REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA - PARMA 18 maggio 2004, n. 6636

(III BP 1885) - Ditta: "Alfinox SpA". Domanda in data 10/12/2002 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale, dalle falde sotterranee del comune di Montechiarugolo (PR). R.R. n. 41 del 20 novembre 2001, artt.5 e 6. Provvedimento di concessione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) d'assentire al sig. Mario Alfieri, nato a Guastalla il 12/4/1943 e           
residente a Quattro Castella in Via Rodari n. 17 cofice fiscale: LFR            
MRA 43D12 E253F in qualita' di Managing Director della ditta: Alfinox           
SpA, partita IVA: 01944260353 con sede in comune di Gattatico (RE),             
Via Verdi n. 2, e legalmente domiciliato presso la sede del Comune di           
Montechiarugolo concessione a derivare acqua pubblica dalle falde               
sotterranee in comune di Montechiarugolo, da destinare ad uso                   
industriale, di supporto ai processi industriali della lavorazione              
dell'acciaio inox (recupero delle perdite nelle torri evaporative),             
nella quantita' stabilita fino ad un massimo e non superiore a moduli           
0,003 (0,50 l/s), per un volume complessivo annuo di circa 9.125                
metri cubi;                                                                     
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata a               
decorrere dalla data del presente provvedimento e per un periodo                
successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre 2005 con                  
possibilita' di rinnovazione alle condizioni di cui all'art. 27 del             
R.R. 41/01 ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle                    
condizioni contenute nel disciplinare, che costituisce parte                    
integrante del presente atto, mediante le opere di presa ed adduzione           
descritte nei progetti di massima e definitivi indicati nel                     
disciplinare medesimo;                                                          
c) di fissare la quantita' massima d'acqua da derivare in 5,00 l/s,             
pari a 0,003 moduli massimi, con limitazione del prelievo al periodo            
annuo lavorativo pari a 250 giorni/anno;                                        
(omissis)                                                                       
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della                
determina n. 6636 in data 18/5/2004                                             
(omissis)                                                                       
Art. 4 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione            
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.                     
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni            
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva              
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'             
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le             
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.                       
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a              
derivare a norma dell'art. 32 del R.R. 41/01.                                   
(omissis)                                                                       
IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO                                                     
Gianfranco Larini                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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