REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA

COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA

Richiesta di registrazione DOP "Gran Suino Padano"

Il Direttore generale Agricoltura comunica che e' pervenuta alla                
Regione Emilia-Romagna, in base all'art. 5 del Regolamento CE                   
2081/92, la domanda di registrazione del marchio DOP "Gran Suino                
Pesante", presentata dall'Associazione temporanea di imprese tra:               
l'Associazione nazionale allevatori suini (ANAS), l'Unione nazionale            
produttori suini (UNAPROS) e l'Associazione industriali delle carni             
(ASS.I.CA), con sede a Roma, Via Lazzaro Spallanzani n. 4.                      
Secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n.           
1273 del 15 luglio 1997, dispone pertanto la pubblicazione della                
scheda tecnica sintetica relativa al disciplinare di produzione.                
La documentazione resta a disposizione presso il Servizio Valutazione           
delle produzioni per un periodo di trenta giorni successivi alla data           
di pubblicazione, periodo valido per la presentazione di eventuali              
motivate opposizioni.                                                           
Per informazioni rivolgersi a Savigni Gloria c/o Servizio                       
Valorizzazione produzioni - tel. 051/284466. E-mail:                            
gsavigni@regione.emilia-romagna.it.                                             
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Dario Manghi                                                                    
Scheda di sintesi del "Gran Suino Padano" (Denominazione di Origine             
Protetta - DOP)                                                                 
Autorita' competente dello Stato membro                                         
- denominazione: Ministero delle Politiche agricole e forestali                 
- indirizzo: Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma                                
- tel.: 0039 06 46655104                                                        
- fax: 0039 06 42013126                                                         
Associazione richiedente                                                        
Denominazione: Associazione temporanea di imprese costituita il 12              
dicembre 2003 a Roma, con atto del Notaio dr. Giorgio Giorgi, da:               
- ASSICA, Associazione industriali delle carni, Milano                          
- ANAS, Associazione nazionale allevatori suini, Roma                           
- UNAPROS, Unione nazionale tra associazioni produttori suini Roma.             
Indirizzo: presso ANAS, Via Lazzaro Spallanzani n. 4 - 00161 ROMA               
Descrizione: associazione temporanea di imprese tel.: 00390644170620            
- fax.: 00390644170638.                                                         
Tipo di prodotto: tagli di carne fresca di suino, ottenuti dagli                
animali conformi al disciplinare.                                               
Descrizione del disciplinare:                                                   
a) nome del prodotto: "Gran Suino Padano" - Denominazione di Origine            
Protetta                                                                        
b) descrizione del prodotto: carcasse ottenute dai suini allevati               
secondo le prescrizioni del disciplinare, di peso a freddo compreso             
tra Kg. 110 e 155 appartenenti alle classi U-R-O della griglia                  
europea (Regolamento 3220/1984) e tagli di carne fresca derivanti dal           
relativo sezionamento: mezzene, coppe, lombi, cosce disossate                   
rifilate, lardo, spalle, pancettoni, gole e trito . I tagli predetti            
rispondono alla nomenclatura di base ed alle corrispondenti                     
caratteristiche anatomico-compositive e di peso indicate dal                    
disciplinare per ognuno di essi e possono essere elaborati anche                
secondo diverse modalita', rispondenti tuttavia agli usi ed alle                
tradizioni locali verificati, per effetto di protocolli e con                   
nomenclature accessorie depositati secondo le modalita' previste dal            
disciplinare. I tagli ottenuti nelle forme prescritte dal                       
disciplinare possono essere porzionati e confezionati. Le carni                 
presentano specifiche caratteristiche, tra le quali e' prescritto che           
siano mature, sode e compatte, possiedano una buona tenuta alla                 
cottura, adeguata tenerezza ed un'ottima idoneita' alla                         
trasformazione, con grasso di copertura bianco o rosato, consistente,           
non ossidato od untuoso, con assenza di miopatie o di                           
macro/micro-emorragie e marezzatura moderata nella frazione                     
muscolare, nonche' valori di pH pari o inferiori a 6, valori del                
numero di jodio nel limite massimo di 70 e lipidi intramuscolari non            
inferiori all'1% e non superiori al 5%. Le carni macinate hanno Aw              
superiore a 0,97;                                                               
c) zona di produzione: tutte le operazioni considerate dal                      
disciplinare, dall'allevamento dei suini, alla relativa macellazione            
ed all'ottenimento ed all'elaborazione, compresi il loro                        
porzionamento e confezionamento, avvengono nell'area delimitata dal             
territorio delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia            
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e               
Molise;                                                                         
d) origine del prodotto in relazione alla zona geografica: i suini              
descritti dal disciplinare e dai quali sono ottenuti i tagli e le               
preparazioni destinate ad utilizzare la denominazione sono i medesimi           
che risultano eligibili ai fini delle DOP "Prosciutto di Parma" e               
"Prosciutto di San Daniele" e che, a loro volta, alimentano                     
l'approvvigionamento della materia prima per numerosi altri prodotti            
a DOP-IGP, le cui zone di elaborazione sono variamente ricomprese               
nell'areale geografico della DOP. Si tratta del suino pesante padano,           
