REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA - PARMA 13 febbraio 2004, n. 1572

(III - B-06/33) "Eurovie Sc a rl" - Domanda in data 28/5/2002 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale, dalle falde sotterranee nel comune di Parma (PR). Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001, artt. 5 e 6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) d'assentire alla ditta "Eurovie Sc a rl", partita IVA e codice               
fiscale 02002800346, con sede in comune di Parma, Via Traversante di            
Pedrignano n. 71/A e legalmente domiciliato presso la sede del comune           
di Parma, la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde                  
sotterranee in comune di Parma, da destinare ad uso industriale, a              
servizio dell'impianto di betonaggio sito nel cantiere n. 22 - B                
(progr. Km. 105+950) per la realizzazione della tratta ad alta                  
capacita' Milano - Bologna, nella quantita' stabilita fino ad un                
massimo e non superiore a moduli 0,0025 (1,00 l/s), per un volume               
complessivo annuo di circa 7.560 metri cubi;                                    
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata a               
decorrere dalla data del presente provvedimento e per un periodo                
successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre 2005 con                  
possibilita' di rinnovazione alle condizioni di cui all'art. 27 del             
Regolamento regionale n. 41/2001 ed esercitata nel rispetto degli               
obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare, che                     
costituisce parte integrante del presente atto, mediante le opere di            
presa e adduzione descritte nei progetti di massima e definitivi                
indicati nel disciplinare medesimo;                                             
c) di fissare la quantita' massima d'acqua da derivare in 1,00 l/s,             
pari a 0,0025 moduli massimi, con limitazione del prelievo al periodo           
irriguo;                                                                        
(omissis)                                                                       
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della                
determina n. 1572 in data 13/2/2004                                             
(omissis)                                                                       
Art. 4 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione            
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.                     
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni            
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva              
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'             
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le             
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.                       
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a              
derivare a norma dell'art. 32 del Regolamento regionale n. 41/2001.             
(omissis)                                                                       
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
G. Larini                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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