REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA - PARMA 4 febbraio 2004, n. 1034

(III B 06/43) - Azienda agricola Bertolini Nullo - Domanda 8 ottobre 2002 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irriguo, dalle falde sotterranee in comune di Parma, localita' Corcagnano. R.R. n. 41 del 20 novembre 2001 - artt. 5, 6. Provvedimento di concessione di derivazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire all'Azienda agricola Bertolini Nullo, partita IVA               
0763350345, con sede in Parma, localita' Corcagnano, Strada                     
Langhirano n. 343 e legalmente domiciliato presso la sede del Comune            
di Parma, la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde                  
sotterranee in comune di Parma, da destinare a uso irriguo, nella               
quantita' stabilita fino ad un massimo e non superiore a moduli 0,20            
(20,00 l/sec.), per un volume complessivo annuo di circa 12.960 metri           
cubi;                                                                           
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata a               
decorrere dalla data del presente provvedimento e per un periodo                
successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre 2005 con                  
possibilita' di rinnovazione alle condizioni di cui all'art. 27 del             
R.R. 41/01 ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle                    
condizioni contenute nel disciplinare, che costituisce parte                    
integrante del presente atto, mediante le opere di presa e adduzione            
descritte nei progetti di massima e definitivi indicati nel                     
disciplinare medesimo;                                                          
c) di fissare la quantita' massima d'acqua da derivare in 20 l/sec.,            
pari a 0,20 moduli massimi, con limitazione del prelievo al periodo             
irriguo;                                                                        
(omissis)                                                                       
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della                
determina n. 1034 in data 4/2/2004                                              
(omissis)                                                                       
Art. 4 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione            
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.                     
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni            
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva              
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'             
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le             
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.                       
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a              
derivare a norma dell'art. 32 del R.R. 41/01.                                   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Gianfranco Larini                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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