REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGREA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA PER L'EMILIA-ROMAGNA - AGREA 19 gennaio 2004, n. 274

Reg. (CE) 2529/2001 - OCM Carni Settore ovicaprini - Campagna 2004 - Disposizioni applicative generali per la presentazione delle domande di pagamento premi e approvazione modulo di domanda

IL DIRETTORE                                                                    
Richiamati:                                                                     
- il Regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio del 22 maggio 1995 di            
modifica del Regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento              
della politica agricola comunitaria che fissa, fra l'altro, le                  
modalita' di applicazione per il riconoscimento degli organismi                 
pagatori e la certificazione e la liquidazione dei conti annuali;               
- il Regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995            
contenente prescrizioni in ordine alle modalita' di applicazione del            
Regolamento (CEE) n. 729/70, riferite alla procedura di liquidazione            
dei conti del FEAOG - Sezione Garanzia, ed il relativo allegato che             
reca le linee direttrici da applicarsi ai criteri per il                        
riconoscimento, da parte dello Stato membro, degli Organismi                    
pagatori;                                                                       
- il DLgs 27 maggio 1999, n. 165: "Soppressione dell'AIMA ed                    
istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a              
norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in                      
particolare, l'art. 2 comma 3, nel quale viene previsto che le                  
Regioni istituiscano appositi servizi ed organismi con funzioni di              
Organismo pagatore, da riconoscersi con apposito provvedimento                  
ministeriale, previa verifica della sussistenza dei requisiti                   
richiesti, e sentita l'AGEA;                                                    
- il DM 12 ottobre 2000 (GU 4 luglio 2001, n. 153, SO) che ha                   
stabilito i criteri per la determinazione del numero e delle                    
modalita' di riconoscimento degli organismi pagatori;                           
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21, che ha istituito l'Agenzia regionale           
per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;                  
- il decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali,                 
adottato in data 13 novembre 2001, che ha riconosciuto AGREA come               
Organismo pagatore ai sensi dell'art. 4 del Reg. CEE n. 729/70, cosi'           
come modificato dall'art. 1 del Reg. CE n. 1287/95, per quanto                  
riguarda i pagamenti, sul territorio della regione Emilia-Romagna,              
inerenti alle misure di sviluppo rurale;                                        
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali,                 
adottato in data 12 marzo 2003 con il prot. n. B/387, che ha esteso             
il riconoscimento di AGREA come Organismo pagatore alla gestione ed             
ai pagamenti - sul territorio della regione Emilia-Romagna -                    
inerenti, fra gli altri, anche il settore zootecnia carni                       
ovi-caprine;                                                                    
considerato che appare opportuno, allo scopo di garantire uniformita'           
di comportamenti sul territorio della regione Emilia-Romagna, fornire           
preventivamente chiarimenti ai diversi operatori coinvolti in ordine            
alla compilazione e presentazione delle domande di pagamento premi ai           
produttori di carni ovine e caprine per la campagna 2004;                       
visto il documento Allegato A alla presente determinazione a formarne           
parte integrante recante "Reg. (CE) 2529/2001 - OCM Carni Settore               
ovicaprini - Campagna 2004 - Disposizioni applicative generali per la           
compilazione e la presentazione delle domande di pagamento premi";              
visto il modulo Allegato B alla presente determinazione a formarne              
parte integrante necessario alla presentazione della domanda di premi           
ovicaprini (Reg. CE 2529/2001) predisposto dal Servizio Tecnico e di            
Autorizzazione;                                                                 
ritenuto:                                                                       
- di procedere alla loro approvazione;                                          
- di procedere alla pubblicazione del presente atto e dei relativi              
allegati sul sito di AGREA e alla loro capillare diffusione a tutti i           
soggetti interessati in attesa della pubblicazione sul Bollettino               
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;                                         
considerato che il Direttore di AGREA, dott. Gianni Mantovani, e'               
temporaneamente assente dal 19/1/2004 al 20/1/2004;                             
vista la nota del Direttore di AGREA prot. n. APR/OPR/02/3592 del               
29/11/2002 che individua il Responsabile del Servizio Tecnico e di              
Autorizzazione, dott. Donato Metta, quale sostituto del Direttore,              
dott. Gianni Mantovani;                                                         
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Responsabile del Servizio Tecnico e di Autorizzazione dott. Donato              
Metta ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 447/03;               
determina:                                                                      
per le ragioni in narrativa esposte:                                            
1) di approvare il documento Allegato A alla presente determinazione            
a formarne parte integrante recante "Reg. (CE) 2529/2001 - OCM Carni            
Settore ovicaprini - Campagna 2004 - Disposizioni applicative                   
generali per la compilazione e la presentazione delle domande di                
pagamento premi";                                                               
2) di approvare il modulo Allegato B necessario alla presentazione              
della domanda di premi ovicaprini (Reg. CE  2529/2001) parte                    
integrante e sostanziale del presente atto;                                     
3) di disporre che le domande di premi ovicaprini (Reg. CE                      
2529/2001) possono essere presentate, in alternativa alla modulistica           
di cui al punto precedente, su supporto cartaceo ed informatico                 
elaborato su software formato da AGREA;                                         
4) di dare mandato al Servizio Tecnico e di Autorizzazione per la               
piu' ampia diffusione del materiale di cui ai precedenti, anche                 
attraverso l'utilizzo del seguente sito di AGREA                                
http://www.agrea.regione.emilia-romagna.it;                                     
5) di procedere alla pubblicazione del presente atto e dei relativi             
allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                 
IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE                                                      
Donato Metta                                                                    
ALLEGATO A                                                                      
REG. (CE) 2529/2001 - OCM Carni Settore ovicaprini - Campagna 2004 -            
Disposizioni applicative generali per la presentazione delle domande            
di pagamento premi                                                              
1 Premessa                                                                      
1.1 Riferimenti normativi                                                       
1.2 Definizioni                                                                 
2. Presentazione delle domande                                                  
2.1 Termini di presentazione                                                    
2.2  Modalita' di presentazione                                                 
2.3 Finalita' di presentazione                                                  
2.4 Modifiche e/o comunicazioni ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001 e           
successive modificazioni                                                        
2.4.1 Articolo 40, comma 5 - Transumanza                                        
2.4.2 Articolo 41 - Diminuzione dei capi per circostanze naturali               
2.4.3 Articolo 48 - Cause di forza maggiore                                     
2.4.4 Articolo 50 - Cessione di azienda                                         
2.5 Casi specifici: trasferimenti dei diritti al premio e utilizzo              
dei diritti                                                                     
2.6 Settori di intervento                                                       
2.6.1 Premio ai produttori di carni ovine e caprine                             
2.6.2 Premio supplementare                                                      
2.6.3 Pagamenti aggiuntivi                                                      
2.7 Trattamento e diffusione dei dati                                           
3 Adempimenti relativi al fascicolo del produttore                              
4 Regime semplificato                                                           
5 Controlli                                                                     
5.1 Controlli amministrativi                                                    
5.1.1 Controlli formali                                                         
5.1.2 Controlli anagrafici                                                      
5.1.3 Controlli sui dati produttivi 5.1.3.1 Verifica dello stato                
della quota 5.1.3.2 Verifica degli esiti dei controlli in loco                  
5.1.3.3 Verifica degli esiti dell'incrocio con l'Anagrafe Zootecnica            
nazionale 5.1.3.4 Accertamento dell'idoneita' dell'azienda ad                   
accedere al premio supplementare 5.1.3.5 Accertamento dell'idoneita'            
dell'azienda ad accedere al pagamento aggiuntivo                                
5.2 Controlli oggettivi                                                         
5.2.1 Esecuzione dei controlli oggettivi                                        
5.2.2 Spostamento delle greggi                                                  
5.2.3 Azienda la cui attivita' viene svolta in piu' corpi aziendali             
5.2.4 Controlli fuori del periodo di detenzione obbligatoria                    
6 Riduzioni, esclusioni e sanzioni                                              
7 Modalita' di pagamento                                                        
1. Premessa                                                                     
Le presenti  disposizioni contengono le istruzioni applicative                  
generali per la compilazione e la presentazione della domanda di                
premio al produttore che detiene in azienda pecore o capre, in                  
possesso dei diritti individuali al premio assegnati da AGEA nonche'            
dei requisiti di cui al DPR n. 317 del 30 aprile 1996, recanti norme            
nazionali per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE. I premi                  
previsti sono:                                                                  
- Premio per pecora o capra                                                     
- Premio supplementare                                                          
- Pagamento aggiuntivo.                                                         
La presentazione di una domanda di premio supplementare e/o                     
aggiuntivo e' subordinata alla presentazione di una domanda di premio           
per pecora o capra.                                                             
Nel corso di una campagna, il produttore deve presentare una sola               
domanda di premio che comprende al suo interno le modalita' per                 
richiedere tutte le linee di premio sopra citate.                               
La domanda di premio deve essere presentata all'AGREA dai produttori            
che hanno la sede legale/domicilio nel territorio della regione                 
dell'Emilia-Romagna indipendentemente dalla ubicazione territoriale             
dei singoli allevamenti.                                                        
1.1 Riferimenti normativi                                                       
Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e                   
nazionale di riferimento, suddivisa rispettivamente per i regimi di             
premio per i produttori di carni ovine e caprine:                               
- Regolamento (CEE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001,           
e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'organizzazione             
comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine;                     
- Regolamento (CE) n. 2550/2001 della Commissione del 21 dicembre               
2001, e successive modifiche ed integrazioni,  che stabilisce le                
modalita' d'applicazione del Regolamento (CE) n. 2529/2001 del                  
Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore            
delle carni bovine, per quanto riguarda il regime dei premi e che               
modifica il Regolamento (CE) n. 2419/2001;                                      
- Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, e            
successive modifiche ed integrazioni,  che istituisce un sistema                
integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti                  
comunitari;                                                                     
- Regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre             
2001, e successive modifiche ed integrazioni, che fissa  le modalita'           
di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo                
relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal                      
Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio;                                     
- Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul              
sostegno allo sviluppo da parte del Fondo europeo agricolo di                   
orientamento e di garanzia (FEOGA) e che modifica ed abroga taluni              
regolamenti;                                                                    
- Regolamento (CE) n. 1/2002 della Commissione, del 28 dicembre 2001,           
recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1259/1999             
del Consiglio in ordine al regime semplificato per i pagamenti agli             
imprenditori agricoli previsti da taluni regimi di sostegno;                    
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di                       
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti                
amministrativi;                                                                 
- DPR 1 dicembre 1999, n. 503 - Regolamento recante norme per                   
l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e                    
dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14,               
comma 3 del DLgs 30 aprile 1998, n.173;                                         
- Ministero delle Politiche agricole e forestali - Decreto 19 marzo             
2002 - Modalita' di applicazione in materia di premi ai produttori di           
carni ovine e caprine;                                                          
- Ministero delle Politiche agricole e forestali - Decreto 5 agosto             
2002 - Modalita' di applicazione relative ai pagamenti aggiuntivi per           
i premi ai produttori di carni ovine;                                           
- DPR 317/96 del 30 aprile 1996 del Ministero della Sanita' di                  
recepimento della Direttiva n. 92/102/CEE del Consiglio del 27                  
novembre 1992 relativo alla identificazione e registrazione degli               
animali (ancora vigente limitatamente al settore ovicaprini);                   
- circolare n. 11/96 del 14 agosto 1996 del Ministero della Sanita'             
attuativa del DPR 317/96 del 30 aprile 1996 del Ministero della                 
Sanita' di recepimento del Reg. n. 92/102/CEE del Consiglio del 27              
novembre 1992 relativo alla identificazione e registrazione degli               
animali (ancora vigente limitatamente al settore ovicaprini);                   
- Circolare AGEA 24 aprile 2001, n. 35 - Istruzioni concernenti                 
adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria             
in ordine ai settori: seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e                  
settore vitivinicolo.                                                           
1.2 Definizioni                                                                 
Il Regolamento (CE) n. 2529/01 fissa, all'art. 3, lettere c) e d), le           
seguenti definizioni:                                                           
- "produttore": agricoltore, inteso sia come  persona fisica che                
giuridica, la cui azienda ricade nel territorio della Comunita' e che           
si occupa dell'allevamento di ovini e/o di caprini;                             
- "azienda": unita' di produzione gestita dal produttore e situata              
nel territorio di uno Stato membro;                                             
- "pecora": la femmina della specie ovina che abbia partorito almeno            
una volta o di almeno un anno di eta';                                          
- "capra": la femmina della specie caprina che abbia partorito almeno           
una volta o di almeno un anno di eta'.                                          
Il Regolamento (CE) n. 2419/2001 fissa, all'art. 2, comma 1, le                 
seguenti definizioni:                                                           
- "registro": il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice            
di animali, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/102/CEE del             
Consiglio;                                                                      
- "irregolarita'": qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che               
disciplinano la concessione dei premi;                                          
- "domanda di aiuto per superficie": una domanda per il versamento di           
aiuti nel quadro dei regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo           
1, lettera a) e lettera b), punto iii), del Regolamento (CEE) n.                
3508/92, comprendente la dichiarazione di ogni altro uso della                  
superficie, in particolare la dichiarazione di superficie agricola              
utilizzata ai fini del riconoscimento del premio supplementare per              
azienda ricadente in zona svantaggiata;                                         
- "domanda di aiuto per animale": una domanda per il versamento di              
aiuti nel quadro dei regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo           
1, lettera b), punti i) e ii) del Regolamento (CEE) n. 3508/92;                 
- "regime di aiuto per gli ovini e i caprini": il regime di aiuto di            
cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto i), del                      
Regolamento (CEE) n. 3508/92;                                                   
- "periodo di detenzione obbligatoria": periodo nel corso del quale             
un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto                 
nell'azienda in virtu' della disposizione impartita all'art. 2,                 
paragrafo 3 del Reg. 2550/2001 della Commissione;                               
- "animale accertato": l'animale in ordine al quale sono soddisfatte            
tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti;               
- "periodo di erogazione del premio": periodo a cui si riferiscono le           
domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione.            
Inoltre nel sopraccitato Regolamento, all'art. 3, si prescrive che:             
"Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di             
molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello                
stesso Stato membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema             
unico per l'identificazione degli imprenditori agricoli che                     
presentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato.".                   
"gli Stati membri introducono un sistema unico per registrare                   
l'identita' degli imprenditori che presentino una domanda di aiuto              
nell'ambito del sistema integrato".                                             
Il DPR n. 503 dell'1 dicembre 1999, istituisce l'Anagrafe delle                 
aziende agricole:                                                               
- "anagrafe delle aziende agricole": e' il sistema unico per                    
l'identificazione degli imprenditori agricoli che presentano domande            
di aiuto comprese nel sistema integrato;                                        
- "codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA)":              
codice fiscale del produttore che a qualsiasi titolo intrattenga                
rapporti con la pubblica Amministrazione. In ogni comunicazione o               
domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica                       
Amministrazione il legale rappresentante e' obbligato a indicare il             
CUAA dell'azienda. Gli uffici della pubblica Amministrazione indicano           
in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA              
fosse errato, l'interessato e' tenuto a comunicare alla pubblica                
Amministrazione scrivente il corretto CUAA;                                     
- "unita' tecnico-economiche (UTE)": a ciascuna azienda fa capo una o           
piu' unita' tecnico-economica di seguito denominata unita'; per                 
unita' si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli                      
stabilimenti e delle unita' zootecniche e acquicole condotte a                  
qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attivita'              
economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata                  
nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del Comune ove                
ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia                     
produttiva".                                                                    
Si precisa che il CUAA da indicare in domanda e' quello del                     
produttore titolare  dell'allevamento, indipendentemente da quante              
aziende conduca, secondo l'accezione del Reg. (CE) 2529/2001.                   
2 Presentazione delle domande                                                   
2.1 Termini di presentazione                                                    
Le date di presentazione delle domande all'AGREA per la campagna 2004           
sono definite a livello nazionale, nel rispetto dei termini                     
comunitari.                                                                     
Il periodo di presentazione, secondo quanto stabilito dal decreto del           
Ministero delle Politiche agricole e forestali del 19/3/2002 e'                 
fissato dal 7 gennaio 2004 alle ore 18 del 31 gennaio 2004.                     
Considerato che la suddetta scadenza coincide con un giorno                     
pre-festivo (sabato), potranno essere accettate domande fino alle ore           
18 del 2 febbraio 2004.                                                         
Tuttavia e' consentita una tolleranza di 25 giorni di calendario,               
calcolati a decorrere dal primo giorno successivo al termine di                 
presentazione. Alle domande di premio, presentate nel periodo di                
tolleranza, si applica una sanzione pari all'1% per ogni giorno                 
lavorativo di ritardo, da applicare in fase di erogazione del premio.           
Le domande presentate dopo il 27 febbraio 2004 non sono ammesse al              
premio e sono ritenute nulle.                                                   
Nel caso di richiesta premio supplementare, il ritardo di                       
presentazione della domanda di aiuto per superficie PAC seminativi,             
per i produttori che sono tenuti a presentare anche la domanda di               
compensazione al reddito, comporta che la percentuale di riduzione              
applicata alla domanda di aiuto per superficie stessa sia applicato             
anche alla domanda di premio zootecnico, con cumulo della percentuale           
di riduzione prevista al punto precedente.                                      
Le percentuali di riduzione sono le seguenti:                                   
- per domande di aiuto per superficie comprendenti anche superficie             
foraggiere si applica la riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo           
di ritardo fatte salve le cause di forza maggiore;                              
- per domande di aiuto per superficie riguardanti unicamente                    
superfici adibite a pascolo si applica la riduzione dello 0,5% per              
ogni giorno lavorativo di ritardo fatte salve le cause di forza                 
maggiore.                                                                       
Ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 2419/2001 "La domanda di             
aiuto puo' essere revocata in tutto o in parte in qualsiasi momento.            
Tuttavia, qualora AGREA abbia gia' informato l'imprenditore circa le            
irregolarita' riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia                    
comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da           
tale controllo emergono irregolarita', non sono autorizzate revoche             
con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano                   
irregolarita'".                                                                 
2.2 Modalita' di presentazione                                                  
La domanda deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello            
messo a disposizione da AGREA.                                                  
La presentazione della domanda all'AGREA puo' essere effettuata                 
esclusivamente con una delle seguenti modalita':                                
- tramite il Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) al quale           
il richiedente ha rilasciato apposito mandato. Il CAA provvede a                
costituire, aggiornare nonche' a conservare il fascicolo della                  
domanda su incarico dell'Organismo pagatore. La copia cartacea della            
domanda informatizzata, firmata dal produttore, viene inserita                  
all'interno del fascicolo, unitamente a tutta la documentazione                 
necessaria che il richiedente ha affidato al CAA stesso. L'incaricato           
del CAA al momento della sottoscrizione della domanda provvede ad               
identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di                
valido documento d'identita';                                                   
- compilazione manuale del modulo di domanda messo a disposizione sul           
sito Internet dell'AGREA (http://agrea.regione.emilia-romagna.it/) e            
reperibile anche presso le sedi degli Assessorati provinciali                   
Agricoltura. La domanda compilata in ogni sua parte e completa della            
documentazione richiesta, dovra' pervenire ad AGREA entro i termini             
stabiliti. Per tali domande le modalita' di consegna sono le                    
seguenti:                                                                       
a) per posta esclusivamente a mezzo di raccomandata a.r.: tenuto                
conto dei tempi ordinari di recapito postale dalla data di invio, fa            
fede come data di presentazione quella di ricezione da parte di                 
AGREA. La domanda deve essere sottoscritta e accompagnata da                    
fotocopia di un documento d'identita'/riconoscimento del richiedente            
ai sensi dell'art. 38, DPR 445/00 e dalla documentazione richiesta da           
allegare al fascicolo di domanda. Ciascuna busta deve contenere una             
sola domanda e deve essere indirizzata ad AGREA - Largo Caduti del              
Lavoro n. 6 - 40122 Bologna;                                                    
b) consegnata direttamente ad AGREA all'indirizzo Largo Caduti del              
Lavoro n. 6 - 40122 Bologna. La domanda deve essere sottoscritta in             
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata                
unitamente a copia fotostatica di un documento di                               
identita'/riconoscimento del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del           
DPR 445/00, con allegata la documentazione richiesta. All'atto della            
consegna viene rilasciata al richiedente apposita ricevuta                      
comprovante la data della consegna oppure copia della domanda stessa            
debitamente timbrata per accettazione. Per il rispetto dei termini di           
presentazione fa fede la data di accettazione suddetta.                         
Nel caso di presentazione di domande e/o comunicazioni di modifica ai           
sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001, al fine di garantire un corretto              
aggiornamento del fascicolo di domanda e prevenire eventuali                    
contrattempi, e' necessario che l'inoltro della stessa avvenga con la           
stessa modalita' scelta per la presentazione della domanda iniziale.            
La domanda deve essere firmata dal produttore richiedente, o dal suo            
legale rappresentante, pena la nullita' della stessa.                           
Per i produttori che non hanno conferito mandato esclusivo ad un CAA,           
l'AGREA provvede a comunicare le irregolarita' o incompletezze                  
sanabili riscontrate, direttamente all'indirizzo del produttore                 
risultante nella domanda. Le risposte dei produttori dovranno                   
pervenire, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta             
comunicazione.                                                                  
Per i produttori che hanno conferito mandato esclusivo ad un CAA,               
AGREA provvede, di volta in volta, a comunicare le irregolarita' o              
incompletezze sanabili riscontrate, gli strumenti ed i dati                     
necessari, direttamente ai CAA interessati, i quali provvederanno ad            
effettuare le debite correzioni nei tempi compatibili con le                    
determinazioni dell'Amministrazione per la chiusura dei procedimenti            
amministrativi e comunque al massimo entro il 15 gennaio dell'anno              
successivo a quello di riferimento della domanda di premio.                     
Per i produttori che presentano irregolarita' non sanabili, AGREA               
predisporra' un provvedimento di chiusura del procedimento                      
amministrativo che comunichera' direttamente  o per tramite dei CAA,            
all'interessato.                                                                
2.3 Finalita' di presentazione                                                  
E' indispensabile indicare la finalita' di presentazione della                  
domanda specificando se si tratta di domanda iniziale o di                      
rettifica.                                                                      
Nei casi di domanda di modifica dovra' essere indicato, nell'apposito           
spazio previsto nel modello di domanda, il numero della domanda                 
precedentemente presentata in quanto tale domanda di modifica                   
sostituisce integralmente la domanda iniziale, sia in termini di                
impegni che di determinazione del periodo di detenzione                         
obbligatorio.                                                                   
Qualora la domanda di modifica non contenga l'indicazione della                 
domanda modificata, ne' sia possibile risalirvi, non sara' possibile            
procedere all'erogazione del pagamento del premio.                              
2.4 Modifiche e/o comunicazioni ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001 e           
successive modificazioni                                                        
2.4.1 Articolo 40, comma 5 - Transumanza                                        
Nel caso in cui il produttore abbia richiesto il premio supplementare           
per transumanza deve, successivamente al completamento del periodo di           
transumanza ma comunque entro il 31/1/2005, far pervenire ad AGREA              
direttamente o tramite CAA, la seguente documentazione:                         
- certificato di transumanza rilasciato dal Comune della localita'              
ove l'azienda ha portato gli ovi-caprini in transumanza                         
oppure                                                                          
- Mod. 7 (certificato di monticazione e demonticazione) rilasciato              
dall'ASL competente attestante che l'azienda in questione ha                    
pascolato almeno il 90% dei propri capi per almeno novanta giorni               
consecutivi in zona svantaggiata ai sensi del Reg. CE 1257/1999.                
2.4.2 Articolo 41 - Diminuzione dei capi per circostanze naturali               
La diminuzione dei capi per circostanze naturali della vita del                 
gregge, se notificata ad AGREA nei termini prescritti (dieci giorni             
lavorativi dal riscontro dell'evento) determina, ai fini del                    
riconoscimento del premio, la corrispondente diminuzione del numero             
dei capi richiesti.                                                             
In particolare, il regolamento (CE) n. 2419/2001 all'art. 41 ammette,           
fatte salve le circostanze particolari da prendere in considerazione            
nei singoli casi, le seguenti circostanze naturali della vita della             
mandria e del gregge:                                                           
a) decesso di un animale a seguito di malattia;                                 
b) decesso di un animale a seguito di un incidente non imputabile               
alla responsabilita' dell'imprenditore.                                         
La comunicazione della diminuzione dei capi, sottoscritta ai sensi              
dell'art. 38 del DPR 445/00, corredata dei necessari documenti                  
contenenti prove incontestabili, deve essere presentata alla sede               
centrale di AGREA, se i richiedenti hanno compilato direttamente la             
domanda di aiuto, ovvero per il tramite dei CAA, se i produttori                
hanno rilasciato ai centri di assistenza apposito mandato per la                
compilazione e presentazione delle domande di aiuto.                            
Nel caso invece in cui la diminuzione non sia stata notificata                  
all'OPR nei termini di cui sopra, i capi interessati sono da                    
considerarsi a tutti gli effetti non eleggibili e quindi conteggiati            
come tali originando la applicazione delle previste sanzioni.                   
2.4.3 Articolo 48 - Cause di forza maggiore                                     
In deroga a quanto sopra previsto, qualora ricorrano cause di forza             
maggiore ovvero circostanze eccezionali, il produttore puo'                     
presentare, entro 10 giorni dalla data in cui l'evento si e'                    
verificato, un'apposita domanda unitamente a:                                   
- lettera di accompagnamento in cui si faccia riferimento a "cause di           
forza maggiore art. 48, Reg. CE n. 2419/2001";                                  
- tutta la documentazione probante le cause di forza maggiore                   
invocate.                                                                       
La domanda di modifica per cause di forza maggiore ovvero per                   
circostanze eccezionali, sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del DPR             
445/00, corredata dei necessari documenti contenenti prove                      
incontestabili, deve essere presentata ad AGREA, se i richiedenti               
hanno compilato direttamente la domanda di aiuto, ovvero tramite i              
CAA, se i produttori hanno rilasciato ai centri di assistenza                   
apposito mandato per la compilazione e presentazione delle domande di           
aiuto.                                                                          
Le cause di forza maggiore che consentono la rinuncia senza obbligo             
di restituzione delle somme percepite, sono:                                    
1) il decesso del beneficiario;                                                 
2) l'impossibilita' a svolgere l'attivita' lavorativa da parte del              
beneficiario per lungo periodo (almeno sei mesi) per malattie,                  
incidenti, ecc.;                                                                
3) calamita' naturale grave, che colpisce in misura rilevante la                
superficie agricola aziendale;                                                  
4) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti                        
all'allevamento;                                                                
5) epizoozia che colpisce la totalita' o una parte del patrimonio               
zootecnico dell'imprenditore.                                                   
La documentazione necessaria ai fini della valutazione e                        
dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene di seguito                     
riportata:                                                                      
a) decesso del titolare:                                                        
1. copia del certificato di morte del richiedente;                              
2. scrittura notarile indicante linea ereditaria o, in alternativa:             
- dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria,           
unitamente ad un documento di identita' in corso di validita' del               
nuovo richiedente;                                                              
3. nel caso di coeredi:  - delega di tutti i coeredi al richiedente,            
a firma autenticata;  - documento di identita' in corso di validita'            
di tutti i deleganti;  - certificato di attribuzione della partita              
IVA al nuovo intestatario, oppure  - dichiarazione sostitutiva di               
possesso della partita IVA, unitamente a documento di identita' in              
corso di validita';                                                             
b) incapacita' professionale di lunga durata dell'imprenditore:                 
- certificazione medica attestante lungo degenza o attestante                   
malattie invalidanti e correlate alla specifica attivita'                       
professionale;                                                                  
c) calamita' naturale:                                                          
- provvedimento dell'Autorita' competente (Protezione civile,                   
Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamita', con individuazione            
del luogo interessato                                                           
o, in alternativa:                                                              
- certificato rilasciato da Autorita' pubbliche (VVFF, Vigili urbani,           
ASL, ecc.) eventualmente accompagnato da perizia asseverata,                    
rilasciata da agronomo iscritto all'Ordine, in originale.                       
Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la               
porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando            
le relative particelle catastali.                                               
d) distruzione fortuita:                                                        
- provvedimento dell'Autorita' competente (Protezione civile, Comune,           
ecc.) che accerta la particolare situazione relativamente ai                    
fabbricati aziendali adibiti all'allevamento.                                   
e) epizoozia:                                                                   
- provvedimento dell'Autorita' competente (Autorita' veterinarie) che           
attesti il fenomeno e che individui gli animali interessati                     
all'evento.                                                                     
La documentazione specifica prevista per i casi di cui ai punti a),             
b), c), d) ed e) deve essere sempre accompagnata da copia della                 
domanda di aiuto di riferimento.                                                
Relativamente al punto e) deve essere allegata anche una                        
comunicazione contenente un elenco degli animali interessati da                 
epizoozia.                                                                      
Altre situazioni non riportate nella casistica di cui sopra, possono            
essere ammesse dall'AGREA a seguito del riconoscimento da parte dei             
competenti servizi della Commissione Europea nell'ambito della                  
Comunicazione C(88) 1696 della Commissione stessa. A tal fine AGREA             
provvede a comunicare al Ministero delle Politiche agricole e                   
forestali le cause di forza maggiore comunicate dai produttori                  
interessati e non rientranti nella casistica riportata.                         
2.4.4 Articolo 50 - Cessione di azienda                                         
Nei casi previsti dal Reg. (CE) n. 2419/2001 all'art. 50, in deroga             
ai termini temporali gia' elencati, e' consentito al produttore                 
(cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalita' da un              
altro produttore (cedente), successivamente alla presentazione da               
parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto e nel corso del periodo           
per il quale sussiste l'obbligo di detenzione degli animali oggetto             
della richiesta di premio, la presentazione di una specifica istanza            
scritta, in cui si faccia esplicito riferimento a "cessione di                  
aziende art. 50, Reg. (CE) n. 2419/2001", unitamente alla relativa              
documentazione probante, volta all'ottenimento del premio.                      
L'istanza deve essere presentata all'AGREA, se i richiedenti hanno              
compilato direttamente la domanda di aiuto, ovvero tramite i CAA, se            
i produttori hanno rilasciato ai centri di assistenza apposito                  
mandato per la compilazione e presentazione delle domande di aiuto.             
I produttori che cedono l'azienda devono aggiornare l'anagrafe                  
aziendale secondo le modalita' previste dal regolamento del Consiglio           
regionale n. 17 del 15 settembre 2003.                                          
La documentazione necessaria ai fini della valutazione e                        
dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene di seguito                     
riportata:                                                                      
a) documento di identita' in corso di validita';                                
b) copia della domanda di premio del richiedente;                               
2.5 Casi specifici: trasferimenti dei diritti al premio e utilizzo              
dei diritti                                                                     
I produttori che hanno ottenuto diritti al premio, a titolo gratuito            
dalla riserva nazionale, non possono cedere ad altri produttori alcun           
diritto in loro possesso, salvo casi eccezionali debitamente                    
giustificati ed autorizzati dall'Organismo che gestisce i diritti,              
nel corso dei tre anni successivi.                                              
Il produttore puo' cedere a qualsiasi titolo la propria azienda, e              
trasferire al successore tutti i diritti al premio, cosi' come puo'             
trasferire totalmente o parzialmente i propri diritti senza il                  
trasferimento dell'azienda, o cedere temporaneamente in tutto o in              
parte i propri diritti. In caso di trasferimenti senza azienda una              
quota pari al 5% dei diritti trasferiti viene versata nella riserva             
nazionale.                                                                      
La cessione temporanea puo' riguardare soltanto anni interi. Al                 
termine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non puo'                 
superare tre anni consecutivi, il produttore recupera tutti i suoi              
diritti, salvo in caso di trasferimento definitivo, per utilizzarli             
egli stesso per almeno due anni consecutivi.                                    
Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno                
l'85% dei propri diritti, la quota non utilizzata viene versata nella           
riserva nazionale, fatti salvi i casi indicati all'art. 11, paragrafo           
2 del Regolamento CE n. 2550/2001, di seguito riportati:                        
a) un produttore che detiene al massimo 20 diritti al premio; se                
durante ciascuno di due anni solari consecutivi detto produttore non            
utilizza almeno la percentuale minima dei propri diritti, la quota              
non utilizzata nell'ultimo anno viene versata nella riserva                     
nazionale;                                                                      
b) un produttore che partecipi ad un programma di estensivizzazione             
riconosciuto dalla Commissione UE;                                              
c) un produttore che partecipi ad un programma di prepensionamento              
riconosciuto dalla Commissione, nell'ambito del quale non e'                    
obbligato il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti;              
d) casi eccezionali debitamente motivati.A tal fine viene considerato           
come utilizzato:                                                                
a) il numero dei capi eleggibili al premio a seguito dei controlli              
amministrativi;                                                                 
b) il numero di capi oggetto di una cessione temporanea, da parte del           
cedente;                                                                        
c) il numero di capi riscontrato a controllo in caso di accertamento            
in azienda.                                                                     
In caso di cessione temporanea, qualora colui che riceve i diritti              
non utilizzi almeno l'85% della quota a propria disposizione,                   
verranno ritirati in via prioritaria i diritti di sua proprieta' e,             
in subordine, anche quelli ricevuti temporaneamente, fino a copertura           
della quota non utilizzata.                                                     
2.6 Settori di intervento                                                       
Il settore di intervento per gli ovini ed i caprini comprende le                
seguenti tipologie di premio (Allegato 1).                                      
2.6.1 Premio ai produttori di carni ovine e caprine                             
Il premio puo' essere richiesto dai produttori in possesso di almeno            
10 animali femmine.                                                             
Il premio per le capre e' concesso ai produttori stabiliti nelle zone           
di montagna, definite ai sensi dell'art. 18 del Reg. (CE) n. 1257/99            
(Allegato 1).                                                                   
Gli animali richiesti a premio devono avere partorito almeno 1 volta            
o possedere un anno di eta' entro l'ultimo giorno di permanenza                 
obbligatoria in azienda.                                                        
Il premio per capra e' lo stesso stabilito per i produttori di                  
agnelli leggeri (Allegato 1).                                                   
Il periodo di permanenza obbligatoria degli animali in azienda sono             
100 giorni a partire dal giorno successivo al termine ultimo di                 
presentazione della domanda.                                                    
I vincoli per presentare la domanda sono:                                       
- il produttore deve essere in possesso dei diritti accertati al                
momento della presentazione della domanda;                                      
- soddisfare i requisiti stabiliti dal DPR 317/96 in materia di                 
identificazione e registrazione degli animali.                                  
2.6.2 Premio supplementare                                                      
Possono richiedere il premio:                                                   
- i produttori le cui aziende ricadono totalmente nelle zone                    
svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/99 (Allegato 1);                    
- i produttori le cui aziende ricadono per almeno il 50% nelle zone             
svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/99 (Allegato 1);                    
- i produttori definiti al punto precedente, devono presentare anche            
domanda di compensazione al reddito redatta secondo le disposizioni             
impartite dalla normativa per il settore dei cereali, da cui si                 
rileva che il rapporto tra il totale delle superfici agricole                   
utilizzate ricadenti in zona svantaggiata ai sensi del Reg. (CE)                
1257/99 e il totale delle superfici agricole utilizzate dichiarate,             
sia pari ad almeno il 50%;                                                      
- i produttori che facciano uso comune di superfici pubbliche sono              
tenuti a presentare la domanda di compensazione al reddito riportando           
la porzione di superficie da essi utilizzata, evidenziando la colonna           
"casi particolari" ed allegando l'attestazione dell'Ente od Organismo           
proprietario delle superfici in causa;                                          
- i produttori la cui azienda pur ricadendo in zone di pianura delle            
province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forli',                     
praticano, con almeno il 90% dei capi, la transumanza nelle zone                
svantaggiate per un periodo di almeno 90 giorni consecutivi, purche'            
corredino la domanda di premio con apposita certificazione,                     
rilasciata dalle Autorita' locali o regionali, che attesti la                   
presenza del gregge per il periodo di novanta giorni succitati in               
tali zone. Le certificazioni devono riferirsi alle due precedenti               
campagne di commercializzazione.                                                
2.6.3 Pagamenti aggiuntivi                                                      
L'articolo 11 del Regolamento CE 2529/2001 prevede lo stanziamento,             
per lo Stato Italiano, di un importo aggiuntivo globale di 6,920                
milioni di Euro su base annua; tale importo viene erogato in un                 
pagamento da effettuarsi entro i termini previsti nell'art. 6 del               
regolamento citato.Sono beneficiari di tale pagamento tutti i                   
produttori che dispongano di almeno 50 diritti al premio che                    
aderiscono ad uno dei disciplinari di produzione previsti nel decreto           
Ministeriale del 5 agosto 2002  recante le modalita' di applicazione            
relative ai pagamenti aggiuntivi per i premi ai produttori di carni             
ovine.                                                                          
L'AGREA provvede a verificare se i produttori che hanno fatto                   
richiesta del premio aggiuntivo risultano inseriti negli elenchi                
delle associazioni titolari dei disciplinari di produzione previsti             
nel DM del 5 agosto 2002, costituite ai sensi degli articoli 26 e 27            
del DLgs n. 228 del 18/5/2001 e come tali riconosciute dalle Regioni            
competenti. In caso di conferma eroga un importo massimo di Euro 3,5            
per pecora cosi' come definita all'art. 3, lett. c. del Reg. (CE) n.            
2529/2001 che abbia rispettato il periodo di detenzione di cui                  
all'art. 2, par. 3 del Reg. (CE) n. 2550/2001 e sia correttamente               
identificata e registrata ai sensi del DPR n. 317 del 30/4/1996.                
Qualora dovessero realizzarsi delle economie, l'eccedenza finanziaria           
verra' ripartita proporzionalmente tra tutti i produttori di agnelli            
leggeri che hanno richiesto il premio alla pecora di cui all'art. 4             
del Reg. (CE) n. 2529/2001.                                                     
2.7 Trattamento e diffusione dei dati                                           
I dati personali gestiti dall'AGREA in modo manuale o informatizzato            
nelle diverse fasi procedimentali, sono trattati per le sole                    
finalita' previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale           
vigente.                                                                        
I diversi soggetti che a vario titolo hanno accesso a tali dati,                
possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti                      
istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dalla                
Legge 675/96.                                                                   
La diffusione dei suddetti dati e' consentita con le modalita'                  
stabilite dagli artt. 20 e 21 della predetta legge.                             
L'accesso ai succitati dati e' riconosciuto e regolato, attraverso              
apposite procedure, a chiunque abbia interesse per la tutela di                 
situazioni giuridicamente rilevanti, secondo quanto stabilito dal               
Capo V "Accesso ai documenti amministrativi" della Legge 241/90 e               
successive modifiche.                                                           
3 Adempimenti relativi al fascicolo del produttore                              
Le aziende agricole che intendono intrattenere rapporti a qualsiasi             
titolo con la pubblica Amministrazione, devono essere preventivamente           
iscritte all'anagrafe aziendale. L'iscrizione all'anagrafe aziendale            
avviene con le modalita' previste dal regolamento del Consiglio                 
regionale "Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole                      
dell'Emilia-Romagna" n. 17 del 15 settembre 2003.                               
Per i produttori che presentano domanda tramite il CAA mandatario,              
quest'ultimo provvede ad aggiornare e a conservare il fascicolo di              
domanda secondo le modalita' previste dall'Organismo pagatore con               
specifica convenzione.                                                          
Per i produttori che presentano domanda direttamente all'AGREA,                 
secondo le modalita' definite al precedente paragrafo 2.2, il                   
fascicolo anagrafico sara' conservato dal CAA gestore dell'anagrafe,            
quello di domanda sara' conservato e aggiornato da AGREA.                       
Tutti i produttori che a seguito degli esiti del controllo                      
amministrativo e/o oggettivo saranno convocati per l'effettuazione              
del necessario contraddittorio dovranno in tale sede portare in                 
visione il proprio fascicolo anagrafico. I fascicoli relativi ai                
produttori in questione, che hanno presentato la domanda d'aiuto per            
il tramite del CAA abilitato, saranno portati in visione dal CAA                
stesso, che partecipera' alla fase di esame dei fascicoli.                      
Gli archivi dei fascicoli sono gestiti nel rispetto delle norme                 
vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della privacy e                 
devono essere conservati per almeno 10 anni dall'ultimo pagamento. In           
presenza di ricorsi giurisdizionali che superano detto termine di               
conservazione, i fascicoli devono essere conservati fino alla                   
effettiva chiusura del procedimento che corrisponde all'emanazione              
della sentenza definitiva ed all'adozione, se necessario, degli                 
adempimenti amministrativi conseguenti.                                         
La domanda di premio, corredata della necessaria documentazione                 
cartacea, costituisce il fascicolo di domanda.                                  
Il fascicolo di domanda e' integrato dal fascicolo anagrafico, che              
deve essere costituito e conservato secondo le modalita' stabilite              
dal regolamento del consiglio Regionale n. 17 del 15/9/2003.                    
I documenti che devono essere obbligatoriamente presenti nel                    
fascicolo di domanda sono:                                                      
a) persone fisiche 1) copia di un documento d'identita' in corso di             
validita'; 2) copia del tesserino di attribuzione del codice fiscale            
e copia del certificato di attribuzione partita IVA (partita IVA                
anche rilasciata per via telematica); 3) in alternativa alla partita            
IVA copia o autocertificazione dell'esonero ai sensi dell'art. 4 del            
DPR 26/10/1972, n. 633; 4) mandato esclusivo al CAA; 5) copia del               
registro aziendale aggiornato alla data di presentazione della                  
domanda secondo le disposizioni impartite dal DPR 317/96;                       
b) persone giuridiche 1) copia di un documento d'identita' in corso             
di validita' del rappresentante legale; 2) copia del certificato di             
attribuzione CF e partita IVA o certificazione CCIAA;  3) mandato               
esclusivo al CAA; 4) copia del registro aziendale.                              
Nel fascicolo di domanda devono essere conservate anche le domande di           
modifica o  eventuali comunicazioni, unitamente alla relativa                   
documentazione probatoria, che il produttore puo' presentare secondo            
le finalita' sopra descritte.                                                   
Qualora la documentazione di cui ai punti a) e b) non risulti                   
presente nel fascicolo di domanda, l'AGREA non procede al pagamento             
dei premi.                                                                      
Tutta la predetta documentazione deve essere debitamente aggiornata             
al momento della presentazione della domanda.                                   
4. Regime semplificato                                                          
La domanda di aiuto semplificato, debitamente compilata e                       
sottoscritta, deve essere presentata ad AGEA.                                   
Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1/2002 del 28 dicembre 2001,              
l'AGEA ha determinato il numero degli ettari e dei capi/diritti                 
animali sulla base delle condizioni di miglior favore per il                    
produttore per il riconoscimento delle superfici e dei capi oggetto             
di vincolo nel corso del periodo 2002-2005, in funzione delle                   
quantita' nel corso delle tre campagne che precedono la domanda 2002            
per il suddetto regime.                                                         
Per l'attuazione del Regime semplificato si fa riferimento ad                   
apposita circolare esplicativa di AGEA, fermo restando che l'adesione           
al regime semplificato effettuata nell'anno 2002 si intende                     
confermata - ove non espressamente revocata - anche per le campagne             
successive e comunque fino al 2005.                                             
5 Controlli                                                                     
5.1 Controlli amministrativi                                                    
L'AGREA sottopone a controllo amministrativo (come richiesto                    
dall'art. 8, par. 1 del Reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dagli             
artt. 15 e 16 del Reg. (CE) n. 2419/2001 della Commissione) tutte le            
domande di premio in modo da assicurare il rispetto delle condizioni            
previste dalla regolamentazione comunitaria, effettuando in                     
particolare:                                                                    
a) verifiche incrociate relative agli animali dichiarati onde evitare           
che lo stesso aiuto venga concesso piu' di una volta per lo stesso              
anno civile o campagna di commercializzazione o sia indebitamente               
cumulato ad aiuti erogati nel quadro di regimi comunitari che                   
comportano dichiarazioni di animali;                                            
b) verifiche incrociate per mezzo della banca di dati informatizzata,           
intese ad accertare l'ammissibilita' all'aiuto.                                 
5.1.1 Controlli formali                                                         
I controlli formali riguardano la verifica in termini di                        
ricevibilita' e completezza della domanda ed in particolare occorre             
accertare che la stessa:                                                        
- sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata             
della documentazione richiesta;                                                 
- sia pervenuta entro i termini previsti;                                       
- sia ritenuta ammissibile;                                                     
- nei casi previsti, ci sia rispondenza nel rapporto tra il numero di           
animali richiesti a premio e la quota individuale;                              
- verifica della regolare presenza della firma del richiedente.                 
La sottoscrizione della domanda e' un requisito indispensabile per              
l'ottenimento dell'aiuto.                                                       
La mancata apposizione della firma comporta la annullabilita' della             
domanda.                                                                        
Ai sensi dell'art. 38, comma 1 del DPR n. 445 del 28/12/2000, le                
domande sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente           
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia                     
fotostatica non autenticata, di un documento di identita' del                   
sottoscrittore;                                                                 
- presenza della certificazione antimafia.                                      
I produttori che richiedono un pagamento dell'aiuto superiore ai                
154.937,00 Euro, sono tenuti a presentare, direttamente o per tramite           
del CAA mandatario e comunque con la stessa modalita' di                        
presentazione della domanda, ad AGREA il certificato camerale, ai               
sensi del DPR n. 252 del 3/6/1998, art. 10, con data di rilascio non            
anteriore all'1 gennaio 2004, per gli adempimenti conseguenti.                  
Qualora il produttore e' esente dalla certificazione in esame, ai               
sensi dell'art. 10 sexies, comma 8 della Legge 575/65, aggiunto                 
dell'art. 7 della Legge 55/90 e successive, e' tenuto a presentare la           
dichiarazione di esenzione;                                                     
- verifica presenza allegati previsti ed indicati in domanda.                   
- verifica della presenza e congruenza del fascicolo di domanda.                
5.1.2 Controlli anagrafici                                                      
I dati anagrafici del richiedente e quelli del rappresentante legale,           
qualora il richiedente non sia una persona fisica, sono sottoposti              
alle seguenti verifiche:                                                        
- correttezza formale della denominazione della ditta dichiarante o             
del cognome e nome del produttore dichiarante;                                  
- correttezza formale del cognome e nome del rappresentante legale;             
- correttezza formale della data di nascita del dichiarante o                   
rappresentante legale;                                                          
- presenza e correttezza formale del CUAA;                                      
- presenza e correttezza formale del codice fiscale del                         
rappresentante legale;                                                          
- corretta indicazione dei dati relativi al domicilio e/o sede legale           
del dichiarante e al domicilio del rappresentante legale.                       
5.1.3 Controlli sui dati produttivi                                             
I controlli sostanziali sono rivolti alla verifica dei requisiti che,           
in termini di applicazione della normativa comunitaria e nazionale,             
determinano l'ammissibilita' di una richiesta di premio ed in                   
particolare curano i seguenti aspetti:                                          
- verifica dello stato della quota e della sua ammissibilita';                  
- verifica degli esiti dei controlli effettuali in loco ai sensi del            
Reg. CE 2419/2001;                                                              
- verifica degli esiti dell'incrocio con la banca dati dell'Anagrafe            
Zootecnica nazionale;                                                           
- incrocio con la banca dati del settore seminativi per la                      
determinazione della superficie agricola utilizzata ricadente in zona           
svantaggiata;                                                                   
- verifica dell'idoneita' dell'azienda a ricevere il premio                     
supplementare per zona svantaggiata;                                            
- accertamento della presenza del produttore richiedente negli                  
elenchi dei produttori sospesi dall'Amministrazione a causa di                  
indagini giudiziarie o fermi amministrativi.                                    
5.1.3.1 Verifica dello stato della quota                                        
Gli artt. 8 e 9 del Reg. CE 2529/2001 stabiliscono i criteri secondo            
i quali i massimali individuali di un produttore vengono ridotti                
oppure trasferiti mediante vendita o cessione. La riduzione, che puo'           
essere causata da un tasso di utilizzazione inferiore alla soglia               
stabilita dallo Stato membro, comporta la cessione dei diritti                  
ritirati alla Riserva nazionale.                                                
5.1.3.2 Verifica degli esiti dei controlli in loco                              
Vengono verificati gli esiti dei controlli in loco,  eseguiti presso            
le aziende estratte a campione  applicando la base di calcolo                   
prevista nel Reg. CE 2419/2001 per la determinazione dello                      
scostamento e delle relative penalita'.                                         
5.1.3.3 Verifica degli esiti dell'incrocio con l'Anagrafe Zootecnica            
nazionale                                                                       
Viene verificato l'esito della validazione del codice identificativo            
aziendale delle aziende (in termini di riconoscimento dell'Unita'               
Tecnico economica) che producono carni ovine e caprine. La                      
validazione  e' conseguenza degli accertamenti eseguiti dalle ASL di            
zona competenti le quali comunicano alla sede centrale dell'Istituto            
Zooprofilattico di Teramo gli esiti di tali accertamenti.                       
