DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 2520
Autorizzazione all'esercizio degli studi odontoiatrici singoli o associati. Modifiche ed integrazioni alle delibera di Giunta regionale 327/04 e 1099/04
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 avente ad
oggetto: "Applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione
e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei
professionisti alla luce dell'evoluzione del quadro normativo
nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti" ha, tra l'altro, ai
punti 1.5 e 1.6 del dispositivo, provveduto a dare attuazione alla
norma di cui al secondo comma dell'articolo 8 ter del DLgs 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni circa la necessita' di
autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie anche "per gli
studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie ove
attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero
procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessita' o
che comportino un rischio per la sicurezza del paziente" stabilendo
che i professionisti titolari degli studi di cui trattasi alla data
di adozione del provvedimento stesso, debbano avanzare domanda di
autorizzazione al Comune competente per territorio entro 180 giorni
dalla medesima data;
- che con successiva propria deliberazione 7 giugno 2004, n. 1099 si
e' provveduto al differimento al 31/12/2004 della data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di autorizzazione da
parte dei suddetti professionisti;
valutato che la rilevante complessita' e novita' degli adempimenti
cui i soggetti interessati devono dar corso, motivino l'opportunita'
di estrapolare dalla citata deliberazione 327/04, riguardante la
generalita' delle strutture sanitarie soggette ad autorizzazione, le
tematiche specifiche concernenti l'autorizzazione degli studi
odontoiatrici, raccogliendole in un unico provvedimento di carattere
ricognitivo che, tenendo conto della peculiarita' della categoria
degli studi stessi, consenta una sistematizzazione chiara ed
esaustiva dei requisiti necessari per l'esercizio e del relativo iter
amministrativo;
puntualizzato che i requisiti e gli aspetti affrontati nel
provvedimento ricognitivo di cui al punto precedente riguardano
esclusivamente l'espletamento dell'attivita' in studi odontoiatrici
singoli o associati e che, di conseguenza, qualora la stessa venga
svolta in sedi rientranti nella categoria degli ambulatori
monospecialistici o in quella dei poliambulatori i requisiti a cui
fare riferimento sono quelli previsti dall'Allegato n. 1 della citata
deliberazione 327/04, per cui, con il presente provvedimento, la
dizione "Ambulatorio/studio odontoiatrico" di cui all'allegato
medesimo (AOAU) e' da intendersi modificata in "Ambulatorio
odontoiatrico";
rilevato:
- che la previsione di cui al secondo comma dell'art. 8 ter del DLgs
502/92 e successive modificazioni ed integrazioni circa la necessita'
di autorizzazione all'esercizio degli studi odontoiatrici comporti,
anche a fini di omogeneita' con quanto effettuato con la richiamata
deliberazione 327/04 per le strutture storicamente assoggettate al
regime di autorizzazione, la correlazione di tale previsione
normativa a quella di cui al primo comma del medesimo art. 8 ter
circa una diversificazione di taluni elementi del sistema
autorizzatorio, a seconda che lo stesso sia riferito a nuove
strutture o a strutture gia' esistenti;
- che, tuttavia, a differenza di quanto stabilito per la generalita'
delle strutture sanitarie con la piu' volte citata deliberazione
327/04, la data di passaggio dal vecchio al nuovo regime non possa
essere riferita alla data di entrata in vigore del DLgs 229/99 ma ad
una data comunque successiva a quella di recepimento e
regolamentazione regionale della materia;
- che, a modificazione ed integrazione di quanto stabilito al punto
1.6 del dispositivo della deliberazione 327/04, per i motivi detti,
la data entro cui i titolari degli studi gia' in esercizio devono
inoltrare domanda di autorizzazione al Comune competente per
territorio debba essere quella di produzione della domanda stessa da
parte del professionista e comunque non successiva al termine massimo
previsto al paragrafo seguente;
considerato che la ricognizione e la sistematizzazione dei requisiti
degli studi odontoiatrici effettuata con il presente provvedimento
comporti l'opportunita' di individuare un lasso temporale sufficiente
a consentire sia ai professionisti che ai Comuni ed alle Commissioni
L.R. 34/98 dei Dipartimenti di Sanita' pubblica delle Aziende Unita'
