosi sino a Case              
Corvi, passando per la confluenza tra i torrenti Betigna e Verde; da            
Case Corvi ci si immette sulla strada comunale che porta alla                   
localita' Zeri, salendo sino al passo del Rastrello posto a confine             
tra la regione Toscana e la regione Liguria. Da qui prosegue lungo il           
confine di regione Tosco-Emiliano sino alla localita' Foce dei Tre              
Confini (Passo della Colla) che delimita la regione Emilia-Romagna              
con la Toscana e la Liguria, sale lungo lo spartiacque tra la regione           
Emilia-Romagna e la Liguria sino al raggiungere il monte Go'ttero (a            
quota 1639 slm). Indi ridiscende, sempre sullo spartiacque delle due            
regioni, passando per il Passo della Cappelletta, per poi raggiungere           
il Passo Cento Croci (a quota 1056 slm), per poi salire sempre                  
tenendo lo spartiacque, sino al Monte Zuccone (a quota 1421 slm).               
Ridiscende sullo spartiacque sino alla localita' Pianpintardo, quindi           
sino al fiume Taro lungo il limite di confine tra la regione Liguria            
e la regione Emilia-Romagna in localita' Pelosa; da qui sale lungo il           
fiume Taro che delimita il confine tra le due regioni sino alla                 
localita' Cerosa, e sale ancora lungo il confine regionale sino al              
Monte Malanotte (a quota 1035 slm).                                             
Confine Ovest: parte dal Monte Malanotte (a quota 1035 slm) scende a            
confine tra le due regioni (Liguria ed Emilia-Romagna) lungo il rio             
della Malanotte per salire alla confluenza con il torrente Tarola.              
Sale lungo tale rio per poi proseguire sempre lungo il confine                  
regionale sino al Monte Bocco (a quota 1085 slm), quindi lungo lo               
spartiacque delle due regioni sino al Monte Ghiffi (a quota 1237 slm)           
per poi proseguire al Monte Cantomoro (a quota 1654 slm). Scende poi            
al Passo dell'Incisa (a quota 1467 slm), per di nuovo risalire verso            
il Monte Penna (a quota 1735 slm), per poi scendere nuovamente                  
attraverso il Passo del Chiodo (a quota 1456 slm), seguendo lo                  
spartiacque tra la regione Liguria ed Emilia-Romagna, per poi                   
proseguire sino alla vetta del Monte Tomarlo (a quota 1601 slm). Da             
qui ridiscende il Passo Tomarlo lungo lo spartiacque tra le due                 
regioni fino al Monte Croce Martincano (a quota 1722 slm) per poi               
raggiungere il Monte Maggiorasca (a quota 1799 slm) indi il Monte Bue           
(a quota 1771 slm). Dal Monte Bue, abbandonando il confine regionale,           
prosegue lungo il confine provinciale tra Parma e Piacenza,                     
raggiungendo il Monte Nero (a quota 1752 slm), per scendere sempre              
lungo lo spartiacque provinciale, sino al Passo dello Zovallo (a                
quota 1409 slm), per poi risalire verso il Monte Zovallo (a quota               
1492 slm) e salire infine al Monte Ragola (a quota 1711 slm).                   
3.1.2 Zona di raccolta                                                          
La zona di raccolta dei carpofori oggetto dal presente AS e'                    
costituita dai boschi, ubicati nella zona di produzione definita al             
paragrafo 3.1, allo stato puro o misto delle seguenti specie:                   
latifoglie: faggio, castagno, cerro ed altre specie quercine,                   
carpino, nocciolo, pioppo tremolo, governate a ceduo, ceduo composto            
o fustaia sia derivata da evoluzione naturale che da conversione;               
conifere: abete bianco e rosso, pino nero, silvestre ed altre specie            
di Pinus, duglasia governate a fustaia.                                         
Sono inoltre da considerarsi zona di raccolta le aree arbustive,                
prative, pascolive intercluse e confinanti con i boschi sino ad una             
distanza di 100 m. dal bordo dei boschi.                                        
I boschi precedentemente definiti devono essere dichiarati idonei               
dall'organismo di controllo; tale riconoscimento viene evidenziato              
dalla iscrizione dei boschi all'elenco dei produttori appositamente             
tenuto, attivato ed aggiornato da Pai ltd.                                      
3.2 Processo produttivo                                                         
3.2.1 Raccolta                                                                  
L'attivita' di raccolta, ai fini del presente AS, deve:                         
- avvenire all'interno della zona di raccolta definita al paragrafo             
3.1;                                                                            
- riguardare i carpofori definiti al paragrafo 2.0 con diametro della           
cappella superiore a due centimetri, sempreche' non siano                       
concresciuti con carpofori di dimensioni superiori al limite                    
suddetto.                                                                       
E' inoltre vietato utilizzare prodotti ottenuti per sintesi chimica             
al fine di stimolare la produzione o l'accrescimento dei carpofori.             
3.2.2 Conservazione del prodotto fresco                                         
La conservazione dei carpofori freschi deve avvenire in contenitori             
di legno di dimensioni di 50 x 30 cm. oppure 25 x 30 cm., a sponde              
basse e a temperatura non inferiore a 0 C.                                      
