DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA PER L'EMILIA-ROMAGNA - AGREA 19 gennaio 2004, n. 274
Reg. (CE) 2529/2001 - OCM Carni Settore ovicaprini - Campagna 2004 - Disposizioni applicative generali per la presentazione delle domande di pagamento premi e approvazione modulo di domanda
IL DIRETTORE
Richiamati:
- il Regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio del 22 maggio 1995 di
modifica del Regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento
della politica agricola comunitaria che fissa, fra l'altro, le
modalita' di applicazione per il riconoscimento degli organismi
pagatori e la certificazione e la liquidazione dei conti annuali;
- il Regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995
contenente prescrizioni in ordine alle modalita' di applicazione del
Regolamento (CEE) n. 729/70, riferite alla procedura di liquidazione
dei conti del FEAOG - Sezione Garanzia, ed il relativo allegato che
reca le linee direttrici da applicarsi ai criteri per il
riconoscimento, da parte dello Stato membro, degli Organismi
pagatori;
- il DLgs 27 maggio 1999, n. 165: "Soppressione dell'AIMA ed
istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a
norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in
particolare, l'art. 2 comma 3, nel quale viene previsto che le
Regioni istituiscano appositi servizi ed organismi con funzioni di
Organismo pagatore, da riconoscersi con apposito provvedimento
ministeriale, previa verifica della sussistenza dei requisiti
richiesti, e sentita l'AGEA;
- il DM 12 ottobre 2000 (GU 4 luglio 2001, n. 153, SO) che ha
stabilito i criteri per la determinazione del numero e delle
modalita' di riconoscimento degli organismi pagatori;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21, che ha istituito l'Agenzia regionale
per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;
- il decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali,
adottato in data 13 novembre 2001, che ha riconosciuto AGREA come
Organismo pagatore ai sensi dell'art. 4 del Reg. CEE n. 729/70, cosi'
come modificato dall'art. 1 del Reg. CE n. 1287/95, per quanto
riguarda i pagamenti, sul territorio della regione Emilia-Romagna,
inerenti alle misure di sviluppo rurale;
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali,
adottato in data 12 marzo 2003 con il prot. n. B/387, che ha esteso
il riconoscimento di AGREA come Organismo pagatore alla gestione ed
ai pagamenti - sul territorio della regione Emilia-Romagna -
inerenti, fra gli altri, anche il settore zootecnia carni
ovi-caprine;
considerato che appare opportuno, allo scopo di garantire uniformita'
di comportamenti sul territorio della regione Emilia-Romagna, fornire
preventivamente chiarimenti ai diversi operatori coinvolti in ordine
alla compilazione e presentazione delle domande di pagamento premi ai
produttori di carni ovine e caprine per la campagna 2004;
visto il documento Allegato A alla presente determinazione a formarne
parte integrante recante "Reg. (CE) 2529/2001 - OCM Carni Settore
ovicaprini - Campagna 2004 - Disposizioni applicative generali per la
compilazione e la presentazione delle domande di pagamento premi";
visto il modulo Allegato B alla presente determinazione a formarne
parte integrante necessario alla presentazione della domanda di premi
ovicaprini (Reg. CE 2529/2001) predisposto dal Servizio Tecnico e di
Autorizzazione;
ritenuto:
- di procedere alla loro approvazione;
- di procedere alla pubblicazione del presente atto e dei relativi
allegati sul sito di AGREA e alla loro capillare diffusione a tutti i
soggetti interessati in attesa della pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
considerato che il Direttore di AGREA, dott. Gianni Mantovani, e'
temporaneamente assente dal 19/1/2004 al 20/1/2004;
vista la nota del Direttore di AGREA prot. n. APR/OPR/02/3592 del
29/11/2002 che individua il Responsabile del Servizio Tecnico e di
Autorizzazione, dott. Donato Metta, quale sostituto del Direttore,
dott. Gianni Mantovani;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Responsabile del Servizio Tecnico e di Autorizzazione dott. Donato
Metta ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 447/03;
determina:
per le ragioni in narrativa esposte:
1) di approvare il documento Allegato A alla presente determinazione
a formarne parte integrante recante "Reg. (CE) 2529/2001 - OCM Carni
Settore ovicaprini - Campagna 2004 - Disposizioni applicative
generali per la compilazione e la presentazione delle domande di
pagamento premi";
2) di approvare il modulo Allegato B necessario alla presentazione
della domanda di premi ovicaprini (Reg. CE 2529/2001) parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3) di disporre che le domande di premi ovicaprini (Reg. CE
2529/2001) possono essere presentate, in alternativa alla modulistica
di cui al punto precedente, su supporto cartaceo ed informatico
elaborato su software formato da AGREA;
4) di dare mandato al Servizio Tecnico e di Autorizzazione per la
piu' ampia diffusione del materiale di cui ai precedenti, anche
attraverso l'utilizzo del seguente sito di AGREA
http://www.agrea.regione.emilia-romagna.it;
5) di procedere alla pubblicazione del presente atto e dei relativi
allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE
Donato Metta
ALLEGATO A
REG. (CE) 2529/2001 - OCM Carni Settore ovicaprini - Campagna 2004 -
Disposizioni applicative generali per la presentazione delle domande
di pagamento premi
1 Premessa
1.1 Riferimenti normativi
1.2 Definizioni
2. Presentazione delle domande
2.1 Termini di presentazione
2.2 Modalita' di presentazione
2.3 Finalita' di presentazione
2.4 Modifiche e/o comunicazioni ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001 e
successive modificazioni
2.4.1 Articolo 40, comma 5 - Transumanza
2.4.2 Articolo 41 - Diminuzione dei capi per circostanze naturali
2.4.3 Articolo 48 - Cause di forza maggiore
2.4.4 Articolo 50 - Cessione di azienda
2.5 Casi specifici: trasferimenti dei diritti al premio e utilizzo
dei diritti
2.6 Settori di intervento
2.6.1 Premio ai produttori di carni ovine e caprine
2.6.2 Premio supplementare
2.6.3 Pagamenti aggiuntivi
2.7 Trattamento e diffusione dei dati
3 Adempimenti relativi al fascicolo del produttore
4 Regime semplificato
5 Controlli
5.1 Controlli amministrativi
5.1.1 Controlli formali
5.1.2 Controlli anagrafici
5.1.3 Controlli sui dati produttivi 5.1.3.1 Verifica dello stato
della quota 5.1.3.2 Verifica degli esiti dei controlli in loco
5.1.3.3 Verifica degli esiti dell'incrocio con l'Anagrafe Zootecnica
nazionale 5.1.3.4 Accertamento dell'idoneita' dell'azienda ad
accedere al premio supplementare 5.1.3.5 Accertamento dell'idoneita'
dell'azienda ad accedere al pagamento aggiuntivo
5.2 Controlli oggettivi
5.2.1 Esecuzione dei controlli oggettivi
5.2.2 Spostamento delle greggi
5.2.3 Azienda la cui attivita' viene svolta in piu' corpi aziendali
5.2.4 Controlli fuori del periodo di detenzione obbligatoria
6 Riduzioni, esclusioni e sanzioni
7 Modalita' di pagamento
1. Premessa
Le presenti disposizioni contengono le istruzioni applicative
generali per la compilazione e la presentazione della domanda di
premio al produttore che detiene in azienda pecore o capre, in
possesso dei diritti individuali al premio assegnati da AGEA nonche'
dei requisiti di cui al DPR n. 317 del 30 aprile 1996, recanti norme
nazionali per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE. I premi
previsti sono:
- Premio per pecora o capra
- Premio supplementare
- Pagamento aggiuntivo.
