REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 2520

Autorizzazione all'esercizio degli studi odontoiatrici singoli o associati. Modifiche ed integrazioni alle delibera di Giunta regionale 327/04 e 1099/04

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che con propria deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 avente ad           
oggetto: "Applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione            
e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei               
professionisti alla luce dell'evoluzione del quadro normativo                   
nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti" ha, tra l'altro, ai              
punti 1.5 e 1.6 del dispositivo, provveduto a dare attuazione alla              
norma di cui al secondo comma dell'articolo 8 ter del DLgs 502/92 e             
successive modificazioni ed integrazioni circa la necessita' di                 
autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie anche "per gli              
studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie ove                
attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero           
procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessita' o             
che comportino un rischio per la sicurezza del paziente" stabilendo             
che i professionisti titolari degli studi di cui trattasi alla data             
di adozione del provvedimento stesso, debbano avanzare domanda di               
autorizzazione al Comune competente per territorio entro 180 giorni             
dalla medesima data;                                                            
- che con successiva propria deliberazione 7 giugno 2004, n. 1099 si            
e' provveduto al differimento al 31/12/2004 della data di scadenza              
del termine per la presentazione delle domande di autorizzazione da             
parte dei suddetti professionisti;                                              
valutato che la rilevante complessita' e novita' degli adempimenti              
cui i soggetti interessati devono dar corso, motivino l'opportunita'            
di estrapolare dalla citata deliberazione 327/04, riguardante la                
generalita' delle strutture sanitarie soggette ad autorizzazione, le            
tematiche specifiche concernenti l'autorizzazione degli studi                   
odontoiatrici, raccogliendole in un unico provvedimento di carattere            
ricognitivo che, tenendo conto della peculiarita' della categoria               
degli studi stessi, consenta una sistematizzazione chiara ed                    
esaustiva dei requisiti necessari per l'esercizio e del relativo iter           
amministrativo;                                                                 
puntualizzato che i requisiti e gli aspetti affrontati nel                      
provvedimento ricognitivo di cui al punto precedente riguardano                 
esclusivamente l'espletamento dell'attivita' in studi odontoiatrici             
singoli o associati e che, di conseguenza, qualora la stessa venga              
svolta in sedi rientranti nella categoria degli ambulatori                      
monospecialistici o in quella dei poliambulatori i requisiti a cui              
fare riferimento sono quelli previsti dall'Allegato n. 1 della citata           
deliberazione 327/04, per cui, con il presente provvedimento, la                
dizione "Ambulatorio/studio odontoiatrico" di cui all'allegato                  
medesimo (AOAU) e' da intendersi modificata in "Ambulatorio                     
odontoiatrico";                                                                 
rilevato:                                                                       
- che la previsione di cui al secondo comma dell'art. 8 ter del DLgs            
502/92 e successive modificazioni ed integrazioni circa la necessita'           
di autorizzazione all'esercizio degli studi odontoiatrici comporti,             
anche a fini di omogeneita' con quanto effettuato con la richiamata             
deliberazione 327/04 per le strutture storicamente assoggettate al              
regime di autorizzazione, la correlazione di tale previsione                    
normativa a quella di cui al primo comma del medesimo art. 8 ter                
circa una diversificazione di taluni elementi del sistema                       
autorizzatorio, a seconda che lo stesso sia riferito a nuove                    
strutture o a strutture gia' esistenti;                                         
- che, tuttavia, a differenza di quanto stabilito per la generalita'            
delle strutture sanitarie con la piu' volte citata deliberazione                
327/04, la data di passaggio dal vecchio al nuovo regime non possa              
essere riferita alla data di entrata in vigore del DLgs 229/99 ma ad            
una data comunque successiva a quella di recepimento e                          
regolamentazione regionale della materia;                                       
- che, a modificazione ed integrazione di quanto stabilito al punto             
1.6 del dispositivo della deliberazione 327/04, per i motivi detti,             
la data entro cui i titolari degli studi gia' in esercizio devono               
inoltrare domanda di autorizzazione al Comune competente per                    
territorio debba essere quella di produzione della domanda stessa da            
parte del professionista e comunque non successiva al termine massimo           
previsto al paragrafo seguente;                                                 
considerato che la ricognizione e la sistematizzazione dei requisiti            
degli studi odontoiatrici effettuata con il presente provvedimento              
comporti l'opportunita' di individuare un lasso temporale sufficiente           
a consentire sia ai professionisti che ai Comuni ed alle Commissioni            
L.R. 34/98 dei Dipartimenti di Sanita' pubblica delle Aziende Unita'            
sanitarie locali regionali una omogenea e puntuale valutazione della            
portata delle innovazioni introdotte, per cui si ritiene opportuno              
procrastinare ulteriormente il termine di presentazione della domanda           
di autorizzazione all'esercizio, gia' differito al 31/12/2004 con               
propria deliberazione 1099/04, fino al 22 febbraio 2005, coincidente            
con un anno dall'adozione della richiamata deliberazione 327/04;                
ritenuto, quale conseguenza di quanto prima esplicitato, che mentre             
gli studi odontoiatrici attivati successivamente alla data del 22               
febbraio 2005 dovranno essere in possesso di tutti i requisiti                  
(strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi) stabiliti            
dalla piu' volte richiamata deliberazione 327/04, cosi' come meglio             
specificati ed integrati dall'Allegato n. 1 al presente                         
provvedimento, quelli gia' esistenti alla data di presentazione della           
domanda potranno, fermo restando il possesso dei requisiti                      
impiantistici, tecnologici ed organizzativi, fruire delle particolari           
deroghe di natura strutturale previste dal medesimo Allegato n. 1               
fino al verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 8 ter,               
primo comma del DLgs 502/92 e successive modificazioni ed                       
integrazioni, nei termini illustrati al punto 1.4 del dispositivo               
della richiamata deliberazione 327/04;                                          
valutato tuttavia che la natura monospecialistica dello studio                  
odontoiatrico, singolo o associato, consenta di attribuire rilevanza,           
tra gli eventi richiamati al punto precedente, alla sola ipotesi                
dell'ampliamento di natura edilizia, per cui al verificarsi di tale             
evento, lo studio medesimo, singolo o associato, dovra' dimostrare di           
essere in possesso anche dei requisiti edilizi prima derogati, con la           
puntualizzazione che eventuali modificazioni soggettive circa la                
titolarita' dello studio, nel frattempo intervenute, non rientrano              
nella casistica prima evidenziata;                                              
ritenuto opportuno, al fine di evitare disparita' di trattamento con            
le altre categorie di studi professionali soggetti di autorizzazione            
di cui al punto 1.5 del dispositivo della piu' volte richiamata                 
deliberazione 327/04, di procrastinare alla medesima data del 22                
febbraio 2005 anche la scadenza delle domande di autorizzazione                 
all'esercizio delle altre categorie di studi professionali soggetti             
ad autorizzazione;                                                              
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco Rossi,             
ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della propria            
deliberazione 447/03;                                                           
acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare "Sanita'            
e Politiche sociali" espresso nella seduta dell'1 dicembre 2004;                
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, a modificazione ed integrazione dell'Allegato n. 1             
alla propria deliberazione 327/04, quale parte integrante e                     
sostanziale del presente provvedimento, l'Allegato n. 1 concernente             
l'elencazione dei requisiti generali e specifici per l'autorizzazione           
all'esercizio dell'attivita' da parte degli studi odontoiatrici                 
singoli o associati e l'Allegato n. 2 riguardante le problematiche              
circa l'autorizzazione all'esercizio da parte degli studi stessi;               
2) di dare atto che la dizione "Ambulatorio/studio odontoiatrico"               
(AOAU) di cui all'Allegato n. 1 alla deliberazione 327/04 e' da                 
intendersi modificata in "Ambulatorio odontoiatrico";                           
3) di prorogare al 22 febbraio 2005 il termine di scadenza per la               
presentazione delle domande di autorizzazione al funzionamento da               
parte degli studi odontoiatrici e delle altre categorie di studi                
professionali soggetti ad autorizzazione, modificando quanto disposto           
con propria deliberazione 7 giugno 2004, n. 1099;                               
4) a modificazione di quanto previsto al punto 1.6 del dispositivo              
della propria deliberazione 327/04, quali studi odontoiatrici                   
esistenti, singoli o associati, vanno intesi quelli che,                        
successivamente alla data di adozione della richiamata deliberazione            
e comunque entro il 22 febbraio 2005, abbiano dato corso all'avvio              
del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione             
all'esercizio;                                                                  
5) di stabilire che gli studi odontoiatrici attivati successivamente            
alla data di cui al precedente punto 3) dovranno essere in possesso             
di tutti i requisiti (strutturali, impiantistici, tecnologici ed                
organizzativi) di cui al precedente punto 1), non potendo usufruire             
delle deroghe esplicitamente previste dall'allegato stesso;                     
6) di stabilire che gli studi odontoiatrici gia' esistenti alla data            
di presentazione della domanda potranno, fermo restando il possesso             
dei requisiti impiantistici, tecnologici ed organizzativi, fruire               
delle particolari deroghe di natura strutturale previste dal medesimo           
Allegato n. 1 fino al verificarsi di uno degli eventi di cui all'art.           
