PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

RICORSO N. 97 DEPOSITATO IL 23 DICEMBRE 2003

Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei confronti della Regione Emilia-Romagna, per la dichiarazione della illeggittimita' costituzionale della Legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 recante: "Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38" pubblicata nel supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale n. 156 del 21 ottobre 2003, giusta delibera del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2003, con riguardo agli articoli 12, 22, comma 5; 5 comma 4

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a
norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)
Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dell'Avvocatura generale dello
Stato, presso la quale ha il proprio domicilo in Via dei Portoghesi
n. 12, Roma nei confronti della Regione Emilia-Romagna, in persona
del Presidente della Giunta regionale, per la dichiarazione della
illeggittimita' costituzionale della L.R. 20 ottobre 2003, n. 20
recante: "Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile.
Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28
dicembre 1999, n. 38" pubblicata nel supplemeno straordinario del
Bollettino Ufficiale regionale n. 156 del 21 ottobre 2003 giusta
delibera del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2003, con riguardo
agli articoli 12, 22, comma 5; 5 comma 4.
Con la legge in epigrafe la Regione Emilia-Romagna ha abrogato la
precedente Legge 28/12/1999, n. 38 e dettato norme per lo sviluppo
del servizio civile nel territorio regionale. A tal fine la Regione
ha istituito il servizio civile regionale conformandosi alle
risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e del Parlamento
Europeo in materia di obiezione di coscienza, servizio civile, corpi
civili di pace, cooperazione internazionale ed assistenza
umanitaria.
La legge si ispira al principio di sostenere e sviluppare il servizio
civile, favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro,
consentire alla collettivita' di fruire dell'esperienza degli
anziani, sostenere le necessarie azioni di orientamento,
programmazione e formazione, promuovere il senso di appartenenza alla
comunita' regionale, nazionale, europea ed internazionale attraverso
lo sviluppo dei progetti del servizio volontariato, valorizzare il
diritto soggettivo dell'obiezione di coscienza all'arruolamento negli
eserciti e promuovere la cultura della pace, della non violenza e
della solidarieta'. Si propone come obiettivi di costituire e
valorizzare il servizio civile regionale, garantire l'accesso al
servizio civile regionale a tutte le persone senza distinzione di
sesso, di religione, di ceto, di residenza o di cittadinanza, di
costituire un sistema di monitoraggio regionale, di integrare gli
interventi di servizio civile nell'attuazione della legislazione
regionale di settore per le materie connesse con quelle previste
dalla legge, di promuovere ed incentivare nuovi progetti quali corpi
civili di pace e forme alternative e non violente di intervento in
situazioni di crisi e di conflitto.
Per il raggiungimento dei detti obiettivi la legge ha individuato
adeguati strumenti oltre ad esercitare funzioni di programmazione,
indirizzo e vigilanza in materia di servizio civile regionale,
avvalendosi delle attivita' propositive e consultive della Consulta
regionale per il servizio civile.
Nel quadro di tale pur apprezzabile impianto la Regione ha tuttavia
ecceduto dalle proprie competenze, in violazione della normativa
costituzionale, eppertanto il Governo promuove la questione di
legittimita' costituzionale della normativa in epigrafe per i
seguenti motivi:
1. L'art. 12 della legge viola l'art. 117, II comma, lettera d della
Costituzione.
L'art. 12 della legge attribuisce alla regione la competenza a
trasmettere agli uffici leva dei Comuni l'elenco dei cittadini
italiani che hanno prestato servizio civile volontario al fine di
eventuali richiami in servizio in caso di guerra o di mobilitazione
generale. Tale disposizione esula, all'evidenza, dalla competenza
legislativa regionale, in quanto incide nella materia della "difesa"
riservata alla competenza esclusiva statale, come previsto dalla
norma costituzionale in epigrafe.
2. Gli artt. 5, comma 4 e 22, comma 5 della legge violano l'art. 117,
II comma, lettera d della Costituzione.
L'art. 22, comma 5 della legge nella parte in cui prevede che la
scelta dell'obiezione di coscienza continui ad essere tutelata
dall'art. 12 della legge regionale stessa anche nel periodo di
sospensione costituzionale della leva, esula dalla competenza
regionale.
Infatti il richiamo operato dall'art. 22, comma 5, all'art. 12
comporta che, anche quando non sara' piu' obbligatorio il servizio di
leva, nel caso di eventuali richiami in servizio per guerre o
mobilitazioni generali, coloro che hanno svolto servizio civile,
qualificandosi obiettori di coscienza, siano assegnati alla
protezione civile o alla croce rossa.In tal modo la Regione, dettando
disposizioni riguardanti gli obiettori di coscienza, travalica la
propria competenza, incidendo nella materia "difesa e sicurezza dello
Stato" che costituisce gelosa prerogativa statale alla luce della
norma costituzionale in epigrafe. Analoghe argomentazioni valgono
anche per l'art. 5, IV comma che demanda ai Comuni la tutela della
obiezione di coscienza "secondo le modalita' di cui all'art. 12 anche
nel periodo di sospensione dell'obbligo costituzionale di leva".
Per i suesposti motivi si chiede a codesta Corte Costituzionale di
dichiarare la illegittimita' costituzionale della legge regionale
impugnata nei termini sopra precisati.
Si esibiranno copia della legge ed estratto della deliberazione del
Consiglio dei Ministri 5/12/2003.
Roma, 15 dicembre 2003
VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO
Ignazio Francesco Caramazza

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina