REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 2521

Modifica deliberazione 1372/04 e relativo schema di convenzione art. 6, comma e) tra Regione Emilia-Romagna e il Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco - Direzione regionale di Bologna in materia di incendi boschivi per l'anno 2004

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la Legge 13 maggio 1961, n. 469, recante "Ordinamento dei servizi             
antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco", e successive            
modifiche ed integrazioni;                                                      
- la Legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante "Norme sul soccorso e               
l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione                 
civile";                                                                        
- la Legge 10 agosto 2000, n. 246, recante "Potenziamento del Corpo             
nazionale dei Vigili del Fuoco";                                                
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del                   
servizio nazionale della protezione civile", e successive modifiche             
ed integrazioni;                                                                
- la Legge 8 agosto 1995, n. 339, di conversione del DL 19 luglio               
1995, n. 275, recante "Disposizioni urgenti per prevenire e                     
fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale";                    
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge-quadro in materia           
di incendi boschivi";                                                           
- la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la               
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge                
Finanziaria 2001)" e, in particolare, l'articolo 138, comma 16;                 
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e            
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,            
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";                     
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 45, recante "Disciplina delle attivita'            
e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di                   
protezione civile";                                                             
- il Piano regionale di protezione delle foreste contro gli incendi             
1999-2003, tuttora vigente ed, in particolare, il paragrafo 6,                  
recante "Dispositivi di lotta diretta";                                         
- la propria deliberazione n. 1354 del 14 luglio 2003, con la quale             
e' stato approvato lo schema di nuova convenzione-quadro tra la                 
Regione Emilia-Romagna ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento              
dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile -             
Direzione regionale per l'Emilia-Romagna, per la reciproca                      
collaborazione nelle attivita' di protezione civile;                            
- la nuova convenzione-quadro di durata quinquennale sottoscritta in            
data 16 luglio 2003, in attuazione della sopracitata propria                    
deliberazione;                                                                  
- la propria deliberazione n. 1372 del 12 luglio 2004 per                       
l'approvazione dello schema di convenzione tra la Regione                       
Emilia-Romagna e il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili            
del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione              
regionale per la Regione Emilia-Romagna di Bologna - per l'attuazione           
degli articoli 4, 5, 6, 7 della Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge            
quadro in materia di incendi boschivi" - Anno 2004;                             
considerato:                                                                    
- che l'art. 9 dello schema di convenzione determina la modalita' di            
versamento delle somme concordate nella convenzione stessa, e                   
derivanti dalla rendicontazione, dalla Regione Emilia-Romagna al                
Ministero dell' Interno nell'apposito Capitolo di entrata n. 2439               
Cap. XIV - Art. 11 - presso la Tesoreria dello Stato;                           
- che l'attuale formulazione dell'art. 6, comma e), punto "estensione           
costo pasto unitario" riconosce la somma di Euro 6.990,40 quale                 
rimborso per il secondo pasto per n. 37 unita' permanenti, ma, in               
forza di quanto disposto dal sopracitato art. 9 e per                           
l'organizzazione amministrativa e contabile del Ministero                       
dell'Interno che prevede l'introitazione dell'intera somma finanziata           
a livello centrale, non permette il diretto riconoscimento del                  
corrispettivo buono mensa ad ognuna delle singole unita' di personale           
permanenti aventi diritto;                                                      
ritenuta pertanto valida la necessita' di modificare il contenuto               
dell'art. 6, comma e), punto estensione costo pasto unitario al fine            
di permettere il diretto riconoscimento del buono mensa regionale               
alle singole unita' di personale permanenti aventi diritto, senza               
modifica dell'importo unitario riconosciuto, e quindi del totale                
della somma prevista e assegnata con propria deliberazione n. 1372              
del 12 luglio 2004;                                                             
acquisita agli atti d'ufficio la nota prot. n. 14023 del 23 novembre            
2004 con la quale il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco                   
dell'Emilia-Romagna ha espresso preventivo parere favorevole alla               
modifica dell'art. 6, comma e) della convenzione approvata con                  
deliberazione di Giunta regionale n. 1372 del 12 luglio 2004;                   
richiamata la determinazione del Direttore generale all'Ambiente                
Difesa del suolo e della costa n. 8519 del 16/7/2003 recante "Delega            
di funzioni in materia di Protezione civile";                                   
vista la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 447             
del 24/3/2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni                       
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle              
funzioni dirigenziali";                                                         
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Responsabile del Servizio Protezione civile ing. Demetrio Egidi a               
cio' delegato dal Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e              
della costa dott.ssa Boschetti Leopolda, ai sensi dell'art. 37,                 
quarto comma della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03              
nonche' della predetta determinazione 8519/03;                                  
su proposta dell'Assessore "Difesa del suolo e della costa.                     
Protezione civile";                                                             
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
A) di richiamare integralmente le premesse del presente atto;                   
B) di approvare la "Modifica dell'art. 6, comma e) 'estensione pasto            
unitario' della convenzione stralcio anti incendi boschivi anno 2004"           
di cui all'Allegato "A", che costituisce parte integrante e                     
sostanziale del presente atto, gia' approvata con propria                       
deliberazione n. 1372 del 12 luglio 2004;                                       
C) di dare atto che alla sottoscrizione della predetta modifica dello           
schema di convenzione provvedera' il Responsabile del Servizio                  
Protezione civile;                                                              
D) di dare atto che la modifica dell'art. 6, comma e) "estensione               
pasto unitario" di cui all'allegato "A" del presente atto, non                  
comporta modificazioni dell'importo unitario riconosciuto, e quindi             
del totale della somma prevista e assegnata con propria deliberazione           
n. 1372 del 12 luglio 2004;                                                     
E) di dare atto che ogni altra disposizione contenuta nello schema di           
convenzione approvato con propria deliberazione n. 1372 del 12 luglio           
2004 resta valida ed efficace cosi' come espressa nel testo                     
approvato;                                                                      
F) che alla liquidazione della spesa a favore del Ministero                     
dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso                  
pubblico e della difesa civile - Direzione regionale per la regione             
Emilia-Romagna di Bologna provvedera' con successivi atti il                    
Dirigente competente, ai sensi della normativa regionale vigente, in            
un'unica soluzione dietro presentazione della relativa ed idonea                
documentazione probatoria della spesa da parte della Direzione                  
regionale VV.F nel rispetto di quanto previsto nello schema di                  
convenzione allegato parte integrante al presente provvedimento,                
fatta eccezione per l'erogazione diretta dei buoni mensa regionali              
dovuti, che verra' effettuata in unica soluzione ai diretti                     
interessati o ad altra persona opportunamente delegata;                         
G) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO A                                                                      
Modifica art. 6, comma e) "Estensione costo pasto unitario" dello               
schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero              
dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso                  
pubblico e della difesa civile - Direzione regionale per la Regione             
Emilia-Romagna di Bologna - per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6,            
7 della Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di               
incendi boschivi" - anno 2004 - approvato con deliberazione di Giunta           
regionale n. 1372 del 12 luglio 2004.                                           
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1372 del 12 luglio 2004           
per l'approvazione dello schema di convenzione tra la Regione                   
Emilia-Romagna e il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili            
del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile - Direzione              
regionale per la Regione Emilia-Romagna di Bologna - per l'attuazione           
degli articoli 4, 5, 6, 7 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge           
quadro in materia di incendi boschivi" - Anno 2004;                             
considerato che l'art. 9 dello Schema di Convenzione determina la               
modalita' di versamento delle somme concordate nella convenzione                
stessa, e derivanti dalla rendicontazione, dalla Regione                        
Emilia-Romagna al Ministero dell' Interno nell'apposito Capitolo di             
entrata n. 2439 Cap. XIV - art. 11 - presso la Tesoreria dello                  
Stato;                                                                          
considerato che l'attuale formulazione dell' art. 6, comma e) punto             
"Estensione costo pasto unitario" riconosce la somma di Euro                    
16.990,40 quale rimborso per il secondo pasto per n. 37 unita'                  
permanenti, ma, in forza di quanto disposto dal sopracitato art. 9 e            
per l'organizzazione amministrativa e contabile del Ministero                   
dell'Interno che prevede l'introitazione dell'intera somma finanziata           
a livello centrale, non permette il diretto riconoscimento del                  
corrispettivo buono mensa ad ognuna delle singole unita' di personale           
permanenti aventi diritto;                                                      
ritenuta pertanto valida la necessita' di modificare il contenuto               
dell'art. 6, comma e), punto "estensione costo pasto unitario" al               
fine di permettere il diretto riconoscimento del buono mensa                    
regionale alle singole unita' di personale permanenti aventi diritto,           
senza modifica dell'importo unitario riconosciuto, e quindi del                 
totale della somma prevista e assegnata con deliberazione di Giunta             
regionale n. 1372 del 12 luglio 2004;                                           
in appendice alla convenzione sopra richiamata si conviene e si                 
stipula quanto segue:                                                           
Art. 10                                                                         
1. L'art. 6, comma e), punto "Estensione costo pasto unitario" viene            
cosi' modificato:                                                               
"Estensione costo pasto unitario                                                
In considerazione che i servizi sopra descritti si svolgono dalle ore           
8 alle ore 20, e che quindi l'orario di lavoro effettivo (compreso il           
tempo per raggiungere la sede di servizio e quello per il riassetto             
della persona) supera le 12 ore giornaliere, al personale permanente,           
ai sensi dell'art. 28 del CCNL VV.F, spetta l'erogazione di un buono            
mensa regionale per il secondo pasto.                                           
n. 37 unita' permanenti (di cui n. 36 in n. 9 squadre e n. 1 presso             
S.O.U.P.), per 40 giorni, per costo unitario del buono mensa                    
regionale pari a Euro 11,48                                                     
Importo  Euro 16.990,40                                                         
Importo subtotale 2  Euro 16.990,40"                                            
2. Ogni altra disposizione contenuta nello schema di convenzione                
sopra citata, resta valida ed efficace cosi' come espressa nel testo            
approvato con determinazione di Giunta regionale n. 1372 del 12                 
luglio 2004.                                                                    
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  per IL CORPO NAZIONALE                           
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  DEI VIGILI DEL FUOCO                              
PROTEZIONE CIVILE  IL DIRETTORE REGIONALE                                       
  REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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