REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2004, n. 1822

Revisione delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico interessate da eventi alluvionali nella regione Emilia-Romagna approvate, ai sensi dell'art. 20 della Legge 30 marzo 1998, n. 61, con delibera di Giunta regionale n. 1071 del 29 giugno 1998

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che con DL 30 gennaio 1998 n. 6, convertito con modificazioni in              
Legge 30 marzo 1998, n. 61 "Ulteriori interventi urgenti in favore              
delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone           
colpite da eventi calamitosi", e' stato stabilito all'art. 20 che nei           
territori interessati dagli eventi calamitosi riferiti agli eventi              
alluvionali dell'ottobre e dicembre 1996 nelle province di Bologna,             
Ravenna, Ferrara, Forli'-Cesena e Rimini "e' vietato procedere alla             
ricostruzione di immobili distrutti o alla costruzione di nuovi                 
insediamenti nelle aree a rischio idrogeologico che, sulla base delle           
Direttive tecniche impartite con decreto del Ministro dei Lavori                
pubblici in data 14 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta                    
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 54 del 6 marzo 1997, dovranno            
essere individuate e perimetrate dalle Regioni entro novanta giorni             
dalla entrata in vigore del presente decreto";                                  
- che con la L.R. n. 24 del 3 luglio 1998, sono state dettate le                
disposizioni amministrative e finanziarie per assicurare la                     
realizzazione di ulteriori interventi di protezione civile nel                  
territorio della regione Emilia-Romagna relativi agli eventi                    
calamitosi dell'anno 1996, disciplinati dal DL 6/98 convertito in               
Legge 61/98;                                                                    
- che con propria deliberazione 517/98 del 14 aprile 1998 sono state            
attivate le procedure di attuazione del DL 6/98 convertito in Legge             
61/98, individuando tra gli adempimenti immediati ed urgenti i                  
compiti di cui alle disposizioni del comma 4 dell'art. 20 della Legge           
61/98 a cura della Direzione generale Ambiente - Servizio Difesa del            
suolo, d'intesa con il Servizio Protezione civile e le Autorita' di             
Bacino;                                                                         
- che con propria deliberazione 1071/98 del 29 giugno 1998 sono state           
approvate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 della Legge            
61/98 sopracitato, le perimetrazioni delle aree interessate dagli               
eventi alluvionali dell'ottobre e dicembre 1996 nelle province di               
Bologna, Ravenna, Forli'-Cesena, Rimini, Ferrara, distinte in aree              
allagate (A) ed inondate (B) nonche' la relativa normativa;                     
considerato che l'art. 4 delle norme citate "Procedure per il                   
superamento o la modifica dei vincoli" di cui alla propria                      
deliberazione 1071/98 dispone che la Giunta regionale provveda alla             
revisione delle perimetrazioni e delle relative normative, sulla base           
della verifica dello stato di realizzazione degli interventi di cui             
al Piano finanziato dall'art. 17 della Legge 61/98, nonche' delle               
indicazioni della pianificazione di bacino sulle aree stesse;preso              
atto:                                                                           
- che in data 3 ottobre 2002 e' stato adottato, con deliberazione n.            
3/2 del Comitato Istituzionale dell'Autorita' dei Bacini Regionali              
Romagnoli, il "Piano Stralcio per il Rischio idrogeologico",                    
successivamente approvato con propria deliberazione n. 350 del 17               
marzo 2003;                                                                     
- che in data 30 marzo 2004 e' stato adottato, con deliberazione n. 2           
del Comitato Istituzionale dell'Autorita' Interregionale di Bacino              
Marecchia-Conca, il "Piano Stralcio l'Assetto idrogeologico per il              
Bacino Marecchia-Conca";                                                        
- che in data 6 dicembre 2002 e' stato adottato, con deliberazione n.           
1/1 del Comitato Istituzionale dell'Autorita' di Bacino del Reno, il            
"Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico" per il bacino del fiume            
Reno e dei torrenti Idice, Santerno e Sillaro, successivamente                  
approvato con propria deliberazione n. 567 del 7 aprile 2003;                   
- che in data 16 novembre 2001 e' stato adottato, con deliberazione             
n. 3/4 del Comitato Istituzionale dell'Autorita' di Bacino del Reno,            
il "Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia",                        
successivamente approvato con propria deliberazione n. 1559 del 9               
settembre 2002;                                                                 
- che in data 26 aprile 2001 e' stato adottato, con deliberazione n.            