sanitarie locali regionali una omogenea e puntuale valutazione della
portata delle innovazioni introdotte, per cui si ritiene opportuno
procrastinare ulteriormente il termine di presentazione della domanda
di autorizzazione all'esercizio, gia' differito al 31/12/2004 con
propria deliberazione 1099/04, fino al 22 febbraio 2005, coincidente
con un anno dall'adozione della richiamata deliberazione 327/04;
ritenuto, quale conseguenza di quanto prima esplicitato, che mentre
gli studi odontoiatrici attivati successivamente alla data del 22
febbraio 2005 dovranno essere in possesso di tutti i requisiti
(strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi) stabiliti
dalla piu' volte richiamata deliberazione 327/04, cosi' come meglio
specificati ed integrati dall'Allegato n. 1 al presente
provvedimento, quelli gia' esistenti alla data di presentazione della
domanda potranno, fermo restando il possesso dei requisiti
impiantistici, tecnologici ed organizzativi, fruire delle particolari
deroghe di natura strutturale previste dal medesimo Allegato n. 1
fino al verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 8 ter,
primo comma del DLgs 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni, nei termini illustrati al punto 1.4 del dispositivo
della richiamata deliberazione 327/04;
valutato tuttavia che la natura monospecialistica dello studio
odontoiatrico, singolo o associato, consenta di attribuire rilevanza,
tra gli eventi richiamati al punto precedente, alla sola ipotesi
dell'ampliamento di natura edilizia, per cui al verificarsi di tale
evento, lo studio medesimo, singolo o associato, dovra' dimostrare di
essere in possesso anche dei requisiti edilizi prima derogati, con la
puntualizzazione che eventuali modificazioni soggettive circa la
titolarita' dello studio, nel frattempo intervenute, non rientrano
nella casistica prima evidenziata;
ritenuto opportuno, al fine di evitare disparita' di trattamento con
le altre categorie di studi professionali soggetti di autorizzazione
di cui al punto 1.5 del dispositivo della piu' volte richiamata
deliberazione 327/04, di procrastinare alla medesima data del 22
febbraio 2005 anche la scadenza delle domande di autorizzazione
all'esercizio delle altre categorie di studi professionali soggetti
ad autorizzazione;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco Rossi,
ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della propria
deliberazione 447/03;
acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare "Sanita'
e Politiche sociali" espresso nella seduta dell'1 dicembre 2004;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, a modificazione ed integrazione dell'Allegato n. 1
alla propria deliberazione 327/04, quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, l'Allegato n. 1 concernente
l'elencazione dei requisiti generali e specifici per l'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte degli studi odontoiatrici
singoli o associati e l'Allegato n. 2 riguardante le problematiche
circa l'autorizzazione all'esercizio da parte degli studi stessi;
2) di dare atto che la dizione "Ambulatorio/studio odontoiatrico"
(AOAU) di cui all'Allegato n. 1 alla deliberazione 327/04 e' da
intendersi modificata in "Ambulatorio odontoiatrico";
3) di prorogare al 22 febbraio 2005 il termine di scadenza per la
presentazione delle domande di autorizzazione al funzionamento da
parte degli studi odontoiatrici e delle altre categorie di studi
professionali soggetti ad autorizzazione, modificando quanto disposto
con propria deliberazione 7 giugno 2004, n. 1099;
4) a modificazione di quanto previsto al punto 1.6 del dispositivo
della propria deliberazione 327/04, quali studi odontoiatrici
esistenti, singoli o associati, vanno intesi quelli che,
successivamente alla data di adozione della richiamata deliberazione
e comunque entro il 22 febbraio 2005, abbiano dato corso all'avvio
del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio;
5) di stabilire che gli studi odontoiatrici attivati successivamente
alla data di cui al precedente punto 3) dovranno essere in possesso
di tutti i requisiti (strutturali, impiantistici, tecnologici ed
organizzativi) di cui al precedente punto 1), non potendo usufruire
delle deroghe esplicitamente previste dall'allegato stesso;
6) di stabilire che gli studi odontoiatrici gia' esistenti alla data
di presentazione della domanda potranno, fermo restando il possesso
dei requisiti impiantistici, tecnologici ed organizzativi, fruire
delle particolari deroghe di natura strutturale previste dal medesimo
Allegato n. 1 fino al verificarsi di uno degli eventi di cui all'art.
8 ter, primo comma del DLgs 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni, limitatamente alla sola ipotesi dell'ampliamento di
natura edilizia. Pertanto, al verificarsi di tale evento, lo studio
medesimo dovra' dimostrare di essere in possesso anche dei requisiti
edilizi prima derogati. Eventuali modificazioni soggettive circa la
titolarita' dello studio, nel frattempo intervenute, non rientrano
nella casistica prima evidenziata;
7) di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo allegato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)
ALLEGATO N. 2
Problematiche relative all'autorizzazione all'esercizio degli studi
odontoiatrici
Differenze concettuali tra studio e ambulatorio
Per studio odontoiatrico si intende l'ambiente privato e personale in
cui l'odontoiatra esercita la propria libera attivita' professionale,
in forma singola o associata, a favore dei clienti.
Ai sensi dell'art. 2232 del Codice civile "Il prestatore d'opera deve
eseguire personalmente l'incarico assunto. Puo' tuttavia valersi,
sotto la propria direzione e responsabilita', di sostituti e
ausiliari, se la collaborazione di altri e' consentita dal contratto
o dagli usi e non e' incompatibile con l'oggetto della prestazione".
Tale norma consente all'odontoiatra di avvalersi, sotto la propria
responsabilita', della collaborazione di colleghi particolarmente
esperti in specifici settori (implantologia, ortodonzia, ecc.) senza
che cio' configuri la trasformazione di studio in ambulatorio.
Diverso e' il caso della presenza, nel medesimo contesto, di un
laboratorio odontotecnico. Tale situazione comporta, necessariamente,
l'autorizzazione della struttura come ambulatorio, fermo restando che
il laboratorio puo' operare esclusivamente per l'ambulatorio e non
deve essere dotato di accesso indipendente.
A differenza di quanto previsto per gli ambulatori, lo studio non
assume rilevanza autonoma, in quanto la sua funzione strumentale
rispetto al professionista lo lega inscindibilmente allo stesso e
alle sue vicende personali. Questa modalita' di esercizio e' stata
tradizionalmente trattata alla stregua delle altre professioni e ha
trovato un limite, come per la generalita' delle professioni, nella
sola normativa eventualmente presente nei regolamenti comunali e/o
condominiali.
L'art. 8 ter del DLgs 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni, innovando in materia a fini di una maggior tutela della
salute pubblica, ha esteso la necessita' di autorizzazione
all'esercizio anche ad alcune categorie di studi professionali, tra
cui, in primo luogo, quelli odontoiatrici.
Lo studio associato e' del tutto assimilabile allo studio personale
in quanto la responsabilita' professionale rimane in capo al singolo
professionista associato. L'associazione, infatti, in quanto societa'
interna tra i professionisti, e' lo strumento di cui gli stessi si
avvalgono per condividere gli oneri connessi alla relativa gestione,
quali le spese di manutenzione, le retribuzioni del personale di
supporto, l'acquisto delle apparecchiature o del materiale di
consumo, ecc.
La circostanza, inoltre, che i singoli professionisti esercitano,
ognuno autonomamente e singolarmente, l'attivita' professionale cui
sono abilitati esonera lo studio associato dalla necessita' di un
direttore sanitario.
Qualora l'associazione comporti la presenza di professionisti
operanti non nella medesima, ma in discipline specialistiche diverse,
ci si trova in presenza di un ambulatorio o di un poliambulatorio. Ai
fini che qui interessano, l'associazione, infatti, presuppone una
sostanziale identita' delle problematiche inerenti l'esercizio
professionale tra i soggetti associati: da cio' discende non solo
quanto prima puntualizzato in ordine all'associabilita'
esclusivamente tra professionisti operanti nella medesima disciplina,
ma anche l'impossibilita' di un'associazione tra studi assoggettati
al regime di autorizzazione e studi non rientranti in tale
tipologia.
La circostanza che il provvedimento di autorizzazione debba essere
intestato a tutti i professionisti associati e', infatti, un
ulteriore elemento a conferma di quanto sopra puntualizzato.
Del tutto diversa e' l'ipotesi in cui piu' professionisti espletino
la propria attivita' professionale nella medesima unita' immobiliare,
anche in discipline specialistiche diverse, in maniera totalmente
autonoma e indipendente dagli altri. In altri termini, a parte la
possibilita' di condivisione dell'attesa, del servizio igienico per
gli utenti e dell'accettazione, l'erogazione delle prestazioni di
ciascuno non deve comportare l'utilizzazione in comune di eventuali
attrezzature necessarie per l'espletamento dell'attivita', ne' deve
esistere una comune organizzazione amministrativa. In presenza delle
caratteristiche prima illustrate il locale dove i singoli
professionisti espletano la propria attivita' conserva la natura di
studio anche laddove uno o piu' di essi abbiano necessita' di
autorizzazione all'esercizio. Al contrario, qualora non sussistano le
condizioni sopra descritte ci si trova in presenza di un
poliambulatorio, con necessita' dei relativi requisiti, ivi compresa
la necessita' del direttore sanitario.
Per completezza di informazione si ritiene opportuno puntualizzare
che per ambulatorio odontoiatrico si intende un presidio sanitario
aperto al pubblico (con vincolo dei giorni e degli orari di apertura)
avente individualita' ed organizzazione propria ed autonoma, in cui
sono erogate prestazioni a favore di tutti i pazienti richiedenti.
Esso presenta le stesse caratteristiche delle case ed istituti di
cura e puo' essere autorizzato anche a nome di chi non sia
odontoiatra, purche' nello stesso sia garantita la presenza di un
odontoiatra con qualifica di direttore sanitario responsabile.
In altri termini, nell'ambulatorio si determina una separazione tra
attivita' professionale espletata nell'ambulatorio, come nelle altre
piu' complesse strutture sanitarie, e gestione dell'impresa. Mentre
il titolare di quest'ultima e' responsabile della predisposizione e
del mantenimento del contesto necessario per l'esercizio
dell'attivita', l'attivita' professionale e le relative prestazioni,
anche se erogate in nome dell'impresa sanitaria, possono far capo
solo a personale munito dei titoli professionali previsti che, legato
a diverso titolo all'impresa sanitaria, opera nell'ambito della
organizzazione a tal fine predisposta.
La responsabilita' di natura imprenditoriale viene, quindi, ad essere
separata rispetto all'attivita' tecnico-organizzativa, propria del
direttore sanitario, ed a quella tecnico-professionale, propria del
professionista, con la conseguenza che l'eventuale avvicendamento di
tali figure tecniche lascia inalterata nel tempo l'impresa ed
eventualmente anche la sua ragione sociale.
Considerazioni analoghe riguardano l'inserimento dell'attivita'
odontoiatrica in un contesto polispecialistico, quale e' il
poliambulatorio.
La deliberazione 327/04, a differenza della precedente
regolamentazione di cui alla delibera di Giunta regionale 125/99,
procede alla definizione dei requisiti specifici per l'esercizio
dell'attivita' sanitaria, ritenendo superfluo il richiamo alla
normativa di carattere generale che, in quanto derivante da
disposizioni legislative nazionali aventi, come tali, portata
generale, devono essere riferite a tutte le strutture aperte al
pubblico, sanitarie e non.
Tale impostazione e' riferibile, per quanto riguarda gli studi
professionali, singoli o associati, in particolare alla normativa sul
superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 13/89 e
successive integrazioni e modificazioni. Poiche' gli studi
odontoiatrici sono del tutto assimilabili, sotto questo profilo, agli
studi sedi di esercizio delle altre professioni intellettuali
protette (avvocati, ingegneri, architetti, ecc.), si ritiene che il
comportamento da tenere relativamente agli studi medici, non possa
assumere caratteristiche difformi rispetto a quanto avviene in sede
di valutazione del rispetto della normativa in parola per il
complesso degli studi professionali. L'autorizzazione di cui all'art.
8 ter del DLgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, con
riferimento al quale e' stata adottata la delibera di Giunta
regionale 327/04 trova, infatti, la sua ratio in elementi di natura
igienico-sanitaria, con particolare riferimento al problema della
trasmissione di malattie infettive, per cui le relative disposizioni
vanno applicate con riferimento a tali aspetti e non ad aspetti
aventi natura diversa, i quali, tra l'altro, potrebbero determinare
una disparita' di trattamento dei professionisti di cui trattasi
rispetto ad altre categorie professionali.
A maggior ragione, se si tiene conto che lo studio (singolo o
associato), tra l'altro, e' struttura "tecnicamente" non aperta al
pubblico, relativamente alla cui attivita' il titolare assume in
termini discrezionali ogni decisione in ordine agli orari ed ai
giorni di apertura, ivi compresa la possibilita' di esercitare una
selezione sulla propria clientela.
Ovviamente quanto sopra detto riguarda l'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' in regime libero-professionale: l'eventuale
accreditamento istituzionale del professionista potra' richiedere
ulteriori requisiti al fine di garantire uguali condizioni di accesso
a tutti i cittadini.
Procedure per ottenere l'autorizzazione all'esercizio
1) Studi gia' in esercizio
Gli studi odontoiatrici in esercizio alla data di presentazione della
domanda di autorizzazione e comunque non successivamente al 22/2/2005
devono inoltrare al Comune competente per territorio, apposita
domanda di autorizzazione, allegando la documentazione necessaria.
La presentazione della domanda entro la scadenza del termine abilita
lo studio a protrarre l'attivita', con le caratteristiche risultanti
dalla documentazione allegata, fino al rilascio del provvedimento di
autorizzazione richiesto o al suo eventuale diniego. Nella prima
ipotesi lo studio, in quanto riscontrato in possesso di tutti i
requisiti previsti, viene autorizzato a nome del professionista (o
dei professionisti associati) e puo' quindi protrarre l'attivita' a
tempo indeterminato, fatta salva la conferma quadriennale da
effettuare attraverso l'autocertificazione di cui al primo comma
dell'articolo 5 della L.R. 34/98.Nell'ipotesi in cui, invece, in sede
di verifica, il Dipartimento di Sanita' pubblica dell'Azienda Unita'
sanitaria locale competente accerti la mancanza di uno o piu' dei
requisiti previsti, (salvo il caso in cui emergano gravi carenze
dalle quali possa derivare un immediato pregiudizio per la sicurezza
degli assistiti), il Comune notifica al/ai professionista/i gli
eventuali adempimenti da eseguire, stabilendo un tempo massimo di
esecuzione degli stessi.
Alla scadenza del termine, previa verifica dell'avvenuto superamento
delle carenze riscontrate, il Comune provvede al rilascio
dell'autorizzazione o alla notifica del suo diniego. In questa
seconda ipotesi, l'eventuale protrazione dell'attivita' dello studio
- cosi' come la mancata presentazione della domanda entro il termine
stabilito - sara' da ritenere, a tutti gli effetti, illegittima, con
conseguente possibile applicazione delle sanzioni, anche penali,
previste dalla legge.
2) Studi di nuova istituzione
L'avvio dell'attivita' professionale e' subordinato al rilascio del
provvedimento di autorizzazione all'esercizio da parte del Comune,
previa presentazione, anche in questo caso, della domanda corredata
dagli allegati previsti. L'eventuale esercizio in mancanza di
autorizzazione determina la rilevanza penale dell'attivita'
espletata, ai sensi dell'art. 193 del TT.UU.LL.SS. del 1934.
(segue allegato fotografato)