REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 12 maggio 2004, n. 6381

L.R. 20 gennaio 2004, n. 3 - Norme in materia di tutela fitosanitaria - Abrogazione delle LL.RR. 19/1/1998, n. 3 e 21/8/2001, n. 31 - Criteri e modalita' per il rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attivita' sementiera

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Premesso che la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri           
e' subordinata al possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal            
Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale;                              
visti:                                                                          
- la Legge 25 novembre 1971, n. 1096 "Disciplina dell'attivita'                 
sementiera" e successive modifiche ed integrazioni;                             
- il DPR 8 ottobre 1973, n. 1065 "Regolamento di esecuzione della               
Legge 25 novembre 1971, n. 1096 , concernente la disciplina della               
produzione e del commercio delle sementi";                                      
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3 "Norme in materia di tutela                     
fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.                
Abrogazione delle LL.RR. 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n.             
31", ed in particolare l'art. 3, il quale demanda alla Regione                  
Emilia-Romagna la fissazione dei requisiti di professionalita'                  
necessari ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'             
sementiera, nonche' l'approvazione del modello di domanda e                     
l'individuazione della documentazione da allegare;                              
ravvisata la necessita' di definire i citati requisiti di                       
professionalita' al fine di ottenere l'autorizzazione regionale                 
all'esercizio dell'attivita' sementiera, a seguito dell'entrata in              
vigore della nuova L.R. 3/04;                                                   
viste:                                                                          
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di                    
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"            
ed in particolare l'art. 37;                                                    
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003, e           
n. 2554 del 9/12/2003, aventi per oggetto rispettivamente "Indirizzi            
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture            
e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e "Disposizioni in                
merito alla proroga degli incarichi di livello dirigenziale";                   
richiamate le seguenti determinazioni del Direttore generale                    
Agricoltura:                                                                    
- n. 14230, in data 21 dicembre 2001, concernente l'attribuzione                
delle responsabilita' di Servizio, l'istituzione delle posizioni                
dirigenziali Professional, la definizione dei rispettivi ambiti di              
competenza ed il conferimento dei relativi incarichi, nonche' la                
successiva deliberazione della Giunta regionale n. 3021 del 28                  
dicembre 2001;                                                                  
- n. 1289 del 22 febbraio 2002 e n. 7321 del 23/6/2003, con le quali            
sono stati ulteriormente specificati gli ambiti di competenza                   
assegnati ai Servizi e gli ambiti operativo-gestionali delle                    
posizioni dirigenziali professional;                                            
- n. 17325 del 23/12/2003, recante "Proroga degli incarichi di                  
livello dirigenziale della Direzione generale Agricoltura";                     
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Dirigente titolare della posizione Professional "Certificazione e               
controlli" dott. Alberto Contessi, ai sensi della citata                        
deliberazione di Giunta regionale 447/03;                                       
determina:                                                                      
1) di approvare, nel testo allegato sotto il numero 1) alla presente            
determinazione della quale e' parte integrante e sostanziale, i                 
requisiti occorrenti ai soggetti indicati all'art. 2, terzo comma               
della L.R. 3/04 per ottenere l'autorizzazione all'esercizio                     
dell'attivita' sementiera;                                                      
2) di stabilire che, alla domanda per il rilascio                               
dell'autorizzazione, debba essere allegata la documentazione indicata           
nell'Allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente                 
determinazione;                                                                 
3) di approvare lo schema di domanda per il rilascio                            
dell'autorizzazione di cui al punto 1), come risulta nell'Allegato              
3), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;               
4) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino                  
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Ivan Ponti                                                                      
ALLEGATO 1)                                                                     
L.R. 20 gennaio 2004, n. 3 - Requisiti per ottenere l'autorizzazione            
all'esercizio dell'attivita' sementiera                                         
A) Premessa                                                                     
1) Devono presentare la domanda i soggetti di cui al comma 3                    
dell'art. 2 della legge che intendono produrre le sementi a scopo di            
vendita. Si intende produzione di sementi quella effettuata da                  
imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di                        
moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e                      
condizionandoli per il commercio, qualunque ne sia l'entita' e la cui           
attivita' sia indirizzata, anche saltuariamente, ai fini industriali            
o commerciali.  altres considerata produzione a scopo di vendita                
quella effettuata da cooperative, consorzi, associazioni, aziende               
agrarie ed altri enti, anche se al solo scopo della distribuzione ai            
propri associati, compartecipanti, coloni, mezzadri e dipendenti.               
inoltre considerata produzione a scopo di vendita la lavorazione dei            
prodotti sementieri effettuata per conto terzi o comunque per la                
distribuzione. La domanda deve essere presentata dagli interessati              
prima di iniziare l'attivita', che non puo' essere esercitata fino al           
rilascio dell'autorizzazione.                                                   
2) Le ditte sementiere che intendono chiedere l'autorizzazione per              
produrre sementi debbono essere iscritte al Registro delle imprese              
presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e              
Agricoltura (CCIAA), a norma dell'art. 8 della Legge 29 dicembre                
1993, n. 580.                                                                   
3) La validita' dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'                
sementiera e' subordinata al mantenimento, nel tempo, dei requisiti             
soggettivi e oggettivi posseduti al momento del rilascio.                       