18 del Comitato Istituzionale dell'Autorita' di Bacino del fiume Po,            
il "Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico per il bacino                    
idrografico del fiume Po (PAI)", successivamente approvato con DPCM             
24 maggio 2001;                                                                 
considerato che, in adempimento alla propria deliberazione 1071/98,             
e' necessario procedere alla revisione delle perimetrazioni ivi                 
approvate ed alla relativa normativa secondo le modalita' in essa               
previste;                                                                       
dato atto che, a tal fine, si e' proceduto:                                     
- alla verifica dello stato di realizzazione degli interventi                   
programmati con Legge 61/98, attraverso il coinvolgimento dei Servizi           
Tecnici di Bacino della Regione Emilia-Romagna nonche' degli altri              
Enti che hanno eseguito e stanno eseguendo gli interventi di                    
riduzione del rischio, tra cui i Consorzi di Bonifica ed i Comuni               
interessati;                                                                    
- alla verifica dell'eventuale recepimento, nei rispettivi Piani per            
l'assetto idrogeologico di cui alla Legge 3 agosto 1998, n. 267,                
delle perimetrazioni e della relativa normativa in oggetto o,                   
comunque, delle problematiche di rischio idraulico proprie di tali              
aree e della conseguente adozione di misure adeguate all'effettivo              
rischio presente;                                                               
preso atto delle informazioni e dei dati forniti dalle strutture e              
dai soggetti sopra menzionati in merito all'esecuzione delle opere di           
riduzione del rischio nelle aree perimetrate che si trattengono agli            
atti del Servizio Pianificazione di Bacino e della Costa;                       
preso atto altresi' che nei Piani per l'assetto idrogeologico sopra             
citati si e' provveduto ad individuare le aree a rischio idraulico,             
tra cui alcune di cui alla propria deliberazione 1071/98;                       
ritenuto necessario, al fine di razionalizzare e semplificare                   
l'attivita' di revisione ed aggiornamento delle suddette                        
perimetrazioni, suddividere le aree perimetrate con deliberazione               
1071/98 in tre gruppi omogenei, sulla base dei seguenti criteri:                
a) la realizzazione delle opere di riduzione del rischio programmate            
in attuazione della Legge 61/98 o finanziate con altre leggi;                   
b) l'eventuale recepimento, nei citati Piani, delle perimetrazioni e            
della relativa normativa in oggetto o, comunque, delle problematiche            
di rischio idraulico proprie di tali aree e della conseguente                   
adozione di misure adeguate all'effettivo rischio presente;                     
i tre gruppi cosi' distinti sono:                                               
1) aree nelle quali non sono state realizzate le opere di riduzione             
del rischio e che non sono state recepite nei Piani per l'assetto               
idrogeologico (Elenco 1);                                                       
2) aree nelle quali sono state realizzate le opere di riduzione del             
rischio o che sono state recepite nei relativi Piani per l'assetto              
idrogeologico (Elenco 2);                                                       
3) aree nelle quali sono state realizzate parzialmente le opere di              
riduzione del rischio, nelle quali e' pertanto tuttora presente un              
rischio residuo, e che non sono state recepite nei relativi Piani per           
l'assetto idrogeologico (Elenco 3);                                             
ritenuto:                                                                       
- di revocare le perimetrazioni e la relativa normativa per le aree             
di cui all'Elenco 2, pur affermando, per i casi in cui non sia                  
avvenuto il recepimento nei rispettivi piani di bacino,                         
l'opportunita' di mantenere particolare attenzione nell'esecuzione di           
interventi di trasformazione d'uso del territorio, in quanto possono            
permanere residui, seppur modesti, livelli di rischio;                          
- di confermare le perimetrazioni e la relativa normativa per le aree           
di cui agli Elenchi 1 e 3, in attesa che vengano realizzate o                   
completate le opere previste o che le stesse siano recepite nei                 
rispettivi piani di bacino;                                                     
dato atto del parere di regolarita' amministrativa della presente               
delibera espresso dal Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo e           
della costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'art. 37,                
comma 4 della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03;                  
su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa -                
Protezione civile, Marioluigi Bruschini;                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la                    
revisione delle perimetrazioni prevista dalla propria deliberazione             
1071/98 ed i conseguenti Elenchi 1, 2 e 3 allegati quale parte                  
integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);                        
2) di disporre che:                                                             
a) per le aree di cui all'Elenco 1, nelle quali non sono state                  
realizzate opere di riduzione del rischio e che non sono state                  
recepite nei Piani per l'assetto idrogeologico, sono confermate le              
perimetrazioni e le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 della                   
normativa approvata con propria deliberazione 1071/98;                          
b) per le aree di cui all'Elenco 2, nelle quali sono state realizzate           
le opere di riduzione del rischio o che sono state recepite nei Piani           
per l'assetto idrogeologico, sono revocate le perimetrazioni e la               
relativa normativa di cui alla propria deliberazione 1071/98,                   
riaffermando comunque l'opportunita' che i Comuni, in occasione di              
trasformazioni edilizie o urbanistiche, verifichino l'eventuale                 
rischio residuo;                                                                
c) per le aree di cui all'Elenco 3, nelle quali sono state realizzate           
parzialmente le opere di riduzione del rischio e nelle quali e'                 
pertanto tuttora presente un rischio residuo e che non sono state               
recepite nei Piani per l'assetto idrogeologico, sono confermate le              
perimetrazioni e le relative disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e           
3 della normativa approvate con propria deliberazione 1071/98;                  
3) di stabilire che le decisioni di cui ai precedenti punti 1) e 2)             
producano i loro effetti dalla data di approvazione della presente              
delibera;                                                                       
4) di stabilire che per le aree di cui alle lettere a) e c) di cui al           
precedente punto 2) siano revocate le perimetrazioni e la relativa              
normativa, senza necessita' di ulteriori atti di revisione regionali,           
ad emissione del certificato di collaudo o del certificato di                   
regolare esecuzione delle opere di riduzione del rischio programmate            
o quando le stesse aree saranno recepite nei relativi strumenti della           
pianificazione di bacino, con l'applicazione di un grado di tutela              
adeguato al verificato rischio residuo;                                         
5) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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