8 ter, primo comma del DLgs 502/92 e successive modificazioni ed                
integrazioni, limitatamente alla sola ipotesi dell'ampliamento di               
natura edilizia. Pertanto, al verificarsi di tale evento, lo studio             
medesimo dovra' dimostrare di essere in possesso anche dei requisiti            
edilizi prima derogati. Eventuali modificazioni soggettive circa la             
titolarita' dello studio, nel frattempo intervenute, non rientrano              
nella casistica prima evidenziata;                                              
7) di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo allegato              
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                          
(segue allegato fotografato)                                                    
ALLEGATO N. 2                                                                   
Problematiche relative all'autorizzazione all'esercizio degli studi             
odontoiatrici                                                                   
Differenze concettuali tra studio e ambulatorio                                 
Per studio odontoiatrico si intende l'ambiente privato e personale in           
cui l'odontoiatra esercita la propria libera attivita' professionale,           
in forma singola o associata, a favore dei clienti.                             
Ai sensi dell'art. 2232 del Codice civile "Il prestatore d'opera deve           
eseguire personalmente l'incarico assunto. Puo' tuttavia valersi,               
sotto la propria direzione e responsabilita', di sostituti e                    
ausiliari, se la collaborazione di altri e' consentita dal contratto            
o dagli usi e non e' incompatibile con l'oggetto della prestazione".            
Tale norma consente all'odontoiatra di avvalersi, sotto la propria              
responsabilita', della collaborazione di colleghi particolarmente               
esperti in specifici settori (implantologia, ortodonzia, ecc.) senza            
che cio' configuri la trasformazione di studio in ambulatorio.                  
Diverso e' il caso della presenza, nel medesimo contesto, di un                 
laboratorio odontotecnico. Tale situazione comporta, necessariamente,           
l'autorizzazione della struttura come ambulatorio, fermo restando che           
il laboratorio puo' operare esclusivamente per l'ambulatorio e non              
deve essere dotato di accesso indipendente.                                     
A differenza di quanto previsto per gli ambulatori, lo studio non               
assume rilevanza autonoma, in quanto la sua funzione strumentale                
rispetto al professionista lo lega inscindibilmente allo stesso e               
alle sue vicende personali. Questa modalita' di esercizio e' stata              
tradizionalmente trattata alla stregua delle altre professioni e ha             
trovato un limite, come per la generalita' delle professioni, nella             
sola normativa eventualmente presente nei regolamenti comunali e/o              
condominiali.                                                                   
L'art. 8 ter del DLgs 502/92 e successive modificazioni ed                      
integrazioni, innovando in materia a fini di una maggior tutela della           
salute pubblica, ha esteso la necessita' di autorizzazione                      
all'esercizio anche ad alcune categorie di studi professionali, tra             
cui, in primo luogo, quelli odontoiatrici.                                      
Lo studio associato e' del tutto assimilabile allo studio personale             
in quanto la responsabilita' professionale rimane in capo al singolo            
professionista associato. L'associazione, infatti, in quanto societa'           
interna tra i professionisti, e' lo strumento di cui gli stessi si              
avvalgono per condividere gli oneri connessi alla relativa gestione,            
quali le spese di manutenzione, le retribuzioni del personale di                
supporto, l'acquisto delle apparecchiature o del materiale di                   
consumo, ecc.                                                                   
La circostanza, inoltre, che i singoli professionisti esercitano,               
ognuno autonomamente e singolarmente, l'attivita' professionale cui             
sono abilitati esonera lo studio associato dalla necessita' di un               
direttore sanitario.                                                            
Qualora l'associazione comporti la presenza di professionisti                   
operanti non nella medesima, ma in discipline specialistiche diverse,           
ci si trova in presenza di un ambulatorio o di un poliambulatorio. Ai           
fini che qui interessano, l'associazione, infatti, presuppone una               
sostanziale identita' delle problematiche inerenti l'esercizio                  
professionale tra i soggetti associati: da cio' discende non solo               
quanto prima puntualizzato in ordine all'associabilita'                         
esclusivamente tra professionisti operanti nella medesima disciplina,           
ma anche l'impossibilita' di un'associazione tra studi assoggettati             
al regime di autorizzazione e studi non rientranti in tale                      
tipologia.                                                                      
La circostanza che il provvedimento di autorizzazione debba essere              
intestato a tutti i professionisti associati e', infatti, un                    
ulteriore elemento a conferma di quanto sopra puntualizzato.                    