B) Requisiti soggettivi specifici che devono essere posseduti per               
l'esercizio dell'attivita' sementiera                                           
1) Il richiedente, per ottenere l'autorizzazione a produrre, deve               
dimostrare di possedere sufficienti conoscenze professionali,                   
direttamente o tramite una figura tecnica appositamente designata,              
sulle tecniche di produzione/selezione nonche' sulle normative                  
sementiere e fitosanitarie riguardanti le categorie delle sementi per           
le quali chiede l'autorizzazione a produrre. Nel caso la figura                 
tecnica sia diversa dal legale rappresentante alle dirette dipendenze           
della ditta, deve essere in possesso di apposito incarico e di                  
relativa accettazione.                                                          
2) Tali conoscenze professionali devono essere descritte in un                  
sintetico curriculum e si intendono acquisite previo superamento, con           
esito favorevole, di un colloquio alla presenza della Commissione di            
cui al successivo punto D), finalizzato a verificare la conoscenza              
delle tecniche di produzione e le relative normative, in funzione del           
tipo di richiesta inoltrata.                                                    
C) Requisiti oggettivi                                                          
1) La ditta deve disporre di locali e di attrezzature tecniche idonee           
e sufficienti per svolgere razionalmente l'attivita' di produzione di           
sementi descritta nella domanda di autorizzazione. Il possesso di               
tale requisito viene verificato dalla Commissione di cui alla lettera           
D), previo sopralluogo effettuato da un tecnico incaricato dalla                
citata Commissione.                                                             
D) Commissione sementiera                                                       
1) Presso la Direzione generale Agricoltura e' istituita una                    
Commissione formata da: - due funzionari, o eventuali supplenti,                
designati dal Servizio Produzioni vegetali della Direzione generale             
Agricoltura, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con                   
funzioni di segretario; - un funzionario, o eventuale supplente,                
designato dal Servizio Fitosanitario regionale della Direzione                  
generale Agricoltura; - un rappresentante, o eventuale supplente,               
designato dall'Ente nazionale sementi elette; - un rappresentante, o            
eventuale supplente, designato dall'Associazione italiana sementi; -            
un rappresentante, o eventuale supplente, designato dal Comitato                
delle Organizzazioni di agricoltori moltiplicatori delle sementi; -             
un rappresentante, o eventuale supplente, designato dall'Istituto               
sperimentale per le colture industriali; - un rappresentante, o                 
eventuale supplente, designato dal Dipartimento di Scienze e                    
Tecnologie ambientali - Universita' degli Studi di Bologna.                     
2) La Commissione ha il compito di valutare la conformita' della                
domanda, i requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti                    
l'autorizzazione, ovvero delle figure tecniche da essi designate. A             
tal fine puo' incaricare uno o piu' componenti ad effettuare                    
sopralluoghi o verifiche presso la ditta che ha richiesto                       
l'autorizzazione.                                                               
ALLEGATO 2)                                                                     
Documentazione da allegare alla domanda per il rilascio                         
dell'autorizzazione - Art. 2 della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3                   
1) Certificato di attribuzione del numero di partita IVA.                       
2) Certificato di iscrizione al Registro ditte della Camera di                  
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.                                
3) Attestazione della disponibilita' dei locali destinati                       
all'esercizio dell'attivita'. I documenti di cui ai punti 1), 2) e 3)           
possono essere trasmessi in originale, in copia autenticata o, in               
alternativa, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di                  
notorieta'.                                                                     
4) Planimetria evidenziante gli spazi destinati all'attivita'                   
sementiera.                                                                     
5) Descrizione sintetica dell'attivita' che si intende esercitare,              
con puntuale riferimento agli impianti ed all'attrezzatura                      
disponibile elencata nella richiesta di autorizzazione.                         
6) Documentazione relativa ai requisiti posseduti dal titolare o                
dalla figura tecnica (il titolo di studio o professionale se                    
posseduto, sintetico curriculum, ecc.).                                         
7) Qualora la responsabilita' tecnica sia stata affidata a persona              
diversa dal legale rappresentante, allegare la lettera di incarico              
con relativa accettazione dell'interessato.                                     
N.B.: Allegare anche una marca da bollo del valore legale in corso              
che sara' applicata, da parte del Servizio Fitosanitario regionale,             
sull'autorizzazione che verra' rilasciata.                                      
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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