La presentazione di una domanda di premio supplementare e/o
aggiuntivo e' subordinata alla presentazione di una domanda di premio
per pecora o capra.
Nel corso di una campagna, il produttore deve presentare una sola
domanda di premio che comprende al suo interno le modalita' per
richiedere tutte le linee di premio sopra citate.
La domanda di premio deve essere presentata all'AGREA dai produttori
che hanno la sede legale/domicilio nel territorio della regione
dell'Emilia-Romagna indipendentemente dalla ubicazione territoriale
dei singoli allevamenti.
1.1 Riferimenti normativi
Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e
nazionale di riferimento, suddivisa rispettivamente per i regimi di
premio per i produttori di carni ovine e caprine:
- Regolamento (CEE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001,
e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine;
- Regolamento (CE) n. 2550/2001 della Commissione del 21 dicembre
2001, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce le
modalita' d'applicazione del Regolamento (CE) n. 2529/2001 del
Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore
delle carni bovine, per quanto riguarda il regime dei premi e che
modifica il Regolamento (CE) n. 2419/2001;
- Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, e
successive modifiche ed integrazioni, che istituisce un sistema
integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti
comunitari;
- Regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre
2001, e successive modifiche ed integrazioni, che fissa le modalita'
di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo
relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal
Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul
sostegno allo sviluppo da parte del Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia (FEOGA) e che modifica ed abroga taluni
regolamenti;
- Regolamento (CE) n. 1/2002 della Commissione, del 28 dicembre 2001,
recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1259/1999
del Consiglio in ordine al regime semplificato per i pagamenti agli
imprenditori agricoli previsti da taluni regimi di sostegno;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
- DPR 1 dicembre 1999, n. 503 - Regolamento recante norme per
l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e
dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14,
comma 3 del DLgs 30 aprile 1998, n.173;
- Ministero delle Politiche agricole e forestali - Decreto 19 marzo
2002 - Modalita' di applicazione in materia di premi ai produttori di
carni ovine e caprine;
- Ministero delle Politiche agricole e forestali - Decreto 5 agosto
2002 - Modalita' di applicazione relative ai pagamenti aggiuntivi per
i premi ai produttori di carni ovine;
- DPR 317/96 del 30 aprile 1996 del Ministero della Sanita' di
recepimento della Direttiva n. 92/102/CEE del Consiglio del 27
novembre 1992 relativo alla identificazione e registrazione degli
animali (ancora vigente limitatamente al settore ovicaprini);
- circolare n. 11/96 del 14 agosto 1996 del Ministero della Sanita'
attuativa del DPR 317/96 del 30 aprile 1996 del Ministero della
Sanita' di recepimento del Reg. n. 92/102/CEE del Consiglio del 27
novembre 1992 relativo alla identificazione e registrazione degli
animali (ancora vigente limitatamente al settore ovicaprini);
- Circolare AGEA 24 aprile 2001, n. 35 - Istruzioni concernenti
adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria
in ordine ai settori: seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e
settore vitivinicolo.
1.2 Definizioni
Il Regolamento (CE) n. 2529/01 fissa, all'art. 3, lettere c) e d), le
seguenti definizioni:
- "produttore": agricoltore, inteso sia come persona fisica che
giuridica, la cui azienda ricade nel territorio della Comunita' e che
si occupa dell'allevamento di ovini e/o di caprini;
- "azienda": unita' di produzione gestita dal produttore e situata
nel territorio di uno Stato membro;
- "pecora": la femmina della specie ovina che abbia partorito almeno
una volta o di almeno un anno di eta';
- "capra": la femmina della specie caprina che abbia partorito almeno
una volta o di almeno un anno di eta'.
Il Regolamento (CE) n. 2419/2001 fissa, all'art. 2, comma 1, le
seguenti definizioni:
- "registro": il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice
di animali, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/102/CEE del
Consiglio;
- "irregolarita'": qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che
disciplinano la concessione dei premi;
- "domanda di aiuto per superficie": una domanda per il versamento di
aiuti nel quadro dei regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo
1, lettera a) e lettera b), punto iii), del Regolamento (CEE) n.
3508/92, comprendente la dichiarazione di ogni altro uso della
superficie, in particolare la dichiarazione di superficie agricola
utilizzata ai fini del riconoscimento del premio supplementare per
azienda ricadente in zona svantaggiata;
- "domanda di aiuto per animale": una domanda per il versamento di
aiuti nel quadro dei regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo
1, lettera b), punti i) e ii) del Regolamento (CEE) n. 3508/92;
- "regime di aiuto per gli ovini e i caprini": il regime di aiuto di
cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto i), del
Regolamento (CEE) n. 3508/92;
- "periodo di detenzione obbligatoria": periodo nel corso del quale
un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto
nell'azienda in virtu' della disposizione impartita all'art. 2,
paragrafo 3 del Reg. 2550/2001 della Commissione;
- "animale accertato": l'animale in ordine al quale sono soddisfatte
tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti;
- "periodo di erogazione del premio": periodo a cui si riferiscono le
domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione.
Inoltre nel sopraccitato Regolamento, all'art. 3, si prescrive che:
"Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di
molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello
stesso Stato membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema
unico per l'identificazione degli imprenditori agricoli che
presentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato.".
"gli Stati membri introducono un sistema unico per registrare
l'identita' degli imprenditori che presentino una domanda di aiuto
nell'ambito del sistema integrato".
Il DPR n. 503 dell'1 dicembre 1999, istituisce l'Anagrafe delle
aziende agricole:
- "anagrafe delle aziende agricole": e' il sistema unico per
l'identificazione degli imprenditori agricoli che presentano domande
di aiuto comprese nel sistema integrato;
- "codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA)":
codice fiscale del produttore che a qualsiasi titolo intrattenga
rapporti con la pubblica Amministrazione. In ogni comunicazione o
domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica
Amministrazione il legale rappresentante e' obbligato a indicare il
CUAA dell'azienda. Gli uffici della pubblica Amministrazione indicano
in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA
fosse errato, l'interessato e' tenuto a comunicare alla pubblica
Amministrazione scrivente il corretto CUAA;
- "unita' tecnico-economiche (UTE)": a ciascuna azienda fa capo una o
piu' unita' tecnico-economica di seguito denominata unita'; per
unita' si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli
stabilimenti e delle unita' zootecniche e acquicole condotte a
qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attivita'
economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata
nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del Comune ove
ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia
produttiva".
Si precisa che il CUAA da indicare in domanda e' quello del
produttore titolare dell'allevamento, indipendentemente da quante
aziende conduca, secondo l'accezione del Reg. (CE) 2529/2001.
2 Presentazione delle domande
2.1 Termini di presentazione
Le date di presentazione delle domande all'AGREA per la campagna 2004
sono definite a livello nazionale, nel rispetto dei termini
comunitari.
Il periodo di presentazione, secondo quanto stabilito dal decreto del
Ministero delle Politiche agricole e forestali del 19/3/2002 e'
fissato dal 7 gennaio 2004 alle ore 18 del 31 gennaio 2004.
Considerato che la suddetta scadenza coincide con un giorno
pre-festivo (sabato), potranno essere accettate domande fino alle ore
18 del 2 febbraio 2004.
Tuttavia e' consentita una tolleranza di 25 giorni di calendario,
calcolati a decorrere dal primo giorno successivo al termine di
presentazione. Alle domande di premio, presentate nel periodo di
tolleranza, si applica una sanzione pari all'1% per ogni giorno
lavorativo di ritardo, da applicare in fase di erogazione del premio.
Le domande presentate dopo il 27 febbraio 2004 non sono ammesse al
premio e sono ritenute nulle.
Nel caso di richiesta premio supplementare, il ritardo di
presentazione della domanda di aiuto per superficie PAC seminativi,
per i produttori che sono tenuti a presentare anche la domanda di
compensazione al reddito, comporta che la percentuale di riduzione
applicata alla domanda di aiuto per superficie stessa sia applicato
anche alla domanda di premio zootecnico, con cumulo della percentuale
di riduzione prevista al punto precedente.
Le percentuali di riduzione sono le seguenti:
- per domande di aiuto per superficie comprendenti anche superficie
foraggiere si applica la riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo
di ritardo fatte salve le cause di forza maggiore;
- per domande di aiuto per superficie riguardanti unicamente
superfici adibite a pascolo si applica la riduzione dello 0,5% per
ogni giorno lavorativo di ritardo fatte salve le cause di forza
maggiore.
Ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 2419/2001 "La domanda di
aiuto puo' essere revocata in tutto o in parte in qualsiasi momento.
Tuttavia, qualora AGREA abbia gia' informato l'imprenditore circa le
irregolarita' riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia
comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da
tale controllo emergono irregolarita', non sono autorizzate revoche
con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano
irregolarita'".
2.2 Modalita' di presentazione
La domanda deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello
messo a disposizione da AGREA.
La presentazione della domanda all'AGREA puo' essere effettuata
esclusivamente con una delle seguenti modalita':
- tramite il Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) al quale
il richiedente ha rilasciato apposito mandato. Il CAA provvede a
costituire, aggiornare nonche' a conservare il fascicolo della
domanda su incarico dell'Organismo pagatore. La copia cartacea della
domanda informatizzata, firmata dal produttore, viene inserita
all'interno del fascicolo, unitamente a tutta la documentazione
necessaria che il richiedente ha affidato al CAA stesso. L'incaricato
del CAA al momento della sottoscrizione della domanda provvede ad
identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di
valido documento d'identita';
- compilazione manuale del modulo di domanda messo a disposizione sul
sito Internet dell'AGREA (http://agrea.regione.emilia-romagna.it/) e
reperibile anche presso le sedi degli Assessorati provinciali
Agricoltura. La domanda compilata in ogni sua parte e completa della
documentazione richiesta, dovra' pervenire ad AGREA entro i termini
stabiliti. Per tali domande le modalita' di consegna sono le
seguenti:
a) per posta esclusivamente a mezzo di raccomandata a.r.: tenuto
conto dei tempi ordinari di recapito postale dalla data di invio, fa
fede come data di presentazione quella di ricezione da parte di
AGREA. La domanda deve essere sottoscritta e accompagnata da
fotocopia di un documento d'identita'/riconoscimento del richiedente
ai sensi dell'art. 38, DPR 445/00 e dalla documentazione richiesta da
allegare al fascicolo di domanda. Ciascuna busta deve contenere una
sola domanda e deve essere indirizzata ad AGREA - Largo Caduti del
Lavoro n. 6 - 40122 Bologna;
b) consegnata direttamente ad AGREA all'indirizzo Largo Caduti del
Lavoro n. 6 - 40122 Bologna. La domanda deve essere sottoscritta in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica di un documento di
identita'/riconoscimento del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del
DPR 445/00, con allegata la documentazione richiesta. All'atto della
consegna viene rilasciata al richiedente apposita ricevuta
comprovante la data della consegna oppure copia della domanda stessa
debitamente timbrata per accettazione. Per il rispetto dei termini di
presentazione fa fede la data di accettazione suddetta.
Nel caso di presentazione di domande e/o comunicazioni di modifica ai
sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001, al fine di garantire un corretto
aggiornamento del fascicolo di domanda e prevenire eventuali
contrattempi, e' necessario che l'inoltro della stessa avvenga con la
stessa modalita' scelta per la presentazione della domanda iniziale.
La domanda deve essere firmata dal produttore richiedente, o dal suo
legale rappresentante, pena la nullita' della stessa.
Per i produttori che non hanno conferito mandato esclusivo ad un CAA,
l'AGREA provvede a comunicare le irregolarita' o incompletezze
sanabili riscontrate, direttamente all'indirizzo del produttore
risultante nella domanda. Le risposte dei produttori dovranno
pervenire, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta
comunicazione.
Per i produttori che hanno conferito mandato esclusivo ad un CAA,
AGREA provvede, di volta in volta, a comunicare le irregolarita' o
incompletezze sanabili riscontrate, gli strumenti ed i dati
necessari, direttamente ai CAA interessati, i quali provvederanno ad
effettuare le debite correzioni nei tempi compatibili con le
determinazioni dell'Amministrazione per la chiusura dei procedimenti
amministrativi e comunque al massimo entro il 15 gennaio dell'anno
successivo a quello di riferimento della domanda di premio.
Per i produttori che presentano irregolarita' non sanabili, AGREA
predisporra' un provvedimento di chiusura del procedimento
amministrativo che comunichera' direttamente o per tramite dei CAA,
all'interessato.
2.3 Finalita' di presentazione
E' indispensabile indicare la finalita' di presentazione della
domanda specificando se si tratta di domanda iniziale o di
rettifica.
Nei casi di domanda di modifica dovra' essere indicato, nell'apposito
spazio previsto nel modello di domanda, il numero della domanda
precedentemente presentata in quanto tale domanda di modifica
sostituisce integralmente la domanda iniziale, sia in termini di
impegni che di determinazione del periodo di detenzione
obbligatorio.
Qualora la domanda di modifica non contenga l'indicazione della
domanda modificata, ne' sia possibile risalirvi, non sara' possibile
procedere all'erogazione del pagamento del premio.
2.4 Modifiche e/o comunicazioni ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001 e
successive modificazioni
2.4.1 Articolo 40, comma 5 - Transumanza
Nel caso in cui il produttore abbia richiesto il premio supplementare
per transumanza deve, successivamente al completamento del periodo di
transumanza ma comunque entro il 31/1/2005, far pervenire ad AGREA
direttamente o tramite CAA, la seguente documentazione:
- certificato di transumanza rilasciato dal Comune della localita'
ove l'azienda ha portato gli ovi-caprini in transumanza
oppure
- Mod. 7 (certificato di monticazione e demonticazione) rilasciato
dall'ASL competente attestante che l'azienda in questione ha
pascolato almeno il 90% dei propri capi per almeno novanta giorni
consecutivi in zona svantaggiata ai sensi del Reg. CE 1257/1999.
2.4.2 Articolo 41 - Diminuzione dei capi per circostanze naturali
La diminuzione dei capi per circostanze naturali della vita del
gregge, se notificata ad AGREA nei termini prescritti (dieci giorni
lavorativi dal riscontro dell'evento) determina, ai fini del
riconoscimento del premio, la corrispondente diminuzione del numero
dei capi richiesti.
In particolare, il regolamento (CE) n. 2419/2001 all'art. 41 ammette,
fatte salve le circostanze particolari da prendere in considerazione
nei singoli casi, le seguenti circostanze naturali della vita della
mandria e del gregge:
a) decesso di un animale a seguito di malattia;
b) decesso di un animale a seguito di un incidente non imputabile
alla responsabilita' dell'imprenditore.
