REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE 19 aprile 2004, n. 5074

Concessione a favore di Petrolgimmi Snc con sede a Granarolo dell'Emilia (BO) per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione e vendita di gpl ai sensi della Legge 7/73

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
1) alla Societa' Petrolgimmi Snc del dr. Gian Franco Cavina e della             
signora Giacomina Nenci con sede a Granarolo dell'Emilia (BO), Via              
dell'Artigianato n. 25, e' concesso di esercitare l'attivita' di                
distribuzione e vendita di GPL in bombole e in piccoli serbatoi fissi           
tramite autocisterne nel territorio della regione Emilia-Romagna;               
2) la Societa' Petrolgimmi Snc ha l'obbligo di immettere sul mercato            
ciascun recipiente accompagnato dalle istruzioni per l'uso e dalle              
avvertenze relative ai rischi connessi a norma dell'art. 6 della                
Legge 1 ottobre 1985, n. 539. La Societa' Petrolgimmi Snc dovra'                
comunque disporre di propri tecnici qualificati per il pronto                   
intervento laddove vengano segnalati disservizi di qualsiasi genere             
sulle installazioni presso l'utenza;                                            
3) la Societa' Petrolgimmi Snc e' tenuta, sotto la propria                      
responsabilita', ad istruire i propri distributori e addetti sul                
corretto uso dei recipienti contenenti GPL e dei relativi annessi;              
4) nei vari punti di distribuzione e vendita devono essere                      
chiaramente indicati la ragione sociale dell'impresa distributrice e            
gli estremi della polizza assicurativa stipulata;                               
5) la presente concessione, la cui durata e' fissata in cinque anni             
dalla data del presente atto, resta subordinata alla stipulazione               
della polizza assicurativa prevista dall'art. 5 della Legge 7/73,               
alle autorizzazioni degli organi preposti alla sicurezza e al                   
nullaosta di altre Amministrazioni competenti in materia e non                  
consente in alcun modo la costituzione di stoccaggi di GPL sfuso o in           
bombole in quantita' superiore a kg. 500 di prodotto;                           
6) la Societa' Petrolgimmi Snc e' tenuta all'osservanza di tutti gli            
obblighi imposti dalla Legge 21 marzo 1958, n. 327, dalla Legge 2               
febbraio 1973, n. 7 e successive modificazioni, e dal DM 23 dicembre            
1985;                                                                           
7) il presente atto e' pubblicato, per estratto, nel Bollettino                 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Paola Castellini                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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