REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA

COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA

Richiesta di modifica del disciplinare di produzione IGP (Indicazione Geografica Protetta) Pesca e Nettarina di Romagna

Il Direttore generale Direzione Agricoltura comunica che il CSO                 
(Centro servizi ortofrutticoli) di Ferrara, come Ente promotore, ha             
presentato alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 9 del                
Regolamento CE 2081/92, la richiesta di modifica del disciplinare di            
produzione dell'IGP della "Pesca e Nettarina di Romagna" gia'                   
approvato da questa Amministrazione nel 1998.                                   
La richiesta consiste sostanzialmente nella revisione della                     
delimitazione geografica dell'area interessata alla produzione                  
soggetta a tutela di IGP (Indicazione Geografica Protetta) e                    
nell'inserimento di nuove cultivar.                                             
Secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n.           
1273 del 15 luglio 1997, la documentazione resta a disposizione                 
presso il Servizio regionale Valorizzazione delle produzioni, per il            
periodo dei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione,                
valido per la presentazione di eventuali motivate opposizioni.                  
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Qualificazione delle                    
produzioni dr.ssa Gloria Savigni - tel. 051/284466 - e-mail:                    
gsavigni¹Regione.Emilia-Romagna.it.                                             
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Dario Manghi                                                                    
A) "Pesca di Romagna IGP"                                                       
Art. 2                                                                          
Correzioni                                                                      
All'art. 2, nell'elenco delle varieta' a polpa gialla si propone di             
aggiungere le seguenti cultivar: Ruby Rich, Vista Rich, Kaweah.                 
Motivazione                                                                     
L'evoluzione della ricerca scientifica ha permesso l'introduzione di            
nuove varieta' che stanno dimostrando buone caratteristiche sia dal             
punto di vista produttivo, sia qualitativo, tant'e' che sono tutte              
ricomprese nell'elenco delle cultivar consigliate dal Disciplinare di           
produzione integrata dell'Emilia-Romagna del 2003 (All.to 4).                   
Le varieta' indicate hanno, altresi', superato la fase sperimentale,            
quindi, anche al fine di dare continuita' alle produzioni sviluppate            
sul territorio regionale, si ritiene opportuno aggiornare la lista              
varietale del disciplinare di produzione della Pesca di Romagna IGP.            
Per avere dati oggettivi sulla effettiva presenza delle varieta' di             
cui si chiede l'inserimento, occorre fare riferimento all'unica fonte           
disponibile e depositata presso lo stesso Mipaf, ossia ai dati                  
catastali forniti dalle Organizzazioni dei produttori (OP). Tali dati           
non sono esaustivi di tutta la produzione, poiche' le imprese non               
associate non hanno l'obbligo di dichiarare le varieta' messe a                 
dimora (All.to 5).                                                              
Tuttavia, pur se parziali, ad oggi costituiscono l'unica fonte                  
documentale, nelle aree del territorio della Indicazione Geografica             
Protetta, aventi informazioni oggettive per varieta' (tale                      
precisazione vale ogni qualvolta vi e' un richiamo ai dati catastali            
dei soci delle OP).                                                             
All'articolo 2, nell'elenco delle varieta' a polpa bianca si propone            
di aggiungere le seguenti cultivar: Kevina, Duchessa d'Este.                    
Motivazione                                                                     
Per le varieta' di pesche a polpa bianca valgono le medesime                    
considerazioni sopra svolte per le varieta' di pesche a polpa                   
gialla.                                                                         
Con particolare riferimento alla cultivar Duchessa d'Este, e'                   
opportuno precisare in questa sede che, al momento della                        
pubblicazione della proposta di modifica al disciplinare di                     
produzione in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 160 -                      
dell'11/7/2000, pagg. 71 e segg. e' stata erroneamente omessa la                
varieta' Duchessa d'Este, gia' presente nel disciplinare prima                  
stesura.                                                                        
Occorre correggere, l'errore materiale poiche' la varieta' in esame             
e' diffusa in tutto il territorio della regione, come dimostrano                
anche i dati catastali dei produttori soci delle OP (da leggere con             
l'avvertenza di cui sopra) (All.to 6).                                          
Art. 3                                                                          
Richiesta di variazione                                                         
All'art. 3, nell'elenco delle Province si richiede di aggiungere i              
seguenti Comuni:                                                                
Provincia di Ferrara: aggiungere i Comuni di Ferrara e Vigarano                 
Mainarda.                                                                       
Provincia di Bologna: aggiungere i Comuni di Dozza, Malalbergo,                 
Castel S. Pietro Terme, Baricella.                                              
Provincia di Forli'-Cesena: aggiungere i Comuni di Borghi e San Mauro           
Pascoli.                                                                        
Eliminare dall'elenco il Comune di Sant'Arcangelo di Romagna, in                
quanto e' situato nella provincia di Rimini.                                    