La comunicazione della diminuzione dei capi, sottoscritta ai sensi
dell'art. 38 del DPR 445/00, corredata dei necessari documenti
contenenti prove incontestabili, deve essere presentata alla sede
centrale di AGREA, se i richiedenti hanno compilato direttamente la
domanda di aiuto, ovvero per il tramite dei CAA, se i produttori
hanno rilasciato ai centri di assistenza apposito mandato per la
compilazione e presentazione delle domande di aiuto.
Nel caso invece in cui la diminuzione non sia stata notificata
all'OPR nei termini di cui sopra, i capi interessati sono da
considerarsi a tutti gli effetti non eleggibili e quindi conteggiati
come tali originando la applicazione delle previste sanzioni.
2.4.3 Articolo 48 - Cause di forza maggiore
In deroga a quanto sopra previsto, qualora ricorrano cause di forza
maggiore ovvero circostanze eccezionali, il produttore puo'
presentare, entro 10 giorni dalla data in cui l'evento si e'
verificato, un'apposita domanda unitamente a:
- lettera di accompagnamento in cui si faccia riferimento a "cause di
forza maggiore art. 48, Reg. CE n. 2419/2001";
- tutta la documentazione probante le cause di forza maggiore
invocate.
La domanda di modifica per cause di forza maggiore ovvero per
circostanze eccezionali, sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del DPR
445/00, corredata dei necessari documenti contenenti prove
incontestabili, deve essere presentata ad AGREA, se i richiedenti
hanno compilato direttamente la domanda di aiuto, ovvero tramite i
CAA, se i produttori hanno rilasciato ai centri di assistenza
apposito mandato per la compilazione e presentazione delle domande di
aiuto.
Le cause di forza maggiore che consentono la rinuncia senza obbligo
di restituzione delle somme percepite, sono:
1) il decesso del beneficiario;
2) l'impossibilita' a svolgere l'attivita' lavorativa da parte del
beneficiario per lungo periodo (almeno sei mesi) per malattie,
incidenti, ecc.;
3) calamita' naturale grave, che colpisce in misura rilevante la
superficie agricola aziendale;
4) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti
all'allevamento;
5) epizoozia che colpisce la totalita' o una parte del patrimonio
zootecnico dell'imprenditore.
La documentazione necessaria ai fini della valutazione e
dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene di seguito
riportata:
a) decesso del titolare:
1. copia del certificato di morte del richiedente;
2. scrittura notarile indicante linea ereditaria o, in alternativa:
- dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria,
unitamente ad un documento di identita' in corso di validita' del
nuovo richiedente;
3. nel caso di coeredi: - delega di tutti i coeredi al richiedente,
a firma autenticata; - documento di identita' in corso di validita'
di tutti i deleganti; - certificato di attribuzione della partita
IVA al nuovo intestatario, oppure - dichiarazione sostitutiva di
possesso della partita IVA, unitamente a documento di identita' in
corso di validita';
b) incapacita' professionale di lunga durata dell'imprenditore:
- certificazione medica attestante lungo degenza o attestante
malattie invalidanti e correlate alla specifica attivita'
professionale;
c) calamita' naturale:
- provvedimento dell'Autorita' competente (Protezione civile,
Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamita', con individuazione
del luogo interessato
o, in alternativa:
- certificato rilasciato da Autorita' pubbliche (VVFF, Vigili urbani,
ASL, ecc.) eventualmente accompagnato da perizia asseverata,
rilasciata da agronomo iscritto all'Ordine, in originale.
Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la
porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando
le relative particelle catastali.
d) distruzione fortuita:
- provvedimento dell'Autorita' competente (Protezione civile, Comune,
ecc.) che accerta la particolare situazione relativamente ai
fabbricati aziendali adibiti all'allevamento.
e) epizoozia:
- provvedimento dell'Autorita' competente (Autorita' veterinarie) che
attesti il fenomeno e che individui gli animali interessati
all'evento.
La documentazione specifica prevista per i casi di cui ai punti a),
b), c), d) ed e) deve essere sempre accompagnata da copia della
domanda di aiuto di riferimento.
Relativamente al punto e) deve essere allegata anche una
comunicazione contenente un elenco degli animali interessati da
epizoozia.
Altre situazioni non riportate nella casistica di cui sopra, possono
essere ammesse dall'AGREA a seguito del riconoscimento da parte dei
competenti servizi della Commissione Europea nell'ambito della
Comunicazione C(88) 1696 della Commissione stessa. A tal fine AGREA
provvede a comunicare al Ministero delle Politiche agricole e
forestali le cause di forza maggiore comunicate dai produttori
interessati e non rientranti nella casistica riportata.
2.4.4 Articolo 50 - Cessione di azienda
Nei casi previsti dal Reg. (CE) n. 2419/2001 all'art. 50, in deroga
ai termini temporali gia' elencati, e' consentito al produttore
(cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalita' da un
altro produttore (cedente), successivamente alla presentazione da
parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto e nel corso del periodo
per il quale sussiste l'obbligo di detenzione degli animali oggetto
della richiesta di premio, la presentazione di una specifica istanza
scritta, in cui si faccia esplicito riferimento a "cessione di
aziende art. 50, Reg. (CE) n. 2419/2001", unitamente alla relativa
documentazione probante, volta all'ottenimento del premio.
L'istanza deve essere presentata all'AGREA, se i richiedenti hanno
compilato direttamente la domanda di aiuto, ovvero tramite i CAA, se
i produttori hanno rilasciato ai centri di assistenza apposito
mandato per la compilazione e presentazione delle domande di aiuto.
I produttori che cedono l'azienda devono aggiornare l'anagrafe
aziendale secondo le modalita' previste dal regolamento del Consiglio
regionale n. 17 del 15 settembre 2003.
La documentazione necessaria ai fini della valutazione e
dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene di seguito
riportata:
a) documento di identita' in corso di validita';
b) copia della domanda di premio del richiedente;
2.5 Casi specifici: trasferimenti dei diritti al premio e utilizzo
dei diritti
I produttori che hanno ottenuto diritti al premio, a titolo gratuito
dalla riserva nazionale, non possono cedere ad altri produttori alcun
diritto in loro possesso, salvo casi eccezionali debitamente
giustificati ed autorizzati dall'Organismo che gestisce i diritti,
nel corso dei tre anni successivi.
Il produttore puo' cedere a qualsiasi titolo la propria azienda, e
trasferire al successore tutti i diritti al premio, cosi' come puo'
trasferire totalmente o parzialmente i propri diritti senza il
trasferimento dell'azienda, o cedere temporaneamente in tutto o in
parte i propri diritti. In caso di trasferimenti senza azienda una
quota pari al 5% dei diritti trasferiti viene versata nella riserva
nazionale.
La cessione temporanea puo' riguardare soltanto anni interi. Al
termine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non puo'
superare tre anni consecutivi, il produttore recupera tutti i suoi
diritti, salvo in caso di trasferimento definitivo, per utilizzarli
egli stesso per almeno due anni consecutivi.
Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno
l'85% dei propri diritti, la quota non utilizzata viene versata nella
riserva nazionale, fatti salvi i casi indicati all'art. 11, paragrafo
2 del Regolamento CE n. 2550/2001, di seguito riportati:
a) un produttore che detiene al massimo 20 diritti al premio; se
durante ciascuno di due anni solari consecutivi detto produttore non
utilizza almeno la percentuale minima dei propri diritti, la quota
non utilizzata nell'ultimo anno viene versata nella riserva
nazionale;
b) un produttore che partecipi ad un programma di estensivizzazione
riconosciuto dalla Commissione UE;
c) un produttore che partecipi ad un programma di prepensionamento
riconosciuto dalla Commissione, nell'ambito del quale non e'
obbligato il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti;
d) casi eccezionali debitamente motivati.A tal fine viene considerato
come utilizzato:
a) il numero dei capi eleggibili al premio a seguito dei controlli
amministrativi;
b) il numero di capi oggetto di una cessione temporanea, da parte del
cedente;
c) il numero di capi riscontrato a controllo in caso di accertamento
in azienda.
In caso di cessione temporanea, qualora colui che riceve i diritti
non utilizzi almeno l'85% della quota a propria disposizione,
verranno ritirati in via prioritaria i diritti di sua proprieta' e,
in subordine, anche quelli ricevuti temporaneamente, fino a copertura
della quota non utilizzata.
2.6 Settori di intervento
Il settore di intervento per gli ovini ed i caprini comprende le
seguenti tipologie di premio (Allegato 1).
2.6.1 Premio ai produttori di carni ovine e caprine
Il premio puo' essere richiesto dai produttori in possesso di almeno
10 animali femmine.
Il premio per le capre e' concesso ai produttori stabiliti nelle zone
di montagna, definite ai sensi dell'art. 18 del Reg. (CE) n. 1257/99
(Allegato 1).
Gli animali richiesti a premio devono avere partorito almeno 1 volta
o possedere un anno di eta' entro l'ultimo giorno di permanenza
obbligatoria in azienda.
Il premio per capra e' lo stesso stabilito per i produttori di
agnelli leggeri (Allegato 1).
Il periodo di permanenza obbligatoria degli animali in azienda sono
100 giorni a partire dal giorno successivo al termine ultimo di
presentazione della domanda.
I vincoli per presentare la domanda sono:
- il produttore deve essere in possesso dei diritti accertati al
momento della presentazione della domanda;
- soddisfare i requisiti stabiliti dal DPR 317/96 in materia di
identificazione e registrazione degli animali.
2.6.2 Premio supplementare
Possono richiedere il premio:
- i produttori le cui aziende ricadono totalmente nelle zone
svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/99 (Allegato 1);
- i produttori le cui aziende ricadono per almeno il 50% nelle zone
svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/99 (Allegato 1);
- i produttori definiti al punto precedente, devono presentare anche
domanda di compensazione al reddito redatta secondo le disposizioni
impartite dalla normativa per il settore dei cereali, da cui si
rileva che il rapporto tra il totale delle superfici agricole
utilizzate ricadenti in zona svantaggiata ai sensi del Reg. (CE)
1257/99 e il totale delle superfici agricole utilizzate dichiarate,
sia pari ad almeno il 50%;
- i produttori che facciano uso comune di superfici pubbliche sono
tenuti a presentare la domanda di compensazione al reddito riportando
la porzione di superficie da essi utilizzata, evidenziando la colonna
"casi particolari" ed allegando l'attestazione dell'Ente od Organismo
proprietario delle superfici in causa;
- i produttori la cui azienda pur ricadendo in zone di pianura delle
province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forli',
praticano, con almeno il 90% dei capi, la transumanza nelle zone
svantaggiate per un periodo di almeno 90 giorni consecutivi, purche'
corredino la domanda di premio con apposita certificazione,
rilasciata dalle Autorita' locali o regionali, che attesti la
presenza del gregge per il periodo di novanta giorni succitati in
tali zone. Le certificazioni devono riferirsi alle due precedenti
campagne di commercializzazione.
2.6.3 Pagamenti aggiuntivi
L'articolo 11 del Regolamento CE 2529/2001 prevede lo stanziamento,
per lo Stato Italiano, di un importo aggiuntivo globale di 6,920
milioni di Euro su base annua; tale importo viene erogato in un
pagamento da effettuarsi entro i termini previsti nell'art. 6 del
regolamento citato.Sono beneficiari di tale pagamento tutti i
produttori che dispongano di almeno 50 diritti al premio che
aderiscono ad uno dei disciplinari di produzione previsti nel decreto
Ministeriale del 5 agosto 2002 recante le modalita' di applicazione
relative ai pagamenti aggiuntivi per i premi ai produttori di carni
ovine.
L'AGREA provvede a verificare se i produttori che hanno fatto
richiesta del premio aggiuntivo risultano inseriti negli elenchi
delle associazioni titolari dei disciplinari di produzione previsti
nel DM del 5 agosto 2002, costituite ai sensi degli articoli 26 e 27
del DLgs n. 228 del 18/5/2001 e come tali riconosciute dalle Regioni
competenti. In caso di conferma eroga un importo massimo di Euro 3,5
per pecora cosi' come definita all'art. 3, lett. c. del Reg. (CE) n.
2529/2001 che abbia rispettato il periodo di detenzione di cui
all'art. 2, par. 3 del Reg. (CE) n. 2550/2001 e sia correttamente
identificata e registrata ai sensi del DPR n. 317 del 30/4/1996.
Qualora dovessero realizzarsi delle economie, l'eccedenza finanziaria
verra' ripartita proporzionalmente tra tutti i produttori di agnelli
leggeri che hanno richiesto il premio alla pecora di cui all'art. 4
del Reg. (CE) n. 2529/2001.
2.7 Trattamento e diffusione dei dati
I dati personali gestiti dall'AGREA in modo manuale o informatizzato
nelle diverse fasi procedimentali, sono trattati per le sole
finalita' previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale
vigente.
I diversi soggetti che a vario titolo hanno accesso a tali dati,
possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti
istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dalla
Legge 675/96.
La diffusione dei suddetti dati e' consentita con le modalita'
stabilite dagli artt. 20 e 21 della predetta legge.
L'accesso ai succitati dati e' riconosciuto e regolato, attraverso
apposite procedure, a chiunque abbia interesse per la tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti, secondo quanto stabilito dal
Capo V "Accesso ai documenti amministrativi" della Legge 241/90 e
successive modifiche.
3 Adempimenti relativi al fascicolo del produttore
Le aziende agricole che intendono intrattenere rapporti a qualsiasi
titolo con la pubblica Amministrazione, devono essere preventivamente
iscritte all'anagrafe aziendale. L'iscrizione all'anagrafe aziendale
avviene con le modalita' previste dal regolamento del Consiglio
regionale "Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole
dell'Emilia-Romagna" n. 17 del 15 settembre 2003.
Per i produttori che presentano domanda tramite il CAA mandatario,
quest'ultimo provvede ad aggiornare e a conservare il fascicolo di
domanda secondo le modalita' previste dall'Organismo pagatore con
specifica convenzione.
Per i produttori che presentano domanda direttamente all'AGREA,
secondo le modalita' definite al precedente paragrafo 2.2, il
fascicolo anagrafico sara' conservato dal CAA gestore dell'anagrafe,
quello di domanda sara' conservato e aggiornato da AGREA.
Tutti i produttori che a seguito degli esiti del controllo
amministrativo e/o oggettivo saranno convocati per l'effettuazione
del necessario contraddittorio dovranno in tale sede portare in
visione il proprio fascicolo anagrafico. I fascicoli relativi ai
produttori in questione, che hanno presentato la domanda d'aiuto per
il tramite del CAA abilitato, saranno portati in visione dal CAA
stesso, che partecipera' alla fase di esame dei fascicoli.
Gli archivi dei fascicoli sono gestiti nel rispetto delle norme
vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della privacy e
devono essere conservati per almeno 10 anni dall'ultimo pagamento. In
presenza di ricorsi giurisdizionali che superano detto termine di
conservazione, i fascicoli devono essere conservati fino alla
effettiva chiusura del procedimento che corrisponde all'emanazione
della sentenza definitiva ed all'adozione, se necessario, degli
adempimenti amministrativi conseguenti.
La domanda di premio, corredata della necessaria documentazione
cartacea, costituisce il fascicolo di domanda.
Il fascicolo di domanda e' integrato dal fascicolo anagrafico, che
deve essere costituito e conservato secondo le modalita' stabilite
dal regolamento del consiglio Regionale n. 17 del 15/9/2003.
I documenti che devono essere obbligatoriamente presenti nel
fascicolo di domanda sono:
a) persone fisiche 1) copia di un documento d'identita' in corso di
validita'; 2) copia del tesserino di attribuzione del codice fiscale
e copia del certificato di attribuzione partita IVA (partita IVA
anche rilasciata per via telematica); 3) in alternativa alla partita
IVA copia o autocertificazione dell'esonero ai sensi dell'art. 4 del
DPR 26/10/1972, n. 633; 4) mandato esclusivo al CAA; 5) copia del
registro aziendale aggiornato alla data di presentazione della
domanda secondo le disposizioni impartite dal DPR 317/96;
b) persone giuridiche 1) copia di un documento d'identita' in corso
di validita' del rappresentante legale; 2) copia del certificato di
attribuzione CF e partita IVA o certificazione CCIAA; 3) mandato
esclusivo al CAA; 4) copia del registro aziendale.
Nel fascicolo di domanda devono essere conservate anche le domande di
modifica o eventuali comunicazioni, unitamente alla relativa
documentazione probatoria, che il produttore puo' presentare secondo
le finalita' sopra descritte.
Qualora la documentazione di cui ai punti a) e b) non risulti
presente nel fascicolo di domanda, l'AGREA non procede al pagamento
dei premi.
Tutta la predetta documentazione deve essere debitamente aggiornata
al momento della presentazione della domanda.
4. Regime semplificato
La domanda di aiuto semplificato, debitamente compilata e
sottoscritta, deve essere presentata ad AGEA.
Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1/2002 del 28 dicembre 2001,
l'AGEA ha determinato il numero degli ettari e dei capi/diritti
animali sulla base delle condizioni di miglior favore per il
produttore per il riconoscimento delle superfici e dei capi oggetto
di vincolo nel corso del periodo 2002-2005, in funzione delle
quantita' nel corso delle tre campagne che precedono la domanda 2002
per il suddetto regime.
Per l'attuazione del Regime semplificato si fa riferimento ad
apposita circolare esplicativa di AGEA, fermo restando che l'adesione
al regime semplificato effettuata nell'anno 2002 si intende
confermata - ove non espressamente revocata - anche per le campagne
successive e comunque fino al 2005.
5 Controlli
5.1 Controlli amministrativi
L'AGREA sottopone a controllo amministrativo (come richiesto
dall'art. 8, par. 1 del Reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dagli
artt. 15 e 16 del Reg. (CE) n. 2419/2001 della Commissione) tutte le
domande di premio in modo da assicurare il rispetto delle condizioni
previste dalla regolamentazione comunitaria, effettuando in
particolare:
a) verifiche incrociate relative agli animali dichiarati onde evitare
che lo stesso aiuto venga concesso piu' di una volta per lo stesso
anno civile o campagna di commercializzazione o sia indebitamente
cumulato ad aiuti erogati nel quadro di regimi comunitari che
comportano dichiarazioni di animali;
b) verifiche incrociate per mezzo della banca di dati informatizzata,
intese ad accertare l'ammissibilita' all'aiuto.
5.1.1 Controlli formali
I controlli formali riguardano la verifica in termini di
ricevibilita' e completezza della domanda ed in particolare occorre
accertare che la stessa:
- sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata
della documentazione richiesta;
- sia pervenuta entro i termini previsti;
- sia ritenuta ammissibile;
- nei casi previsti, ci sia rispondenza nel rapporto tra il numero di
animali richiesti a premio e la quota individuale;
- verifica della regolare presenza della firma del richiedente.
La sottoscrizione della domanda e' un requisito indispensabile per
l'ottenimento dell'aiuto.
La mancata apposizione della firma comporta la annullabilita' della
domanda.
Ai sensi dell'art. 38, comma 1 del DPR n. 445 del 28/12/2000, le
domande sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata, di un documento di identita' del
sottoscrittore;
- presenza della certificazione antimafia.
I produttori che richiedono un pagamento dell'aiuto superiore ai
154.937,00 Euro, sono tenuti a presentare, direttamente o per tramite
del CAA mandatario e comunque con la stessa modalita' di
presentazione della domanda, ad AGREA il certificato camerale, ai
sensi del DPR n. 252 del 3/6/1998, art. 10, con data di rilascio non
anteriore all'1 gennaio 2004, per gli adempimenti conseguenti.
Qualora il produttore e' esente dalla certificazione in esame, ai
sensi dell'art. 10 sexies, comma 8 della Legge 575/65, aggiunto
dell'art. 7 della Legge 55/90 e successive, e' tenuto a presentare la
dichiarazione di esenzione;
- verifica presenza allegati previsti ed indicati in domanda.
- verifica della presenza e congruenza del fascicolo di domanda.
5.1.2 Controlli anagrafici
I dati anagrafici del richiedente e quelli del rappresentante legale,
qualora il richiedente non sia una persona fisica, sono sottoposti
alle seguenti verifiche:
- correttezza formale della denominazione della ditta dichiarante o
del cognome e nome del produttore dichiarante;
- correttezza formale del cognome e nome del rappresentante legale;
- correttezza formale della data di nascita del dichiarante o
rappresentante legale;
- presenza e correttezza formale del CUAA;
- presenza e correttezza formale del codice fiscale del
rappresentante legale;
- corretta indicazione dei dati relativi al domicilio e/o sede legale
del dichiarante e al domicilio del rappresentante legale.
5.1.3 Controlli sui dati produttivi
I controlli sostanziali sono rivolti alla verifica dei requisiti che,
in termini di applicazione della normativa comunitaria e nazionale,
determinano l'ammissibilita' di una richiesta di premio ed in
particolare curano i seguenti aspetti:
- verifica dello stato della quota e della sua ammissibilita';
- verifica degli esiti dei controlli effettuali in loco ai sensi del
Reg. CE 2419/2001;
- verifica degli esiti dell'incrocio con la banca dati dell'Anagrafe
Zootecnica nazionale;
- incrocio con la banca dati del settore seminativi per la
determinazione della superficie agricola utilizzata ricadente in zona
svantaggiata;
- verifica dell'idoneita' dell'azienda a ricevere il premio
supplementare per zona svantaggiata;
- accertamento della presenza del produttore richiedente negli
elenchi dei produttori sospesi dall'Amministrazione a causa di
indagini giudiziarie o fermi amministrativi.
5.1.3.1 Verifica dello stato della quota
Gli artt. 8 e 9 del Reg. CE 2529/2001 stabiliscono i criteri secondo
i quali i massimali individuali di un produttore vengono ridotti
oppure trasferiti mediante vendita o cessione. La riduzione, che puo'
essere causata da un tasso di utilizzazione inferiore alla soglia
stabilita dallo Stato membro, comporta la cessione dei diritti
ritirati alla Riserva nazionale.
5.1.3.2 Verifica degli esiti dei controlli in loco
Vengono verificati gli esiti dei controlli in loco, eseguiti presso
le aziende estratte a campione applicando la base di calcolo
prevista nel Reg. CE 2419/2001 per la determinazione dello
scostamento e delle relative penalita'.
5.1.3.3 Verifica degli esiti dell'incrocio con l'Anagrafe Zootecnica
nazionale
Viene verificato l'esito della validazione del codice identificativo
aziendale delle aziende (in termini di riconoscimento dell'Unita'
Tecnico economica) che producono carni ovine e caprine. La
validazione e' conseguenza degli accertamenti eseguiti dalle ASL di
zona competenti le quali comunicano alla sede centrale dell'Istituto
Zooprofilattico di Teramo gli esiti di tali accertamenti.
5.1.3.4 Accertamento dell'idoneita' dell'azienda ad accedere al
premio supplementare
L'accertamento viene effettuato sulla base della richiesta di premio
supplementare effettuata dal produttore. In particolare:
- per i produttori che dichiarano l'azienda ricadente integralmente
in zona svantaggiata ai sensi del Reg. CE 1257/1999, viene accertato
che il Comune di ubicazione dell'azienda ricada in zona
svantaggiata;
- per i produttori che dichiarano l'azienda ricadente per almeno il
50% ma non integralmente in zona svantaggiata ai sensi del Reg. CE
1257/1999:
- viene accertata la presenza di una domanda di compensazione al
reddito (dichiarazione superfici);
- nell'ambito della domanda di compensazione al reddito, che il
rapporto tra il totale della superficie agricola utilizzata e il
totale della superficie agricola utilizzata e ricadente in zona
svantaggiata ai sensi del Reg. CE 1257/99, sia pari almeno al 50%;
- per i produttori che dichiarano di effettuare la transumanza viene
accertato - attraverso la verifica dei certificati di transumanza
rilasciati dal Comune della localita' ove l'azienda ha portato gli
ovi-caprini in transumanza o del Mod. 7 (certificato di monticazione
e demonticazione) rilasciato dall'ASL competente - che:
- almeno il 90% dei capi per i quali e' chiesto il premio siano
condotti al pascolo per almeno novanta giorni consecutivi in zona
svantaggiata ai sensi del Reg. CE 1257/1999;
- l'ubicazione dell'azienda sia situata in un'area geografica dove la
transumanza corrisponde ad una prassi tradizionale d'allevamento
ovino e/o caprino e che gli spostamenti degli animali sono resi
necessari dall'insufficienza di foraggio durante il periodo della
transumanza.
5.1.3.5 Accertamento dell'idoneita' dell'azienda ad accedere al
pagamento aggiuntivo
L'AGREA provvede a verificare se i produttori che hanno fatto
richiesta del premio aggiuntivo risultano inseriti negli elenchi
delle associazioni titolari dei disciplinari di produzione previsti
nel DM del 5 agosto 2002, costituite ai sensi degli articoli 26 e 27
del DLgs n. 228 del 18/5/2001 e come tali riconosciute dalle Regioni
competenti.
In caso di conferma eroga un importo massimo di Euro 3,5 per pecora
cosi' come definita all'art. 3, lett. c. del Reg. (CE) n. 2529/2001
che abbia rispettato il periodo di detenzione di cui all'art. 2, par.
3 del Reg. (CE) n. 2550/2001 e sia correttamente identificata e
registrata ai sensi del DPR n. 317 del 30/4/1996.
Qualora dovessero realizzarsi delle economie, l'eccedenza finanziaria
verra' ripartita proporzionalmente tra tutti i produttori di agnelli
leggeri che hanno richiesto il premio alla pecora di cui all'art. 4
del Reg. (CE) n. 2529/2001.
5.2 Controlli oggettivi
Al fine di garantire una corretta erogazione delle provvidenze
comunitarie sono previsti, a completamento di quelli
amministrativi/informatici, dei controlli oggettivi programmati
attraverso le procedure previste dalle disposizioni contenute nel
Regolamento del Consiglio (CE) n. 3508/92, che istituisce un sistema
integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti
comunitari, e in quello di applicazione della Commissione (CE) n.
2419/2001, con particolare riferimento all'art. 19.I controlli in
loco riguardano almeno il 10% dei produttori che hanno presentato
domanda di premio e sono effettuati su un campione di aziende
selezionato secondo un piano di campionatura che verra' sottoposto
dall'AGREA alle competenti autorita' nazionali e comunitarie. E'
fatta salva l'eventuale integrazione del campione richiesta dalle
autorita' nazionale e/o comunitaria.
Al fine di garantire la rappresentativita' del campione, AGREA
seleziona in modo casuale il 25% delle domande del campione stesso.
L'espletamento dei controlli in loco deve avvenire per almeno il 50%
delle domande selezionate entro il periodo di detenzione obbligatoria
del gregge, pari a 100 giorni a decorrere dal giorno successivo
all'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande.
La selezione delle domande da controllare avviene in tempi idonei (di
norma entro febbraio) al fine di consentire l'esecuzione dei
controlli in loco nel periodo di detenzione degli animali e deve
essere eseguita nel rispetto dell'analisi del rischio di cui all'art.
19 del Reg. (CE) 2419/01, e comunque sulla base dei criteri e dei
livelli di rischio indicati dal manuale AGREA ovvero stabiliti a
livello nazionale dall'Organismo di Coordinamento in accordo con la
Comunita' Europea.
Lo svolgimento dei controlli in loco e' affidato ad organismo terzo
sulla base di apposita convenzione che sara' stipulata.
Si richiama l'attenzione sul fatto che i dati delle domande riferite
ad aziende selezionate per i controlli oggettivi non potranno formare
oggetto di alcuna variazione (domanda di modifica), atteso che i
controlli stessi sono effettuati sui dati indicati in domanda e non
su quelli che potranno essere forniti successivamente al controllo
stesso.
La domanda di premio viene respinta nel caso in cui un controllo in
loco non possa essere effettuato per cause imputabili
all'imprenditore o al suo rappresentante.
5.2.1 Esecuzione dei controlli oggettivi
Per quanto riguarda le modalita' di effettuazione dei controlli in
loco l'AGREA fa riferimento alle indicazioni fornite dalla normativa
nazionale e comunitaria.
Il controllo oggettivo ha lo scopo di:
- determinare la consistenza del bestiame ovino e/o caprino (insieme
di maschi, agnelli/capretti, femmine con eta' maggiore di dodici
mesi);
- determinare la consistenza delle femmine ovine e/o caprine con eta'
maggiore di dodici mesi;
- verificare la corretta identificazione dell'unita' epidemiologica
nell'anagrafe delle aziende ovino-caprine, gestita dal Ministero
della Salute.
5.2.2 Spostamento delle greggi
Il produttore e' tenuto ad indicare nella domanda l'ubicazione del
gregge nei cento giorni di detenzione obbligatoria, o in subordine il
luogo ove effettui la transumanza.
Pertanto, qualora nel corso del periodo di detenzione (cento giorni
successivi al termine ultimo di presentazione della domanda), il
produttore sposti gli animali dal luogo indicato in domanda, e'
tenuto a darne comunicazione tempestiva ad AGREA, direttamente ovvero
a mezzo del CAA mandatario.
Detta comunicazione deve essere effettuata entro i dieci giorni
lavorativi precedenti allo spostamento, tramite telegramma, deve
indicare in modo completo il luogo dove gli animali verranno
spostati, posto che AGREA deve assicurare l'efficacia dei controlli
relativamente ai criteri ed alle condizioni previste dal Regolamento
(CE) n. 2419/2001.
5.2.3 Azienda la cui attivita' viene svolta in piu' corpi aziendali
Le aziende, oggetto di controllo in campo, che ricadono in tale
casistica, sono trattate come singole e distinte unita' fisiche.
AGREA per questa tipologia di aziende, dispone il controllo su tutti
i corpi aziendali con l'emissione di tanti verbali quanti sono i
corpi aziendali.