le cui specifiche e peculiari caratteristiche sono state finanche               
oggetto di esplicite deroghe, formalizzate a cura della Commissione             
Europea, per consentire in Italia una diversa applicazione di                   
autonomi e compatibili criteri di classificazione e di valutazione              
delle carcasse, in applicazione della corrispondente disciplina                 
europea. Tale contesto irripetibile poggia sull'integrazione, da                
tempo remoto prodottasi nel territorio, tra l'allevamento suinicolo,            
la produzione cerealicola, quella lattiero-casearia e la                        
trasformazione della materia prima derivante (prosciutti e salumi),             
fino a radicare le caratteristiche degli stessi tagli della carne               
fresca. Di essi, uno dei piu' rilevanti, il lombo, e' da sempre                 
classificato, in base ai suoi requisiti di elaborazione ed in                   
relazione alle abitudini prevalenti a livello locale, con specifiche            
espressioni geografiche accessorie - codificate a livello ufficiale -           
per le quali, ad esempio, il "lombo modena" risponde ad una modalita'           
univoca di sezionamento e di composizione.                                      
e) metodi di ottenimento: il disciplinare regolamenta le                        
caratteristiche di allevamento, i requisiti descrittivi e di                    
eligibilita' dei tipi genetici ammessi, i requisiti di                          
rintracciabilita' dei suini e di prova della relativa origine e                 
provenienza, le modalita' di alimentazione degli animali e la                   
composizione degli alimenti in relazione alle diverse fasi di                   
allevamento, i requisiti di conformita' per l'invio alla                        
macellazione, compresa l'eta', il peso dei suini (peso vivo) e della            
carcasse (peso morto); sono inoltre specificate le caratteristiche              
degli stabilimenti e le modalita' per l'esecuzione della                        
macellazione, precisando che le carcasse ammissibili ai fini della              
DOP sono quelle classificate come pesanti ai sensi della vigente                
disciplina CEE. Sono descritte l'attivita' di separazione e di                  
sezionamento dei diversi tagli, con la prescrizione dei requisiti per           
assicurare permanentemente la relativa rintracciabilita' (anche ai              
fini della prova dell'origine). Sono inoltre desciplinate specifiche            
modalita' di elaborazione e denominazione di determinati tagli                  
(mezzena, coppa con osso, lombo modena ovvero milano ovvero bologna             
ovvero padova, coscia disossata rifilata, lardo, spalla, pancettone,            
gola e trito) e definite le modalita' per l'eventuale ammissibilita'            
di specifiche procedure/denominazioni anatomiche codificate a livello           
locale. Nell'ipotesi in cui si proceda ad ulteriore porzionamento e/o           
confezionamento, sono dettate specifiche modalita' di conservazione e           
di riproduzione della prova dell'origine e di documentazione e                  
controllo dell'operato corrispondente. Una disciplina specifica                 
accessoria interessa, infine, l'elaborazione delle cosce disossate              
rifilate e del trito;                                                           
f) legame con l'ambiente geografico: le caratteristiche proprie                 
dell'allevamento suino praticato nel territorio delimitato sono                 
riprova del suo intimo legame con l'ambiente geografico, sia dal                
punto di vista della delimitazione dell'insediamento produttivo, sia            
da quello delle interconnessioni economico-produttive che ne sono               
state causa ed effetto. Basti pensare che l'integrazione con il                 
settore lattiero-caseario (impiego del siero di latte                           
nell'alimentazione dei suini) si sviluppa nel contesto di una                   
straordinaria presenza di formaggi a DOP, cosi' come la progressiva             
utilizzazione e finalizzazione della materia prima per la                       
trasformazione (prosciutti e salumi) ha dato vita a prodotti a                  
DOP-IGP altrettanto famosi e diffusi. E' a questo ambiente geografico           
che si lega univocamente il suino pesante ("gran" = "grande" sono               
sinonimi di "pesante") padano, che da questa somma di interrelazioni            
ricava le cause originanti della propria esclusiva tipicita', fino a            
definire uno specifico ed autonomo criterio di classificazione                  
europea delle carcasse suine; il disciplinare sviluppa quindi le                
ragioni per le quali la struttura produttiva che ne e' derivata -               
sintesi tra l'attivita' dell'allevamento suinicolo, la vocazione                
cerealicola e casearia coincidenti nel territorio con una rilevante             
attivita' di trasformazione delle carni - ha radicato anche                     
un'offerta di carni fresche che sono in piena sintonia di                       
caratteristiche e requisiti con il sistema unitario cui appartengono,           
frutto della tradizione e dell'esperienza umana sviluppatesi                    
nell'areale;                                                                    
g) struttura di controllo: in particolare, sara' - per evidenti                 
effetti sinergici e di implementazione del sistema - quella                     
autorizzata per le DOP "Parma e San Daniele" ovvero sara' un soggetto           
diverso che, tuttavia, recepisce i medesimi ordinamenti e gli esiti             
delle corrispondenti verifiche per la parte eligibile;                          
h) elementi specifici dell'etichettatura: la denominazione "Gran                
Suino Padano" sara' seguita dalla dicitura "Denominazione di Origine            
Protetta" (ovvero dalla sigla DOP), completata dalla indicazione                
della tipologia identificativa dello specifico taglio cui e' stata              
attribuita (ad esempio: "lombo milano", ovvero "coscia disossata                
rifilata", ecc.). Alla denominazione e' associato un simbolo grafico            
che implementa il contrassegno di certificazione previsto dal                   
disciplinare.                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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