DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 2521
Modifica deliberazione 1372/04 e relativo schema di convenzione art. 6, comma e) tra Regione Emilia-Romagna e il Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco - Direzione regionale di Bologna in materia di incendi boschivi per l'anno 2004
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 13 maggio 1961, n. 469, recante "Ordinamento dei servizi
antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco", e successive
modifiche ed integrazioni;
- la Legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante "Norme sul soccorso e
l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione
civile";
- la Legge 10 agosto 2000, n. 246, recante "Potenziamento del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco";
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del
servizio nazionale della protezione civile", e successive modifiche
ed integrazioni;
- la Legge 8 agosto 1995, n. 339, di conversione del DL 19 luglio
1995, n. 275, recante "Disposizioni urgenti per prevenire e
fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale";
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge-quadro in materia
di incendi boschivi";
- la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2001)" e, in particolare, l'articolo 138, comma 16;
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 45, recante "Disciplina delle attivita'
e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di
protezione civile";
- il Piano regionale di protezione delle foreste contro gli incendi
1999-2003, tuttora vigente ed, in particolare, il paragrafo 6,
recante "Dispositivi di lotta diretta";
- la propria deliberazione n. 1354 del 14 luglio 2003, con la quale
e' stato approvato lo schema di nuova convenzione-quadro tra la
Regione Emilia-Romagna ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento
dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile -
Direzione regionale per l'Emilia-Romagna, per la reciproca
collaborazione nelle attivita' di protezione civile;
- la nuova convenzione-quadro di durata quinquennale sottoscritta in
data 16 luglio 2003, in attuazione della sopracitata propria
deliberazione;
- la propria deliberazione n. 1372 del 12 luglio 2004 per
l'approvazione dello schema di convenzione tra la Regione
Emilia-Romagna e il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili
del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione
regionale per la Regione Emilia-Romagna di Bologna - per l'attuazione
degli articoli 4, 5, 6, 7 della Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge
quadro in materia di incendi boschivi" - Anno 2004;
considerato:
- che l'art. 9 dello schema di convenzione determina la modalita' di
versamento delle somme concordate nella convenzione stessa, e
derivanti dalla rendicontazione, dalla Regione Emilia-Romagna al
Ministero dell' Interno nell'apposito Capitolo di entrata n. 2439
Cap. XIV - Art. 11 - presso la Tesoreria dello Stato;
- che l'attuale formulazione dell'art. 6, comma e), punto "estensione
costo pasto unitario" riconosce la somma di Euro 6.990,40 quale
rimborso per il secondo pasto per n. 37 unita' permanenti, ma, in
forza di quanto disposto dal sopracitato art. 9 e per
l'organizzazione amministrativa e contabile del Ministero
dell'Interno che prevede l'introitazione dell'intera somma finanziata
a livello centrale, non permette il diretto riconoscimento del
corrispettivo buono mensa ad ognuna delle singole unita' di personale
permanenti aventi diritto;
ritenuta pertanto valida la necessita' di modificare il contenuto
dell'art. 6, comma e), punto estensione costo pasto unitario al fine
di permettere il diretto riconoscimento del buono mensa regionale
alle singole unita' di personale permanenti aventi diritto, senza
modifica dell'importo unitario riconosciuto, e quindi del totale
della somma prevista e assegnata con propria deliberazione n. 1372
del 12 luglio 2004;
acquisita agli atti d'ufficio la nota prot. n. 14023 del 23 novembre
2004 con la quale il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco
dell'Emilia-Romagna ha espresso preventivo parere favorevole alla
modifica dell'art. 6, comma e) della convenzione approvata con
deliberazione di Giunta regionale n. 1372 del 12 luglio 2004;
richiamata la determinazione del Direttore generale all'Ambiente
Difesa del suolo e della costa n. 8519 del 16/7/2003 recante "Delega
di funzioni in materia di Protezione civile";
vista la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 447
del 24/3/2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Responsabile del Servizio Protezione civile ing. Demetrio Egidi a
cio' delegato dal Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e
della costa dott.ssa Boschetti Leopolda, ai sensi dell'art. 37,
quarto comma della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03
nonche' della predetta determinazione 8519/03;
su proposta dell'Assessore "Difesa del suolo e della costa.