Del tutto diversa e' l'ipotesi in cui piu' professionisti espletino             
la propria attivita' professionale nella medesima unita' immobiliare,           
anche in discipline specialistiche diverse, in maniera totalmente               
autonoma e indipendente dagli altri. In altri termini, a parte la               
possibilita' di condivisione dell'attesa, del servizio igienico per             
gli utenti e dell'accettazione, l'erogazione delle prestazioni di               
ciascuno non deve comportare l'utilizzazione in comune di eventuali             
attrezzature necessarie per l'espletamento dell'attivita', ne' deve             
esistere una comune organizzazione amministrativa. In presenza delle            
caratteristiche prima illustrate il locale dove i singoli                       
professionisti espletano la propria attivita' conserva la natura di             
studio anche laddove uno o piu' di essi abbiano necessita' di                   
autorizzazione all'esercizio. Al contrario, qualora non sussistano le           
condizioni sopra descritte ci si trova in presenza di un                        
poliambulatorio, con necessita' dei relativi requisiti, ivi compresa            
la necessita' del direttore sanitario.                                          
Per completezza di informazione si ritiene opportuno puntualizzare              
che per ambulatorio odontoiatrico si intende un presidio sanitario              
aperto al pubblico (con vincolo dei giorni e degli orari di apertura)           
avente individualita' ed organizzazione propria ed autonoma, in cui             
sono erogate prestazioni a favore di tutti i pazienti richiedenti.              
Esso presenta le stesse caratteristiche delle case ed istituti di               
cura e puo' essere autorizzato anche a nome di chi non sia                      
odontoiatra, purche' nello stesso sia garantita la presenza di un               
odontoiatra con qualifica di direttore sanitario responsabile.                  
In altri termini, nell'ambulatorio si determina una separazione tra             
attivita' professionale espletata nell'ambulatorio, come nelle altre            
piu' complesse strutture sanitarie, e gestione dell'impresa. Mentre             
il titolare di quest'ultima e' responsabile della predisposizione e             
del mantenimento del contesto necessario per l'esercizio                        
dell'attivita', l'attivita' professionale e le relative prestazioni,            
anche se erogate in nome dell'impresa sanitaria, possono far capo               
solo a personale munito dei titoli professionali previsti che, legato           
a diverso titolo all'impresa sanitaria, opera nell'ambito della                 
organizzazione a tal fine predisposta.                                          
La responsabilita' di natura imprenditoriale viene, quindi, ad essere           
separata rispetto all'attivita' tecnico-organizzativa, propria del              
direttore sanitario, ed a quella tecnico-professionale, propria del             
professionista, con la conseguenza che l'eventuale avvicendamento di            
tali figure tecniche lascia inalterata nel tempo l'impresa ed                   
eventualmente anche la sua ragione sociale.                                     
Considerazioni analoghe riguardano l'inserimento dell'attivita'                 
odontoiatrica in un contesto polispecialistico, quale e' il                     
poliambulatorio.                                                                
La deliberazione 327/04, a differenza della precedente                          
regolamentazione di cui alla delibera di Giunta regionale 125/99,               
procede alla definizione dei requisiti specifici per l'esercizio                
dell'attivita' sanitaria, ritenendo superfluo il richiamo alla                  
normativa di carattere generale che, in quanto derivante da                     
disposizioni legislative nazionali aventi, come tali, portata                   
generale, devono essere riferite a tutte le strutture aperte al                 
pubblico, sanitarie e non.                                                      
Tale impostazione e' riferibile, per quanto riguarda gli studi                  
professionali, singoli o associati, in particolare alla normativa sul           
superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 13/89 e            
successive integrazioni e modificazioni. Poiche' gli studi                      
odontoiatrici sono del tutto assimilabili, sotto questo profilo, agli           
studi sedi di esercizio delle altre professioni intellettuali                   
protette (avvocati, ingegneri, architetti, ecc.), si ritiene che il             
comportamento da tenere relativamente agli studi medici, non possa              
assumere caratteristiche difformi rispetto a quanto avviene in sede             
di valutazione del rispetto della normativa in parola per il                    
complesso degli studi professionali. L'autorizzazione di cui all'art.           