Motivazione                                                                     
Considerata la continuita' territoriale con le suddette Province,               
nonche' i Comuni, ed il fatto che i territori aggiunti sono terreni             
vocati alla coltivazione del pesco, si ritiene opportuno inserire i             
sopracitati Comuni.                                                             
A supporto della considerazione sopra svolta e della richiesta si               
allega una scheda contenente i dati di superficie relativi ai                   
suddetti comuni dichiarati dalle Organizzazioni dei produttori (OP)             
operanti su detti territori, nel rispetto delle disposizioni di cui             
al Regolamento 2200/96/CE (All.to 7).                                           
Si precisa, come sopra, che le risultanze di superficie derivanti dai           
catasti delle OP, non hanno carattere esaustivo, bensi'                         
esemplificativo, poiche' non rappresentano tutte le superfici adibite           
alla coltura del pesco, ma solo parte di esse.                                  
Tuttavia, ad oggi, costituiscono l'unica fonte di prova documentale             
delle aree impiegate per la peschicoltura, con dettaglio di anno di             
impianto.                                                                       
Occorre tener presente che la superficie adibita a peschicoltura deve           
essere rapportata all'estensione territoriale del comune di                     
riferimento (v. cartina dell'Emilia-Romagna allegata).                          
All'art. 3, alla fine dell'elenco delle Province si richiede di                 
distinguere, da quella di Forli'-Cesena, la seguente Provincia:                 
Provincia di Rimini: Sant'Arcangelo di Romagna.                                 
Motivazione                                                                     
A seguito della nuova ripartizione provinciale attuata in                       
Emilia-Romagna, che ha dato vita alla Provincia di Rimini, si ritiene           
opportuno e corretto riportare anche la nuova Provincia di Rimini,              
attribuendole il Comune di Sant'Arcangelo di Romagna, precedentemente           
inserito nella Provincia di Forli'-Cesena.                                      
Art. 7                                                                          
Correzioni                                                                      
All'art. 7 dove si dice:                                                        
"La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo                      
intercorrente tra il 10 giugno e il 20 settembre di ogni anno.".                
Si propone di sostituire con:                                                   
"La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo                      
intercorrente tra il 10 giugno e il 30 settembre di ogni anno.".                
Motivazione                                                                     
Tale variazione e' dettata dalla introduzione di varieta' che                   
giungono in maturazione intorno a meta' settembre tra quelle proposte           
all'art. 2. L'allungamento del periodo di commercializzazione non va            
ad incidere negativamente sulla qualita' del prodotto.                          
All'art. 7 dove si dice:                                                        
"Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa                
delle medesime dimensioni, le diciture "Pesca di Romagna"                       
immediatamente seguita dalla dizione "Indicazione Geografica                    
Protetta", e quindi dal nome della cultivar. Nel medesimo campo                 
visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del                    
confezionatore, nonche' il peso lordo all'origine.".                            
Si propone di sostituire con:                                                   
"Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa                
delle medesime dimensioni, le diciture "Pesca di Romagna"                       
immediatamente seguita dalla dizione "Indicazione Geografica                    
Protetta", e quindi dal nome della cultivar. Nel medesimo campo                 
visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del                    
confezionatore, nonche' il peso netto sulle confezioni non egalizzate           
e destinate al consumatore finale.".                                            
Motivazione                                                                     
Erroneamente e' stato indicato il peso lordo all'origine.                       
In realta' le norme sull'etichettatura richiedono che sul prodotto              
preconfezionato e non egalizzato, destinato al consumatore finale               
debba essere riportato il peso netto. (Si vedano il DM 1/4/2003 del             
Ministero delle Politiche agricole e forestali recante "Manuale per             
le procedure di controlli di conformita' alle norme comuni di                   
qualita' sui prodotti ortofrutticoli", nonche' le disposizioni                  
generali in materia di etichettatura di cui al DLgs 109/92 e                    
successive modifiche).                                                          
Si precisa che con il termine egalizzato si intendono le confezioni             
predisposte in modo tale da corrispondere ad un peso predefinito in             
base alla combinazione tra calibro o peso dei singoli frutti e                  
numerosita' degli stessi.                                                       
B) "Nettarina di Romagna IGP"                                                   
Art. 2                                                                          
Correzioni                                                                      
All'art. 2, nell'elenco delle varieta' a polpa gialla si richiede di            
aggiungere le seguenti cultivar: August Red, Alexa, Fire Top, Max 7,            
Rose Diamond, Early Top, New Top, Honey Kist, Amiga, Mailara',                  
Cristina, Caldesi 84, La Rubra.                                                 
Motivazione                                                                     
Anche per le nettarine, l'evoluzione della ricerca scientifica ha               
permesso l'introduzione di nuove varieta' che stanno dimostrando                
buone caratteristiche sia dal punto di vista produttivo, sia                    
qualitativo, tant'e' che la maggior parte di esse sono ricomprese               
nell'elenco delle cultivar consigliate dal Disciplinare di produzione           
integrata dell'Emilia-Romagna del 2003 (All.to 4).                              
Le varieta' indicate hanno, altresi', superato la fase sperimentale,            
quindi, anche al fine di dare continuita' alle produzioni sviluppate            
sul territorio regionale, si ritiene opportuno aggiornare la lista              
varietale del disciplinare di produzione della Nettarina di Romagna             
IGP.                                                                            
Anche in questo caso, per avere dati oggettivi sulla effettiva                  
presenza, nel territorio della Indicazione Geografica Protetta, delle           
varieta' di cui si chiede l'inserimento, occorre fare riferimento               
all'unica fonte disponibile: i dati catastali forniti dalle                     
Organizzazioni dei produttori (OP) (All.to 8), da leggere con                   
l'avvertenza di cui sopra (si veda motivazione di cui all'art. 2                
della Pesca di Romagna IGP).                                                    
All'articolo 2, nell'elenco delle varieta' a polpa bianca aggiungere            
le seguenti cultivar: Emeraude, Sweet Silver, Zephir, Silver King.              
Motivazione                                                                     
Anche per le nettarine a polpa bianca, valgono le medesime                      
considerazioni svolte per le pesche. L'evoluzione della ricerca                 
scientifica ha permesso l'introduzione di nuove varieta' che hanno              
dimostrato buone caratteristiche sia dal punto di vista produttivo,             
sia qualitativo, tant'e' che sono ricomprese nella lista varietale              
delle cultivar consigliate dal Disciplinare di produzione integrata             
delle Regione Emilia-Romagna. Esse sono presenti gia' da tempo sul              
territorio regionale, a conferma della validita' delle varieta'                 
proposte e del superamento della fase sperimentale.                             