Se il controllo ricade in diverse regioni AGREA, comunica ad AGEA
Coordinamento le aziende che ricadono nella presente casistica e
coordina i controlli per evitare accertamenti inconsistenti o
fallaci.
5.2.4 Controlli fuori del periodo di detenzione obbligatoria
I controlli che eccezionalmente sono svolti fuori del periodo di
detenzione obbligatoria devono essere effettuati per mezzo di
un'accurata verifica del:
- Registro aziendale dove devono essere riportate le variazioni della
consistenza e le date di entrata e di uscita degli animali (nascite,
morti, compravendite). E' fatto obbligo al produttore di tenere
aggiornato il registro aziendale con tutte le annotazioni relative
alla consistenza non solo degli animali per i quali si richiede il
premio ma anche di quelli presenti in azienda ed eventualmente
ammissibili;
- documenti fiscali (autofatture, fatture, etc.);
- documenti sanitari (moduli per il trasferimento degli animali -
Modello 4, certificazione sanitaria attestante l'eventuale morte in
azienda dei capi in assenza di uno dei due documenti sopra
descritti);
- denuncia all'Autorita' di Polizia in caso di furto;
- documenti di notifica, inoltrati alle Amministrazioni competenti,
per comunicare le diminuzioni del numero dei capi intervenute nella
vita del gregge.
Ai sensi del Reg. CE 2419/2001, art. 25, par. 2, lett. c), tale
procedura si attua anche per il controllo dei capi richiesti a premio
nella precedente campagna e che non sono stati oggetto di controllo
in loco.
6 Riduzioni, esclusioni e sanzioni
Le riduzioni, esclusioni e sanzioni pecuniarie aggiuntive sono
stabilite ai sensi dal Regolamento (CE) n. 2419/2001, art. 40,
sostituito dall'art. 22 del Reg. (CE) 2550/2001, e si applicano sulla
base delle risultanze dei controlli amministrativi ed in loco.
Tuttavia, se l'imprenditore non ha potuto adempiere all'obbligo di
detenzione per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai
sensi dell'articolo 48 del Reg. (CE) 2419/2001, il diritto all'aiuto
sussiste per il numero di animali che risultavano ammissibili nel
momento in cui sono sopravvenuti il caso di forza maggiore o la
circostanza eccezionale.
Qualora si constati che il numero di animali accertati sia superiore
al numero dichiarato nella domanda di premio, per il calcolo
dell'importo erogabile viene preso in considerazione il numero di
animali dichiarato in domanda, purche' non superiore al massimale
individuale (art. 36, Reg. CE 2419/2001).
Se, al contrario, il numero di animali dichiarato supera il numero di
capi accertati, viene applicato quanto previsto agli articoli 38 del
Reg. CE 2419/2001.
A tal proposito di seguito viene inserito una tabella
esemplificativa:
Percentale di scostamento = (Capi Richiesti - Capi Accertati)/Capi
accertati) * 100
Percentuale Abbattimento del premio di scostamento
Fino a 3 capi Percentuale corrispondente all'eccedenza
Fino al 10% Percentuale corrispondente all'eccedenza
Tra il 10 ed il 20% Percentuale doppia dell'eccedenza
Tra il 20% ed il 50% Esclusione dal premio
Oltre il 50% Esclusione dal premio + sanzione
Qualora venga constatato che un produttore ovino che commercializza
latte di pecora e prodotti derivati abbia omesso di dichiarare tale
attivita' nella sua domanda di premio, l'importo dell'aiuto cui ha
diritto e' ridotto a quello corrispondente al premio pagabile ai
produttori ovini che commercializzano latte di pecora e prodotti
derivati dopo deduzione della differenza tra tale premio e l'intero
importo del premio per pecora (art. 40, Reg. CE 2419/2001).
Qualora, per quanto riguarda le domande di premio supplementare, sia
constatato che meno del 50% della superficie agricola aziendale
utilizzata e' situata in zone di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del
Regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, il premio supplementare
non e' pagato e il premio per pecora e per capra e' ridotto di una
cifra equivalente al 50% del premio supplementare (art. 40, Reg. CE
2419/2001).
Qualora sia constatato che la percentuale della superficie aziendale
utilizzata per fini agricoli situata in zone elencate nell'Allegato I
del Regolamento (CE) n. 2550/2001 della Commissione e' inferiore al
50%, il premio per capra non viene pagato (art. 40, reg. CE
2419/2001).
Qualora sia constatato che il produttore che pratica la transumanza e
che presenti una domanda di premio supplementare non abbia fatto
pascolare almeno il 90% dei suoi animali per almeno 90 giorni in una
zona di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento
(CE) n. 2529/2001, il premio supplementare non viene pagato e il
premio per pecora o per capra e' ridotto di un importo equivalente al
50% del premio supplementare (art. 40, Reg. CE 2419/2001).
Qualora l'Amministrazione rilevi che le irregolarita' di cui sopra
derivino da "irregolarita' commesse intenzionalmente", ai sensi del
Reg. (CE) 2419/2001, art. 38, par. 4 e art. 40, par. 6, non e'
concesso alcun aiuto per la campagna in corso e l'allevatore e'
escluso dal beneficio di un aiuto pari al suddetto importo.
Tale importo e' dedotto dai pagamenti da effettuare nel quadro del
regime di aiuti carni ovine/caprine al quale l'allevatore puo' aver
diritto nell'ambito delle domande che egli presentera' nei tre anni
civili successivi a quello della constatazione.
7 Modalita' di pagamento
Il produttore deve indicare le modalita' secondo cui preferisce
ricevere il pagamento dell'aiuto:
- accredito su conto corrente bancario o postale indicando con
chiarezza e precisione il numero delle proprie coordinate (codice
ABI, codice CAB). In tal caso vengono verificate la congruita' e
l'esattezza dei dati indicati dal richiedente;
- pagamento tramite assegno di sportello da ritirare presso una
qualsiasi filiale della Banca Tesoriere (UNICREDIT BANCA).
Al fine di consentire una migliore gestione delle procedure e delle
modalita' di liquidazione, si invitano i produttori a privilegiare il
pagamento tramite bonifico sul proprio c/c bancario o postale, che
garantisce il trasferimento telematico immediato dei fondi.
Esclusivamente nei casi in cui non venga indicata alcuna modalita' di
pagamento, oppure non siano reperibili i corretti riferimenti del
numero di c/c bancario o postale, il codice ABI, il codice CAB, AGREA
provvede ad attribuire in automatico la modalita' "riscossione presso
una qualsiasi filiale della Banca Tesoriere".
ALLEGATO 1
Importo dei premi e Allegati 1 e 2 al DM 19 marzo 2002
Importo dei premi
Tipologia di Premio Euro/capo
Produttori agnelli pesanti 21,00
Produttori agnelli leggeri 16,80
Produttori capre 16,80
Premio supplementare 7,00
Pagamento aggiuntivo 3,50*
* limite massimo
1) Zone ammissibili al premio per capra
Italia: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia e Sardegna nonche' tutte le zone di montagna ai
sensi dell'art. 18 del Regolamento CE n. 1257/1999, situate al di
fuori delle suddette regioni.
2) Zone geografiche per le quali la transumanza e' prassi
tradizionale.
Zone non svantaggiate delle regioni: Toscana, Umbria, Marche,
Sicilia, Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,
Puglia e Calabria.
Zone non svantaggiate delle province: Cuneo, Vercelli, Bergamo,
Brescia, Treviso, Pavia, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e
Forli'.
(segue allegato fotografato)