Protezione civile";
a voti unanimi e palesi, delibera:
A) di richiamare integralmente le premesse del presente atto;
B) di approvare la "Modifica dell'art. 6, comma e) 'estensione pasto
unitario' della convenzione stralcio anti incendi boschivi anno 2004"
di cui all'Allegato "A", che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, gia' approvata con propria
deliberazione n. 1372 del 12 luglio 2004;
C) di dare atto che alla sottoscrizione della predetta modifica dello
schema di convenzione provvedera' il Responsabile del Servizio
Protezione civile;
D) di dare atto che la modifica dell'art. 6, comma e) "estensione
pasto unitario" di cui all'allegato "A" del presente atto, non
comporta modificazioni dell'importo unitario riconosciuto, e quindi
del totale della somma prevista e assegnata con propria deliberazione
n. 1372 del 12 luglio 2004;
E) di dare atto che ogni altra disposizione contenuta nello schema di
convenzione approvato con propria deliberazione n. 1372 del 12 luglio
2004 resta valida ed efficace cosi' come espressa nel testo
approvato;
F) che alla liquidazione della spesa a favore del Ministero
dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile - Direzione regionale per la regione
Emilia-Romagna di Bologna provvedera' con successivi atti il
Dirigente competente, ai sensi della normativa regionale vigente, in
un'unica soluzione dietro presentazione della relativa ed idonea
documentazione probatoria della spesa da parte della Direzione
regionale VV.F nel rispetto di quanto previsto nello schema di
convenzione allegato parte integrante al presente provvedimento,
fatta eccezione per l'erogazione diretta dei buoni mensa regionali
dovuti, che verra' effettuata in unica soluzione ai diretti
interessati o ad altra persona opportunamente delegata;
G) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Modifica art. 6, comma e) "Estensione costo pasto unitario" dello
schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero
dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
pubblico e della difesa civile - Direzione regionale per la Regione
Emilia-Romagna di Bologna - per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6,
7 della Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di
incendi boschivi" - anno 2004 - approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 1372 del 12 luglio 2004.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1372 del 12 luglio 2004
per l'approvazione dello schema di convenzione tra la Regione
Emilia-Romagna e il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili
del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile - Direzione
regionale per la Regione Emilia-Romagna di Bologna - per l'attuazione
degli articoli 4, 5, 6, 7 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge
quadro in materia di incendi boschivi" - Anno 2004;
considerato che l'art. 9 dello Schema di Convenzione determina la
modalita' di versamento delle somme concordate nella convenzione
stessa, e derivanti dalla rendicontazione, dalla Regione
Emilia-Romagna al Ministero dell' Interno nell'apposito Capitolo di
entrata n. 2439 Cap. XIV - art. 11 - presso la Tesoreria dello
Stato;
considerato che l'attuale formulazione dell' art. 6, comma e) punto
"Estensione costo pasto unitario" riconosce la somma di Euro
16.990,40 quale rimborso per il secondo pasto per n. 37 unita'
permanenti, ma, in forza di quanto disposto dal sopracitato art. 9 e
per l'organizzazione amministrativa e contabile del Ministero
dell'Interno che prevede l'introitazione dell'intera somma finanziata
a livello centrale, non permette il diretto riconoscimento del
corrispettivo buono mensa ad ognuna delle singole unita' di personale
permanenti aventi diritto;
ritenuta pertanto valida la necessita' di modificare il contenuto
dell'art. 6, comma e), punto "estensione costo pasto unitario" al
fine di permettere il diretto riconoscimento del buono mensa
regionale alle singole unita' di personale permanenti aventi diritto,
senza modifica dell'importo unitario riconosciuto, e quindi del
totale della somma prevista e assegnata con deliberazione di Giunta
regionale n. 1372 del 12 luglio 2004;
in appendice alla convenzione sopra richiamata si conviene e si
stipula quanto segue:
Art. 10
1. L'art. 6, comma e), punto "Estensione costo pasto unitario" viene
cosi' modificato:
"Estensione costo pasto unitario
In considerazione che i servizi sopra descritti si svolgono dalle ore
8 alle ore 20, e che quindi l'orario di lavoro effettivo (compreso il
tempo per raggiungere la sede di servizio e quello per il riassetto
della persona) supera le 12 ore giornaliere, al personale permanente,
ai sensi dell'art. 28 del CCNL VV.F, spetta l'erogazione di un buono
mensa regionale per il secondo pasto.
n. 37 unita' permanenti (di cui n. 36 in n. 9 squadre e n. 1 presso
S.O.U.P.), per 40 giorni, per costo unitario del buono mensa
regionale pari a Euro 11,48
Importo Euro 16.990,40
Importo subtotale 2 Euro 16.990,40"
2. Ogni altra disposizione contenuta nello schema di convenzione
sopra citata, resta valida ed efficace cosi' come espressa nel testo
approvato con determinazione di Giunta regionale n. 1372 del 12
luglio 2004.
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA per IL CORPO NAZIONALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEI VIGILI DEL FUOCO
PROTEZIONE CIVILE IL DIRETTORE REGIONALE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA