REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA - PARMA 30 gennaio 2004, n. 825

(III B 06/22) - Ditta SMA Serbatoi SpA - Domanda in data 13/8/2001 di concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea per uso industriale ed antincendio dalle falde sotterranee in comune di San Secondo Parmense (PR). R.R. n. 41 del 20 novembre 2001 - Artt. 5, 6. Provvedimento di concessione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire alla ditta "SMA Serbatori SpA", partita IVA                     
00165560343, con sede in Parma, localita' San Prospero, Via Emilio              
Lepido n. 152 e legalmente domiciliato presso la sede del Comune di             
Parma, la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde                     
sotterranee in comune di San Secondo Parmense, da destinare a uso               
industriale ed antincendio, nella quantita' stabilita fino ad un                
massimo e non superiore a moduli 0,01 (18 l/sec.), per un volume                
complessivo annuo di circa 35.000 metri cubi;b) di stabilire che la             
concessione di derivazione sia accordata a decorrere dalla data del             
presente provvedimento e per un periodo successivo e continuo fino al           
termine del 31 dicembre 2005 con possibilita' di rinnovazione alle              
condizioni di cui all'art. 27 del R.R. 41/01 ed esercitata nel                  
rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute nel                        
disciplinare, che costituisce parte integrante del presente atto,               
mediante le opere di presa e adduzione descritte nei progetti di                
massima e definitivi indicati nel disciplinare medesimo;                        
c) di fissare la quantita' massima d'acqua da derivare in 18,00                 
l/sec., pari a 0,01 moduli massimi.                                             
(omissis)                                                                       
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della                
determina n. 825 in data 30/1/2004                                              
(omissis)                                                                       
Art. 4 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione            
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.                     
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni            
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva              
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'             
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le             
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.                       
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a              
derivare a norma dell'art. 32 del R.R. 41/01.                                   
(omissis)                                                                       
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Gianfranco Larini                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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