8 ter del DLgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, con           
riferimento al quale e' stata adottata la delibera di Giunta                    
regionale 327/04 trova, infatti, la sua ratio in elementi di natura             
igienico-sanitaria, con particolare riferimento al problema della               
trasmissione di malattie infettive, per cui le relative disposizioni            
vanno applicate con riferimento a tali aspetti e non ad aspetti                 
aventi natura diversa, i quali, tra l'altro, potrebbero determinare             
una disparita' di trattamento dei professionisti di cui trattasi                
rispetto ad altre categorie professionali.                                      
A maggior ragione, se si tiene conto che lo studio (singolo o                   
associato), tra l'altro, e' struttura "tecnicamente" non aperta al              
pubblico, relativamente alla cui attivita' il titolare assume in                
termini discrezionali ogni decisione in ordine agli orari ed ai                 
giorni di apertura, ivi compresa la possibilita' di esercitare una              
selezione sulla propria clientela.                                              
Ovviamente quanto sopra detto riguarda l'autorizzazione all'esercizio           
dell'attivita' in regime libero-professionale: l'eventuale                      
accreditamento istituzionale del professionista potra' richiedere               
ulteriori requisiti al fine di garantire uguali condizioni di accesso           
a tutti i cittadini.                                                            
Procedure per ottenere l'autorizzazione all'esercizio                           
1) Studi gia' in esercizio                                                      
Gli studi odontoiatrici in esercizio alla data di presentazione della           
domanda di autorizzazione e comunque non successivamente al 22/2/2005           
devono inoltrare al Comune competente per territorio, apposita                  
domanda di autorizzazione, allegando la documentazione necessaria.              
La presentazione della domanda entro la scadenza del termine abilita            
lo studio a protrarre l'attivita', con le caratteristiche risultanti            
dalla documentazione allegata, fino al rilascio del provvedimento di            
autorizzazione richiesto o al suo eventuale diniego. Nella prima                
ipotesi lo studio, in quanto riscontrato in possesso di tutti i                 
requisiti previsti, viene autorizzato a nome del professionista (o              
dei professionisti associati) e puo' quindi protrarre l'attivita' a             
tempo indeterminato, fatta salva la conferma quadriennale da                    
effettuare attraverso l'autocertificazione di cui al primo comma                
dell'articolo 5 della L.R. 34/98.Nell'ipotesi in cui, invece, in sede           
di verifica, il Dipartimento di Sanita' pubblica dell'Azienda Unita'            
sanitaria locale competente accerti la mancanza di uno o piu' dei               
requisiti previsti, (salvo il caso in cui emergano gravi carenze                
dalle quali possa derivare un immediato pregiudizio per la sicurezza            
degli assistiti), il Comune notifica al/ai professionista/i gli                 
eventuali adempimenti da eseguire, stabilendo un tempo massimo di               
esecuzione degli stessi.                                                        
Alla scadenza del termine, previa verifica dell'avvenuto superamento            
delle carenze riscontrate, il Comune provvede al rilascio                       
dell'autorizzazione o alla notifica del suo diniego. In questa                  
seconda ipotesi, l'eventuale protrazione dell'attivita' dello studio            
- cosi' come la mancata presentazione della domanda entro il termine            
stabilito -  sara' da ritenere, a tutti gli effetti, illegittima, con           
conseguente possibile applicazione delle sanzioni, anche penali,                
previste dalla legge.                                                           
2) Studi di nuova istituzione                                                   
L'avvio dell'attivita' professionale e' subordinato al rilascio del             
provvedimento di autorizzazione all'esercizio da parte del Comune,              
previa presentazione, anche in questo caso, della domanda corredata             
dagli allegati previsti. L'eventuale esercizio in mancanza di                   
autorizzazione determina la rilevanza penale dell'attivita'                     
espletata, ai sensi dell'art. 193 del TT.UU.LL.SS. del 1934.                    
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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