Art. 3                                                                          
Richiesta di variazione                                                         
All'art. 3, nell'elenco delle Province si richiede di aggiungere i              
seguenti Comuni:                                                                
Provincia di Ferrara: aggiungere i Comuni di Ferrara e Vigarano                 
Mainarda.                                                                       
Provincia di Bologna: aggiungere i Comuni di Dozza, Malalbergo,                 
Castel S. Pietro Terme, Baricella.                                              
Provincia di Forli'-Cesena: aggiungere i Comuni di Borghi e San Mauro           
Pascoli.                                                                        
Eliminare dall'elenco il Comune di Sant'Arcangelo di Romagna, poiche'           
situato nella provincia di Rimini.                                              
Motivazione                                                                     
Considerata la continuita' territoriale con le suddette province,               
nonche' i comuni, ed il fatto che i territori aggiunti sono terreni             
vocati alla coltivazione del pesco, si ritiene opportuno inserire i             
sopracitati Comuni.                                                             
A supporto della considerazione sopra svolta e della richiesta si               
allega una scheda contenente i dati di superficie relativi ai                   
suddetti Comuni dichiarati dalle Organizzazioni dei produttori (OP)             
operanti su detti territori, nel rispetto delle disposizioni di cui             
al Regolamento 2200/96/CE (All.to 9).                                           
Si precisa, come sopra, che le risultanze di superficie derivanti dai           
catasti delle OP non hanno carattere esaustivo, bensi'                          
esemplificativo, poiche' non rappresentano tutte le superfici adibite           
alla coltura delle nettarine, ma solo parte di esse.                            
Tuttavia, ad oggi, costituiscono l'unica fonte di prova documentale             
delle aree impiegate per la coltura delle nettarine, con dettaglio di           
anno di impianto.                                                               
Occorre tener presente che la superficie adibita alla coltura delle             
nettarine deve essere rapportata all'estensione territoriale del                
Comune di riferimento (v. cartina dell'Emilia-Romagna allegata).                
All'art. 3, alla fine dell'elenco delle Province si richiede di                 
distinguere, da quella di Forli'-Cesena, la seguente Provincia:                 
Provincia di Rimini: Sant'Arcangelo di Romagna.                                 
Motivazione                                                                     
A seguito della nuova ripartizione provinciale attuata in                       
Emilia-Romagna, che ha dato vita alla Provincia di Rimini, si ritiene           
opportuno e corretto riportare anche la nuova Provincia di Rimini,              
attribuendole il Comune di Sant'Arcangelo di Romagna, precedentemente           
inserito nella Provincia di Forli'-Cesena.                                      
Art. 7                                                                          
Correzioni                                                                      
All'art. 7 dove si dice:                                                        
"La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo                      
intercorrente tra il 10 giugno e il 20 settembre di ogni anno.".                
Si propone di sostituire con:                                                   
"La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo                      
intercorrente tra il 10 giugno e il 30 settembre di ogni anno.".                
Motivazione                                                                     
Tale variazione e' dettata dalla introduzione di varieta' che                   
giungono in maturazione intorno a meta' settembre tra quelle proposte           
all'art. 2. L'allungamento del periodo di commercializzazione non va            
ad incidere negativamente sulla qualita' del prodotto.                          
All'art. 7 dove si dice:                                                        
"Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa                
delle medesime dimensioni, le diciture "Nettarina di Romagna"                   
immediatamente seguita dalla dizione "Indicazione Geografica                    
Protetta", e quindi dal nome della cultivar. Nel medesimo campo                 
visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del                    
confezionatore, nonche' il peso lordo all'origine".                             
Si propone di sostituire con:                                                   
"Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa                
delle medesime dimensioni, le diciture "Nettarina di Romagna"                   
immediatamente seguita dalla dizione "Indicazione Geografica                    
Protetta", e quindi dal nome della cultivar. Nel medesimo campo                 
visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del                    
confezionatore, nonche' il peso netto sulle confezioni non egalizzate           
e destinate al consumatore finale".                                             
Motivazione                                                                     
Erroneamente e' stato indicato il peso lordo all'origine.                       
In realta' le norme sull'etichettatura richiedono che sul prodotto              
preconfezionato e non egalizzato, destinato al consumatore finale               
debba essere riportato il peso netto. (Si vedano il DM 1/4/2003 del             
Ministero delle Politiche agricole e forestali recante "Manuale per             
le procedure di controlli di conformita' alle norme comuni di                   
qualita' sui prodotti ortofrutticoli", nonche' le disposizioni                  
generali in materia di etichettatura di cui al DLgs 109/92 e                    
successive modifiche).                                                          
Si precisa che con il termine egalizzato si intendono le confezioni             
predisposte in modo tale da corrispondere ad un peso predefinito in             
base alla combinazione tra calibro o peso dei singoli frutti e                  
numerosita' degli stessi.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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