REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 26 luglio 2004, n. 10256

Definizione del procedimento amministrativo e dei relativi percorsi di verifica inerenti le richieste di rilascio di accreditamento avanzate da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private, ex L.R. 34/98, DGR 327/04

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Richiamata la L.R. n. 34 del 12 ottobre 1998, recante "Norme in                 
materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie            
pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e                   
successive modificazioni, e richiamati in particolare:                          
- l'art. 2, che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e               
private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare                   
prestazioni nell'ambito o per conto del Servizio sanitario regionale            
debbono ottenere preventivamente l'accreditamento, secondo le                   
modalita' stabilite dalla medesima legge; l'accreditamento                      
costituisce titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui           
all'art. 8 - quinquies del DLgs 502/92 e successive modificazioni ed            
integrazioni;                                                                   
- l'art. 8, che demanda alla Giunta regionale, sentita la competente            
Commissione consiliare, il compito di determinare i requisiti                   
ulteriori per l'accreditamento di cui al comma 4 dell'art. 2 del DPR            
14 gennaio 1997, uniformi per le strutture pubbliche e private, con             
riferimento alle funzioni sanitarie individuate dalla programmazione            
regionale per garantire i livelli di assistenza sanitaria previsti              
dal Piano Sanitario Nazionale;                                                  
- l'art. 9, che stabilisce, in linea generale, le procedure per                 
l'accreditamento, e precisamente:                                               
- pone in capo all'Assessore regionale alla Sanita' la competenza di            
procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con                 
proprio decreto, sulla base della proposta del Direttore generale               
Sanita' e Politiche sociali, specificando che l'accreditamento puo'             
essere concesso anche con prescrizioni, ed in questo caso il                    
provvedimento deve stabilire altresi' il termine massimo per                    
l'adeguamento;                                                                  
- attribuisce all'Agenzia sanitaria regionale il compito di fungere             
da struttura di supporto della Regione nella verifica dei requisiti             
posseduti dalle strutture sanitarie richiedenti l'accreditamento;               
l'Agenzia provvede all'esame della documentazione e compie le visite            
di verifica, redigendo, al termine della fase procedurale di propria            
competenza, una relazione motivata in ordine alla accreditabilita' o            
meno della struttura, da trasmettere a questa Direzione generale;               
- stabilisce il termine di sei mesi dalla data di presentazione della           
domanda di accreditamento per l'adozione del provvedimento di                   
concessione o diniego dell'accreditamento stesso;                               
visto il DLgs 19 giugno 1999, n. 229, di modifica del DLgs 30                   
dicembre 1992, n. 502, che ridefinisce la disciplina                            
dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie:                    
- confermandolo quale requisito indispensabile al fine                          
dell'erogazione di prestazioni per conto o a carico del Servizio                
sanitario nazionale da parte delle strutture sanitarie,                         
subordinatamente, alla definizione dei necessari accordi                        
contrattuali;                                                                   
- elencando i requisiti da possedersi, da parte dei soggetti                    
legittimati a domandarne il rilascio, e cioe':                                  
- possesso dell'autorizzazione sanitaria, e pertanto dei requisiti              
generali e specifici previsti dalla normativa nazionale e regionale             
per l'ottenimento della stessa;                                                 
- rispondenza a requisiti ulteriori di qualificazione, definiti dalla           
normativa nazionale e regionale;                                                
- funzionalita' rispetto agli indirizzi di programmazione regionale,            
sulla base del fabbisogno di assistenza definito secondo le funzioni            
sanitarie individuate ed i livelli di assistenza stabiliti nel Piano            
sanitario regionale;                                                            
- verifica positiva dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti;            
dato atto che con deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, la                 
Giunta della Regione Emilia-Romagna ha proceduto, ai sensi di quanto            
disposto dal comma 1 dell'art. 8 della L.R. 34/98, a definire                   
requisiti generali e specifici per l'accreditamento delle strutture             
sanitarie e dei professionisti dell'Emilia-Romagna;                             
evidenziato che nell'atto deliberativo n. 327 del 23 febbraio 2004              
sopra richiamato al punto 2.7) la Giunta regionale ha stabilito la              
competenza a definire il procedimento amministrativo finalizzato                
all'accreditamento, inclusa la presentazione della domanda da parte             
dei soggetti interessati, ed i relativi percorsi di verifica, in capo           
a questa Direzione generale attraverso l'adozione di uno o piu'                 
provvedimenti;                                                                  
ritenuto opportuno prevedere, in considerazione della molteplicita' e           
della complessita' delle verifiche da effettuarsi, le quali devono              
essere svolte, fra l'altro, nella garanzia sia del miglior risultato            
qualitativamente ottenibile sia del massimo rispetto del termine                
stabilito per la conclusione del procedimento, un percorso                      
procedurale definito sulla base delle seguenti caratteristiche:                 
- individuazione e affidamento della responsabilita' della conduzione           
del procedimento ad area di responsabilita' specifica riguardo alla             
tematica dell'accreditamento delle strutture sanitarie;                         
- acquisizione del necessario apporto specialistico da parte dei                
Servizi di questa Direzione generale, avuto riguardo alle diverse               
competenze degli stessi in merito alla tematica dell'accreditamento             
delle strutture sanitarie;                                                      
- delineazione di un percorso procedimentale che garantisca la                  
completezza delle valutazioni effettuate nei loro diversi specifici             
aspetti, e che risulti altresi' quanto piu' rispondente a criteri di            
tempestivita' ed essenzialita';                                                 
- fissazione dei tempi massimi di rispetto anche per la conclusione             
delle singole fasi del procedimento;                                            
- definizione di idonei criteri di valutazione che garantiscano la              
massima trasparenza del processo di verifica dei requisiti e di                 
regole operative che garantiscano la terzieta'/indipendenza/autonomia           
del parere espresso sulla base di oggettive metodologie valutative;             
- definizione delle priorita' per il triennio 2004/2006;                        
dato atto che le priorita' individuate sono state determinate dalla             
necessita' di: trasformare gli accreditamenti provvisori, laddove               
riconosciuti a nuove strutture, in accreditamenti istituzionali;                
completare il riconoscimento di nuove strutture ospedaliere gia'                
autorizzate ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 125/99             
con le necessarie verifiche di comportamenti organizzativi della                
qualita'; perfezionare il gia' attivo sistema di governo regionale              
cardiologico e cardiochirurgico trasformando gli accreditamenti                 
volontari delle cardiochirurgie in accreditamenti istituzionali e               
provvedendo all'accreditamento delle strutture cardiologiche che a              
tale fine concorrono; realizzare quanto previsto al punto 4 della               
deliberazione di Giunta regionale 327/04; avviare esperienze                    
significative di accreditamento nei diversi settori di attivita', con           
particolare riferimento alle discipline di interesse regionale.                 
Dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri Kyriakoula                        
Petropulacos, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 nonche'           
della deliberazione di Giunta regionale 447/03;                                 
determina:                                                                      
1) di stabilire che possono presentare domanda di accreditamento le             
strutture appartenenti al seguente elenco:                                      
1.1) Strutture di ricovero pubbliche che abbiano iniziato l'attivita'           
a partire dall'1/1/2002;                                                        
1.2) Strutture residenziali di cure palliative - Hospice;                       
1.3) Strutture accreditate provvisoriamente ai sensi dell'art. 8                
quater, comma 7 del DLgs 502/92, cosi' come introdotto dall'art. 8              
del DLgs 229/99;                                                                
1.4) Strutture cardiochirurgiche;                                               
1.5) Strutture cardiologiche;                                                   
1.6) Strutture di Neurochirurgia private;                                       
1.7) Dipartimenti di Neuroscienze in riferimento alle strutture di              
Neurochirurgia, Neurologia, Neuroradiologia;                                    
1.8) Strutture di Anestesia, Terapia Intensiva Polivalente e                    
Monospecialistica, Terapia Semintensiva, connesse a strutture                   
cardiologiche, cardiochirurgiche, Dipartimenti di Neuroscienze                  
nonche' strutture di Neurochirurgia;                                            
1.9) Dipartimenti di Salute mentale in riferimento alle strutture di            
Psichiatria e Neuropsichiatria infantile e Residenze Sanitarie                  
Psichiatriche, pubbliche e private;                                             
2) di stabilire che le strutture appartenenti al suddetto elenco                
costituiscono, per le motivazioni riportate in premessa, le priorita'           
individuate da questa Direzione generale per il triennio 2004/2006,             
salvo ulteriori specifiche determinazioni;                                      
3) di stabilire che possono presentare domanda a partire da:                    
- 1/9/2004 le strutture di cui ai precedenti punti 1.1, 1.2, 1.3;               
- 1/12/2004 le strutture di cui ai precedenti punti 1.4, 1.5, 1.6,              
1.7, e 1.8;                                                                     
- 1/6/2005 le strutture di cui al precedente punto 1.9;                         
4) di definire le attribuzioni e le modalita' organizzative e                   
procedurali per l'espletamento delle attivita' di istruttoria delle             
richieste di rilascio di accreditamento avanzate da parte delle                 
strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione della L.R.               
34/98, come di seguito specificato;                                             
- il procedimento di istruttoria delle richieste fa capo al Servizio            
Presidi Ospedalieri che:                                                        
a) procede all'apertura di un fascicolo relativo alla richiesta di              
accreditamento al momento della sua presentazione da parte di                   
ciascuna struttura sanitaria all'atto della sua presentazione; in               
tale fascicolo deve essere conservata tutta la documentazione                   
relativa al procedimento, annotando in un apposito registro la data             
di ricevimento dell'istanza medesima da parte della Regione;                    
b) effettua una valutazione di ammissibilita' della richiesta,                  
accertando la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive              
determinanti la procedibilita' dell'esame dell'istanza ed il buon               
esito dello stesso, e cioe': - il possesso dell'autorizzazione da               
parte della struttura sanitaria richiedente, attestato tramite                  
presentazione di copia del provvedimento autorizzatorio rilasciato              
dal Sindaco del Comune competente ai sensi della deliberazione di               
Giunta regionale 125/99 o 327/04; - la rispondenza delle attivita'              
garantite dalla struttura al fabbisogno e alla funzionalita' della              
programmazione sanitaria regionale, a partire dalle strutture                   
pubbliche e da quelle private accreditate provvisoriamente ai sensi             
della Legge 724/94 e dell'art. 8 quater, settimo comma del DLgs                 
502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. La verifica della            
rispondenza alla programmazione regionale viene effettuata da un                
funzionario del Servizio di questa Direzione generale competente per            
le attivita' specifico oggetto della richiesta di accreditamento e              
designato dal rispettivo Responsabile di Servizio;                              
c) redige, al termine dell'attivita' descritta al punto b), una                 
relazione preliminare analitica da trasmettere: A. in caso di                   
verifica positiva, all'Agenzia sanitaria regionale, unitamente ad una           
copia completa della richiesta e del materiale ad essa allegato per             
il proseguimento dell'istruttoria; B. in caso di verifica negativa,             
al Direttore generale Sanita' e Politiche sociali con proposta                  
motivata di diniego dell'accreditamento per insussistenza delle                 
condizioni preliminari all'accertamento dei requisiti di qualita';              
d) nel caso di cui al precedente punto c)A.: - riceve di ritorno da             
parte dell'Agenzia sanitaria regionale la relazione dell'Agenzia                
medesima contenente le risultanze delle verifiche da essa espletate             
in merito alla sussistenza dei requisiti di qualita'; - predispone, a           
seguito di esame conclusivo della documentazione completa contenuta             
nel fascicolo, proposta motivata di concessione/diniego                         
dell'accreditamento da sottoporre a questa Direzione generale, avendo           
acquisito il parere del Servizio competente per le attivita' oggetto            
della richiesta di accreditamento;                                              
5) di dare atto che la verifica del possesso dei requisiti di                   
qualita' da parte delle strutture sanitarie richiedenti                         
l'accreditamento viene effettuata dall'Agenzia sanitaria regionale,             
cosi' come previsto e disciplinato dall'art. 9 della L.R. 34/98 e dal           
punto 2.10) della deliberazione di Giunta regionale 327/04. Per la              
realizzazione di tali verifiche sara' utilizzato, per il tramite                
dell'Agenzia, personale qualificato per le verifiche di                         
accreditamento o certificato da Ente accreditato EN 45013 come                  
valutatore di sistemi di qualita' in sanita' secondo UNI EN 30011,              
parte prima e seconda o successive revisioni;                                   
6) di stabilire come sottoindicato i termini massimi per lo                     
svolgimento delle singole fasi dell'istruttoria:                                
- per l'espletamento delle attivita' di cui ai punti 4.a), 4.b) e               
4.c): complessivamente 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento           
della richiesta di accreditamento;                                              
- per l'espletamento delle attivita' di cui al punto 4.d):                      
complessivamente 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento da              
parte dell'Agenzia sanitaria regionale del fascicolo completo di                
relazione dell'Agenzia medesima, a seguito dell'espletamento delle              
verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti di qualita';                 
- per l'espletamento delle attivita' di cui al punto 5): l'Agenzia              
sanitaria regionale dispone di 120 giorni decorrenti dalla data di              
ricevimento del fascicolo contenente l'istruttoria effettuata dal               
Servizio Presidi Ospedalieri in merito alla sussistenza delle                   
condizioni di procedibilita';                                                   
7) di dare atto che, le statuizioni del presente provvedimento                  
rispondono all'esigenza di provvedere a definire le attribuzioni e le           
modalita' organizzative e procedurali da osservarsi, per                        
l'espletamento delle attivita' di istruttoria delle richieste di                
rilascio di accreditamento avanzate da parte delle strutture                    
sanitarie e dei professionisti;                                                 
8) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale            
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Franco Rossi                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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