5.1.3.4 Accertamento dell'idoneita' dell'azienda ad accedere al                 
premio supplementare                                                            
L'accertamento viene effettuato sulla base della richiesta di premio            
supplementare effettuata dal produttore. In particolare:                        
- per i produttori che dichiarano l'azienda ricadente integralmente             
in zona svantaggiata ai sensi del Reg. CE 1257/1999, viene accertato            
che il Comune di ubicazione dell'azienda ricada in zona                         
svantaggiata;                                                                   
- per i produttori che dichiarano l'azienda ricadente per almeno il             
50% ma non integralmente in zona svantaggiata ai sensi del Reg. CE              
1257/1999:                                                                      
- viene accertata la presenza di una domanda di compensazione al                
reddito (dichiarazione superfici);                                              
- nell'ambito della domanda di compensazione al reddito, che il                 
rapporto tra il totale della superficie agricola utilizzata e il                
totale della superficie agricola utilizzata e ricadente in zona                 
svantaggiata ai sensi del Reg. CE 1257/99, sia pari almeno al 50%;              
- per i produttori che dichiarano di effettuare la transumanza viene            
accertato - attraverso la verifica dei certificati di transumanza               
rilasciati dal Comune della localita' ove l'azienda ha portato gli              
ovi-caprini in transumanza o del Mod. 7 (certificato di monticazione            
e demonticazione) rilasciato dall'ASL competente - che:                         
- almeno il 90% dei capi per i quali e' chiesto il premio siano                 
condotti al pascolo per almeno novanta giorni consecutivi in zona               
svantaggiata ai sensi del Reg. CE 1257/1999;                                    
- l'ubicazione dell'azienda sia situata in un'area geografica dove la           
transumanza corrisponde ad una prassi tradizionale d'allevamento                
ovino e/o caprino e che gli spostamenti degli animali sono resi                 
necessari dall'insufficienza di foraggio durante il periodo della               
transumanza.                                                                    
5.1.3.5 Accertamento dell'idoneita' dell'azienda ad accedere al                 
pagamento aggiuntivo                                                            
L'AGREA provvede a verificare se i produttori che hanno fatto                   
richiesta del premio aggiuntivo risultano inseriti negli elenchi                
delle associazioni titolari dei disciplinari di produzione previsti             
nel DM del 5 agosto 2002, costituite ai sensi degli articoli 26 e 27            
del DLgs n. 228 del 18/5/2001 e come tali riconosciute dalle Regioni            
competenti.                                                                     
In caso di conferma eroga un importo massimo di Euro 3,5 per pecora             
cosi' come definita all'art. 3, lett. c. del Reg. (CE) n. 2529/2001             
che abbia rispettato il periodo di detenzione di cui all'art. 2, par.           
3 del Reg. (CE) n. 2550/2001 e sia correttamente identificata e                 
registrata ai sensi del DPR n. 317 del 30/4/1996.                               
Qualora dovessero realizzarsi delle economie, l'eccedenza finanziaria           
verra' ripartita proporzionalmente tra tutti i produttori di agnelli            
leggeri che hanno richiesto il premio alla pecora di cui all'art. 4             
del Reg. (CE) n. 2529/2001.                                                     
5.2 Controlli oggettivi                                                         
Al fine di garantire una corretta erogazione delle provvidenze                  
comunitarie sono previsti, a completamento di quelli                            
amministrativi/informatici, dei controlli oggettivi programmati                 
attraverso le procedure previste dalle disposizioni contenute nel               
Regolamento del Consiglio (CE) n. 3508/92, che istituisce un sistema            
integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti                  
comunitari, e in quello di applicazione della Commissione (CE) n.               
2419/2001, con particolare riferimento all'art. 19.I controlli in               
loco riguardano almeno il 10% dei produttori che hanno presentato               
domanda di premio e sono effettuati su un campione di aziende                   
selezionato secondo un piano di campionatura che verra' sottoposto              
dall'AGREA alle competenti autorita' nazionali e comunitarie. E'                
fatta salva l'eventuale integrazione del campione richiesta dalle               
autorita' nazionale e/o comunitaria.                                            
Al fine di garantire la rappresentativita' del campione, AGREA                  
seleziona in modo casuale il 25% delle domande del campione stesso.             
L'espletamento dei controlli in loco deve avvenire per almeno il 50%            
delle domande selezionate entro il periodo di detenzione obbligatoria           
del gregge, pari a  100 giorni a decorrere dal giorno successivo                
all'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande.                     
La selezione delle domande da controllare avviene in tempi idonei (di           
norma entro febbraio) al fine di consentire l'esecuzione dei                    
controlli in loco nel periodo di detenzione degli animali e deve                
essere eseguita nel rispetto dell'analisi del rischio di cui all'art.           
19 del Reg. (CE) 2419/01, e comunque sulla base dei criteri e dei               
livelli di rischio indicati dal manuale AGREA ovvero stabiliti a                
livello nazionale dall'Organismo di Coordinamento in accordo con la             
Comunita' Europea.                                                              
Lo svolgimento dei controlli in loco e' affidato ad organismo terzo             
sulla base di apposita convenzione che sara' stipulata.                         
Si richiama l'attenzione sul fatto che i dati delle domande riferite            
ad aziende selezionate per i controlli oggettivi non potranno formare           
oggetto di alcuna variazione (domanda di modifica), atteso che i                
controlli stessi sono effettuati sui dati indicati in domanda e non             
su quelli che potranno essere forniti successivamente al controllo              
stesso.                                                                         
La domanda di premio viene respinta nel caso in cui un controllo in             
loco non possa essere effettuato per cause imputabili                           
all'imprenditore o al suo rappresentante.                                       
5.2.1 Esecuzione dei controlli oggettivi                                        
Per quanto riguarda le modalita' di effettuazione dei controlli in              
loco l'AGREA fa riferimento alle indicazioni fornite dalla normativa            
nazionale e comunitaria.                                                        
Il controllo oggettivo ha lo scopo di:                                          
- determinare la consistenza del bestiame ovino e/o caprino (insieme            
di maschi, agnelli/capretti, femmine con eta' maggiore di dodici                
mesi);                                                                          
- determinare la consistenza delle femmine ovine e/o caprine con eta'           
maggiore di dodici mesi;                                                        
- verificare la corretta identificazione dell'unita' epidemiologica             
nell'anagrafe delle aziende ovino-caprine, gestita dal Ministero                
della Salute.                                                                   
5.2.2 Spostamento delle greggi                                                  
Il produttore e' tenuto ad indicare nella domanda l'ubicazione del              
gregge nei cento giorni di detenzione obbligatoria, o in subordine il           
luogo ove effettui la transumanza.                                              
Pertanto, qualora nel corso del periodo di detenzione (cento giorni             
successivi al termine ultimo di presentazione della domanda), il                
produttore sposti gli animali dal luogo indicato in domanda, e'                 
tenuto a darne comunicazione tempestiva ad AGREA, direttamente ovvero           
a mezzo del CAA mandatario.                                                     
Detta comunicazione deve essere effettuata entro i dieci giorni                 
lavorativi precedenti allo spostamento, tramite telegramma, deve                
indicare in modo completo il luogo dove gli animali verranno                    
spostati, posto che AGREA deve assicurare l'efficacia dei controlli             
relativamente ai criteri ed alle condizioni previste dal Regolamento            
(CE) n. 2419/2001.                                                              
5.2.3 Azienda la cui attivita' viene svolta in piu' corpi aziendali             
Le aziende, oggetto di controllo in campo, che ricadono in tale                 
casistica, sono trattate come singole e distinte unita' fisiche.                
AGREA per questa tipologia di aziende,  dispone il controllo su tutti           
i corpi aziendali con l'emissione di tanti verbali quanti sono i                
corpi aziendali.                                                                
Se il controllo ricade in diverse regioni AGREA, comunica ad AGEA               
Coordinamento le aziende che ricadono nella presente casistica e                
coordina i controlli per evitare accertamenti inconsistenti o                   
fallaci.                                                                        
5.2.4 Controlli fuori del periodo di detenzione obbligatoria                    
I controlli che eccezionalmente sono svolti fuori del periodo di                
detenzione obbligatoria devono essere effettuati per mezzo di                   
un'accurata verifica del:                                                       
- Registro aziendale dove devono essere riportate le variazioni della           
consistenza e le date di entrata e di uscita degli animali (nascite,            
morti, compravendite). E' fatto obbligo al produttore di tenere                 
aggiornato il registro aziendale con tutte le annotazioni relative              
alla consistenza non solo degli animali per i quali si richiede il              
premio ma anche di quelli presenti in azienda ed eventualmente                  
ammissibili;                                                                    
- documenti fiscali (autofatture, fatture, etc.);                               
- documenti sanitari (moduli per il trasferimento degli animali -               
Modello 4, certificazione sanitaria attestante l'eventuale morte in             
azienda dei capi in assenza di uno dei due documenti sopra                      
descritti);                                                                     
- denuncia all'Autorita' di Polizia in caso di furto;                           
- documenti di notifica, inoltrati alle Amministrazioni competenti,             
per comunicare le diminuzioni del numero dei capi intervenute nella             
vita del gregge.                                                                
Ai sensi del Reg. CE 2419/2001, art. 25, par. 2, lett. c), tale                 
procedura si attua anche per il controllo dei capi richiesti a premio           
nella precedente campagna e che non sono stati oggetto di controllo             
in loco.                                                                        
6 Riduzioni, esclusioni e sanzioni                                              
Le riduzioni, esclusioni e sanzioni pecuniarie aggiuntive sono                  
stabilite ai sensi dal Regolamento (CE) n. 2419/2001, art. 40,                  
sostituito dall'art. 22 del Reg. (CE) 2550/2001, e si applicano sulla           
base delle risultanze dei controlli amministrativi ed in loco.                  
Tuttavia, se l'imprenditore non ha potuto adempiere all'obbligo di              
detenzione per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai             
sensi dell'articolo 48 del Reg. (CE) 2419/2001, il diritto all'aiuto            
sussiste per il numero di animali che risultavano ammissibili nel               
momento in cui sono sopravvenuti il caso di forza maggiore o la                 
circostanza eccezionale.                                                        
Qualora si constati che il numero di animali accertati sia superiore            
al numero dichiarato nella domanda di premio, per il calcolo                    
dell'importo erogabile viene preso in considerazione il numero di               
animali dichiarato in domanda, purche' non superiore al massimale               
individuale (art. 36, Reg. CE 2419/2001).                                       
Se, al contrario, il numero di animali dichiarato supera il numero di           
capi accertati, viene applicato quanto previsto agli articoli 38 del            
Reg. CE 2419/2001.                                                              
A tal proposito di seguito viene inserito una tabella                           
esemplificativa:                                                                
Percentale di scostamento = (Capi Richiesti - Capi Accertati)/Capi              
accertati) * 100                                                                
Percentuale  Abbattimento del premio   di scostamento                           
Fino a 3 capi  Percentuale corrispondente all'eccedenza                         
Fino al 10%  Percentuale corrispondente all'eccedenza                           
Tra il 10 ed il 20%  Percentuale doppia dell'eccedenza                          
Tra il 20% ed il 50%  Esclusione dal premio                                     
Oltre il 50%  Esclusione dal premio + sanzione                                  
Qualora venga constatato che un produttore ovino che commercializza             
latte di pecora e prodotti derivati abbia omesso di dichiarare tale             
attivita' nella sua domanda di premio, l'importo dell'aiuto cui ha              
diritto e' ridotto a quello corrispondente al premio pagabile ai                
produttori ovini che commercializzano latte di pecora e prodotti                
derivati dopo deduzione della differenza tra tale premio e l'intero             
importo del premio per pecora (art. 40, Reg. CE 2419/2001).                     
Qualora, per quanto riguarda le domande di premio supplementare, sia            
constatato che meno del 50% della superficie agricola aziendale                 
utilizzata e' situata in zone di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del            
Regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, il premio supplementare            
non e' pagato e il premio per pecora e per capra e' ridotto di una              
cifra equivalente al 50% del premio supplementare (art. 40, Reg. CE             
2419/2001).                                                                     
Qualora sia constatato che la percentuale della superficie aziendale            
utilizzata per fini agricoli situata in zone elencate nell'Allegato I           
del Regolamento (CE) n. 2550/2001 della Commissione e' inferiore al             
50%, il premio per capra non viene pagato (art. 40, reg. CE                     
2419/2001).                                                                     
Qualora sia constatato che il produttore che pratica la transumanza e           
che presenti una domanda di premio supplementare non abbia fatto                
pascolare almeno il 90% dei suoi animali per almeno 90 giorni in una            
zona di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento             
(CE) n. 2529/2001, il premio supplementare non viene pagato e il                
premio per pecora o per capra e' ridotto di un importo equivalente al           
50% del premio supplementare (art. 40, Reg. CE 2419/2001).                      
Qualora l'Amministrazione rilevi che le irregolarita' di cui sopra              
derivino da "irregolarita' commesse intenzionalmente", ai sensi del             
Reg. (CE) 2419/2001, art. 38, par. 4 e art. 40, par. 6, non e'                  
concesso alcun aiuto per la campagna in corso e l'allevatore e'                 
escluso dal beneficio di un aiuto pari al suddetto importo.                     
Tale importo e' dedotto dai pagamenti da effettuare nel quadro del              
regime di aiuti carni ovine/caprine al quale l'allevatore puo' aver             
diritto nell'ambito delle domande che egli presentera' nei tre anni             
civili successivi a quello della constatazione.                                 
7 Modalita' di pagamento                                                        
Il produttore deve indicare le modalita' secondo cui preferisce                 
ricevere il pagamento dell'aiuto:                                               
- accredito su conto corrente bancario o postale indicando con                  
chiarezza e precisione il numero delle proprie coordinate (codice               
ABI, codice CAB). In tal caso vengono verificate la congruita' e                
l'esattezza dei dati indicati dal richiedente;                                  
- pagamento tramite assegno di sportello da ritirare presso una                 
qualsiasi filiale della Banca Tesoriere (UNICREDIT BANCA).                      
Al fine di consentire una migliore gestione delle procedure e delle             
modalita' di liquidazione, si invitano i produttori a privilegiare il           
pagamento tramite bonifico sul proprio c/c bancario o postale, che              
garantisce il trasferimento telematico immediato dei fondi.                     
Esclusivamente nei casi in cui non venga indicata alcuna modalita' di           
pagamento, oppure non siano reperibili i corretti riferimenti del               
numero di c/c bancario o postale, il codice ABI, il codice CAB, AGREA           
provvede ad attribuire in automatico la modalita' "riscossione presso           
una qualsiasi filiale della Banca Tesoriere".                                   
ALLEGATO 1                                                                      
Importo dei premi e Allegati 1 e 2 al DM 19 marzo 2002                          
Importo dei premi                                                               
Tipologia di Premio  Euro/capo                                                  
Produttori agnelli pesanti  21,00                                               
Produttori agnelli leggeri  16,80                                               
Produttori capre  16,80                                                         
Premio supplementare  7,00                                                      
Pagamento aggiuntivo  3,50*                                                     
* limite massimo                                                                
1) Zone ammissibili al premio per capra                                         
Italia: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,                   
Calabria, Sicilia e Sardegna nonche' tutte le zone di montagna ai               
sensi dell'art. 18 del Regolamento CE n. 1257/1999, situate al di               
fuori delle suddette regioni.                                                   
2) Zone geografiche per le quali la transumanza e' prassi                       
tradizionale.                                                                   
Zone non svantaggiate delle regioni: Toscana, Umbria, Marche,                   
Sicilia, Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,                
Puglia e Calabria.                                                              
Zone non svantaggiate delle province: Cuneo, Vercelli, Bergamo,                 
Brescia, Treviso, Pavia, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e                
Forli'.                                                                         
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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