Il "Fungo di Borgotaro" commercializzato fresco, oltre alle                     
caratteristiche indicate in Appendice 1, deve possedere i seguenti              
requisiti:                                                                      
- odore pulito, non piccante e senza inflessioni di fieno,                      
liquirizia, legno fresco;                                                       
- deve essere sano, con gambo e cappella sprovvisti di terriccio,               
foglie od altri corpi estranei;                                                 
- non deve presentare alterazioni infracutanee dovute a larve di                
ditteri od altri insetti su una superficie superiore al 20%;                    
- deve presentare superficie liscia, non disidratata;                           
- deve avere umidita' non superiore al 90% del peso totale, oppure un           
peso specifico compreso tra 0,8 e 1,1.                                          
Il confezionamento dei carpofori prevede le seguenti attivita':                 
- selezione della produzione per eliminare i carpofori che non                  
rispettano i requisiti previsti;                                                
- pulizia dal terriccio, foglie ed altri corpi estranei con attrezzi            
manuali e senza fare uso di acqua o altre sostanze detergenti;                  
- chiusura della confezione con retina sigillata in modo da impedire            
che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo;            
- apposizione sul contenitore delle seguenti diciture ed                        
indicazioni:                                                                    
- Fungo di Borgotaro;                                                           
- Indicazione Geografica Protetta;                                              
- nome, ragione sociale ed indirizzo del commerciante o del                     
trasformatore;                                                                  
- data di raccolta;                                                             
- peso netto all'origine;                                                       
- apposizione dell'etichetta di certificazione sanitaria come                   
previsto dalle leggi regionali vigenti.                                         
I commercianti dovranno dimostrare i quantitativi di carpofori                  
acquistati e la loro provenienza secondo procedure definite e                   
mantenute attive; tali procedure sono allegate e costituiscono parte            
integrante del presente AS.                                                     
3.2.3 Processo di trasformazione                                                
3.2.3.1 - Essiccato                                                             
Fungo di partenza: come previsto dalla legge sulla trasformazione e             
commercializzazione del prodotto essiccato.                                     
Sono previste esclusivamente le qualita' extra, speciale e                      
commerciale.                                                                    
Lo spessore delle fette da essiccare devono rientrare in un range tra           
2 e 4 mm.                                                                       
I sistemi di essiccazione ammessi sono i seguenti:                              
- naturale (al sole);                                                           
- tradizionale (stufa a legna);                                                 
- meccanico (essiccatoi).                                                       
Il prodotto essiccato dovra' essere confezionato in contenitori in              
legno o vimini, in buste o in contenitori di ceramica o terracotta,             
contenenti 20, 50,100 o 200 grammi di prodotto lavorato, e dovranno             
presentare un bollino fornito dal Consorzio di Tutela riportante il             
logo del "Fungo di Borgotaro IGP", il peso del prodotto ed un numero            
di serie.                                                                       
Per il controllo a cura del Consorzio di Tutela e dell'Ente                     
certificatore, il rapporto tra il peso fresco che viene acquistato              
dal commerciante ed il peso del prodotto essiccato deve essere di               
circa 10/1.                                                                     
3.2 1.2 - Congelato/surgelato                                                   
E' ammessa la trasformazione del prodotto fresco in congelato o                 
surgelato, citando la presenza del fungo di provenienza IGP come mono           
ingrediente.                                                                    
A tal scopo deve essere tenuto un apposito registro di carico e                 
scarico del fungo destinato a tale impiego.                                     
Il fungo di partenza deve avere le stesse caratteristiche del fresco            
IGP.                                                                            
Le tipologie previste sono "intero", "testa", "cubettato" o                     
"lamellato".                                                                    
La pulitura del prodotto di partenza deve essere effettuata                     
manualmente ed il mantenimento del prodotto finito deve essere                  
realizzato a norma di legge.                                                    
Le confezioni dovranno presentare un bollino fornito dal Consorzio di           
Tutela riportante il logo del "Fungo di Borgotaro IGP", il peso del             
prodotto ed un numero di serie.                                                 
3.2.3.3 - Sott'olio                                                             
Il prodotto allo stato fresco puo' essere trasformato in sott'olio              
tramite procedura descritta nell'allegato regolamento applicativo.              
Il prodotto sott'olio, pur non potendo fregiarsi del marchio di                 
"Fungo di Borgotaro IGP" per la presenza di altri prodotti necessari            
alla sua lavorazione, potra' avvalersi di un apposito logo riportante           
la dicitura "Prodotto derivato da Fungo di Borgotaro IGP"; il                   
prodotto IGP di partenza potra' essere inserito tra gli ingredienti.            
3.3 Marchiatura                                                                 
Le confezioni che soddisfano i requisiti previsti dal presente AS               
possono recare sul sigillo previsto al paragrafo 3.2 il marchio PAI             
riportato in Appendice 2.                                                       
3.4 Legislazione                                                                
Decreto 2 dicembre 1993 - Riconoscimento dell'indicazione geografica            
protetta "Fungo di Borgotaro";                                                  
L.R. 2 aprile 1996, n. 6 (legge della Regione Emilia-Romagna);                  
L.R. 22 marzo 1999, n. 16 (legge della Regione Toscana);                        
Regolamento CE 1107 del 12 giugno 1996;                                         
DLgs 155/97.                                                                    
3.5 Risorse                                                                     
Tutte le risorse necessarie per soddisfare i requisiti del presente             
documento devono essere presenti; nel caso in cui si renda necessario           
il monitoraggio od il controllo dei parametri misurabili, gli                   
strumenti utilizzati dovranno essere idonei e tali strumenti dovranno           
essere riferiti ad altri strumenti di funzionamento certo.                      
4.0 Allegati                                                                    
Appendice 1: caratteristiche dei carpofori compresi nella                       
denominazione "Fungo di Borgotaro"                                              
Cartina del territorio compreso nella IGP                                       
Manuale applicativo della IGP                                                   
Regolamento per prodotto sott'olio                                              
Marchio "Fungo di Borgotaro IGP".                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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